Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 692
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Altro
    Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo di ricorso nell'accoglimento del ricorso nel merito.

  • Altro
    Violazione del difetto di motivazione e prova

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo di ricorso nell'accoglimento del ricorso nel merito.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito delle rendite accertate

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che la determinazione della rendita catastale per gli impianti eolici, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, non debba computare la torre in acciaio, elemento funzionale al processo produttivo, e che elementi come costi di consulenza, sviluppo progetto e profitto d'imprenditore siano inconferenti.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La Corte ha compensato le spese di lite tra le parti, data la complessità delle questioni trattate.

  • Altro
    Riunione procedimenti

    La sentenza non specifica l'esito di tale richiesta, ma l'accoglimento del ricorso principale rende la questione potenzialmente secondaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 692
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 692
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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