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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5231/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024PA0227517 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2926/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di classamento in epigrafe, in riferimento all'impianto eolico (aerogeneratore) situato nel comune di Partinico, identificato catastalmente al Dati catastali_1.
Ha eccepito: 1)Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (mancato contraddittorio preventivo).
2. Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (difetto di motivazione e prova).
3. Infondatezza nel merito (rendite accertate non provate).Ha chiesto: l'annullamento dell'avviso; le spese del giudizio, la riunione con altro procedimento.
Con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, si è opposta all'accoglimento del ricorso sostenendo la non necessità del contraddittorio posto che la procedura Docfa è collaborativa, la sufficienza della motivazione (in quanto gli avvisi richiamano dati Docfa e stima diretta) e, nel merito, ha ribadito la correttezza delle rendite accertate, in quanto calcolate su componenti valutabili post L. 208/2015 (fondazioni, piazzali, consulenze).
Ricorrente_1 ha depositato memoria di replica con cui ha:- ribadito l'infondatezza delle rendite e la mancanza di prova;
-richiamato giurisprudenza della Cassazione;
-contestato il metodo dell'Agenzia;- insistito nella violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo e di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, Legge 208/2015, dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili ricadenti in categoria “D” va determinata esclusivamente, sommando il valore venale delle seguenti componenti: 1) valore venale in comune commercio del suolo (piazzola) con riferimento al biennio censuario
1988/1989; 2) valore venale in comune commercio delle costruzioni incidenti sul suolo (fondazione, piazzola e cabina elettrica) con riferimento al biennio censuario 1988/1989.
In buona sostanza, ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma
21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia (Cassazione Sez. 6 -, Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021).
Il riferimento ad elementi quali i costi di consulenza tecnica e di sviluppo del progetto, il profitto dell'imprenditore, gli interessi ecc… sono inconferenti ai fini della determinazione della rendita catastale. La Suprema Corte è intervenuta sul punto (v. Cass. 5231/2025 del 27/02/2025 e dello stesso tenore, Cass.
5226 del 27/02/2025, Cass. 5233 del 27/02/2025, Cass. 5235 del 27/02/2025, Cass. 5228 del 27/02/2025,
Cass. 5230 del 27/02/2025, Cass. 5224 del 27/02/2025).
Tra l'altro solo con le controdeduzioni viene affermato che la determinazione della rendita di un aerogeneratore post Legge 208/2015 deve avvenire tenendo conto “… oltre che dell'area dei lotti edificati e di quelle dei piazzali … dei costi totali della consulenza tecnica e dello sviluppo del progetto, nonché della maggiore incidenza sul valore totale di costo delle opere murarie (fondazione), rispettivamente, dell'1,09%
e dell'8,80% anziché del 2,63% complessive … tali componenti di costo, …incidono nell'insieme il 9,89%
(1,09% + 8,80%) del prezzo parametrico complessivo di €/Kwp 468,00…ovvero circa € 46,28 per ogni KWp di potenza installata.”
L'ufficio riporta la modalità di calcolo della maggiore rendita accertata per l'aerogeneratore identificato al foglio 124 particella 384 sub. 1 (di € 4.470,00), ed afferma che “… il valore complessivo delle opere di fondazione e lavori murari” varrebbe “€/Kw 41,18” ed ancora, che “… il valore complessivo delle spese di consulenza tecnica, sviluppo del progetto ed oneri finanziari” varrebbe “€/Kw 5,10”. Tuttavia :"ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della I. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina" (Cass. 6685/2023).
Prive di substrato normativo oltre che tardive sono le richieste dell'Ufficio in ordine alla determinazione della rendita di un aerogeneratore post Legge 208/2015 ove si dovrebbe tenere conto anche dei costi totali della consulenza tecnica e dello sviluppo del progetto, nonché della maggiore incidenza sul valore totale di costo delle opere murarie (fondazione), rispettivamente, dell'1,09% e dell'8,80% anziché del 2,63% complessive con una incidenza nell'insieme del 9,89% (1,09% + 8,80%) del prezzo parametrico complessivo di €/Kwp
468,00…ovvero circa € 46,28 per ogni KWp di potenza installata.”
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, esso va accolto e, per la complessità delle questioni esaminate, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5231/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2024PA0227517 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2926/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di classamento in epigrafe, in riferimento all'impianto eolico (aerogeneratore) situato nel comune di Partinico, identificato catastalmente al Dati catastali_1.
Ha eccepito: 1)Violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (mancato contraddittorio preventivo).
2. Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (difetto di motivazione e prova).
3. Infondatezza nel merito (rendite accertate non provate).Ha chiesto: l'annullamento dell'avviso; le spese del giudizio, la riunione con altro procedimento.
Con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, si è opposta all'accoglimento del ricorso sostenendo la non necessità del contraddittorio posto che la procedura Docfa è collaborativa, la sufficienza della motivazione (in quanto gli avvisi richiamano dati Docfa e stima diretta) e, nel merito, ha ribadito la correttezza delle rendite accertate, in quanto calcolate su componenti valutabili post L. 208/2015 (fondazioni, piazzali, consulenze).
Ricorrente_1 ha depositato memoria di replica con cui ha:- ribadito l'infondatezza delle rendite e la mancanza di prova;
-richiamato giurisprudenza della Cassazione;
-contestato il metodo dell'Agenzia;- insistito nella violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo e di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, Legge 208/2015, dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili ricadenti in categoria “D” va determinata esclusivamente, sommando il valore venale delle seguenti componenti: 1) valore venale in comune commercio del suolo (piazzola) con riferimento al biennio censuario
1988/1989; 2) valore venale in comune commercio delle costruzioni incidenti sul suolo (fondazione, piazzola e cabina elettrica) con riferimento al biennio censuario 1988/1989.
In buona sostanza, ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma
21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia (Cassazione Sez. 6 -, Ordinanza n. 1010 del 20/01/2021).
Il riferimento ad elementi quali i costi di consulenza tecnica e di sviluppo del progetto, il profitto dell'imprenditore, gli interessi ecc… sono inconferenti ai fini della determinazione della rendita catastale. La Suprema Corte è intervenuta sul punto (v. Cass. 5231/2025 del 27/02/2025 e dello stesso tenore, Cass.
5226 del 27/02/2025, Cass. 5233 del 27/02/2025, Cass. 5235 del 27/02/2025, Cass. 5228 del 27/02/2025,
Cass. 5230 del 27/02/2025, Cass. 5224 del 27/02/2025).
Tra l'altro solo con le controdeduzioni viene affermato che la determinazione della rendita di un aerogeneratore post Legge 208/2015 deve avvenire tenendo conto “… oltre che dell'area dei lotti edificati e di quelle dei piazzali … dei costi totali della consulenza tecnica e dello sviluppo del progetto, nonché della maggiore incidenza sul valore totale di costo delle opere murarie (fondazione), rispettivamente, dell'1,09%
e dell'8,80% anziché del 2,63% complessive … tali componenti di costo, …incidono nell'insieme il 9,89%
(1,09% + 8,80%) del prezzo parametrico complessivo di €/Kwp 468,00…ovvero circa € 46,28 per ogni KWp di potenza installata.”
L'ufficio riporta la modalità di calcolo della maggiore rendita accertata per l'aerogeneratore identificato al foglio 124 particella 384 sub. 1 (di € 4.470,00), ed afferma che “… il valore complessivo delle opere di fondazione e lavori murari” varrebbe “€/Kw 41,18” ed ancora, che “… il valore complessivo delle spese di consulenza tecnica, sviluppo del progetto ed oneri finanziari” varrebbe “€/Kw 5,10”. Tuttavia :"ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della I. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina" (Cass. 6685/2023).
Prive di substrato normativo oltre che tardive sono le richieste dell'Ufficio in ordine alla determinazione della rendita di un aerogeneratore post Legge 208/2015 ove si dovrebbe tenere conto anche dei costi totali della consulenza tecnica e dello sviluppo del progetto, nonché della maggiore incidenza sul valore totale di costo delle opere murarie (fondazione), rispettivamente, dell'1,09% e dell'8,80% anziché del 2,63% complessive con una incidenza nell'insieme del 9,89% (1,09% + 8,80%) del prezzo parametrico complessivo di €/Kwp
468,00…ovvero circa € 46,28 per ogni KWp di potenza installata.”
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, esso va accolto e, per la complessità delle questioni esaminate, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese compensate.