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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1112 del registro generale per gli affari di civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 22.5.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Afragola, Via Riccardo Russo n.79 presso lo studio dell'avv.to Nicola Delle Cave che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…a) Tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche, così come prospettate in ricorso, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto alla resistente per il mantenimento del figlio il quale, allo Persona_1 stato, ha raggiunto l'indipendenza economica;
b) conseguentemente ridurre l'assegno di mantenimento già determinato, riducendolo nella misura di € 450,00; ciò in ragione della variazione dei presupposti stabiliti precedentemente in sede regolamentazione degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- in subordine: c) accertati i fatti di cui al ricorre ed effettuati i relativi accertamenti, ridurre in via proporzionale il contributo di mantenimento dovuto dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese...”;
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
per il Pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27.6.2023 – premesso che con decreto in data Parte_1 21.7.2016 (n.1271/16) il Tribunale di Napoli Nord aveva regolamentato affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento dei figli (14 anni, essendo nato il Per_2 5.8.2010) e (24 anni, essendo nato il [...]) - chiedeva al Tribunale, atteso il Per_1 peggioramento della sua situazione reddituale e la medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio che fosse revocato il contributo posto a proprio carico per il Per_1 mantenimento di quest'ultimo.
Non si costituiva in giudizio, benché ritualmente notificata, la resistente della CP_1 quale veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 13.6.2024.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali, tra cui le informazioni pervenute in data 10.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sanremo in ordine ai redditi dichiarati da . Persona_1
Successivamente, disposta la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni e la causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, la veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata, quale unica questione posta all'attenzione di questo Collegio, la domanda avanzata dal ricorrente di revoca (ovvero in subordine di riduzione) del contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne;
quanto precede Per_1 avendo egli allegato – indipendentemente dalla modifica in peius della propria situazione reddituale - la medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio e, conseguentemente, il venir meno degli obblighi prescritti dall'art. 337-septies c.c. (“…Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…”).
Ciò premesso, deve essere correttamente osservato come la ratio di tale norma debba essere rinvenuta nel diritto del figlio ad essere supportato dai genitori nel proprio percorso di crescita personale e professionale;
genitori chiamati, in applicazione del principio solidaristico, a provvedervi in rapporto alle rispettive sostanze. Quanto precede operando in tal modo non soltanto a vantaggio del figlio, ma anche di un più ambizioso progetto sociale volto a valorizzare, in ossequio ai principi dettati dagli artt. 2, 30 e 34 Cost., le aspirazioni educative-formative di ciascun individuo.
Ed in piena armonia con il superiore obbligo dei genitori deve, però, essere altrettanto evidenziato lo speculare dovere dei figli di attivarsi, in rapporto alle proprie possibilità, al fine di emanciparsi economicamente dal nucleo famigliare di appartenenza, valorizzando le capacità lavorative ed eventualmente usufruendo di meccanismi di sostegno sociale, sì da attenuare gli obblighi contributivi di cui si discute (vds. Cass., sez. 1, ord. 6.5.21024, n.12133: “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere
- ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”).
È, pertanto, in tale ottica che deve essere letto quanto disposto dall'art. 30 Cost. che, laddove prevede il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, contemporaneamente pone un'ineliminabile correlazione tra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento, talché solamente l'esistenza di una “progettualità formativa a termine” deve ritenersi giustificare, rendendolo doveroso, l'obbligo del genitore di continuare a contribuire al mantenimento del figlio ormai maggiorenne;
obbligo ormai da conformarsi, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al principio di autoresponsabilità in capo a quest'ultimo (vds. Cass., sez, 1, sent. 14.8.2020, n. 17183: “…contro la teorica estrema del "diritto ad ogni possibile diritto", l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri - siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne…”).
Chiarito, dunque, come la questione si snodi attorno alla funzione educativa-formativa del mantenimento ed al principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, deve a questo punto verificarsi se, nell'odierno giudizio, sia stata data prova adeguata del permanere dei presupposti utili a mantenere in favore di il contributo de quo; quanto Persona_1 precede tenuto conto da un lato del principio di cui all'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) e, dall'altro, di quello di “vicinitas” della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto - al fine di evitare interpretazioni che rendano impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
quanto precede derivandone come fosse onere della resistente dimostrare, nel caso de quo e nonostante l'età ormai raggiunta, l'esistenza di fattori che abbiano ragionevolmente impedito il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio (vds. Cass., sez. 1, sent. Per_1 20.9.2023 n.26875: “…in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa…” e Cass., sez. 1, sent. 14.8.2020, n. 17183: “…Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni…”).
Ciò premesso in termini di diritto deve essere osservato come il ricorrente, dopo aver allegato l'ormai intervenuta indipendenza economica del figlio (vds. quanto riferito nel Per_1 ricorso introduttivo: “...uno dei figli è diventato maggiorenne ed ha raggiunto la sua dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
indipendenza economica;
invero il figlio , da tempo lavora, in qualità di Persona_1 agente immobiliare, presso agenzia immobiliare Tecnocasa con relativa apertura di partita iva...”), abbia rafforzato quanto già ragionevolmente desumibile dal dato anagrafico (il figlio
è ormai 24enne ed ha completato il proprio ciclo di studi) attraverso la produzione di Per_1 documentazione dalla quale risulta l'apertura, da parte dello stesso e già in data 1.2.2022, di partita IVA funzionale all'esercizio di attività d'impresa in forma individuale e di percezione dei redditi a ciò conseguenti.
Del resto, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne risulta poi documentalmente dimostrata dal contenuto delle informazioni pervenute in data 10.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sanremo dalle quali risulta come abbia dichiarato – seppure avvalendosi di regime forfetario - redditi pari Persona_1 ad € 12.584,00 nel 2022 ed € 12.686,00 nel 2023.
Ed a fronte di tali elementi di prova che, in uno con il dato anagrafico, inducono ragionevolmente a ritenere l'indipendenza economica del figlio, nessun dato di segno contrario è stato fornito dalla resistente (madre destinataria del contributo CP_1 stabilito con decreto del 21.7.2016) postoché la stessa, benché ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi in giudizio;
quanto precede così venendo meno agli oneri probatori funzionali a contestare le allegazioni del ricorrente.
Né alcuna “sostanziale” contestazione alle allegazioni paterne è pervenuta dallo stesso che, benché ritualmente citato al fine di essere ascoltato dal Tribunale Persona_1 alle udienze del 15.1.2025 e 8.5.2025, non è comparso, in tal modo dimostrando, in uno con la ormai raggiunta autonomia anche, la sostanziale acquiescenza alla domanda avanzata dal padre.
In definitiva, in accoglimento della domanda avanzata da , deve essere Parte_1 revocato, a far data dalla presentazione del ricorso, il contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne , da ritenersi ormai divenuto economicamente Per_1 indipendente;
quanto precede così implicitamente riducendosi il contributo a carico del ricorrente in precedenza stabilito a soli € 450,00 mensili relativi al mantenimento del figlio minorenne . Per_2
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese della procedura.
P.Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale definitivamente pronunziando sul ricorso ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Napoli Nord con decreto in data 21.7.2016 (n.1271/16) nel senso che, fermo il resto:
1) revoca, a far data dalla presentazione del presente ricorso, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 1.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1112 del registro generale per gli affari di civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 22.5.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Afragola, Via Riccardo Russo n.79 presso lo studio dell'avv.to Nicola Delle Cave che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…a) Tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche, così come prospettate in ricorso, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto alla resistente per il mantenimento del figlio il quale, allo Persona_1 stato, ha raggiunto l'indipendenza economica;
b) conseguentemente ridurre l'assegno di mantenimento già determinato, riducendolo nella misura di € 450,00; ciò in ragione della variazione dei presupposti stabiliti precedentemente in sede regolamentazione degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- in subordine: c) accertati i fatti di cui al ricorre ed effettuati i relativi accertamenti, ridurre in via proporzionale il contributo di mantenimento dovuto dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese...”;
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
per il Pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27.6.2023 – premesso che con decreto in data Parte_1 21.7.2016 (n.1271/16) il Tribunale di Napoli Nord aveva regolamentato affidamento, collocazione, regime di visite e mantenimento dei figli (14 anni, essendo nato il Per_2 5.8.2010) e (24 anni, essendo nato il [...]) - chiedeva al Tribunale, atteso il Per_1 peggioramento della sua situazione reddituale e la medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio che fosse revocato il contributo posto a proprio carico per il Per_1 mantenimento di quest'ultimo.
Non si costituiva in giudizio, benché ritualmente notificata, la resistente della CP_1 quale veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 13.6.2024.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali, tra cui le informazioni pervenute in data 10.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sanremo in ordine ai redditi dichiarati da . Persona_1
Successivamente, disposta la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente, unica costituita, rassegnava le proprie conclusioni e la causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, la veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata, quale unica questione posta all'attenzione di questo Collegio, la domanda avanzata dal ricorrente di revoca (ovvero in subordine di riduzione) del contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne;
quanto precede Per_1 avendo egli allegato – indipendentemente dalla modifica in peius della propria situazione reddituale - la medio tempore intervenuta indipendenza economica del figlio e, conseguentemente, il venir meno degli obblighi prescritti dall'art. 337-septies c.c. (“…Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico…”).
Ciò premesso, deve essere correttamente osservato come la ratio di tale norma debba essere rinvenuta nel diritto del figlio ad essere supportato dai genitori nel proprio percorso di crescita personale e professionale;
genitori chiamati, in applicazione del principio solidaristico, a provvedervi in rapporto alle rispettive sostanze. Quanto precede operando in tal modo non soltanto a vantaggio del figlio, ma anche di un più ambizioso progetto sociale volto a valorizzare, in ossequio ai principi dettati dagli artt. 2, 30 e 34 Cost., le aspirazioni educative-formative di ciascun individuo.
Ed in piena armonia con il superiore obbligo dei genitori deve, però, essere altrettanto evidenziato lo speculare dovere dei figli di attivarsi, in rapporto alle proprie possibilità, al fine di emanciparsi economicamente dal nucleo famigliare di appartenenza, valorizzando le capacità lavorative ed eventualmente usufruendo di meccanismi di sostegno sociale, sì da attenuare gli obblighi contributivi di cui si discute (vds. Cass., sez. 1, ord. 6.5.21024, n.12133: “Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere
- ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”).
È, pertanto, in tale ottica che deve essere letto quanto disposto dall'art. 30 Cost. che, laddove prevede il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, contemporaneamente pone un'ineliminabile correlazione tra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento, talché solamente l'esistenza di una “progettualità formativa a termine” deve ritenersi giustificare, rendendolo doveroso, l'obbligo del genitore di continuare a contribuire al mantenimento del figlio ormai maggiorenne;
obbligo ormai da conformarsi, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al principio di autoresponsabilità in capo a quest'ultimo (vds. Cass., sez, 1, sent. 14.8.2020, n. 17183: “…contro la teorica estrema del "diritto ad ogni possibile diritto", l'art. 337-septies c.c. indica il trascorrere da una visuale di puro assistenzialismo e discarico delle responsabilità sugli altri - siano essi individui o soggetti collettivi, pubblici o privati - ad un'assunzione di responsabilità in capo al figlio ormai maggiorenne…”).
Chiarito, dunque, come la questione si snodi attorno alla funzione educativa-formativa del mantenimento ed al principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, deve a questo punto verificarsi se, nell'odierno giudizio, sia stata data prova adeguata del permanere dei presupposti utili a mantenere in favore di il contributo de quo; quanto Persona_1 precede tenuto conto da un lato del principio di cui all'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”) e, dall'altro, di quello di “vicinitas” della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto - al fine di evitare interpretazioni che rendano impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
quanto precede derivandone come fosse onere della resistente dimostrare, nel caso de quo e nonostante l'età ormai raggiunta, l'esistenza di fattori che abbiano ragionevolmente impedito il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio (vds. Cass., sez. 1, sent. Per_1 20.9.2023 n.26875: “…in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa…” e Cass., sez. 1, sent. 14.8.2020, n. 17183: “…Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni…”).
Ciò premesso in termini di diritto deve essere osservato come il ricorrente, dopo aver allegato l'ormai intervenuta indipendenza economica del figlio (vds. quanto riferito nel Per_1 ricorso introduttivo: “...uno dei figli è diventato maggiorenne ed ha raggiunto la sua dr. Andrea CANCIANI 3 n. 1207/2023 R.G.A.C.C.
indipendenza economica;
invero il figlio , da tempo lavora, in qualità di Persona_1 agente immobiliare, presso agenzia immobiliare Tecnocasa con relativa apertura di partita iva...”), abbia rafforzato quanto già ragionevolmente desumibile dal dato anagrafico (il figlio
è ormai 24enne ed ha completato il proprio ciclo di studi) attraverso la produzione di Per_1 documentazione dalla quale risulta l'apertura, da parte dello stesso e già in data 1.2.2022, di partita IVA funzionale all'esercizio di attività d'impresa in forma individuale e di percezione dei redditi a ciò conseguenti.
Del resto, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne risulta poi documentalmente dimostrata dal contenuto delle informazioni pervenute in data 10.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sanremo dalle quali risulta come abbia dichiarato – seppure avvalendosi di regime forfetario - redditi pari Persona_1 ad € 12.584,00 nel 2022 ed € 12.686,00 nel 2023.
Ed a fronte di tali elementi di prova che, in uno con il dato anagrafico, inducono ragionevolmente a ritenere l'indipendenza economica del figlio, nessun dato di segno contrario è stato fornito dalla resistente (madre destinataria del contributo CP_1 stabilito con decreto del 21.7.2016) postoché la stessa, benché ritualmente notificata, non ha inteso costituirsi in giudizio;
quanto precede così venendo meno agli oneri probatori funzionali a contestare le allegazioni del ricorrente.
Né alcuna “sostanziale” contestazione alle allegazioni paterne è pervenuta dallo stesso che, benché ritualmente citato al fine di essere ascoltato dal Tribunale Persona_1 alle udienze del 15.1.2025 e 8.5.2025, non è comparso, in tal modo dimostrando, in uno con la ormai raggiunta autonomia anche, la sostanziale acquiescenza alla domanda avanzata dal padre.
In definitiva, in accoglimento della domanda avanzata da , deve essere Parte_1 revocato, a far data dalla presentazione del ricorso, il contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio maggiorenne , da ritenersi ormai divenuto economicamente Per_1 indipendente;
quanto precede così implicitamente riducendosi il contributo a carico del ricorrente in precedenza stabilito a soli € 450,00 mensili relativi al mantenimento del figlio minorenne . Per_2
La natura della causa ed il contenuto della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione tra le parti delle spese della procedura.
P.Q. M.
il Tribunale in composizione Collegiale definitivamente pronunziando sul ricorso ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero, così decide a parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Napoli Nord con decreto in data 21.7.2016 (n.1271/16) nel senso che, fermo il resto:
1) revoca, a far data dalla presentazione del presente ricorso, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Imperia, il 1.7.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI) dr. Andrea CANCIANI 4