Versione
1 marzo 1987
1 marzo 1987
>
Versione
29 agosto 2014
29 agosto 2014
Art. 10. (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, e' istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
Essa e' disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale e' istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformita' con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attivita' necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.
4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.
5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Essa e' disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale e' istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformita' con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attivita' necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.
4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.
5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 33184 del 10https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 10/11/2021), n.33184 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – Consigliere – Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24374-2017 proposto da: M.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8 presso lo studio dell'avvocato DANIELA GAMBARDELLA, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 27/02/1996, n. 53Provvedimento: […] La violazione dei limiti di competenza fissati dalla ricordata legge n. 49 del 1987 non sarebbe, peraltro, risolta dalla modifica - ritenuta dal ricorrente marginale ed inidonea a superare i motivi del rinvio - apportata dal Consiglio regionale in sede di riapprovazione del testo rinviato, modifica consistente nell'inserimento all'art. 3, primo comma, in riferimento all'attività che la Regione si prefigge di svolgere, dell'inciso "previo parere favorevole della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge n. 49/1987".Leggi di più...
- legge regionale impugnata nel suo complesso·
- interventi regionali·
- illegittimita' costituzionale.·
- violazione dei principi stabiliti nella materia dalla legge n. 49/1987·
- precisa indicazione dei parametri costituzionali·
- desumibilita' delle norme oggetto di censura·
- cooperazione con i paesi in via di sviluppo·
- sent. 53/96 b. attivita' di rilievo internazionale·
- dedotta genericita' del ricorso·
- regione valle d'aosta·
- ammissibilita'.·
- sent. 53/96 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale