Ordinanza collegiale 26 gennaio 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01983/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6651 del 2025, proposto da:
Rwe Renewables Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica Pnrr – Pniec, in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
Regione Campania, Comune di Benevento, Provincia di Benevento, Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR - PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e dal Ministero della Cultura sull'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.152/2006 relativo al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Olivola” della potenza di 77.994,84 kwp, localizzato in AREA IDONEA, ovvero in parte in area a destinazione industriale, artigianale e commerciale ai sensi dell'articolo 22-bis del d.lgs. 199/2021 e, in parte, in aree agricole idonee poste a distanza inferiore a 500 metri dalle stesse, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, comprensivo delle relative opere elettriche connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nel Comune di Benevento (BN) in contrada “Olivola”»;
- del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D.Lgs. n. 152/2006;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti:
- alla sollecita definizione del suddetto procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale con l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto T.A.R.;
- a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D.Lgs. n. 152/2006, per cifra pari a € 20.543,04;
e per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia delle suddette Amministrazioni nel concludere il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, il dott. LO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
Nel ricorso in epigrafe, la società Rwe Renewables Italia s.r.l. adiva questo T.A.R., per vedere accolte le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare l’intervenuta formazione del silenzio-inadempimento delle Amministrazioni resistenti, in conseguenza dell’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente a ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria corrisposti;
- condannare il MASE e il MIC a provvedere sull’istanza di VIA entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto T.A.R.;
- condannare il MASE e il MIC, in solido fra loro, a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria corrisposti;
- nominare un Commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia del MASE e/o del MIC per il compimento degli atti di loro rispettiva competenza ai fini della conclusione del procedimento di VIA”.
Si costituivano in giudizio i Ministeri indicati in epigrafe, con atto di stile.
Indi, il Ministero della Cultura eccepiva la propria estraneità alla controversia, osservando che non emergeva dall'esame del ricorso alcuna censura, rivolta contro provvedimenti adottati dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, ovvero volti alla declaratoria di illegittimità di comportamenti inerti della medesima, evidenziando che “il Ministero della Cultura non può anticipare la VIA del MASE vale a dire il parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e lo schema di provvedimento di VIA che la Commissione è tenuta a predisporre ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, D. lgs. 152/2006”, “non essendo in linea con la sequenza procedimentale rilasciare l’atto di concerto prima della proposta di provvedimento rilasciata dall’Amministrazione procedente”; e concludendo perché il Tribunale dichiarasse “il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura, con ogni conseguenziale statuizione sul governo delle spese”.
Con ordinanza collegiale n. 492 del 26.01.2026, la Sezione, “rilevato, ai fini della decisione del ricorso, che occorre acquisire una documentata relazione di chiarimenti, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, allo stato costituito solo formalmente, circa quanto segnalato in ricorso, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione, ovvero - se anteriore - dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza; rilevato, per l’effetto, che il giudizio va rinviato, in prosieguo, alla camera di consiglio indicata in dispositivo, restando riservata ogni decisione, in rito, merito e circa le spese di lite”; ordinava i predetti incombenti istruttori, rinviando, in prosieguo, alla camera di consiglio del 18 marzo 2026.
La ricorrente depositava, quindi, memoria e documenti, in cui riformulava le proprie conclusioni, come appresso:
“accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a., il silenzio-inadempimento formatosi a seguito della scadenza dei termini procedimentali assegnati dall’art. 25 del TUA, rispettivamente, alla Commissione tecnica PNRR – PNIEC per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al Direttore Generale del MASE per l’adozione del provvedimento di VIA, di concerto con il Direttore Generale del MIC e a quest’ultimo per rendere la sua posizione in ordine al concerto;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente a vedersi riconoscere il 50% dei diritti di istruttoria corrisposti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 152/2006, e così per somma pari a € 20.543,04;
- condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura a provvedere sull’istanza di VIA della ricorrente entro il termine ritenuto congruo da codesto T.A.R. adito e, per il caso di ulteriore protrarsi dell’inadempimento, disporre sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta;
- condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, in solido tra loro, a rimborsare alla Ricorrente l’importo di Euro 20.543,04, corrispondente al 50% dei diritti di istruttoria corrisposti”.
Seguiva il deposito di documentazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tra cui rapporto informativo, del seguente tenore: “Con riferimento all’ordinanza n. 492/2026 del 26/01/2026 RG n. 6651/2025, acquisita al prot. MASE/16213 del 27/01/2026 con la quale il TAR Campania – sede di Napoli ha così disposto “Rilevato, ai fini della decisione del ricorso, che occorre acquisire una documentata relazione di chiarimenti, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, allo stato costituito solo formalmente, circa quanto segnalato in ricorso, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione, ovvero - se anteriore - dalla notificazione, a cura di parte, della presente ordinanza”, (all.1) si relaziona (…) come segue: In data 12/02/2024, con nota prot. MASE/25967, perveniva l’istanza da parte della società ricorrente per la realizzazione del “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Olivola", di potenza pari a 77,99 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Benevento (BN)”; In data 11/03/2024, con nota prot. MAS/46260, questo Ministero comunicava la procedibilità dell’istanza e la pubblicazione della documentazione sul portale delle Valutazioni Ambientali (all.2); In data 09/04/2024, con nota prot. MASE/66401, il Ministero della cultura richiedeva i pareri endoprocedimentali e i contributi istruttori agli enti preposti (all.3); In data 20/11/2024, con nota prot. MASE/213022, il MIC rivolgeva alla società ricorrente una richiesta di integrazioni documentali (all.4); In data 22/04/2025, con nota prot. MASE/76267, questo Ministero dava comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa fornita dal proponente in riscontro alla richiesta di cui al precedente punto con avvio di una nuova consultazione del pubblico (all.5); In data 26/01/2026, con nota prot. MASE/15311, veniva acquisito il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 951 del 22/01/2026 avente contenuto positivo con prescrizioni (all.6); In data 29/01/2026, con nota prot. MASE/18810, questa Amministrazione trasmetteva lo schema di provvedimento al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ai fini dell’acquisizione (del) concerto di cui all’art. 25 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 (all.7). Ricostruite in tal senso le fasi del procedimento di VIA di cui al procedimento che oggi ci occupa, si rappresenta che qualora la proposta di decreto inoltrata con la nota citata prot. MASE/18810 del 29/01/2026 verrà accolta, si provvederà con sollecitudine all’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale; qualora invece dovesse pervenire un diniego – e l’impianto non sia progettato in area idonea tale da consentire l’adozione di un provvedimento conclusivo ai sensi articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come previsto dall’art. 25, comma 2-bis D. Lgs. 152/2006 - si agirà ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 mediante attivazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di dirimere il dissenso fra Amministrazioni equiordinate, in applicazione dell’art. 25, comma 2-quinques del D. Lgs. 152/2006”.
Il Ministero predetto depositava peraltro ulteriore documentazione, tra cui quella, riferita infra.
Con memoria di replica, la ricorrente osservava infatti, inter alia, che: “In data 3 marzo 2026 il MASE ha depositato in giudizio la nota prot. n. 23952 del 4 febbraio 20026 recante “[ID 11105] – CT 17597/2025 - Ricorso innanzi al TAR Campania – sede di Napoli proposto dalla società RW Renewables Italia S.r.l. c/ Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica + altri. Elementi per controdeduzioni – esecuzione incombenti istruttori come da ordinanza TAR Campania - sede di Napoli n. 492/2026 del 26/01/2026 RG n. 6651/2025 – udienza del 18/03/2026”, rivolta all’Avvocatura dello Stato di Napoli, con alcuni documenti allegati, tra cui: (i) il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 951 del 22 gennaio 2026 avente contenuto positivo con prescrizioni e (ii) lo schema di provvedimento inviato con nota prot. MASE/18810 in data 29 gennaio 2026 al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR ai fini dell’acquisizione del concerto di cui all’art. 25 comma 2 bis del TUA. Recentemente la ricorrente ha altresì ricevuto il parere del MIC che si produce come doc. 18. In ragione di quanto precede, nell’auspicata celere conclusione positiva della procedura stante la recente attivazione delle Amministrazioni competenti, ci si limita a ribadire che: sull’istanza di VIA presentata da RW in data 12 febbraio 2024, relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico denominato “Olivola”, si è formato il silenzio-inadempimento, in conseguenza dell’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, come scandito dall’art. 25 del TUA; la procedura è ancora pendente, in attesa del Decreto VIA; permane dunque l’interesse di RW ad agire in giudizio (...)”.
Quindi il Ministero resistente depositava richiesta di passaggio in decisione, rappresentando che “in data 3.03.2026 è pervenuto parere positivo del Ministero della cultura e, pertanto, in data 9.03.2026 è stato emesso decreto direttoriale n. 140 (rectius: 148), conclusivo della procedura. In relazione a tale determinazione deve quindi ritenersi cessata la materia del contendere”.
Infine la ricorrente dichiarava “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in epigrafe” e chiedeva “che venga dichiarata la improcedibilità del medesimo, con compensazione integrale delle spese di lite”.
All’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Relativamente al ricorso, in disparte la richiesta declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Cultura e sulla base della documentazione, acquisita a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Convergono, in tal senso, l’accertata conclusione positiva del procedimento di cui in epigrafe e la stessa declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse, depositata da ultimo da parte ricorrente (peraltro, nella specie, destinata a cedere, a fronte dell’accertata natura satisfattiva dell’interesse, della medesima, a vedere concluso il procedimento de quo, propria del provvedimento adottato in data 9.03.2026, vale a dire il decreto direttoriale n. 148).
Le spese di lite, per l’esito in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO IN |
IL SEGRETARIO