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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5000/2022 RG, avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. P.VA_1
Ermelindo De Lauri;
attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CP_1
Pasquariello; convenuta
E
in persona del legale rapp.te p.t., (P.I. ), Controparte_2 P.VA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la soc. e la compagnia
[...] CP_1 assicurativa , all'uopo deducendo che: - con ordinanza n. 179/2018 del Controparte_2
23.05.2018 il Responsabile dell'Area Compartimentale disponeva il divieto di CP_1 transito e la chiusura al traffico su alcuni tratti della SS 7 VIA APPIA in entrambe le direzioni dal
24.05.2018 al 22.02.2019 con frequenza continuativa;
- con successiva ordinanza n. 41/2019/NA del 12.02.2019, veniva revocata l'ordinanza n. 179/2018 ma, di fatto, prorogata la limitazione del traffico, con chiusura e divieto di transito su alcuni tratti della SS 7 VIA APPIA su tutte le corsie dal 12.02.2019 al 20.05.2019; - che la chiusura veniva ulteriormente prorogata fino a cessazione dei lavori, con riapertura del traffico il 29.01.2020; - che con successive ordinanze nn. 22/2018, 5/2019 e 17/2019, veniva disposta la chiusura al transito e alla sosta dei veicoli nell'area comunale in via Melfi;
- che, a lavori già iniziati, in data 22.08.2018, l' di Avellino Controparte_3 comunicava l'avvio, ex officio, del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, per violazione alla normativa antisismica, in quanto i lavori che interessavano il viadotto Parolise II e III sulla SS7 Appia, rientrando tra quelli c.d. strutturali, abbisognavano, per la loro esecuzione, del rilascio dell'autorizzazione sismica di cui alla legge regionale n. 9 del 1993; - che, nelle more del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica, si erano già succedute ben due ordinanze di chiusura al traffico cittadino per lavori che, dal 24 maggio 2018 al 27 febbraio 2019, non erano neanche legittimi, stante l' assenza di autorizzazione sismica;
- che parte attrice, in ragione della durata dei lavori – la cui esecuzione era iniziata prima ancora che fossero legittimamente autorizzati
- subiva ingenti perdite patrimoniali;
- che, in data 18 luglio 2018, parte attrice metteva in mora l' che comunicava per le vie brevi di essere assicurata con l' - che CP_1 CP_4 nonostante i numerosi contatti non si addiveniva ad una soluzione bonaria della vertenza;
- che la società attrice ha sede in Parolise (AV) alla via S.S. Ofantina Km 5,500 e svolge attività di edilizia, ristorazione e bar e gastronomia;
- che la protratta chiusura del viadotto aveva causato un notevole danno economico all'attività commerciale sino alla riapertura dello stesso avvenuta in data 29 gennaio 2020, essendo la stessa ubicata a ridosso del cantiere sulla S.S. Ofantina Km 5,500, strada chiusa al transito veicolare.
Tanto premesso, la società attrice concludeva chiedendo: 1. accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale degli odierni convenuti;
2. condannare i medesimi al pagamento della somma di euro € 111.092,32 a titolo di risarcimento dei danni subìti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate o a quella ritenuta di giustizia. Vinte le spese con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.6.2023, si costituiva in giudizio , impugnando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto
CP_1 perché infondato in fatto ed in diritto, in particolare la richiesta risarcitoria, sostenendo che: - la proroga della chiusura del viadotto era dovuta a cause non imputabili ad , in quanto i
CP_1 lavori furono dapprima interrotti per la richiesta del di Avellino dell'autorizzazione CP_3 sismica e, poi, per sofferenze economiche dell'appaltatore che falliva poco dopo la rescissione contrattuale in danno eseguita da - che aveva realizzato i lavori di
CP_1 CP_1 necessaria manutenzione ad una strategica infrastruttura stradale nel pieno rispetto della normativa vigente nonché dei pareri e delle autorizzazioni degli Enti di Governo e Territoriali;
- che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla società convenuta;
- che la richiesta di chiusura totale di Via Melfi era stata effettuata dall'impresa aggiudicataria dell'appalto al Comune di Parolise, il quale aveva concesso per poco più di un mese tale chiusura;
- che di tale chiusura era
CP_1 stata semplicemente messa a conoscenza perché la strada non era di sua competenza.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva chiedendo di: - rigettare la domanda proposta da parte attrice perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata né riguardo all'an né in merito alla presunta responsabilità della convenuta né in ordine al quantum;
- condannare, di conseguenza, l'attore al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.3.2023, si costituiva altresì in giudizio
, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva Controparte_2 vertendosi in ipotesi di assicurazione convenzionale;
nel merito, contestava la fondatezza della pretesa in quanto palesemente infondata e temeraria, avuto riguardo, in particolare, all'interesse pubblicistico sotteso alla esecuzione dei lavori. Contestava il quantum debeatur preteso. Concludeva chiedendo rigettarsi la domanda giudiziale, con condanna di parte attrice alle spese del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
Acquisita la documentazione, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
1.- Preliminarmente, è fondata e va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta compagnia assicurativa . CP_2
Giova premettere che la legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere, rispettivamente sotto il profilo attivo e passivo, di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva (Cass. n. 24457/05, n. 10551/03, n. 15177/02, n. 6766/01, n. 1367/99, n. 2224/95). Le questioni attinenti alla legitimatio ad causam restano in ogni caso distinte da quelle relative all'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso, che ineriscono, invece, all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, e dunque al merito della controversia, con la conseguenza che, mentre il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di una condizione dell'azione, e la sua sussistenza va accertata con riferimento al tempo della decisione, il difetto di titolarità in concreto del rapporto giuridico va invece eccepito dalla parte interessata, trattandosi di questione affidata alla disponibilità delle parti (Cass. n. 10443/02, n. 10843/97). Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che ad essere carente sia proprio la legittimazione passiva della compagnia convenuta. Ed invero, già dalla prospettazione giuridica offerta dall'attrice nell'atto di citazione non vi è coincidenza astratta tra la compagnia assicurativa convenuta ed il soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sarebbe destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, non prevedendo la legge, a fronte della domanda risarcitoria ex 2043 c.c. del danneggiato, una responsabilità solidale tra assicurato ed assicuratore. Ed invero, occorre evidenziare che l'attrice, quale danneggiata, ha agito in via solidale nei confronti dell' e della compagnia assicurativa convenuta asserendo, sia pure implicitamente, che il titolo CP_1 della responsabilità e, quindi, dell'azione nei confronti di quest'ultima andrebbe individuato nel contratto di assicurazione della responsabilità civile intercorso tra le predette parti secondo lo schema generale dell'art. 1917 c.c. Orbene, a fronte di tale prospettazione, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui, in tema di responsabilità civile, l'attore danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, ai sensi dell'art. 1917 c.c., salvo i casi espressamente previsti da normative speciali (ad esempio in materia di danni da circolazione stradale). Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, “l'assicurazione della responsabilità civile non può essere inquadrata tra i contratti a favore dei terzi giacché per effetto della stipulazione non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, ma l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato resta distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, talché quest'ultimo non ha azione diretta contro l'assicuratore.” (Cassazione civile sez. III, 27 luglio 1993, n. 8382; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8650, Cass. 20 aprile 2007 n. 9516). Con Ne consegue che, nella specie, l'attrice non era legittimata a convenire in giudizio la compagnia per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti, in quanto, non sussistendo una responsabilità solidale della predetta compagnia in relazione al fatto dannoso denunciato, la soc. attrice avrebbe dovuto rivolgersi unicamente nei confronti dell'asserita danneggiante, la soc. CP_1 Con La domanda proposta nei confronti della deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. 2.- Quanto alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell' , essa è infondata e va CP_1 rigettata.
Parte attrice, quale società che svolge attività commerciale avente sede in Parolise alla via Ofantina KM 5,500, agisce in giudizio deducendo di aver subito ingenti danni (in termini di lucro cessante) per tutto il periodo della chiusura del Viadotto “Parolise II e III”, protrattosi dal 24.5.2018 al 29.01.2020, a causa della condotta illecita della concretizzatasi nell'aver iniziato i CP_1 lavori in assenza dell'autorizzazione sismica del , ritardando conseguentemente i lavori CP_3
e la riapertura dei tratti di strada interessati. La prolungata chiusura della strada avrebbe determinato, secondo parte attrice, una netta diminuzione della possibilità della clientela di accedere agevolmente all'esercizio commerciale, giacchè l'attività commerciale “è ubicata a ridosso del cantiere sulla SS Ofantina km 5,500” e “.. gli avventori dovevano, per recarsi presso
[...] accedere ad un tratto di strada interdetto e costantemente presidiato Parte_1 dalle forze dell'ordine..”.
Ciò posto, occorre richiamare i principi informatori della materia, così come delineati dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose e recenti pronunce. Ed invero, rammentato che la convenuta pur rivestendo la forma di una società privata, è un CP_1 organismo di diritto pubblico la cui attività è preminentemente svolta al perseguimento dell'interesse pubblico, si è precisato che nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi deve, in ordine successivo: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa, (Cass. n. 22508/2011; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27498; Cass. 17 ottobre 2007, n. 21850; Cass. 4 agosto 2006, n. 17680). Ritiene il Tribunale che, nella specie, parte attrice non ha adeguatamente assolto ai propri oneri probatori.
Difetta la prova del danno subito.
Parte attrice, a sostegno della domanda, ha allegato una consulenza di parte che, sulla base della ricostruzione del fatturato dell'azienda a partire dai due anni antecedenti la chiusura del viadotto (periodo 2015-2019), quantifica in euro 111.092,32 il mancato guadagno della società.
Ora, va rammentato che “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. 33053/2018; Cass. 5667/2025)
Inoltre, in tema di prove civili, “le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. 34450/2022).
Orbene, nel caso in esame, la società attrice si è limitata a produrre in giudizio, unitamente all'atto di citazione, la “valutazione del mancato incasso” di un consulente di parte ma non ha fornito alcun elemento di prova suscettibile di verifica in sede processuale.
Va infatti sottolineato che alla perizia prodotta non sono allegati i documenti contabili (segnatamente, dichiarazioni iva anni 2015-2019) sulla base dei quali essa è stata elaborata né documentazione utile a tale fine è stata prodotta nel corso del giudizio.
La relazione di stima sul mancato incasso redatta dal revisore legale incaricato non ha alcuna rilevanza probatoria, rappresentando solo il mero parere di un esperto, oltretutto sprovvisto degli allegati (dichiarazioni VA, estratti conto, Bilanci della società attrice etc) che il consulente avrebbe analizzato per la redazione della perizia.
Anche in sede di prova orale, non è stato articolato alcun mezzo di prova idoneo a comprovare – sia pure a livello indiziario- il danno dedotto, ovvero la diminuzione di fatturato nel periodo in contestazione.
Non è dubbio che era precipuo onere della parte offrire al Giudice gli elementi di prova sulla base dei quali verificare – anche a mezzo di CTU- il danno asseritamente patito e riscontrare la fondatezza della valutazione del consulente di parte.
La mancata produzione di documentazione contabile non consente di svolgere la verifica ufficiosa, atteso che la CTU può essere disposta ed espletata solo sulla base dei documenti ritualmente prodotti dalla parte.
Né può darsi ingresso ad una valutazione equitativa del danno ogni qualvolta la parte, che né onerata, sia in grado di fornire la prova del quantum indicato. Ciò posto, va applicato, nel caso in esame, il principio per cui, proposta domanda risarcitoria, il giudice di merito, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, ben può, in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza del fatto illecito, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (Cass. 17214/2016).
La mancata prova del danno impone il rigetto della domanda, risultando assorbiti tutti gli altri profili dedotti.
3.- Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ssmmii, avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività difensiva in concreto svolta (fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5000/2022 RG, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_1
2. dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di;
Controparte_2
3. condanna la società attrice, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite sostenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, VA e CPA dovuti come per legge.
Così deciso in Avellino, il 30.6 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri