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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2002/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco GRASSI
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2002/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]alla località Colle C.F._1
San Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde GIAMMARCO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via dei Tintori n.4, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: ) ed ivi residente a[...]
1 n.148/2, rappresentata e difesa dall'avv. Laura MARCHESE, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Trieste n.125, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 2 agosto 1987 in Lama dei Peligni, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 1° dicembre 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 22 novembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 19 ottobre 2025, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lama dei Peligni a margine dell'Atto n.3 – Parte II
– Serie A – Anno 1987).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 12 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco GRASSI
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2002/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]alla località Colle C.F._1
San Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde GIAMMARCO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via dei Tintori n.4, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: ) ed ivi residente a[...]
1 n.148/2, rappresentata e difesa dall'avv. Laura MARCHESE, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Trieste n.125, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 2 agosto 1987 in Lama dei Peligni, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 1° dicembre 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 22 novembre 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 19 ottobre 2025, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lama dei Peligni a margine dell'Atto n.3 – Parte II
– Serie A – Anno 1987).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 12 dicembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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