Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del provvedimento prot.n.-OMISSIS- del 26.8.2025 a firma del Dirigente AREA I Viceprefetto pro- tempore della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame del divieto prefettizio di detenere armi espresso con decreto prot.n.-OMISSIS- del 23.8.2022;
- di ogni altro atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non tra cui:
- delle note della Questura di -OMISSIS-, rispettivamente, prot.n. -OMISSIS-del 4.6.2025 e prot. n. -OMISSIS-del 23.4.2024, conosciuta solo a seguito di richiesta di accesso;
e, per quanto occorrer serva ,
- in parte qua , della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 25.11.2020 laddove, richiamando precedenti giurisprudenziali, ritiene che i medesimi abbiano individuato “..in cinque anni dalla adozione del divieto il lasso di tempo ragionevole, trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca..” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- e di Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025, il pres. TT AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con atto notificato in data 16.9.2025 e contestualmente depositato, il ricorrente premette che:
- con sentenza del -OMISSIS- del Tribunale Penale di -OMISSIS-, è stato condannato alla pena di 6 mesi per i reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate) per un fatto occorso in data 2.3.2014;
- con provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 7.7.2022, è stata respinta la sua istanza, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- con provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23.8.2022, gli è stato comminato il divieto di detenzione di armi;
- con sentenza della Corte di Appello di Ancona del-OMISSIS-, è stata riformata la precitata sentenza di condanna del Tribunale Penale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, per intervenuta prescrizione dei reati.
Espone che, con istanza del 20.5.2025, ha chiesto la revoca del precitato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.8.2022 del Prefetto di -OMISSIS-, deducendo che, nelle more, è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Ancona del-OMISSIS-, che ha riformato in appello la sentenza di condanna per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate), e, soprattutto, che, nel corso del lungo tempo trascorso dalla data del data 2.3.2014 - in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo al procedimento penale- egli avrebbe sempre mantenuto una buona condotta, come peraltro attestato dalla nota dei Carabinieri del Comune di -OMISSIS- nonché dalla Segnalazione prot. n.-OMISSIS- del 15-04-2024 della Legione Carabinieri Marche- Comando Provinciale di -OMISSIS- (non prodotte in giudizio).
Con il presente ricorso, lamenta che la sua precitata istanza del 20.5.2025 sarebbe stata respinta illegittimamente con l’impugnato provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 26.8.2025, fondato sulla seguente motivazione: “ Ritenuto che, pur non risultando a carico del sig. -OMISSIS-ulteriori fatti di reato o nuovi episodi emersi che lo riguardino, ma che comunque i 5 anni dalla notifica del decreto di divieto di detenzione di armi (ex art.39 T.U.LP.S.) previsti dalle direttive ministeriali non sono ancora trascorsi ”.
A sostegno del proprio ricorso, con unico articolato motivo, deduce:
- violazione e/o falsa applicazione art.39 T.U.L.P.S. n. 773/1931; violazione e/o non corretta applicazione art. 8, 10 e art.10 bis L.241/90 ; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, per sviamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta nonché difetto di motivazione.
Ad avviso dell’esponente, in sostanza, il termine di 5 (cinque) anni non decorrerebbe dalla data del 23.8.2022 di emanazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di -OMISSIS- inibitorio della detenzione delle armi - secondo l’interpretazione che erroneamente sarebbe stata fatta della Circolare del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS/U/0134490/1017 del 25.11.2020, pure cautelativamente impugnata- ma dalla data del 2.3.2014, in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo al procedimento penale ed in conseguenza del quale è stata dedotta l’inaffidabilità del ricorrente.
Ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con vittoria spese.
1.2.Con atto depositato in data 17.9.2025, si è costituita formalmente l’intimata Amministrazione che, con memoria depositata in data 29.9.2025, ha svolto le sue argomentazioni difensive a sostegno della legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione.
1.3.Alla camera di consiglio del 8.10.2025, il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso, reso ai legali presenti, della possibile definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cpa.
2. Il ricorrente, con unico articolato motivo, lamenta, in sostanza, che la P.A. non soltanto non avrebbe tenuto conto della sopravvenienza della sentenza della Corte di Appello di Ancona del-OMISSIS- - che ha riformato la sentenza di condanna del Tribunale Penale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, per intervenuta prescrizione del reato- ma avrebbe anche opposto un mero “automatismo”, indicando semplicemente la mancata decorrenza del termine quinquennale dalla data di notifica del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23.8.2022.
Ad avviso dell’esponente, il termine quinquennale per la revisione del provvedimento inibitorio prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 23.8.2022 decorrerebbe non dalla data di notifica dello stesso, ma dalla data del 2.3.2014, in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo al procedimento penale e dal quale, quindi, è stata dedotta l’inaffidabilità del medesimo esponente.
2.1. Come chiarito già dalla sentenza della Corte Costituzionale del 16.12.1993 n. 440, l'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto d'armi, nella disciplina fissata dal Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (“TULPS”), non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma, al contrario, rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di portare armi, posto, quale regola generale dal nostro ordinamento giuridico, dall’art. 669 c.p. nonché dall’art 4, comma 1°, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
Gli artt. 11, 39 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (“TULPS”), letti congiuntamente, prevedono che la licenza di portare armi possa essere revocata ai soggetti cui è contestata l’assenza di “ buona condotta ” o che non diano “ affidamento di non abusare delle armi ”.
Invero, dalle espressioni piuttosto generiche del legislatore, si deduce che i procedimenti in materia di autorizzazione e revoca al porto d’armi siano caratterizzati da ampia discrezionalità in capo all’Autorità di pubblica sicurezza, chiamata a rendere un giudizio prognostico sulla personalità dell’istante nonché sulla certezza del buon uso che delle armi farà lo stesso senza compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, con la conseguenza che l’esercizio della discrezionalità amministrativa può essere sindacato dal Giudice Amministrativo soltanto per vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, alla illogicità, all’arbitrarietà ed al travisamento dei fatti ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III: sentenze 25.3.2019 n. 1972; 26.6.2019 n. 4403; 7.6.2018 n. 3435).
In tale ottica, non occorre che il comportamento che costituisce il presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua eventualmente concomitante rilevanza penale, poiché, al riguardo, è sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica: in altri termini, il divieto e la revoca possono fondarsi anche su situazioni che, pur non comportando condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente sintomatiche di una condotta inadeguata ( ex multis : Cons. Stato, Sez. III: sentenze 8.2.2024 n. 1283; 1.8.2022 n. 6827; 18.4.201 n. 1814).
In sintesi, l’Autorità Amministrativa, dovendo esprimere un giudizio prognostico inteso a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle armi, può considerare anche meri indizi, senza essere tenuta ad espletare un'istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale dell’istante ( conf .: Tar T.R.G.A. Trento, 15.1.2021 n. 5 e 14.10. 2019 n. 126).
2.1.1.L’art. 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (“TULPS”) dispone che, “ oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi”( 1°comma) e può essere ricusata " ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi " (2° comma, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1°, lett. e), del D. Lgs. 10.8.2018 n. 104).
Invero, il legislatore ha individuato i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati -ai sensi dell'art. 11, 1° comma e 3° comma, prima parte, e dell'art. 43, 1° comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro- e quelli in cui, invece, è titolare di ampi poteri discrezionali - ai sensi dell'art. 11, 2° comma e 3° comma, seconda parte, e dell'art. 39 e 43, 2° comma, del TULPS- (conf. : TAR Catania, Sez. IV 22.7.2022 n. 2010).
Con la modifica introdotta dall'art. 3, comma 1°, lett. e), del D. Lgs. 10.8.2018 n. 104, il testo del comma 2° dell'art. 43 T.U.L.P.S. attribuisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza il potere di valutazione discrezionale anche nei confronti dei " soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione ".
Conseguentemente, la P.A. può sempre fondare sui precedenti penali una prognosi di inaffidabilità del richiedente, malgrado l'intervenuta estinzione del reato e dei suoi effetti penali.
Invero, la modifica introdotta nel 2018 al comma 2° dell'art. 43 T.U.L.P.S. ha eliminato, per i casi di intervenuta riabilitazione, l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui al comma 1° dell'art. 43 T.U.L.P.S, all’evidente ratio di consentire di tener conto -in sede di predisposizione di un giudizio prognostico sul futuro comportamento- che il richiedente il porto d’armi, pur essendo già stato condannato, abbia, comunque, dato prove effettive e costanti di “buona condotta”, che sono state già positivamente apprezzate dal Tribunale di Sorveglianza con il provvedimento di riabilitazione ex art 178 cod. pen. ( conf .: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16.11.2023 n. 3372; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13.11.2023 n. 865).
L'intervenuta riabilitazione elide l'originario carattere automaticamente ostativo delle condanne per i reati indicati dall'art. 43, 1° comma, del R.D. 18.6.1931 n. 773, anche ove trattasi di vicende anteriori all'entrata in vigore dell’art. 3, comma 1°, lett. e), del D. Lgs. 10.8.2018 n. 104, che ha modificato l'art. 43, 2° comma, del R. D. 18.6.1931 n. 773: ne consegue che, anche con riferimento a tali ipotesi, la sola esistenza di una condanna risalente nel tempo per i reati contemplati dall’art. 43, 1° comma, lett. a) e b), del TULPS 18.6.1931 n. 773 non determina un diniego automatico, ma fa sorgere, in capo alla P.A., l’onere di procedere ad una valutazione discrezionale.
2.2. Va premesso che, in linea generale, non sussiste alcun obbligo per la P.A. di pronunciarsi su un'istanza intesa ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo, poiché il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non viene esercitato in base ad un'istanza di parte, che, come tale, può avere soltanto portata meramente sollecitatoria.
Del resto, diversamente opinando, un siffatto obbligo di provvedere comporterebbe l'elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un'istanza all'amministrazione, con conseguente compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche ( ex plurimis : Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).
2.2.1.L'art. 39 del T.U.L.P.S., a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile.
Tuttavia, devesi ritenere che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die , poiché non risponde ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
L’art. 39 TULPS, quindi, va letto secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a contemperare i contrapposti interessi, secondo i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.), di cui è corollario il principio di proporzionalità dell'azione pubblica ( conf .: TAR Sicilia, Palermo, Sez. II°, 20.2.2019 n.508; TAR Campania-Napoli Sez. V° 21.5.2015 n. 2859).
Ne discende che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi, in capo al destinatario, un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un “termine ragionevole” e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, sussistendone le condizioni discrezionalmente valutate dalla P.A., anche la revoca dell'atto inibitorio ( conf. : (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20/11/2023, n. 6367; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27/02/2024, n. 717; TAR Sicilia-Palermo, sez. II° 20.2.2019 n. 508; T.A.R. Sardegna, Sez. I: sentenze, 30.1.2025 n. 63 e 4.5.2023 n. 324).
2.2.2. In recepimento del precitato orientamento giurisprudenziale, è stata emanata l’epigrafata Circolare del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS/U/0134490/1017 del 25.11.2020 - applicata dalla Prefettura di -OMISSIS- al caso di specie con il provvedimento impugnato e pure cautelativamente impugnata- che ha individuato in 5 (cinque) anni dalla adozione del provvedimento interdittivo il cosiddetto “termine ragionevole” per riesaminare il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Conseguentemente, prima del decorso del “termine ragionevole”, così individuato in 5 (cinque) anni dalla adozione del provvedimento interdittivo, si deve ritenere che non sussiste, in capo alla Pubblica Amministrazione, l'obbligo di provvedere in ordine all’istanza del privato, intesa ad ottenere l'esercizio del potere di riesame, per cui ogni atto di diffida o messa in mora in tal senso può essere considerato, di regola, alla stregua di una mera sollecitazione del potere amministrativo ( ex plurimis : T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24/10/2024, n. 3443).
In estrema sintesi, poiché il divieto di detenzione delle armi non può avere un'efficacia “ sine die ” che possa andare oltre il venir meno della situazione di pericolosità, va riconosciuto, in capo al destinatario del divieto, l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, purchè sussistano le seguenti due condizioni: a) il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento; b) il decorso di un “ragionevole tempo” dall'adozione del medesimo provvedimento inibitorio, individuato in 5 (cinque anni) dalla precitata Circolare del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS/U/0134490/1017 del 25.11.2020.
Ovviamente, il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio o meno, non potendosi risolvere in un formale richiamo a verifiche precedenti ( conf. : T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento Sez. I, 24.9.2021, n.148; Cons. Stato, Sez. III, 18.1.2021 n. 500, TAR Sicilia-Palermo, Sez. II° 20.2.2019 n. 508).
2.3. Quanto alla legittimità della suddetta Circolare del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS/U/0134490/1017 del 25.11.2020, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla consolidata giurisprudenza che ritiene che il “tempo ragionevole”, ivi individuato in 5 (cinque) anni, sia da ritenersi congruo e che esso decorra dalla data del provvedimento inibitorio di cui si chiede la revoca ( ex plurimis : Tar Milano, Sez. 1° 6.10.2025 n. 3107; Tar Firenze, Sez. IV° 17.10.2025 n.1642; Tar Camapnia-Salerno, Sez. 1° 13.10.2025 n. 1647; Tar Campania - Napoli, Sez. V°, 30.8.2024 n. 4765; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V°, 20.11.2023 n. 6367).
Ciò in quanto si tratta di una necessaria rivalutazione del precedente operato dell’autorità di pubblica sicurezza che, per essere significativa (salvo la sopravvenienza di elementi obiettivi e assolutamente decisivi), non può logicamente intervenire a breve distanza di tempo dalla precedente valutazione, che verrebbe sostanzialmente ripetuta senza l’ausilio di significativi fatti nuovi.
2.4.Orbene, applicando i precitati principi al caso di specie, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, pur nella sua sinteticità, si appalesi esenti dai vizi di illegittimità denunziati .
2.4.1.Invero, l’istanza presentata dal ricorrente in data 20.5.2025, con cui è stata chiesta la revoca del precitato provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23.8.2022, non prospetta rilevanti provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti - quali potrebbero essere una sentenza di assoluzione piena oppure un provvedimento giurisdizionale di riabilitazione ex art 178 cod. pen reso dal Tribunale di Sorveglianza - ma richiama la sopravvenuta sentenza della Corte di Appello di Ancona del-OMISSIS-, che ha riformato la sentenza di condanna del Tribunale Penale di -OMISSIS- del -OMISSIS- per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate).
Infatti, la suddetta sopravvenuta sentenza della Corte di Appello di Ancona del-OMISSIS-, dichiarativa dell’intervenuta prescrizione dei reati, non può essere ritenuta equiparabile ad una sentenza assolutoria e lascia impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi ( ex plurimis : T.A.R. Calabria, Sez. I° 16.6.2025 n. 1055; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V° 9.5.2022 n. 3137).
2.4.2.Quanto ai dati fattuali, l’istanza presentata dal ricorrente in data 20.5.2025 e riprodotta in ricorso indica la nota dei Carabinieri del Comune di -OMISSIS- nonché la Segnalazione prot. n.-OMISSIS- del 15.4.2024 della Legione Carabinieri Marche- Comando Provinciale di -OMISSIS-, che attesterebbero la buona condotta tenuta dal ricorrente nel corso degli anni fino all’attualità.
Le suddette note dei Carabinieri non risultano prodotte agli atti del presente giudizio, ma tale circostanza non è rilevante.
Devesi ritenere che, con il provvedimento inibitorio del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 23.8.2022, reso all’esito dell’esercizio di un potere discrezionale ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., sia già stata valutata la condotta tenuta dal ricorrente nello spatium temporis di 8 (otto) anni, intercorrente tra la data del 2.3.2014 - in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo al procedimento penale- e la data di emanazione del medesimo provvedimento, per cui non appare conferente il riferimento dei ricorrente ad uno spatium temporis di 11 (undici) anni, decorrente dalla data del 2.3.2014 in cui si è verificato l’evento, poiché gli indicati 11 (undici) anni sono ovviamente comprensivi dei primi 8 (otto) anni, già valutati dalla P.A. con il provvedimento di cui si chiede il riesame.
Ne deriva che, nella specie, lo spatium temporis da considerare è quello che va dalla data del 23.8.2022, di emanazione del provvedimento inibitorio, alla data del 20.5.2025, in cui il ricorrente ha avanzato l’istanza di revoca per fatti successivi al provvedimento -riconducibile allo schema ex art. 21-quinqueies della Legge n. 241/1990- cioè uno spatium temporis di quasi 3 (tre) anni, inferiore a quello individuato come “tempo ragionevole” dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/0134490/1017 del 25.11.2020, ritenuto congruo dalla precitata consolidata giurisprudenza ( ex plurimis : Tar Milano, Sez. 1° 6.10.2025 n. 3107; Tar Firenze, Sez. IV° 17.10.2025 n.1642; Tar Camapnia-Salerno, Sez. 1° 13.10.2025 n. 1647; Tar Campania - Napoli, Sez. V°, 30.8.2024 n. 4765; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V°, 20.11.2023 n. 6367).
2.5.Pertanto, l’istanza del ricorrente del 20.5.2025 va qualificata alla stregua di un’istanza di annullamento in autotutela per ritenuti vizi di legittimità ex art. 21-octies della Legge n. 241/1990, cui la P.A. non sarebbe stata neppure tenuta a fornire riscontro, in coerente applicazione dei precitati principi.
Le ragioni esposte nel provvedimento risultano quindi essere sufficienti per respingere l’istanza, non essendosi obiettivamente maturato un “tempo ragionevole” dalla precedente decisione amministrativa .
2.6. In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va respinto.
2.7. Nondimeno, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le sentenze penali citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TT AS, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TT AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.