TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2461/2022 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni
e vertente tra: rappresentato e difeso dall'Avv.Paolo Siniscalco presso il Parte_1 cui studio domicilia in Scafati (SA) alla Via Passanti n. 49,comeda mandato in atti;
ATTORE
E
,in p.l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa e con questi elettivamente domicilia- ta presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione in Sarno (SA) alla Via Lanzara,
63,mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
,in persona del Sindaco p.t.,rapp.to e di- Controparte_2 feso dagli avv.ti Antonino Cascone ,Giuliana Senatore e Manuela Casilli e con Co loro elettivamente domiciliato in Palazzo Città, piazza E. Controparte_2
Abbro n. 1,giusto mandato in atti;
CONVENU-
TO
NONCHE'
Controparte_3
(C.F. ), in p.l.r.p.t.,rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzo Mer- P.IVA_1 lini presso il cui studio legale in Livorno, Via San Francesco 17;mandato in atti;
CONVENUTO CONTUMA-
CE
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 03/05/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di citazione notificato il 5.5.2022, il sig. esponeva di Parte_1 essere rimasto coinvolto, il 7 giugno 2020, in un sinistro stradale mentre viag- giava quale trasportato a bordo del motociclo Vespa tg. SA116570, condotto da e di proprietà del sig. ;giunto all'altezza Controparte_4 Parte_2 del civico 37 di via Giovanni Palatucci in il conducente avrebbe Controparte_2 perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo insieme al passeggero.L'attore allegava di aver riportato lesioni consistenti in frattura parcellare del capitello radiale e dell'apice della coronoide ulnare, come da referto del Pronto Soccorso
, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in euro 104.138,20, ovvero nella maggiore o minore somma da accertarsi anche a mezzo di CTU sia nei
2 confronti della compagnia di assicurazione che copriva il moto veicolo per la re- sponsabilità civile auto che nei confronti del Controparte_5 CP_2 indicato come responsabile dalla compagnia assicurativa quale Controparte_2 ente proprietario della strada ove si verificava il sinistro. Si costituivano
[...] contestando radicalmente la fondatezza della do- Controparte_6 manda,.Si costituiva anche il sostenendo la totale Controparte_2 assenza di prova della configurabilità di una insidia stradale;
proponeva, inol- tre, domanda di garanzia nei confronti di as- Controparte_3 sicuratrice della responsabilità civile dell'ente che .Autorizzata la chiamata si costituiva la compagnia che aderiva alle difese so- Controparte_3 stanziali del Con ordinanza del 20.12.2023 veniva ammessa la prova CP_2 testimoniale richiesta dall'attore; all'udienza del 24.4.2024 veniva escusso il te- ste . Con ordinanza dell'8 agosto 2024, veniva dichiarata super- Persona_1 flua la CTU medico-legale richiesta dall'attore, in assenza dei presupposti di fat- to necessari. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclu- sioni all'udienza del 3.5.2025;in tale data la causa veniva introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta, non risultando provati i presuppo- sti di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Per giungere a tale conclusione è necessario ripercorrere la dinamica del sini- stro così come allegata e verificare se l'istruttoria espletata abbia effettivamente consentito di ricostruire la responsabilità dei convenuti.
L'attore riferisce di essere caduto mentre viaggiava quale trasportato sulla Ve- spa condotta da , che avrebbe perso il controllo del mezzo Controparte_4 giunto all'altezza di via Giovanni Palatucci. Si tratta di un fatto che, per assume- re rilievo risarcitorio, necessita di una ricostruzione dettagliata, puntuale e so- stenuta da elementi oggettivi.
Nel caso di specie, l'unica prova orale acquisita è costituita dalla testimonianza del signor escusso il 24 aprile 2024 .Il teste conferma di aver Persona_1 visto la effettuare “uno strano movimento” e poi cadere, ma precisa allo Pt_3 stesso tempo che non vi è stato impatto con altri veicoli che la strada era libe- ra;
non ricorda se vi fossero lavori in corso;
non è in grado di indicare alcuna
3 causa concreta della caduta.Il teste, dunque, vede la caduta ma non conosce la causa della caduta.
Questa lacuna probatoria è determinante.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che:“La caduta del veicolo, di per sé, non prova la responsabilità del conducente né di terzi;
occorre la dimostrazione del- la condotta colposa che ha determinato l'evento dannoso.”(Cass. civ., sez.
III, 17.05.2018 n. 12020) .In assenza di prova di una manovra imprudente, di eccesso di velocità, di mancato rispetto delle norme del Codice della Strada o di altri elementi decisivi, la responsabilità del conducente – e, per conseguenza, della compagnia assicuratrice – non può essere affermata.
L'attore ha prospettato, in via subordinata, la responsabilità del ai sen- CP_2 si dell'art. 2051 c.c., sostenendo un difetto di manutenzione della strada.
Tuttavia, anche tale richiesta è priva di prova.
Il ha depositato documentazione ufficiale (verbali dei sopralluoghi CP_2 eseguiti nei giorni immediatamente precedenti e successivi al sinistro, attestan- te l'assenza di irregolarità significative;
la regolare manutenzione e vigilanza della sede stradale;
controlli svolti addirittura nei giorni 29.05, 05.06, 08.06 e
12.06, cioè nell'immediatezza del fatto.
Tale circostanza contrasta con l'affermazione generica dell'attore secondo cui la caduta sarebbe stata determinata da un difetto del manto stradale o da sostanza viscida sul piano di calpestio.
La giurisprudenza sul punto è consolidata nel ritenere “La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova da parte dell'attore sia dell'esistenza della cosa in cu- stodia in condizioni di pericolo, sia del nesso causale tra essa e il danno. In di- fetto, la domanda va rigettata.”(Cass. civ., sez. III, 19.02.2016 n. 3267).
E inoltre:“La semplice caduta non costituisce prova dell'insidia né determina presunzione di responsabilità a carico del custode” (Cass. civ., sez. III,
18.01.2018 n. 1045).
Nel caso concreto non è stata provata alcuna anomalia;
non è stata provata la sua esistenza al momento della caduta;
la prova testimoniale non ha aggiunto alcun elemento;
non vi sono foto coeve, rilievi, segnalazioni, verbali di Polizia
Locale.
4 L'istruttoria è rimasta quindi monca proprio sul punto decisivo.
La consulenza medico-legale richiesta dall'attore è stata ritenuta superflua dal giudice poiché in assenza di prova del fatto generatore,la CTU non può essere utilizzata per “creare” il nesso causale o supplire a carenze probatorie.
La Corte di Cassazione lo ribadisce costantemente che “La CTU non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione e non può sopperire al difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda.”(Cass. civ., sez. III,
7026/2001).“Il nesso causale tra condotta e danno deve risultare provato dall'attore prima di procedere alla quantificazione tecnico-medica del pregiudi- zio”(Cass. civ., sez. IV, 30.09.2008 n. 37094).
In questa causa, mancando la prova della dinamica del sinistro e della respon- sabilità, non può esservi accertamento tecnico ulteriore.
Senza prova del fatto illecito, la CTU non può essere utilizzata per colmare il vuoto istruttorio.
La domanda è quindi giuridicamente e probatoriamente infondata e deve essere rigettata.
La soccombenza dell'attore comporta la sua condanna alle spese in favore delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta integralmente la domanda proposta;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di ogni parte convenuta che liquida per ciascuna di esse in Euro 1.200,00 per com- pensi, oltre accessori.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2461/2022 R.G. avente ad oggetto:
Risarcimento danni
e vertente tra: rappresentato e difeso dall'Avv.Paolo Siniscalco presso il Parte_1 cui studio domicilia in Scafati (SA) alla Via Passanti n. 49,comeda mandato in atti;
ATTORE
E
,in p.l.r.p.t.,rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa e con questi elettivamente domicilia- ta presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione in Sarno (SA) alla Via Lanzara,
63,mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
,in persona del Sindaco p.t.,rapp.to e di- Controparte_2 feso dagli avv.ti Antonino Cascone ,Giuliana Senatore e Manuela Casilli e con Co loro elettivamente domiciliato in Palazzo Città, piazza E. Controparte_2
Abbro n. 1,giusto mandato in atti;
CONVENU-
TO
NONCHE'
Controparte_3
(C.F. ), in p.l.r.p.t.,rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenzo Mer- P.IVA_1 lini presso il cui studio legale in Livorno, Via San Francesco 17;mandato in atti;
CONVENUTO CONTUMA-
CE
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 03/05/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di citazione notificato il 5.5.2022, il sig. esponeva di Parte_1 essere rimasto coinvolto, il 7 giugno 2020, in un sinistro stradale mentre viag- giava quale trasportato a bordo del motociclo Vespa tg. SA116570, condotto da e di proprietà del sig. ;giunto all'altezza Controparte_4 Parte_2 del civico 37 di via Giovanni Palatucci in il conducente avrebbe Controparte_2 perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo insieme al passeggero.L'attore allegava di aver riportato lesioni consistenti in frattura parcellare del capitello radiale e dell'apice della coronoide ulnare, come da referto del Pronto Soccorso
, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in euro 104.138,20, ovvero nella maggiore o minore somma da accertarsi anche a mezzo di CTU sia nei
2 confronti della compagnia di assicurazione che copriva il moto veicolo per la re- sponsabilità civile auto che nei confronti del Controparte_5 CP_2 indicato come responsabile dalla compagnia assicurativa quale Controparte_2 ente proprietario della strada ove si verificava il sinistro. Si costituivano
[...] contestando radicalmente la fondatezza della do- Controparte_6 manda,.Si costituiva anche il sostenendo la totale Controparte_2 assenza di prova della configurabilità di una insidia stradale;
proponeva, inol- tre, domanda di garanzia nei confronti di as- Controparte_3 sicuratrice della responsabilità civile dell'ente che .Autorizzata la chiamata si costituiva la compagnia che aderiva alle difese so- Controparte_3 stanziali del Con ordinanza del 20.12.2023 veniva ammessa la prova CP_2 testimoniale richiesta dall'attore; all'udienza del 24.4.2024 veniva escusso il te- ste . Con ordinanza dell'8 agosto 2024, veniva dichiarata super- Persona_1 flua la CTU medico-legale richiesta dall'attore, in assenza dei presupposti di fat- to necessari. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclu- sioni all'udienza del 3.5.2025;in tale data la causa veniva introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non può essere accolta, non risultando provati i presuppo- sti di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Per giungere a tale conclusione è necessario ripercorrere la dinamica del sini- stro così come allegata e verificare se l'istruttoria espletata abbia effettivamente consentito di ricostruire la responsabilità dei convenuti.
L'attore riferisce di essere caduto mentre viaggiava quale trasportato sulla Ve- spa condotta da , che avrebbe perso il controllo del mezzo Controparte_4 giunto all'altezza di via Giovanni Palatucci. Si tratta di un fatto che, per assume- re rilievo risarcitorio, necessita di una ricostruzione dettagliata, puntuale e so- stenuta da elementi oggettivi.
Nel caso di specie, l'unica prova orale acquisita è costituita dalla testimonianza del signor escusso il 24 aprile 2024 .Il teste conferma di aver Persona_1 visto la effettuare “uno strano movimento” e poi cadere, ma precisa allo Pt_3 stesso tempo che non vi è stato impatto con altri veicoli che la strada era libe- ra;
non ricorda se vi fossero lavori in corso;
non è in grado di indicare alcuna
3 causa concreta della caduta.Il teste, dunque, vede la caduta ma non conosce la causa della caduta.
Questa lacuna probatoria è determinante.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che:“La caduta del veicolo, di per sé, non prova la responsabilità del conducente né di terzi;
occorre la dimostrazione del- la condotta colposa che ha determinato l'evento dannoso.”(Cass. civ., sez.
III, 17.05.2018 n. 12020) .In assenza di prova di una manovra imprudente, di eccesso di velocità, di mancato rispetto delle norme del Codice della Strada o di altri elementi decisivi, la responsabilità del conducente – e, per conseguenza, della compagnia assicuratrice – non può essere affermata.
L'attore ha prospettato, in via subordinata, la responsabilità del ai sen- CP_2 si dell'art. 2051 c.c., sostenendo un difetto di manutenzione della strada.
Tuttavia, anche tale richiesta è priva di prova.
Il ha depositato documentazione ufficiale (verbali dei sopralluoghi CP_2 eseguiti nei giorni immediatamente precedenti e successivi al sinistro, attestan- te l'assenza di irregolarità significative;
la regolare manutenzione e vigilanza della sede stradale;
controlli svolti addirittura nei giorni 29.05, 05.06, 08.06 e
12.06, cioè nell'immediatezza del fatto.
Tale circostanza contrasta con l'affermazione generica dell'attore secondo cui la caduta sarebbe stata determinata da un difetto del manto stradale o da sostanza viscida sul piano di calpestio.
La giurisprudenza sul punto è consolidata nel ritenere “La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova da parte dell'attore sia dell'esistenza della cosa in cu- stodia in condizioni di pericolo, sia del nesso causale tra essa e il danno. In di- fetto, la domanda va rigettata.”(Cass. civ., sez. III, 19.02.2016 n. 3267).
E inoltre:“La semplice caduta non costituisce prova dell'insidia né determina presunzione di responsabilità a carico del custode” (Cass. civ., sez. III,
18.01.2018 n. 1045).
Nel caso concreto non è stata provata alcuna anomalia;
non è stata provata la sua esistenza al momento della caduta;
la prova testimoniale non ha aggiunto alcun elemento;
non vi sono foto coeve, rilievi, segnalazioni, verbali di Polizia
Locale.
4 L'istruttoria è rimasta quindi monca proprio sul punto decisivo.
La consulenza medico-legale richiesta dall'attore è stata ritenuta superflua dal giudice poiché in assenza di prova del fatto generatore,la CTU non può essere utilizzata per “creare” il nesso causale o supplire a carenze probatorie.
La Corte di Cassazione lo ribadisce costantemente che “La CTU non è un mezzo di prova, ma un mezzo di valutazione e non può sopperire al difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda.”(Cass. civ., sez. III,
7026/2001).“Il nesso causale tra condotta e danno deve risultare provato dall'attore prima di procedere alla quantificazione tecnico-medica del pregiudi- zio”(Cass. civ., sez. IV, 30.09.2008 n. 37094).
In questa causa, mancando la prova della dinamica del sinistro e della respon- sabilità, non può esservi accertamento tecnico ulteriore.
Senza prova del fatto illecito, la CTU non può essere utilizzata per colmare il vuoto istruttorio.
La domanda è quindi giuridicamente e probatoriamente infondata e deve essere rigettata.
La soccombenza dell'attore comporta la sua condanna alle spese in favore delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
1. Rigetta integralmente la domanda proposta;
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di ogni parte convenuta che liquida per ciascuna di esse in Euro 1.200,00 per com- pensi, oltre accessori.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
5