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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/11/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa RB EL BO Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 397/2023 R.G., promossa da:
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sedente in Schiavi di Abruzzo (CH) via Orticelli n. 21, C.F. e P. IVA n.
; nonché (c.f. ) e (c.f. P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
), entrambi residenti in Schiavi di Abruzzo (CH), rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 dall'avv. Francesco Felaco (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Pescara, Piazza Ettore Troilo n° 5, fax 085. e pec P.IVA_2
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APPELLANTI
Contro incorporante Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Torino (TO) alla Piazza San LO n. 156, capitale sociale
[...] euro 10.368.870.930,08 i.v., Partita IVA-codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Torino n. , R.E.A. n. 947156, aderente al Fondo P.IVA_3 interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 385/1993 e Capogruppo del
[...]
iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo decreto Controparte_3 legislativo, in persona del procuratore Dott. (nato a [...] il Controparte_4
09.02.1966), a ciò abilitato in virtù di procura rilasciata dal Consigliere ELegato e
Chief Executive Officer (CEO) e, come tale, legale rappresentante p.t., attribuitagli in forza di atto del 27.09.2022 n. 16835/8973 di rep. per Notaio LO TI di MI, registrata all'Agenzia delle Entrate di in data 12.10.2022 al n. Controparte_5
82499 Serie 1T, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Domenico Massignani (C.F. ) del Foro di Pescara, il C.F._4 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta certificata presso il quale elegge domicilio;
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APPELLATA
e con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro Controparte_6
10.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso - Belluno
, società a responsabilità limitata di diritto italiano, a socio unico, costituita in P.IVA_4
Italia ai sensi della Legge 130/1999, iscritta al n. 35830.9 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la Banca d'Italia, rappresentata in forza di procura allegata all'atto di costituzione rilasciata in data 17/12/2021 a rogito del Dott. notaio in Persona_1
Fermo, Rep. 43511, Racc. 19930 registrata in Fermo il 17/12/2021 al n. 4280 Serie 1/T da con sede legale in MI, capitale sociale Controparte_7 Controparte_8 di Euro 600.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di MI – MO – NZ – LO , iscritta al REA al numero MI- P.IVA_5
2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di MI Ctg. 13/D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F.
pag. 2/10 e dall'Avv. Giulia Galati (C.F. che dichiarano di voler C.F._5 C.F._6 ricevere le comunicazioni e le notifiche telematiche al numero di fax 02.87205255 e all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. Email_3 eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandra Tarquini corrente Avezzano alla Via
G. RI n. 117
INTERVENUTA IN APPELLO
per la riforma della sentenza n. 262/2022 resa dal Tribunale di Vasto pubblicata in data 26 settembre 2022.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica nel rispetto dei termini a ritroso concessi ex art. 352 c.p.c. Successivamente, hanno provveduto, altresì, al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127-ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza del 14.10.2025 tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 262/2022 pubblicata in data 26 settembre 2022, il Tribunale di Vasto decideva in ordine alla domanda proposta dalla e dai Sig.ri Parte_1 Parte_2
e avente ad oggetto sia la validità e le conseguenti pretese relative ai
[...] Parte_3 rapporti, intrattenuti con la UBI banca s.p.a., di conto corrente bancario n. 10058, n. 80478 e n.
80163, sia la validità di alcune clausole contenute in tre contratti di mutuo chirografario.
1.1) A sostegno della predetta domanda, gli attori adducevano che non erano mai stati consegnati i contratti originari di rapporto di conto n. 10058, n. 80478, n. 80163 e che, quindi, le condizioni originarie non potessero essere applicate poiché inesistenti, dovendosi al contrario effettuare il calcolo degli interessi su base legale;
ribadivano, inoltre, che nei rapporti di cui supra vi fosse stata un'applicazione illegittima delle commissioni di massimo scoperto e/o contributo sull'accordato, dovendosi così rettificare il conteggio dei rapporti di dare/avere.
Per ciò che concerne i contratti di mutuo chirografario, sostenevano la loro nullità per violazione di norme inderogabili, il superamento del tasso soglia di usura, un'errata indicazione del TAEG/ISC, con nullità degli interessi dovuti o con la sostituzione dei medesimi.
1.2) Si costituiva in giudizio UBI BANCA S.p.A. contestando diffusamente il contenuto delle domande promosse in giudizio, evidenziandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
pag. 3/10 1.3) Istruita la causa tramite la produzione documentale delle parti, disattesa la richiesta di
CTU contabile ed emanato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c in riferimento a documentazione contabile, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Vasto rigettava la domanda per i motivi che seguono.
Il primo giudice fondava il suo iter motivazionale sul principio della “ragione più liquida”, richiamando gli insegnamenti giurisprudenziali sul punto. In particolare, metteva in evidenza come gli attori non avevano, in alcun modo, assolto in maniera piena e completa all'onere probatorio che incombe su chi propone una domanda in giudizio. Ricordava, il giudice di prime cure, che anche nei rapporti di conto corrente è fondamentale che sia rispettata la regola ex art. 2967 c.c.
Nel caso di specie, infatti, gli attori non avevano prodotto i contratti originari di conto corrente ed altresì, anche per la ricostruzione della situazione complessiva relativa ai rapporti bancari, avevano offerto della documentazione contabile estremamente lacunosa. Infatti, si evidenziava come, quest'ultima, non copra tutto il periodo di interesse ma sia fortemente frammentaria.
Il Tribunale di Vasto asseriva, quindi, l'impossibilità della verifica sulla validità delle pattuizioni contrattuali relative ai tassi di interesse, alla pratica dell'anatocismo e, altresì, la valutazione della stessa domanda di ripetizione dell'indebito senza che fossero depositati, tra i documenti del giudizio, i contratti di conto corrente n. 10058, n. 80478 e n. 80163 nonché gli estratti conto riferibili al periodo che va dal 1967 (anno di inizio dei rapporti suddetti) al 31.12.1992.
Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., emesso durante il processo e rimasto, sostanzialmente, non assolto, il Giudice di primo grado aveva osservato che, innanzitutto, non poteva essere questo lo strumento per adempiere all'onere probatorio. Infatti, l'ordine di esibizione deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione documentale che incombe su chi vuol far valere un diritto o azionare una pretesa.
Nel caso di specie, si evidenziava che l'attore aveva proposto l'istanza ex art. 119 D.Lgs. n.
385/1993 nei confronti della banca ma questa risultava, quanto all'oggetto, generica e non determinata ed altresì priva di prova quanto al suo inoltro, mancando tra gli atti del giudizio evidenza della ricevuta di spedizione o di ricezione. Tale dato si rivelava di fondamentale importanza poiché il mancato assolvimento di tale richiesta pregiudica la possibilità di supplire alla carenza documentale con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Si affermava che in tema di conto corrente bancario e di estratti conto contabili, infatti,
l'ordine di esibizione è legittimo solo se preventivamente il cliente si sia attivato con la richiesta ex art. 119 TUB. Richiesta che, secondo il Tribunale di Vasto, doveva considerarsi tamquam non esset nel caso in esame.
pag. 4/10 Inoltre, il giudice di prima istanza ordinava effettivamente, nonostante tale mancanza,
l'esibizione dei documenti contabili ma l'ordinanza che ingiungeva il deposito di quest'ultimi non veniva notificata a controparte in maniera tempestiva.
In conclusione, ritenendo che non fosse assolto l'onere probatorio per carenza documentale si evidenziava la mancanza di prova degli elementi costitutivi della domanda giudiziale.
Il Tribunale rigettava, quindi, la domanda e condannava gli attori al pagamento, in favore della controparte, del 50% delle spese di causa, le quali venivano liquidate in complessivi euro
3.600,00, oltre rimborso forf., IVA e CPA. Compensava, infine, tra le parti il restante 50% delle spese di giudizio.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponevano appello la Parte_1
e per i motivi di seguito indicati: Parte_2 Parte_3
3.1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Con il primo motivo di censura, l'appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui ha evidenziato che manca la prova della spedizione e della ricevuta della richiesta ex art. 119 TUB, necessaria ai fini dell'emanazione dell'ordine di esibizione. Sotto tale aspetto, si evidenzia nell'atto di impugnazione che secondo il principio di non contestazione, il quale opera a favore della parte su cui grava l'onere probatorio, il fatto della ricezione della richiesta debba essere ritenuto provato in quanto non contestato dato che la parte convenuta non ha mai negato specificamente la spedizione o ricezione della richiesta in questione. Si chiede, pertanto,
l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione anche alla luce del fatto che anche la sussistenza dei rapporti di conto corrente e la loro decorrenza risulta pacificamente ammesso dalla controparte.
3.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 117 e 119 TUB.
Nel secondo motivo di doglianza, gli appellanti censurano la parte del provvedimento di primo grado che evidenzia la lacunosità della documentazione prodotta dagli attori, non essendo stati prodotti in giudizio i contratti di conto corrente e gli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto sino all'estinzione del medesimo.
In particolare, evidenziano che l'art. 119 TUB non sia norma rilevante in riferimento ai contratti originari relativi al rapporto banca-cliente e che le norme generali di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c. sanciscono la doverosità di un comportamento improntato alla buona fede ed alla correttezza nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto contrattuale che imporrebbe alla banca la consegna non solo di tutti i documenti contabili ma anche dei contratti di conto corrente. Gli appellanti evidenziano altresì che, secondo l'art. 117 TUB, il contratto di conto corrente deve concludersi in forma scritta per la sua validità e, pertanto, il cliente ha diritto a richiedere sia gli estratti conto relativi al rapporto sia copia dei contratti.
3.3) Violazione artt. 112 e 115 c.p.c.
In riferimento a tale doglianza, si ritiene erronea la sentenza appellata nella parte in cui non dispone la CTU ovvero nella parte in cui non tiene conto anche solo degli elementi probatori pag. 5/10 acquisiti. Gli appellanti, infatti, eccepiscono il difetto di valutazione della documentazione prodotta in atti che doveva essere sottoposta al consulente tecnico d'ufficio, anche alla luce del fatto che al momento della stipulazione dei contratti ancora non era richiesta la necessaria forma scritta per la conclusione degli accordi in campo bancario. In conclusione, in mancanza dei contratti originari le valutazioni contabili e giuridiche dovevano effettuarsi sulla base degli estratti conto e degli altri documenti costituenti comunque il sostrato probatorio.
3.4) Si costituiva in giudizio, società che con atto di fusione per Notar Controparte_1
LO TI di MI (rep. n. 16080 – racc. n. 8638) ha incorporato la Controparte_2
originaria convenuta, rilevando che la medesima incorporante subentra pure
[...] nelle controversie riferibili alla società incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle deliberazioni sopra citate, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali. La stessa eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e ne chiedeva, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite.
3.5) Interveniva volontariamente in giudizio ex art. 105 c.p.c. la società che Controparte_6 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 ed in forza di un contratto di cessione dei crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data
10 dicembre 2021 ha acquistato pro-soluto da taluni crediti, sorti nel Controparte_1 periodo compreso tra il gennaio 1950 ed il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza”. La suddetta interveniente eccepiva, quindi, l'infondatezza del gravame e conseguentemente ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
3.6) Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.10.2023, gli appellanti rilevavano, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta ex art. 105 c.p.c., deducendo che la non avesse fornito la prova che il credito controverso sia Controparte_6 compreso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB e che non sia fondata la legittimazione ad intervenire.
3.7) La Corte rimetteva la causa in istruttoria per lo svolgimento di CTU ai fini di accertare l'esatto ammontare dei rapporti di dare/avere tra le parti inerenti il conto corrente n. 10058 ed i conti anticipi n. 80478 e n. 80163 e valutare, altresì, in ordine ai mutui per cui è causa eventuali interessi superiori al tasso soglia di usura.
3.8) In sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale parte appellata eccepiva il difetto di legittimazione passiva della in riferimento ad ogni Controparte_1 domanda afferente ai contratti di mutuo stipulati in data 24.10.2008 giacché estinti alla data di cessione della alla (divenuta poi UBI Controparte_9 Controparte_10 banca s.p.a., incorporata appunto nella . Controparte_1
4) Motivi della decisione.
pag. 6/10 4.1 Preliminarmente, va affrontata la questione, assorbente e risolutiva, relativa alla tempestività dell'atto di gravame. L'appello è, infatti, inammissibile poiché, in violazione del termine lungo d'impugnazione, è stato notificato tardivamente alle controparti.
L'art. 327 c.p.c. rubricato “decadenza dall'impugnazione”, a tal proposito, stabilisce che
“indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per
i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. Tale norma disciplina il cd. termine lungo per l'impugnazione, il quale viene a rilevare quando la sentenza di primo grado non è notificata alla controparte o, comunque, anche indipendentemente dalla stessa notificazione. Nel caso di specie, in assenza di tale notifica è proprio a questo termine, di sei mesi, che bisogna far affidamento per valutare la tempestività e, conseguentemente, l'ammissibilità dell'appello. Il termine in parola inizia a decorrere, come afferma la lettera della norma richiamata, dalla pubblicazione della sentenza e, pertanto, tale data costituisce il dies a quo da tenere in considerazione.
La sentenza n. 262/2022 pronunciata dal Tribunale di Vasto, oggetto di gravame, è stata pubblicata il 26.09.2022 e non, come erroneamente adducono gli appellanti nell'atto di impugnazione, il 08.10.2022. Tale dato è pacifico e si ricava sia dal testo della sentenza pubblicata telematicamente sia dagli atti del fascicolo telematico.
Inoltre, in tema di pubblicazione delle sentenze la Corte di Cassazione ha ribadito che “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione” (così, tra le ultime, Cass. civ., sez. III, n. 10810 del 24.04.2025).
Anche alla luce di tale consolidato indirizzo ermeneutico, è chiaro che, nel caso in esame, va presa a riferimento la data del 26.09.2022 e che, computando il termine semestrale, il termine di decadenza dall'impugnazione sarebbe spirato il 27.03.2023.
Orbene, dagli atti depositati dalle parti, in particolare dagli appellanti, nel fascicolo telematico risulta che l'atto di appello è stato notificato ai procuratori della parte appellata solo in data
06.04.2023. Tale dato si ricava, più nello specifico, dalla ricevuta di accettazione della notifica effettuata via pec. Infatti, a quest'ultima deve farsi riferimento in tema di notifiche telematiche.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha enunciato il principio di diritto in base al quale è stato precisato che “nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è - non quello della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata
(p.e.c.), né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma - quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente” (cfr. Cass. sez. Un. n. 32091 del 20.11.2023).
pag. 7/10 Il legislatore è intervenuto, altresì, sull'art. 147 c.p.c., il quale, nella formulazione attuale, dispone, in materia di tempo delle notificazioni, che “le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma (ossia quelle a mezzo PEC) si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui
è generata la ricevuta di avvenuta consegna”.
Non residuano dubbi, allora, sul fatto che l'impugnazione proposta sia tardiva in quanto la notifica dell'atto di gravame si è perfezionata il 06.04.2023 (cfr. ricevuta di avvenuta accettazione e consegna, in atti) e quindi ben oltre lo spirare del termine perentorio per la sua proposizione (27.03.2023).
Deve osservarsi al riguardo che trattandosi di decisione fondata su questione di diritto rilevata d'ufficio, non vi è obbligo a pena di nullità della sentenza di sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., comportando tale omissione solo eventuale vizio ricorribile in
Cassazione di “error in iudicando”, ove fondato.
Al riguardo infatti la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez. Un., 30/09/2009, n.20935; Cass.
16/02/2016, n.2984; Cass. 8/06/2018, n.15037; Cass. 18/06/2018, n. 16049; Cass. 5/05/2021,
n.11724; Cass. 9/01/2024, n. 822); nella fattispecie, il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'impugnazione per essere stata proposta con ricorso, anziché con citazione, in violazione della regola di ultrattività del rito, in quanto inerente a questione di puro diritto, non postulava la necessaria previa segnalazione alle parti e non ha concretato alcuna lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, non avendo inciso sulla possibilità della parte di censurare l' error in iudicando de iure procedendi asseritamente commesso dalla Corte territoriale, da cui discende la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (Cass. Ord.
n. 27853 del 2 ottobre 2025 in parte motiva).
In precedenza la Suprema Corte si era già espressa in tal senso affermando che: “La sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di "errore in iudicando", ovvero di "error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato;
qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di
contro
-eccezione o di prove non indispensabili),
pag. 8/10 senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio” (Cass. Sent. n. 2984 del 16 febbraio 2016).
Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere dichiarato inammissibile poiché gli appellanti sono decaduti dall'impugnazione.
4.2 Le spese di lite seguono la soccombenza per il presente grado di giudizio e pertanto considerata l'inammissibilità dell'appello, le stesse vanno poste totalmente a carico della
[...]
di e , il tutto secondo liquidazione di cui in Parte_1 Parte_2 Parte_3 dispositivo.
Le spese di CTU, secondo la liquidazione già disposta, fermo il vincolo solidale tra le parti nei confronti del Consulente d'ufficio, nei rapporti interni vanno poste interamente a carico degli appellanti.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e contro la sentenza n. 262/2022
[...] Parte_2 Parte_3 emessa dal Tribunale di Vasto pubblicata in data 26 settembre 2022, nei confronti di
[...]
e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, così CP_1 CP_11 provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle competenze del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00, spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte appellante, fermo il vincolo solidale tra le parti nei confronti del Consulente d'ufficio;
• Dichiara parti appellanti tenute al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 novembre 2025 su relazione della Dott.ssa RB EL BO.
pag. 9/10 La Presidente est.
RB EL BO
pag. 10/10