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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/11/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1907 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1907 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 13/05/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 con il D ente C.F._2
SAN GIORGIO, VIA GIOTTO, N.44, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_2 Parte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2025, premesso di aver contratto matrimonio, in data 17.07.2004, in Fermo – trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 18, parte I, serie , Ufficio 1, anno 2004 – e che dalla loro unione sono nati i figli il 18.10.2005, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e Persona_1 [...]
il 24.01.2011, hanno istato cumulativamente per ottenere la pronuncia di separazione Per_2
e quella di scioglimento del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di
1 separazione alle seguenti condizioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia,
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che per le questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente;
3. Disporre la collocazione prevalente del figlio minore con la madre presso la casa familiare sita in
Fermo, FM, via Barletta n.41, in comproprietà dei coniugi, da assegnarsi alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 insieme ai due figli;
4. Disporre che il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo a partire dal mese successivo Parte_2 rispetto a quello di sottoscrizione del presente atto, con obbligo da parte della sig.ra di rimborsare il 50% Pt_1 di ogni somma esborsata, sia che il pagamento parta dal conto cointestato, che dal conto personale del sig.
e ciò entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento dal sig. della quietanza di pagamento. Parte_2 Parte_2
5. Dare atto che, in ogni caso, a partire dal mese successivo rispetto a quello della firma del presente atto, la sig.ra non risponderà più delle movimentazioni bancarie sui due conti correnti cointestati. Per l'effetto, Pt_1 le attività e le passività relative a detti conti cointestati saranno a beneficio e a carico esclusivo del sig. Parte_2
6. Disporre che, avendo i coniugi dato atto che gli arredi ed il mobilio della casa familiare sono di proprietà di entrambi, il sig. porterà via con sé alcuni beni di valore affettivo per lo stesso, quali comò Parte_2 antico della camera da letto, sedia antica del comò, comodino della camera da letto. Eventuali altri beni che il sig. volesse riprendere, saranno portati via dalla casa familiare entro e non oltre la data di udienza per Parte_2 la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore.
7. Disporre che la sig.ra si farà carico delle spese per le utenze della casa coniugale, per le imposte Pt_1
e tasse legate all'uso dell'abitazione (ad es. tari), così come degli interventi di manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile saranno divisi al 50% tra i coniugi.
8. Disporre che il padre potrà vedere il figlio minore per due pomeriggi a settimana, il mercoledì e Per_2 il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 quando il padre lo ricondurrà nella casa già familiare;
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle vacanze estive (cioè periodi non scolastici) per quindici giorni, anche consecutivi;
durante le festività, secondo il principio dell'alternanza negli anni, il minore starà dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, Pasqua o lunedì dell'Angelo;
9. Stabilire a carico del sig. il pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli, Parte_2 entrambi economicamente non autosufficienti, mediante il versamento da parte del padre della somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio, che verrà versata, quanto alla figlia direttamente a quest'ultima in Per_1 quanto maggiorenne, quanto al figlio il versamento verrà effettuato alla madre, sig.ra Per_2 Parte_1
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
2 ISTAT;
10. Stabilire che entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie inerenti i due figli secondo le modalità indicate nel protocollo distrettuale di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024, con le seguenti precisazioni: si considerano spese straordinarie da suddividere al 50% senza il preventivo consenso dell'altro genitore, quelle concernenti prodotti omeopatici, fitoterapici e vitaminici che le parti utilizzano per le cure dei figli;
le spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile in uso alla figlia maggiorenne Per_1 verranno sostenute da quest'ultima, indipendentemente da chi sia proprietario dell'autovettura. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
11. Prevedere che il cane Luna, di proprietà della sig.ra rimarrà a vivere nella casa familiare con Pt_1 la moglie ed i figli. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 40,00 mensili per l'acquisto di Parte_2 Pt_1 cibo e integratori che il cane assume regolarmente. Le spese per l'acquisto di medicinali e le spese veterinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Fermo, il 17.07.2004;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa IA Taverna
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott. Francesco De Perna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1907 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 13/05/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 con il D ente C.F._2
SAN GIORGIO, VIA GIOTTO, N.44, presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_2 Parte_1 personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2025, premesso di aver contratto matrimonio, in data 17.07.2004, in Fermo – trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 18, parte I, serie , Ufficio 1, anno 2004 – e che dalla loro unione sono nati i figli il 18.10.2005, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e Persona_1 [...]
il 24.01.2011, hanno istato cumulativamente per ottenere la pronuncia di separazione Per_2
e quella di scioglimento del matrimonio.
I coniugi sopra indicati, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di
1 separazione alle seguenti condizioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia,
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciarne la separazione personale;
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire Per_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che per le questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente;
3. Disporre la collocazione prevalente del figlio minore con la madre presso la casa familiare sita in
Fermo, FM, via Barletta n.41, in comproprietà dei coniugi, da assegnarsi alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 insieme ai due figli;
4. Disporre che il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo a partire dal mese successivo Parte_2 rispetto a quello di sottoscrizione del presente atto, con obbligo da parte della sig.ra di rimborsare il 50% Pt_1 di ogni somma esborsata, sia che il pagamento parta dal conto cointestato, che dal conto personale del sig.
e ciò entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento dal sig. della quietanza di pagamento. Parte_2 Parte_2
5. Dare atto che, in ogni caso, a partire dal mese successivo rispetto a quello della firma del presente atto, la sig.ra non risponderà più delle movimentazioni bancarie sui due conti correnti cointestati. Per l'effetto, Pt_1 le attività e le passività relative a detti conti cointestati saranno a beneficio e a carico esclusivo del sig. Parte_2
6. Disporre che, avendo i coniugi dato atto che gli arredi ed il mobilio della casa familiare sono di proprietà di entrambi, il sig. porterà via con sé alcuni beni di valore affettivo per lo stesso, quali comò Parte_2 antico della camera da letto, sedia antica del comò, comodino della camera da letto. Eventuali altri beni che il sig. volesse riprendere, saranno portati via dalla casa familiare entro e non oltre la data di udienza per Parte_2 la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore.
7. Disporre che la sig.ra si farà carico delle spese per le utenze della casa coniugale, per le imposte Pt_1
e tasse legate all'uso dell'abitazione (ad es. tari), così come degli interventi di manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile saranno divisi al 50% tra i coniugi.
8. Disporre che il padre potrà vedere il figlio minore per due pomeriggi a settimana, il mercoledì e Per_2 il venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 quando il padre lo ricondurrà nella casa già familiare;
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
nelle vacanze estive (cioè periodi non scolastici) per quindici giorni, anche consecutivi;
durante le festività, secondo il principio dell'alternanza negli anni, il minore starà dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, Pasqua o lunedì dell'Angelo;
9. Stabilire a carico del sig. il pagamento di un contributo per il mantenimento dei figli, Parte_2 entrambi economicamente non autosufficienti, mediante il versamento da parte del padre della somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio, che verrà versata, quanto alla figlia direttamente a quest'ultima in Per_1 quanto maggiorenne, quanto al figlio il versamento verrà effettuato alla madre, sig.ra Per_2 Parte_1
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
2 ISTAT;
10. Stabilire che entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie inerenti i due figli secondo le modalità indicate nel protocollo distrettuale di Ancona per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10/7/2024, con le seguenti precisazioni: si considerano spese straordinarie da suddividere al 50% senza il preventivo consenso dell'altro genitore, quelle concernenti prodotti omeopatici, fitoterapici e vitaminici che le parti utilizzano per le cure dei figli;
le spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile in uso alla figlia maggiorenne Per_1 verranno sostenute da quest'ultima, indipendentemente da chi sia proprietario dell'autovettura. Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa.
11. Prevedere che il cane Luna, di proprietà della sig.ra rimarrà a vivere nella casa familiare con Pt_1 la moglie ed i figli. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 40,00 mensili per l'acquisto di Parte_2 Pt_1 cibo e integratori che il cane assume regolarmente. Le spese per l'acquisto di medicinali e le spese veterinarie saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Fermo, il 17.07.2004;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa IA Taverna
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