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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/12/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1072/2025 promossa da nata in [...] il [...], residente a [...]
Santuario n. 7, C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Colombo e con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Lecco Corso Martiri della Liberazione n.45
RICORRENTE
Contro nato a [...] il [...] residente in [...]
Libertà n.1 C.F.: C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE come precisate all'udienza del 18.11.2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 7 1 – affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori con possibilità per la madre di Per_1 Per_2 tenerli con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente potrà ottenere un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, tre settimane durante il periodo estivo;
2 – porre a carico della ricorrente un concorso al mantenimento di € 200,00 mensili rivalutabile ISTAT
a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, assegno la cui data di decorrenza venga fissata dalla sentenza di separazione oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. pagina 2 di 7 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
2A- Si chiede che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito al padre. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
AD ISTRUTTORIA
A -Si producono: doc. 1 – certificato di matrimonio;
doc.
2 - certificato di residenza e stato di famiglia signora Pt_1 doc.3 – certificato di residenza e stato di famiglia GN;
CP_1 doc.4 – verbale di Pronto Soccorso;
doc.
5 - certificazione unica 2024. pagina 3 di 7 B – Si chiede vengano escusse anche a sommarie informazioni sulle circostanze tutte dedotte : la signora e . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
C – Si chiede ordinare alla Procura di Lecco ed al Tribunale Penale di Lecco l'indicazione di eventuali procedimenti penali in cui la ricorrente risulti parte lesa.
D – Si chiede ordinarsi al signor copia dei documenti dei figli e copia della ricevuta per richiesta CP_1 permesso di soggiorno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale ex art 473-bis n.12 cpc depositato in data 07.07.2025,
[...] conveniva avanti all'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1/2/2014 in
Kikuyu – Provincia di Kiambu (Kenya), ma già separati di fatto dall'11.10.1022. Deduceva la ricorrente che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: nato in [...] il 8 Persona_3 febbraio 1998, maggiorenne, economicamente indipendente;
nato in [...] il 20 Persona_4 ottobre 2007, non economicamente indipendente e nato in [...] il 10 agosto Persona_5
2010, minorenne non economicamente indipendente. Deduceva inoltre la ricorrente che i figli risultano domiciliati presso il padre a Lierna via Della Libertà n.1, e che il padre avrebbe richiesto il rilascio del permesso di soggiorno nell'interesse dei figli, al momento non ancora rilasciato dalla Questura.
Allegava inoltre la ricorrente di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare a causa dei maltrattamenti subiti dal marito e di essere stata pertanto collocata in comunità protetta e successivamente collocata con canone sociale in abitazione della Cooperativa Arcobaleno. La ricorrente deduceva di svolgere attività lavorativa come operaia a con contratto a tempo determinato e di percepire una retribuzione annua lorda di € 14.071,00, mentre il resistente svolge attività di operaio con contratto a tempo indeterminato. Chiedeva quindi di affidare i figli minori congiuntamente ai genitori, con possibilità per la madre di tenerli con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente potrà ottenere un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, tre settimane durante il periodo estivo;
di porre a carico della ricorrente un concorso al mantenimento di € 200,00 mensili rivalutabile ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco;
di attribuire al padre l'importo integrale dell'assegno unico nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio
[...]
, che rimaneva contumace. CP_1
pagina 4 di 7 Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 18.11.2025, compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava che i figli fino a dicembre 2024 si trovavano in Kenya, confermando che gli stessi vivono presso il padre. Dava inoltre atto di lavorare come operaia presso la Seruso, con scadenza del contratto il 31.12.2025, con una retribuzione mensile di 1.200,00 / 1.300,00 euro e di vivere in locazione, pagando un canone mensile di 350,00 euro. La ricorrente, dando atto che il figlio Persona_4
aveva raggiunto nel frattempo la maggiore età, confermava la propria disponibilità a versare
[...]
200,00 euro al mese quale contributo al mantenimento dei figli, dichiarando di stare già contribuendo ad alcune spese straordinarie. La ricorrente confermava inoltre la propria disponibilità ad ospitare i figli presso di sé dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera ogni 15 giorni.
Il Giudice, all'esito di detta udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni.
La domanda della ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che si espongono.
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c. Tra i casi in cui si concretizza l'intollerabilità della convivenza indicata dalla norma appena richiamata è infatti certamente ravvisabile la violenza fisica o psicologica perpetrata da uno dei coniugi nei confronti dell'altro. In questi casi, invero, la giurisprudenza ha riconosciuto esplicitamente le vessazioni come fattori che incidono negativamente sulla serenità della famiglia (Cass. Civ. 13017/2018) e che quindi non possono non permettere lecitamente al coniuge vessato di sottrarsi a quella realtà. La ricorrente ha invero addotto di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare a causa dei maltrattamenti subiti dal marito, culminati con il ricovero in Pronto Soccorso Ospedale di Lecco avvenuto in data
11.10 2022 (cfr. doc.4). In seguito all'intervento sanitario, la ricorrente era stata poi collocata in
Comunità protetta dall' dove si era trattenuta per sei mesi. A fronte Controparte_2 dell'intervento dei Servizi Sociali territoriali, la ricorrente ha dedotto di trovarsi attualmente collocata con canone sociale in abitazione della Cooperativa Arcobaleno. La ricorrente ha inoltre dichiarato all'udienza del 18.11.2025 di non essere tranquilla rispetto al fatto che i figli vivano con il padre e la zia, di cui non si fida, pur non avendo sentore che i figli subiscano maltrattamenti. La ricorrente ha aggiunto di desiderare che i figli vengano a vivere da lei, ma che attualmente non ha modo di ospitarli se non per brevi visite. Tali elementi, non opposti dalla controparte, rimasta contumace, comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto pagina 5 di 7 costituisce l'indispensabile presupposto. Quanto alle condizioni accessorie, non vi è ragione per non accogliere le richieste della ricorrente rispetto alla previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore nato in [...] il [...] (senza nulla prevedere in merito Persona_5 all'affido del figlio che nel corso del giudizio ha raggiunto la maggiore età), che Persona_4 la madre potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Stante anche la disponibilità manifestata dalla ricorrente in tal senso, si ritiene congrua la corresponsione da parte della ricorrente di un contributo al mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti, fissato nell'importo complessivo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo in uso presso questo Tribunale. Vanno inoltre accolte le richieste della ricorrente circa le frequentazioni , prevedendo incontri un fine settimana ogni quindici Persona_6 giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente potrà ottenere un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, per tre settimane durante il periodo estivo. Nulla può essere disposto circa le frequentazioni con il figlio , divenuto maggiorenne Persona_4 nel corso del giudizio.
Considerato l'integrale accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/2002 nella misura indicata in dispositivo ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le modalità Persona_5 dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso il padre;
- dispone che la madre possa tenere con sé il figlio minore un fine Persona_5 settimana ogni quindici giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente avrà un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, tre settimane durante il periodo estivo;
- pone a carico della ricorrente il versamento a favore del resistente dell'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
tale somma, da versarsi con decorrenza dal deposito del ricorso, sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
pagina 6 di 7 - le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- dispone che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito al padre;
- condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
2.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecco, 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 1072/2025 promossa da nata in [...] il [...], residente a [...]
Santuario n. 7, C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Colombo e con C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio in Lecco Corso Martiri della Liberazione n.45
RICORRENTE
Contro nato a [...] il [...] residente in [...]
Libertà n.1 C.F.: C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI di parte RICORRENTE come precisate all'udienza del 18.11.2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 7 1 – affidare i figli minori e congiuntamente ai genitori con possibilità per la madre di Per_1 Per_2 tenerli con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente potrà ottenere un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, tre settimane durante il periodo estivo;
2 – porre a carico della ricorrente un concorso al mantenimento di € 200,00 mensili rivalutabile ISTAT
a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, assegno la cui data di decorrenza venga fissata dalla sentenza di separazione oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. pagina 2 di 7 - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
2A- Si chiede che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito al padre. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
AD ISTRUTTORIA
A -Si producono: doc. 1 – certificato di matrimonio;
doc.
2 - certificato di residenza e stato di famiglia signora Pt_1 doc.3 – certificato di residenza e stato di famiglia GN;
CP_1 doc.4 – verbale di Pronto Soccorso;
doc.
5 - certificazione unica 2024. pagina 3 di 7 B – Si chiede vengano escusse anche a sommarie informazioni sulle circostanze tutte dedotte : la signora e . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
C – Si chiede ordinare alla Procura di Lecco ed al Tribunale Penale di Lecco l'indicazione di eventuali procedimenti penali in cui la ricorrente risulti parte lesa.
D – Si chiede ordinarsi al signor copia dei documenti dei figli e copia della ricevuta per richiesta CP_1 permesso di soggiorno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale ex art 473-bis n.12 cpc depositato in data 07.07.2025,
[...] conveniva avanti all'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la pronuncia di separazione dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1/2/2014 in
Kikuyu – Provincia di Kiambu (Kenya), ma già separati di fatto dall'11.10.1022. Deduceva la ricorrente che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: nato in [...] il 8 Persona_3 febbraio 1998, maggiorenne, economicamente indipendente;
nato in [...] il 20 Persona_4 ottobre 2007, non economicamente indipendente e nato in [...] il 10 agosto Persona_5
2010, minorenne non economicamente indipendente. Deduceva inoltre la ricorrente che i figli risultano domiciliati presso il padre a Lierna via Della Libertà n.1, e che il padre avrebbe richiesto il rilascio del permesso di soggiorno nell'interesse dei figli, al momento non ancora rilasciato dalla Questura.
Allegava inoltre la ricorrente di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare a causa dei maltrattamenti subiti dal marito e di essere stata pertanto collocata in comunità protetta e successivamente collocata con canone sociale in abitazione della Cooperativa Arcobaleno. La ricorrente deduceva di svolgere attività lavorativa come operaia a con contratto a tempo determinato e di percepire una retribuzione annua lorda di € 14.071,00, mentre il resistente svolge attività di operaio con contratto a tempo indeterminato. Chiedeva quindi di affidare i figli minori congiuntamente ai genitori, con possibilità per la madre di tenerli con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente potrà ottenere un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, tre settimane durante il periodo estivo;
di porre a carico della ricorrente un concorso al mantenimento di € 200,00 mensili rivalutabile ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie come previsto dal protocollo approvato dal Tribunale di Lecco;
di attribuire al padre l'importo integrale dell'assegno unico nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva in giudizio
[...]
, che rimaneva contumace. CP_1
pagina 4 di 7 Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 18.11.2025, compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava che i figli fino a dicembre 2024 si trovavano in Kenya, confermando che gli stessi vivono presso il padre. Dava inoltre atto di lavorare come operaia presso la Seruso, con scadenza del contratto il 31.12.2025, con una retribuzione mensile di 1.200,00 / 1.300,00 euro e di vivere in locazione, pagando un canone mensile di 350,00 euro. La ricorrente, dando atto che il figlio Persona_4
aveva raggiunto nel frattempo la maggiore età, confermava la propria disponibilità a versare
[...]
200,00 euro al mese quale contributo al mantenimento dei figli, dichiarando di stare già contribuendo ad alcune spese straordinarie. La ricorrente confermava inoltre la propria disponibilità ad ospitare i figli presso di sé dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera ogni 15 giorni.
Il Giudice, all'esito di detta udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo al resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni.
La domanda della ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che si espongono.
Anzitutto, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c. Tra i casi in cui si concretizza l'intollerabilità della convivenza indicata dalla norma appena richiamata è infatti certamente ravvisabile la violenza fisica o psicologica perpetrata da uno dei coniugi nei confronti dell'altro. In questi casi, invero, la giurisprudenza ha riconosciuto esplicitamente le vessazioni come fattori che incidono negativamente sulla serenità della famiglia (Cass. Civ. 13017/2018) e che quindi non possono non permettere lecitamente al coniuge vessato di sottrarsi a quella realtà. La ricorrente ha invero addotto di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare a causa dei maltrattamenti subiti dal marito, culminati con il ricovero in Pronto Soccorso Ospedale di Lecco avvenuto in data
11.10 2022 (cfr. doc.4). In seguito all'intervento sanitario, la ricorrente era stata poi collocata in
Comunità protetta dall' dove si era trattenuta per sei mesi. A fronte Controparte_2 dell'intervento dei Servizi Sociali territoriali, la ricorrente ha dedotto di trovarsi attualmente collocata con canone sociale in abitazione della Cooperativa Arcobaleno. La ricorrente ha inoltre dichiarato all'udienza del 18.11.2025 di non essere tranquilla rispetto al fatto che i figli vivano con il padre e la zia, di cui non si fida, pur non avendo sentore che i figli subiscano maltrattamenti. La ricorrente ha aggiunto di desiderare che i figli vengano a vivere da lei, ma che attualmente non ha modo di ospitarli se non per brevi visite. Tali elementi, non opposti dalla controparte, rimasta contumace, comprovano una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto pagina 5 di 7 costituisce l'indispensabile presupposto. Quanto alle condizioni accessorie, non vi è ragione per non accogliere le richieste della ricorrente rispetto alla previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore nato in [...] il [...] (senza nulla prevedere in merito Persona_5 all'affido del figlio che nel corso del giudizio ha raggiunto la maggiore età), che Persona_4 la madre potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Stante anche la disponibilità manifestata dalla ricorrente in tal senso, si ritiene congrua la corresponsione da parte della ricorrente di un contributo al mantenimento per i figli non economicamente autosufficienti, fissato nell'importo complessivo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo in uso presso questo Tribunale. Vanno inoltre accolte le richieste della ricorrente circa le frequentazioni , prevedendo incontri un fine settimana ogni quindici Persona_6 giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente potrà ottenere un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, per tre settimane durante il periodo estivo. Nulla può essere disposto circa le frequentazioni con il figlio , divenuto maggiorenne Persona_4 nel corso del giudizio.
Considerato l'integrale accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/2002 nella misura indicata in dispositivo ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le modalità Persona_5 dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso il padre;
- dispone che la madre possa tenere con sé il figlio minore un fine Persona_5 settimana ogni quindici giorni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera e, dal momento in cui la ricorrente avrà un'abitazione adeguata al collocamento dei minori, tre settimane durante il periodo estivo;
- pone a carico della ricorrente il versamento a favore del resistente dell'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
tale somma, da versarsi con decorrenza dal deposito del ricorso, sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
pagina 6 di 7 - le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- dispone che l'assegno unico familiare nonché ogni forma di sostegno Statale e/o Regionale o previdenziale corrisposto nell'interesse dei figli, venga attribuito al padre;
- condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
2.000,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecco, 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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