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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona della Giudice, Dott.ssa Simona
Graziuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 481/2015 R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Rosa, in virtù di mandato in atti
ATTORI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._5
Gaetano Maria Bloise, in virtù di mandato in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.02.2015, notificato a mezzo posta in pari data, iscritto a ruolo il 04.03.2015, , , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
coeredi del de cuis , hanno citato in giudizio Persona_1 _1
deducendo:
- di essere, unitamente al germano , coeredi legittimi del genitore _1
; Persona_1
- che a seguito della rinuncia a ogni diritto ereditario da parte del coniuge superstite del de cuius, , l'asse ereditario del defunto era Controparte_2 Persona_1
stato suddiviso tra i germani coeredi con atto di scioglimento di comunione ereditaria del 12.05.2008 per TA (rep. n. 19.189); Per_2
- che il defunto aveva contratto in data 12.12.2000 con la banca Persona_1
Carime, poi divenuta un mutuo agrario recante il n. 4740825, Controparte_3 garantito da ipoteca gravante sull'intera proprietà immobiliare composta da terreni e fabbricati;
- che i coeredi erano divenuti debitori solidali nei confronti dell'istituto bancario del residuo importo del mutuo da restituire e inizialmente avevano provveduto, ciascuno pro quota in parti uguali (1/5), al pagamento delle rate semestrali;
- che con riguardo alla rata semestrale scadente il mese di giugno 2009 e a quelle successive scadenti negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 essi avevano provveduto a pagare la loro quota, mentre il convenuto aveva interrotto ogni versamento, rendendosi così inadempiente nei confronti dell'istituto di credito per ciò che concerneva la propria quota;
- che nel febbraio 2013 aveva intimato a tutti i coeredi il pagamento Controparte_4 dell'importo scaduto e insoluto, corrispondente alla somma dovuta pro quota dal convenuto e che essi, al fine di evitare azioni esecutive, avevano provveduto a versare la somma richiesta dalla banca, pari ad € 7.109,28, oltre a € 635,95 dovuta per interessi;
- che anche le successive due rate semestrali scadenti nel mese di giugno e di dicembre 2013 erano state pagate da tutti gli eredi anche per la quota parte di
[...]
CP_1
- che il credito da essi vantato nei confronti del germano ammontava _1
a complessivi € 9.775,89 e che in particolare era debitore nei _1 confronti di della somma di € 3.089,41, nei riguardi di Parte_4 Parte_3 della somma di € 3.089,41, nei confronti di della somma di € 3.089,41 e Parte_2 nei riguardi di della somma di € 507,66; Parte_1
- che la diffida ad adempiere dagli stessi formalizzata con atto stragiudiziale del
04.04.2013 era rimasta senza esito, così come il tentativo di mediazione avviato con istanza del 10.07.2024.
Gli attori hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare
al pagamento in favore degli istanti della complessiva somma di euro _1
9.775,89 per come quantificata nella relazione tecnica di parte, redatta da CP_5
- così ripartita: Euro 3.089,41 in favore Parte_5 di;
euro 3.089,41 in favore di;
euro 3.089,41 in favore di Parte_4 Parte_3
; euro 507,66 in favore di , oltre interessi legali. Con vittoria Parte_2 Parte_1 di spese e competenze, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario”.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa del 29.06.2015, _1
depositata in pari data, con la quale dopo aver eccepito in via preliminare ed in rito la nullità, inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda attorea per carenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti di legge, ne ha chiesto nel merito il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
In particolare, ha asserito di essere lui stesso creditore nei confronti _1
degli attori di somme di denaro e di aver interrotto il pagamento delle proprie quote di mutuo per compensare i debiti maturati dagli attori verso lo stesso, anche in virtù di intese intercorse tra le parti secondo cui gli attori avrebbero pagato il mutuo per intero a tacitazione della loro posizione debitoria nei suoi confronti.
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale, per interrogatorio formale e prova per testi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale osserva: preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della citazione, attesa la compiuta indicazione nell'atto di citazione dell'oggetto della domanda e dei fatti posti a suo fondamento, idonea a permettere a controparte l'esercizio del diritto di difesa;
devono, inoltre, essere disattese le eccezioni di inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda introduttiva, in quanto del tutto genericamente proposte.
Nel merito, la domanda proposta è fondata, per le ragioni di seguito illustrate: deve rilevarsi che per effetto del contegno difensivo del convenuto è incontroverso che le parti, a seguito del decesso del padre, , fossero obbligate in qualità Persona_1 di eredi di quest'ultimo, alla restituzione pro quota delle somme corrisposte al de cuius da banca Carime, per effetto del mutuo agrario recante il n. 4740825, contratto da questi in data 12.12.2000; è, inoltre, incontestato che il convenuto non abbia provveduto a pagare la sua quota di debito a partire dalla quota semestrale scaduta nel mese di giugno 2009 e che, avendo la banca mutuante nel mese di febbraio 2013 richiesto il pagamento delle somme dallo stesso dovute, gli attori abbiano provveduto al pagamento in sua vece e abbiano pagato anche le successive rate scadute nei mesi di giugno e dicembre 2013 per l'intero.
Il convenuto si è difeso, in primo luogo, rappresentando di non aver pagato la propria quota di mutuo per aver compensato il predetto debito con crediti vantati nei confronti degli attori;
il convenuto ha eccepito, quindi, l'esistenza di crediti in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte.
Il Tribunale ritiene che la predetta eccezione, pur tempestivamente proposta - essendosi il convenuto costituito in giudizio in data 29.6.2015, ed essendo stata la prima udienza di comparizione, fissata in citazione per il 18.7.2015, differita ex art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. al 04.9.2015 (secondo quanto risultante da annotazione di cancelleria sul fascicolo telematico) – sia infondata, in assenza di alcuna tempestiva allegazione in ordine al titolo, alla natura e all'importo dei crediti eccepiti in compensazione.
Deve, infatti, osservarsi che la questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte è soggetta all'onere di allegazione e di prova;
la necessità di accertare l'esistenza e la natura del credito posto in compensazione nonché la sua effettiva entità impongono, infatti, la tempestiva e dettagliata deduzione della richiesta di compensazione, specialmente allorquando si sia in presenza, come è avvenuto nel caso di specie, di affermazioni importanti la necessità di procedere ai necessari accertamenti.
Nella specie, il convenuto costituendosi in giudizio non ha allegato alcunchè in ordine al titolo, alla natura e all'ammontare dei crediti opposti in compensazione, né ha depositato memorie ex art. 183, sesto comma, n.1) c.p.c. con le quali avrebbe potuto precisare l'eccezione già proposta;
il convenuto si è, invero, limitato a chiedere, con le memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. “interrogatorio formale del sig. Pt_3
sui seguenti capitolati:” vero che non avete ancora pagato la somma pari ad
[...]
€.864,49 oltre interessi dal 19.10.07 riportata in sentenza nr.694/11 del Giudice di
Pace di Trebisacce” e interrogatorio formale “del sig. sui seguenti Persona_1 capitolati: “ vero che non avete saldato le fatture nr.1/08 per un importo pari ad
€.900,00 e nr.7/08 per un importo pari ad €.2.400,00?”
Il Tribunale ritiene che le deduzioni implicitamente contenute nei predetti capitoli di interrogatorio formale, in cui si fa riferimento ai crediti opposti in compensazione, non possano essere considerate ai fini della decisione, inerendo a fatti costitutivi dell'eccezione, non tempestivamente allegati, stante le preclusioni previste dall'art. 183 c.p.c., comma 5 e comma 6, n. 1), nella versione ratione temporis applicabile.
Inoltre, la circostanza allegata dal convenuto in ordine alle asserite intese intercorse tra le parti, secondo cui gli attori si sarebbero impegnati a pagare la quota di mutuo gravante sullo stesso, a tacitazione della loro posizione debitoria nei suoi confronti, è rimasta mero assunto, privo di riscontro probatorio, non avendo il convenuto articolato alcuna richiesta istruttoria in merito alla predetta allegazione.
Il convenuto ha, in secondo luogo, contestato il quantum della pretesa della controparte;
sul punto deve rilevarsi che nella perizia di parte, allegata da parte attrice alla citazione, è rappresentato in modo chiaro l'importo di ciascuna delle rate di mutuo, la somma corrispondente alla quota di debito di ciascun erede ed è indicata la quota di debito estinto in concreto da ciascuno degli altri coeredi, anche in sostituzione del convenuto.
Il Tribunale ritiene che a fronte della predetta rappresentazione, la generica contestazione da parte del convenuto del quantum della pretesa attorea non possa che produrre, proprio per la sua genericità, l'effetto di rendere i fatti allegati del tutto pacifici;
la predetta contestazione deve essere, inoltre, ritenuta incompatibile con l'eccezione di compensazione proposta dallo stesso convenuto, che presuppone il riconoscimento da parte di questi della preesistenza di un proprio debito nei confronti degli attori, di importo pari a quello oggetto della domanda.
A quanto premesso consegue che la domanda proposta dagli attori deve essere accolta e che, pertanto, deve essere condannato al pagamento di € _1
3.089,41 in favore di , di € 3.089,41 in favore di , di € Parte_4 Parte_3
3.089,41 in favore di e di € 507,66 in favore di , oltre interessi Parte_2 Parte_1
legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del convenuto;
valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 4.000,00 (fase di studio: € 750,00; fase introduttiva: € 750,00; fase istruttoria: € 1.500,00; fase decisionale: € 1.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA il convenuto
[...] al pagamento di € 3.089,41 in favore di , di € 3.089,41 CP_1 Parte_4 in favore di , di € 3.089,41 in favore di e di € 507,66 Parte_3 Parte_2
in favore di , oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
2. CONDANNA il convenuto a rimborsare agli attori le spese di _1 lite che si liquidano in € 274,83 per spese, € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 17/5/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso