Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 231
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Comune ha annullato gli atti impugnati in sede di autotutela, pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Soccombenza virtuale del Comune

    Le spese del giudizio vengono compensate in considerazione della condotta del Comune che ha annullato gli atti immediatamente dopo la notifica del ricorso e non si è costituito in giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 231
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 231
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo