CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2024, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di: DI IU ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di E. CENICCOLA;
che ha chiesto dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1287 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione commessi tra il 2.2.2011 e il 16.9.2015, relativi a sette diversi titoli esecutivi per fatti di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. commessi all'interno della provincia di Teramo, rideterminando la pena in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica di Teramo ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, denunciandone il vizio motivazionale per cui non sarebbe comprensibile in base a quali indici sia stata assunta la decisione non condivisa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto tira dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e generico, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire se i medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 3. Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 4. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo delle indicazioni di questa Corte in materia di riconoscimento della continuazione, estrinsecando nella decisione impugnata gli indicatori utilizzati. Egli, infatti, ha tenuto conto dell'identità della norma incriminatrice violata, della prossimità geografica e ha ritenuto l'arco temporale compatibile con il ritenuto medesimo disegno criminoso diversamente il ricorrente, senza criticare specificamente quale punto della motivazione sia viziato o travisato, si è limitato a evidenziare il proprio dissenso, così. di fatto chiedendo una rivalutazione preclusa al sindacato di questa Corte. 5. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriori statuizioni, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 marzo 2023
lette le conclusioni del PG, in persona di E. CENICCOLA;
che ha chiesto dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1287 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha applicato l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione commessi tra il 2.2.2011 e il 16.9.2015, relativi a sette diversi titoli esecutivi per fatti di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. commessi all'interno della provincia di Teramo, rideterminando la pena in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica di Teramo ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, denunciandone il vizio motivazionale per cui non sarebbe comprensibile in base a quali indici sia stata assunta la decisione non condivisa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto tira dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e generico, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio- temporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire se i medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 3. Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01). 4. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo delle indicazioni di questa Corte in materia di riconoscimento della continuazione, estrinsecando nella decisione impugnata gli indicatori utilizzati. Egli, infatti, ha tenuto conto dell'identità della norma incriminatrice violata, della prossimità geografica e ha ritenuto l'arco temporale compatibile con il ritenuto medesimo disegno criminoso diversamente il ricorrente, senza criticare specificamente quale punto della motivazione sia viziato o travisato, si è limitato a evidenziare il proprio dissenso, così. di fatto chiedendo una rivalutazione preclusa al sindacato di questa Corte. 5. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriori statuizioni, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 marzo 2023