CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Antonino Fichera Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
all'udienza del 11.4.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.1574/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Michele Savarese come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) domiciliato in Catania Controparte_1 P.IVA_1 via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.800/2023 del 16.5.2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 n.0046852/2021 del 7.9.2021, emessa dall' Parte_2
con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di €.55.000,00 per
[...] violazione dell'art.110 commi 6°, 7° e 9° lett. f) quater del t.u.l.p.s. in assenza di omessa contestazione delle circostanze riportate nel verbale di accertamento ovvero l'installazione ad uso pubblico nei locali del bar dell'opponente di 5 video terminali corredati di touchscreen e lettore di banconote, rinvenuti accesi e due in uso connessi ad un sito di gioco riproducente slot machine con rulli virtuali.
Con ricorso depositato il 9.12.2023, proponeva appello avverso la detta Parte_1
sentenza che censurava con un unico motivo e chiedeva in riforma annullarsi il provvedimento sanzionatorio emesso dall' poiché illegittimo. Controparte_1
Si costituiva l' per eccepire l'infondatezza del Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto con la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
1) Con un unico motivo l'NT assume l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure non avendo valutato che l'esercizio commerciale gestito dal predetto impugnante non si occupava di raccolta di scommesse o pratiche di gioco on line rimanendo estraneo alla eventuale raccolta di scommesse effettuata dagli avventori nel proprio esercizio commerciale poiché quando il gestore di un internet point concede la connessione on line agli avventori rimane estraneo ai siti a cui il cliente si collega , insistendo nella prova orale volta a dimostrare tali circostanze.
Il motivo non è fondato.
2) Come rilevato dal tribunale ibleo non è stato contestato da quanto Parte_1 accertato dagli ispettori e riportato nel verbale ispettivo nel corso dell'accesso eseguito presso l'esercizio commerciale del predetto.
Precisamente dal suddetto verbale allegato agli atti emerge come i verbalizzanti avevano rinvenuto nel retro del locale del - destinato a bar - 5 video terminali del tipo totem con Pt_1
cassone e lettore di banconote, accessi, con video “touchscreen”, privi di matricola identificativa, che si collegavano al sito di giochi on line denominato 888casinò.
Inoltre negli apparecchi sequestrati una volta aperti veniva rinvenuto del denaro sia in banconote che in monete posto che i totem erano collegati a periferiche che consentivano il gioco attraverso l'inserimento di danaro.
Infine due dei predetti apparecchi erano in uso da due avventori al momento dell'ispezione i quali erano stati trovati intenti al gioco delle slot machines con rulli virtuali.
Posto che i suddetti apparecchi non rispondevano alle caratteristiche fissate dai commi 6 e 7 dell'art.110 del t.u.l.p.s. veniva irrogata la sanzione di cui al comma 9 lett. f) quater del medesimo articolo, secondo cui “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Sebbene quindi gli apparecchi tipo totem rinvenuti nell'esercizio commerciale del Pt_1
fossero destinati al gioco, con raccolta di denaro, erano privi di matricola identificativa, non presentavano un attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal competente Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei LI di Stato ,né erano collegati alla rete telematica indicata nella norma, in violazione dei commi 6 e 7 del medesimo art. 110.
Infondato è quindi l'assunto che il si fosse limitato a mettere a disposizione dei clienti Pt_1
semplici personal computer per diverse tipologie di uso e che non fossero dotati di lettori per banconote o carte di credito, sicchè il gestore non sarebbe responsabile dell'uso dei computer da parte degli avventori qualora costoro si fossero collegati a siti di gioco.
Infatti nel caso in esame la condotta sanzionata consiste nell'avere consentito l'uso di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110, commi 6 e 7 dell'art.110 del , sebbene utilizzati per il gioco, facendo uso di CP_2
banconote, posto che i totem erano collegati a periferiche che ne consentivano l'uso inserendo banconote o monete, che infatti sono state ritrovate dopo il sequestro all'interno delle apparecchiature.
Tale condotta è all'evidenza del tutto differente dalla semplice messa a disposizione, presso un pubblico esercizio, di personal computer dotati di connessione telematica che possano consentire al cliente del tutto autonomamente dal gestore dell'esercizio commerciale di accedere a piattaforme di gioco che lo stesso rinvenga on line, come eccepito dall'NT, considerata nella specie la raccolta di denaro attraverso periferiche collegate al totem per il pagamento del gioco con denaro contante.
Ne consegue, quindi, che la giurisprudenza citata dall'NT , la quale esclude la violazione della norma in esame qualora si verta in tema di semplice messa a disposizione di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali non è pertinente, trattandosi invece di dispositivi provvisti dello strumento di accettazione del gioco mediante l'inserimento di denaro contante ad opera dell'utente. La Suprema Corte sull'argomento, sebbene avuto riguardo alla violazione di cui alla lettera f) del medesimo comma 9 dell'art.110 del t.u.l.p.s. ha statuito che “agli effetti della sanzione amministrativa prevista per chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110, comma 6, lett. b), t.u.l.p.s., e nelle disposizioni attuative di detta disposizione, costituisce apparecchio videoterminale quello che va collegato alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4537; ibidem
28/12/2020, n.29646).
In conclusione sussiste la contestata violazione emergendo dal verbale ispettivo che i computer tipo totem, messi a disposizione degli utenti dall'esercizio commerciale dell'NT adibito a bar, consentivano la connessione telematica a piattaforme di giochi on line dimostrata dall'esame dei computer, avvenuta dopo il sequestro, che aveva rivelato che erano stati numerosi i collegamenti telematici alla piattaforma di gioco 888casino.it, che i totem erano dotati di supporto per l'inserimento di banconote, che le banconote e le monete erano state rinvenute all'interno delle macchine e che due avventori erano stati trovati intenti al gioco delle slot machine con rulli virtuali.
L'appello va quindi rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'NT e liquidate applicando il D.M. 13.8.2022 n.147 tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'NT, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., sez. un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
1574/2023, rigetta l'appello da proposto da avverso la sentenza n.800/2023 del Parte_1
16.5.2023 del Tribunale di Ragusa che conferma;
condanna l'NT al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida per compensi in €.6.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/04/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Antonino Fichera Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
all'udienza del 11.4.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.1574/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Michele Savarese come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) domiciliato in Catania Controparte_1 P.IVA_1 via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.800/2023 del 16.5.2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 n.0046852/2021 del 7.9.2021, emessa dall' Parte_2
con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di €.55.000,00 per
[...] violazione dell'art.110 commi 6°, 7° e 9° lett. f) quater del t.u.l.p.s. in assenza di omessa contestazione delle circostanze riportate nel verbale di accertamento ovvero l'installazione ad uso pubblico nei locali del bar dell'opponente di 5 video terminali corredati di touchscreen e lettore di banconote, rinvenuti accesi e due in uso connessi ad un sito di gioco riproducente slot machine con rulli virtuali.
Con ricorso depositato il 9.12.2023, proponeva appello avverso la detta Parte_1
sentenza che censurava con un unico motivo e chiedeva in riforma annullarsi il provvedimento sanzionatorio emesso dall' poiché illegittimo. Controparte_1
Si costituiva l' per eccepire l'infondatezza del Controparte_1
gravame e ne chiedeva il rigetto con la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
1) Con un unico motivo l'NT assume l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure non avendo valutato che l'esercizio commerciale gestito dal predetto impugnante non si occupava di raccolta di scommesse o pratiche di gioco on line rimanendo estraneo alla eventuale raccolta di scommesse effettuata dagli avventori nel proprio esercizio commerciale poiché quando il gestore di un internet point concede la connessione on line agli avventori rimane estraneo ai siti a cui il cliente si collega , insistendo nella prova orale volta a dimostrare tali circostanze.
Il motivo non è fondato.
2) Come rilevato dal tribunale ibleo non è stato contestato da quanto Parte_1 accertato dagli ispettori e riportato nel verbale ispettivo nel corso dell'accesso eseguito presso l'esercizio commerciale del predetto.
Precisamente dal suddetto verbale allegato agli atti emerge come i verbalizzanti avevano rinvenuto nel retro del locale del - destinato a bar - 5 video terminali del tipo totem con Pt_1
cassone e lettore di banconote, accessi, con video “touchscreen”, privi di matricola identificativa, che si collegavano al sito di giochi on line denominato 888casinò.
Inoltre negli apparecchi sequestrati una volta aperti veniva rinvenuto del denaro sia in banconote che in monete posto che i totem erano collegati a periferiche che consentivano il gioco attraverso l'inserimento di danaro.
Infine due dei predetti apparecchi erano in uso da due avventori al momento dell'ispezione i quali erano stati trovati intenti al gioco delle slot machines con rulli virtuali.
Posto che i suddetti apparecchi non rispondevano alle caratteristiche fissate dai commi 6 e 7 dell'art.110 del t.u.l.p.s. veniva irrogata la sanzione di cui al comma 9 lett. f) quater del medesimo articolo, secondo cui “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
Sebbene quindi gli apparecchi tipo totem rinvenuti nell'esercizio commerciale del Pt_1
fossero destinati al gioco, con raccolta di denaro, erano privi di matricola identificativa, non presentavano un attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal competente Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei LI di Stato ,né erano collegati alla rete telematica indicata nella norma, in violazione dei commi 6 e 7 del medesimo art. 110.
Infondato è quindi l'assunto che il si fosse limitato a mettere a disposizione dei clienti Pt_1
semplici personal computer per diverse tipologie di uso e che non fossero dotati di lettori per banconote o carte di credito, sicchè il gestore non sarebbe responsabile dell'uso dei computer da parte degli avventori qualora costoro si fossero collegati a siti di gioco.
Infatti nel caso in esame la condotta sanzionata consiste nell'avere consentito l'uso di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110, commi 6 e 7 dell'art.110 del , sebbene utilizzati per il gioco, facendo uso di CP_2
banconote, posto che i totem erano collegati a periferiche che ne consentivano l'uso inserendo banconote o monete, che infatti sono state ritrovate dopo il sequestro all'interno delle apparecchiature.
Tale condotta è all'evidenza del tutto differente dalla semplice messa a disposizione, presso un pubblico esercizio, di personal computer dotati di connessione telematica che possano consentire al cliente del tutto autonomamente dal gestore dell'esercizio commerciale di accedere a piattaforme di gioco che lo stesso rinvenga on line, come eccepito dall'NT, considerata nella specie la raccolta di denaro attraverso periferiche collegate al totem per il pagamento del gioco con denaro contante.
Ne consegue, quindi, che la giurisprudenza citata dall'NT , la quale esclude la violazione della norma in esame qualora si verta in tema di semplice messa a disposizione di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali non è pertinente, trattandosi invece di dispositivi provvisti dello strumento di accettazione del gioco mediante l'inserimento di denaro contante ad opera dell'utente. La Suprema Corte sull'argomento, sebbene avuto riguardo alla violazione di cui alla lettera f) del medesimo comma 9 dell'art.110 del t.u.l.p.s. ha statuito che “agli effetti della sanzione amministrativa prevista per chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell'art. 110, comma 6, lett. b), t.u.l.p.s., e nelle disposizioni attuative di detta disposizione, costituisce apparecchio videoterminale quello che va collegato alla rete telematica del sistema di gioco, ove comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket” (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4537; ibidem
28/12/2020, n.29646).
In conclusione sussiste la contestata violazione emergendo dal verbale ispettivo che i computer tipo totem, messi a disposizione degli utenti dall'esercizio commerciale dell'NT adibito a bar, consentivano la connessione telematica a piattaforme di giochi on line dimostrata dall'esame dei computer, avvenuta dopo il sequestro, che aveva rivelato che erano stati numerosi i collegamenti telematici alla piattaforma di gioco 888casino.it, che i totem erano dotati di supporto per l'inserimento di banconote, che le banconote e le monete erano state rinvenute all'interno delle macchine e che due avventori erano stati trovati intenti al gioco delle slot machine con rulli virtuali.
L'appello va quindi rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguendo la soccombenza vanno poste a carico dell'NT e liquidate applicando il D.M. 13.8.2022 n.147 tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'NT, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., sez. un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
1574/2023, rigetta l'appello da proposto da avverso la sentenza n.800/2023 del Parte_1
16.5.2023 del Tribunale di Ragusa che conferma;
condanna l'NT al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida per compensi in €.6.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/04/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo