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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Giudice relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3158/2024, avente ad oggetto “regolamentazione affido e mantenimento di figlia minore” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 103 FOGGIA presso il difensore avv.
PARISI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 La ricorrente ha concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 24.06.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che con il resistente vi era stata una relazione sentimentale da cui era nata la figlia
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), riconosciuta da entrambi i Persona_1 C.F._3
genitori e a tutela della quale la ricorrente ha chiesto l'emissione di provvedimenti che stabiliscano tempi e modalità del diritto di visita paterno, nonché misure relative all'affidamento e al mantenimento.
Ha esposto la ricorrente di aver convissuto con a partire dalla nascita della minore Controparte_1 presso l'abitazione nella disponibilità della sig.ra sita in San Severo alla Via Giotto Parte_1
n. 17, che ne ha sostenuto e ne sostiene i relativi ingenti costi. A seguito dell'incrinarsi del rapporto di coppia a partire dal dicembre 2019 il resistente è tornato a vivere presso l'abitazione d'origine, mentre l'odierna ricorrente unitamente alla minore continuano ad abitare nel suddetto bene. Ha aggiunto che nell'anno 2020 il resistente versava sporadicamente degli importi a titolo di mantenimento, addossando interamente sulla madre la cura e i fabbisogni morali e materiali della minore e che solo in data
19.2.2021 le parti sottoscrivevano innanzi ai rispettivi difensori patti congiunti con i quali regolavano i profili economici relativi al mantenimento della minore nonché stabilivano le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre. Tali patti prevedono il versamento di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte del resistente, da aggiornarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, ma il resistente si sarebbe dimostrato insofferente al rispetto degli accordi, provvisoriamente raggiunti dalle parti, in ordine alla cura e all'affidamento della prole e si è reso inadempiente ai suoi obblighi economici riguardo l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento e il versamento delle spese straordinarie, quest'ultime rimaste tutte a carico della madre.
Ha esposto, inoltre, la ricorrente di aver in più occasioni sollecitato il padre ad una maggiore presenza nella vita della figlia minore, senza che ne sia derivata una frequentazione costante e di essersi, conseguentemente, ritrovata ad occuparsi, pressoché da sola, sia della gestione della casa sia della cura, delle esigenze e dell'educazione della figlia. Il resistente si limiterebbe, infatti, a prelevare la minore all'uscita da scuola nei giorni di martedì e giovedì e a trascorrere con la stessa il pomeriggio/sera, sino alle 20.30 circa quando la riaccompagna a casa, venendo spesso meno all'impegno di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio e non avendo mai trascorso con la stessa le ferie estive, nonostante la minore reclami giustamente la presenza più assidua pagina 2 di 5 del padre. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente, la ricorrente ha esposto di essere impegnata lavorativamente su turni da 8 ore (mattino, pomeriggio/sera e/o notte) alle dipendenze della in Torremaggiore e di percepire una Controparte_2
retribuzione mensile media pari a circa € 1.200,00, come si evince dalle buste paga relative all'anno
2023 e alle dichiarazioni reddituali per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. Il resistente, invece, per quanto consta alla , svolgerebbe prevalentemente l'attività di muratore e altri lavori paralleli. Pt_1
Il pur se regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 22.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione e trasmessa al Pm per il parere di competenza, pervenuto favorevole all'accoglimento della domanda in data 25.11.2024.
*****
➢
1. Affido e mantenimento
Deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e che in ragione di tanto la Per_1
collocazione della minore vada disposta presso la madre, con cui già convive;
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità della minore che il padre possa esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederla e tenerla con se: a) il martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle 21:00; b) a settimane alterne dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi tra le parti;
Relativamente al mantenimento della figlia, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse pagina 3 di 5 economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla base degli elementi rappresentati dalla ricorrente il Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla della somma mensile di euro 300,00, oltre al concorso Pt_1 nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie come da protocollo del
18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
➢
2. Domanda di rimborso.
Rilevato che la ricorrente, oltre ad aver promosso la presente azione per ottenere una regolamentazione per il futuro in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli, ha, in via di cumulo, domandato la condanna dell'ex convivente al rimborso di quanto dal resistente non versato per il mantenimento della figlia;
ritenuto che
debba dichiararsi l'inammissibilità di tale seconda domanda, dal momento che:
➢ la domanda di condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento già sostenute richiede adeguata prova dell'an e del quantum delle spese stesse da parte di chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso;
➢ non è, quindi, possibile chiederne il rimborso «semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro» né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente, in conformità alla giurisprudenza in materia;
➢ trattandosi di azione di regresso deve, poi, essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale. (Trib. Roma decreto
21.04.2017; Cass. 14/11/2010, n. 22506).
➢
3. Spese di lite
Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite meritano compensazione.
P.Q. M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
pagina 4 di 5 - affida la minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_1
con cui vivrà, rimanendo stabilmente collocata;
- dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere con sé la figlia minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Controparte_1
successivamente il giorno 28 di ogni mese, a , a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso;
- spese compensa.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela M. CARBONELLI Giudice relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3158/2024, avente ad oggetto “regolamentazione affido e mantenimento di figlia minore” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 103 FOGGIA presso il difensore avv.
PARISI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 La ricorrente ha concluso come da note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricorso depositato in data 24.06.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo che con il resistente vi era stata una relazione sentimentale da cui era nata la figlia
[...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), riconosciuta da entrambi i Persona_1 C.F._3
genitori e a tutela della quale la ricorrente ha chiesto l'emissione di provvedimenti che stabiliscano tempi e modalità del diritto di visita paterno, nonché misure relative all'affidamento e al mantenimento.
Ha esposto la ricorrente di aver convissuto con a partire dalla nascita della minore Controparte_1 presso l'abitazione nella disponibilità della sig.ra sita in San Severo alla Via Giotto Parte_1
n. 17, che ne ha sostenuto e ne sostiene i relativi ingenti costi. A seguito dell'incrinarsi del rapporto di coppia a partire dal dicembre 2019 il resistente è tornato a vivere presso l'abitazione d'origine, mentre l'odierna ricorrente unitamente alla minore continuano ad abitare nel suddetto bene. Ha aggiunto che nell'anno 2020 il resistente versava sporadicamente degli importi a titolo di mantenimento, addossando interamente sulla madre la cura e i fabbisogni morali e materiali della minore e che solo in data
19.2.2021 le parti sottoscrivevano innanzi ai rispettivi difensori patti congiunti con i quali regolavano i profili economici relativi al mantenimento della minore nonché stabilivano le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre. Tali patti prevedono il versamento di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte del resistente, da aggiornarsi annualmente in base agli indici
ISTAT, ma il resistente si sarebbe dimostrato insofferente al rispetto degli accordi, provvisoriamente raggiunti dalle parti, in ordine alla cura e all'affidamento della prole e si è reso inadempiente ai suoi obblighi economici riguardo l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento e il versamento delle spese straordinarie, quest'ultime rimaste tutte a carico della madre.
Ha esposto, inoltre, la ricorrente di aver in più occasioni sollecitato il padre ad una maggiore presenza nella vita della figlia minore, senza che ne sia derivata una frequentazione costante e di essersi, conseguentemente, ritrovata ad occuparsi, pressoché da sola, sia della gestione della casa sia della cura, delle esigenze e dell'educazione della figlia. Il resistente si limiterebbe, infatti, a prelevare la minore all'uscita da scuola nei giorni di martedì e giovedì e a trascorrere con la stessa il pomeriggio/sera, sino alle 20.30 circa quando la riaccompagna a casa, venendo spesso meno all'impegno di tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio sino alla domenica pomeriggio e non avendo mai trascorso con la stessa le ferie estive, nonostante la minore reclami giustamente la presenza più assidua pagina 2 di 5 del padre. Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente, la ricorrente ha esposto di essere impegnata lavorativamente su turni da 8 ore (mattino, pomeriggio/sera e/o notte) alle dipendenze della in Torremaggiore e di percepire una Controparte_2
retribuzione mensile media pari a circa € 1.200,00, come si evince dalle buste paga relative all'anno
2023 e alle dichiarazioni reddituali per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. Il resistente, invece, per quanto consta alla , svolgerebbe prevalentemente l'attività di muratore e altri lavori paralleli. Pt_1
Il pur se regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 22.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione e trasmessa al Pm per il parere di competenza, pervenuto favorevole all'accoglimento della domanda in data 25.11.2024.
*****
➢
1. Affido e mantenimento
Deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e che in ragione di tanto la Per_1
collocazione della minore vada disposta presso la madre, con cui già convive;
Quanto al diritto-dovere di visita paterno, risulta rispondente all'interesse alla bigenitorialità della minore che il padre possa esercitare il predetto diritto-dovere liberamente, previa semplice intesa con la madre. In mancanza di accordo tra le parti, potrà vederla e tenerla con se: a) il martedì e giovedì di ogni settimana, dall'uscita da scuola alle 21:00; b) a settimane alterne dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi tra le parti;
Relativamente al mantenimento della figlia, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse pagina 3 di 5 economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla base degli elementi rappresentati dalla ricorrente il Collegio ritiene congruo onerare il resistente del versamento alla della somma mensile di euro 300,00, oltre al concorso Pt_1 nella misura del 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie come da protocollo del
18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
➢
2. Domanda di rimborso.
Rilevato che la ricorrente, oltre ad aver promosso la presente azione per ottenere una regolamentazione per il futuro in merito all'affidamento e al mantenimento dei figli, ha, in via di cumulo, domandato la condanna dell'ex convivente al rimborso di quanto dal resistente non versato per il mantenimento della figlia;
ritenuto che
debba dichiararsi l'inammissibilità di tale seconda domanda, dal momento che:
➢ la domanda di condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento già sostenute richiede adeguata prova dell'an e del quantum delle spese stesse da parte di chi alleghi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso;
➢ non è, quindi, possibile chiederne il rimborso «semplicemente applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro» né valutando il contributo che avrebbe dovuto essere prestato pro tempore dal genitore inadempiente, in conformità alla giurisprudenza in materia;
➢ trattandosi di azione di regresso deve, poi, essere introdotta nell'ambito di un procedimento ordinario non potendo essere decisa nelle forme del rito camerale. (Trib. Roma decreto
21.04.2017; Cass. 14/11/2010, n. 22506).
➢
3. Spese di lite
Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite meritano compensazione.
P.Q. M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
pagina 4 di 5 - affida la minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_1
con cui vivrà, rimanendo stabilmente collocata;
- dispone che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere con sé la figlia minore secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a decorrere dal corrente mese e Controparte_1
successivamente il giorno 28 di ogni mese, a , a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del minore come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso;
- spese compensa.
Si comunichi.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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