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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3564 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
PA (VI) il 02/09/1965,
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Imparato e Vania Cunial
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti confermano di voler sentir pronunciare il proprio divorzio alle seguenti
CONDIZIONI pronunciarsi il divorzio dei coniugi ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in SA
[...] C.F._2
del GR (VI) in data 28.11.2020 e registrato ai registri dello Stato Civile dell'anno 2020,
1 parte 1, n. 42, ordinandosi le necessarie annotazioni;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente alla richiesta di versamento di un assegno di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
SA DE GR (VI) in data 28.11.2020.
I coniugi, con la sottoscrizione del ricorso da intendersi a tutti gli effetti valevole ai fini di cui all'art. 7 regolamento UE n. 1259/2010, chiedono che il proprio divorzio, ai sensi dell'art. 5 regolamento UE n. 1259/2010, sia disciplinato secondo la legge marocchina, essendo la legge dello Stato di origine della moglie, che gode ora della doppia cittadinanza.
All'esito dell'udienza del 7.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento. Va infatti riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” (Code de Famille marocchino art. 94 e ss.), ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett.
c. del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, laddove si tratti, tra l'altro della legge dello Stato di cui uno dei due coniugi sia cittadino nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (cfr. art. 5, co. 1, lett.
c). Nel presente caso la ha la doppia cittadinanza marocchina e italiana (doc. 3). Pt_2
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della
2 comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006,
n. 16978
Pertanto, ai fini del divorzio, è sufficiente verificare che sia venuta meno l'affectio coniugalis, pacificamente cessata, come ribadito dalle parti nel ricorso e nelle note d'udienza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n SA DE GR (VI) il 28.11.2020 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA DE GR (VI) al n. 42, parte I, anno 2020;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3564 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
PA (VI) il 02/09/1965,
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Imparato e Vania Cunial
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti confermano di voler sentir pronunciare il proprio divorzio alle seguenti
CONDIZIONI pronunciarsi il divorzio dei coniugi ( ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in SA
[...] C.F._2
del GR (VI) in data 28.11.2020 e registrato ai registri dello Stato Civile dell'anno 2020,
1 parte 1, n. 42, ordinandosi le necessarie annotazioni;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente alla richiesta di versamento di un assegno di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 2/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
SA DE GR (VI) in data 28.11.2020.
I coniugi, con la sottoscrizione del ricorso da intendersi a tutti gli effetti valevole ai fini di cui all'art. 7 regolamento UE n. 1259/2010, chiedono che il proprio divorzio, ai sensi dell'art. 5 regolamento UE n. 1259/2010, sia disciplinato secondo la legge marocchina, essendo la legge dello Stato di origine della moglie, che gode ora della doppia cittadinanza.
All'esito dell'udienza del 7.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento. Va infatti riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. “diretto” (Code de Famille marocchino art. 94 e ss.), ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett.
c. del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010. Tale norma prevede che i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, laddove si tratti, tra l'altro della legge dello Stato di cui uno dei due coniugi sia cittadino nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (cfr. art. 5, co. 1, lett.
c). Nel presente caso la ha la doppia cittadinanza marocchina e italiana (doc. 3). Pt_2
L'art. 12 del medesimo regolamento prevede che l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempli il divorzio c.d. “diretto”, essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della
2 comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006,
n. 16978
Pertanto, ai fini del divorzio, è sufficiente verificare che sia venuta meno l'affectio coniugalis, pacificamente cessata, come ribadito dalle parti nel ricorso e nelle note d'udienza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n SA DE GR (VI) il 28.11.2020 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA DE GR (VI) al n. 42, parte I, anno 2020;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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