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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15386 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61420 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] con il patrocinio dell'Avv. Fanja Fedele giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
in Via Beata Savini Petrilli n. 63, con il patrocinio dell'avv. Marialaura
Bruni giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 31 luglio 1988 contraeva in Cosenza matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano i figli CP_1
(1989) e (1995), esponeva che con sentenza Persona_1 Per_2
del 31 marzo 2015 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il ricorrente è obbligato a corrispondere l'importo mensile di euro 612,00
per il mantenimento della moglie e un importo mensile pari ad euro
204,00 per il mantenimento della figlia che da allora non era Per_2
ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
chiedeva, inoltre, che fosse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, stante il raggiungimento da parte della stessa della condizione di autosufficienza economica nonché la revoca del contributo da lui dovuto alla moglie deducendo a fondamento
2 di siffatta richiesta il peggioramento della propria condizione reddituale imputabile alle misure di contenimento attuate durante l'emergenza epidemiologica e la condizione di autosufficienza economica della sig.ra che lavorerebbe come collaboratrice domestica e CP_1
percepirebbe introiti mensili che, pur essendo difficilmente quantificabili in quanto per prassi ricevuti in contanti, le consentono di vivere una condizione economica più florida di quella rappresentata nella sentenza di separazione;
infine, chiedeva, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento dovuto alla sig.ra e CP_1
alla figlia nella misura ritenuta più idonea da questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio che non contestava la sussistenza CP_1
dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva di accogliere la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia in quanto Per_2
divenuta economicamente autosufficiente a far data da febbraio 2023;
chiedeva, infine, il rigetto della domanda di revoca dell'assegno disposto in suo favore in sede di separazione giudiziale, la determinazione del relativo importo nella misura di euro 722,00 (per effetto dell'aggiornamento dell'importo di euro 612,00 previsto in sede separativa nel marzo 2015 al marzo 2023) nonchè la conferma del pagamento diretto della suddetta somma da parte del datore di lavoro del ricorrente (“Trattoria Pizzeria La Botte s.a.s.” con sede in Roma Via
Laurentina n. 735), disposto ex art. 156, sesto comma, c.c. dal Tribunale
di Roma con decreto emesso in data 19.1.2023, R.G. N. 12931/22.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
3 adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, a parziale modifica delle condizioni separative previste nella sentenza di separazione del 31 marzo 2015, n. 7116/2015, dichiarava cessato, a far data dal deposito del ricorso, l'obbligo del di corrispondere il Pt_1
mantenimento in favore della figlia e quanto dovuto alla medesima a titolo di spese extra;
stabiliva in capo al ricorrente l'obbligo di corresponsione, a far data dal mese di maggio 2023, di una somma mensile di euro 350,00 per il mantenimento della sig.ra e CP_1
ordinava al terzo datore di lavoro del ricorrente (“Trattoria Pizzeria La
Botte s.a.s.” con sede in Roma Via Laurentina n. 735) di corrispondere direttamente alla resistente il predetto importo prelevandolo dalla retribuzione del rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al Pt_1
giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata l'attività
istruttoria, all'udienza del 10 giugno 2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò posto, in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 31 Parte_1 CP_1
luglio 1988, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'accoglimento giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto
4 dall'odierno istante alla figlia questo collegio ritiene vada Per_2
accolta in quanto il conseguimento da parte della stessa della condizione di autosufficienza economica costituisce un fatto pacifico.
Infatti, si mette in evidenza come in ordine alla predetta istanza non vi sia contestazione da parte della resistente la quale ha rappresentato che all'epoca del ricorso ventiseienne, è stata assunta da febbraio Per_2
2023 con contratto part-time a tempo indeterminato da come CP_2
commessa e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 780,00
che le consente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Sicché, stante la piena pacificità dei fatti sopra riportati, questo collegio ritiene, parimenti a quanto già statuito nell'ordinanza del 23 maggio
2023, non più dovuto l'assegno di mantenimento nei confronti di Pt_2
in quanto divenuta ormai economicamente indipendente e che,
[...]
pertanto, vada definitivamente accolta la domanda di revoca avente ad oggetto il predetto emolumento.
Venendo, poi, all'esame della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dell'odierno ricorrente nei confronti della sig.ra CP_1
il ricorrente ha dedotto a sostegno della predetta istanza: a) il peggioramento della propria condizione reddituale a causa dell'emergenza pandemica da Coronavirus;
b) la condizione di autosufficienza economica della moglie la quale, oltre all'indennità di disoccupazione, percepirebbe anche i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica, gran parte dei quali percepiti per consuetudine in contanti e, pertanto, difficilmente quantificabili nel loro esatto ammontare.
Dal canto suo, la resistente chiede il rigetto della predetta domanda
5 deducendo a fondamento della richiesta volta a dimostrare la perdurante debenza di un contributo economico in suo favore le seguenti circostanze: a) l'età avanzata (sessant'anni) cui è connessa la difficoltà
di un inserimento stabile nel mondo del lavoro;
b) non meglio specificate problematiche di salute;
c) la precarietà del lavoro domestico che ella svolgerebbe senza il carattere della stabilità.
Queste, in via di estrema sintesi, sono le rispettive prospettazioni delle parti.
Preliminarmente, fa d'uopo una precisazione in ordine alla corretta individuazione del thema decidendum.
La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio determina lo scioglimento del vincolo coniugale e, conseguentemente,
la cessazione del diritto all'assegno di mantenimento liquidato in sede separativa che postula, invece, la perduranza del vincolo coniugale.
Sicché è improprio disquisire di assegno di mantenimento – come,
invece, si è avuto modo di riscontrare nella quasi totalità degli atti di causa – in quanto, come anzidetto, è un diritto per natura, presupposti e funzioni, distinto dall'assegno divorzile.
La conseguenza di siffatta doverosa premessa è duplice.
In primo luogo, l'oggetto della presente controversia, ancorché nella formulazione delle rispettive domande le parti facciano riferimento all'assegno di mantenimento, concerne la debenza dell'assegno divorzile quale contributo economico in favore della resistente. Sicchè,
l'intestato Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento in favore della sig.ra CP_1
dell'assegno divorzile, diritto, questo, che resta distinto dall'assegno di
6 mantenimento.
In secondo luogo, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è
mal posta e va rigettata in quanto la cessazione degli effetti delle statuizioni economiche previste in sede separativa – tra cui vi rientra anche quella afferente alla percezione dell'assegno di mantenimento –
consegue automaticamente alla sentenza di divorzio che, per l'appunto,
determinando lo scioglimento del vincolo coniugale, implica il venir meno del contributo in discorso. Per ragioni di contenuto analogo,
questo collegio ritiene che anche la richiesta avanzata dal ricorrente in subordine di riduzione dell'assegno di mantenimento vada rigettata,
essendo altro l'oggetto del presente procedimento (ovvero,
l'accertamento giudiziale circa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un nuovo e distinto diritto qual è quello all'assegno divorzile).
Ciò premesso mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6
della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Al fine di esaminare compiutamente tale domanda è opportuno
7 ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
La Cassazione, infatti, con orientamento granitico fino alla nota pronuncia n. 11504 del 2017, ha chiarito che “L'accertamento del
diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle
quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione
all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un
tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che
sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello
stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi
sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella
seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare
dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei
coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del
reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento
assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse
reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente
destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le
rispettive potenzialità economiche” (Cass. n. 11870/2015).
Analogamente, secondo Cass. n. 11686/2013, “L'accertamento del
diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza
dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita
analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe
8 presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o
quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base
di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di
vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei
coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro
disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo
alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella
misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni
economiche dei coniugi” (nello stesso senso v. anche: Cass. n.
15610/2007; Cass. n. 4764/2007).
Una svolta e una battuta d'arresto importante è stata segnata dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017 con cui la stessa ha affermato i seguenti principi di diritto: <Il giudice del divorzio,
richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto
della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine
progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: a) deve verificare,
nella fase dell'“an debeatur” – informata al principio dell'
“autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quale
“persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente
dall'accertamento volto al riconoscimento o no del diritto all'assegno
di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di
quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di
“mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per
ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento all' “indipendenza o
9 autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali
“indici” – salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di
redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed
immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del
costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente),
delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione
alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o
autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò
sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal
richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere
probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria
dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum
debeatur” – informata al principio della “solidarietà economica”
dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti
dell'altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23
Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione
dell'assegno ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della
prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto - di tutti gli
elementi indicati dalla norma (“[….] condizioni dei coniugi, […]
ragioni della decisione, […] contributo personale ed economico dato
da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, […] reddito di entrambi») e
valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno
di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove
offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione
10 dell'onere della prova>>.
Chiamate a dirimere il contrasto così formatosi nella giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo anche a variegate e differenti soluzioni di merito, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le
modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale
in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri
di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di
cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed
in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente
diritto”.
Si legge nella motivazione di tale importante pronuncia che ha ripercorso le principali tappe normative e giurisprudenziali in argomento che la Corte <…. ritiene di dover abbandonare la rigida
distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di
divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 più
coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …. dagli
artt. 2, 3 e 29 Cost. ….
11 L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione
assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di
divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per
ragioni obiettive.
…. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del
diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi
ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente
ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente
ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da
determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex
coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che
conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è
impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha
l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio
economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata
del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa
radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale
conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali
e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato
esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal
conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e
a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di queste
caratteristiche della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza
dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per
12 ragioni oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5
c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice
dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a
base del diritto.
…. Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si
compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che,
partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali
dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un
grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza,
secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata
del matrimonio e dell'età del richiedente.
…. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba
essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e
molteplicità dei modelli familiari attuali.
…. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e
del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
13 L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “…. deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti
nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di
derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte
comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei
componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative
lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, secondo Cass. 21234/2019, “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per
ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere
autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire
detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa
del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per
avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e
decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro
coniuge.”
Conforme anche Cass. ord. 1882/2019: “…. l'accertamento relativo
all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni
oggettive del coniuge richiedente (è) da riconnettere alle caratteristiche
ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita
matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione
14 alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.”
E' stato altresì riaffermato il principio secondo il quale “La funzione
equilibratrice del reddito degli ex-coniugi non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento
del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi.” (Cass. ord. 17098/2019).
Poste tali coordinate, l'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente in misura pari ad CP_1
euro 350,00 per le ragioni di seguito esplicitate.
Dalla documentazione complessivamente prodotta è emerso che la sig.ra ha lavorato come collaboratrice domestica stabilmente dal CP_1
24/07/2018 al 6/02/2023 presso , percependo un Controparte_3
reddito mensile mediamente pari ad euro 500,00; stando alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 23/05/2025, nell'anno 2023,
la resistente ha percepito complessivamente una somma pari ad euro
7.892,28, comprensiva di redditi da lavoro e di indennità di disoccupazione (dunque, all'incirca 650,00 euro mensili); dal 2024
svolge attività di assistente familiare per e percepisce una Persona_3
somma mensile pari ad euro 450,00 circa (euro 100,00 a settimana); dal novembre 2024 non percepisce più l'indennità di disoccupazione;
la stessa non ha proprietà immobiliari, è tenuta al pagamento di un canone locatizio di euro 650,00 mensili, oltre oneri condominiali e utenze;
15 convive con il figlio maggiorenne che lavora e che percepisce Per_1
l'indennità di invalidità di importo pari ad euro 224,00 mensili in quanto affetto da morbo di EY e che, ragionevolmente e fondatamente, contribuisce al menage familiare ovvero al pagamento delle spese comuni e indivisibili (canone locatizio e utenze). Infine, è
emerso che la resistente è proprietaria di due autovetture: una
Volkswagen tg. FD821RC che, stando alle risultanze della prova orale espletata sul punto (verbale del 5/06/2024), è stata donata dalla sig.ra
, figlia della signora presso la quale in passato la Persona_4
resistente ha lavorato come collaboratrice domestica e una Matiz tg.
DD871TY.
L'ex coniuge, odierno ricorrente, dal canto suo, presenta una situazione reddituale di tutt'altro tenore.
Dalla documentazione aggiornata depositata dall'istante in data
26/05/2025, si evince che egli è impiegato come lavoratore dipendente presso “La Trattoria La Botte” in Via Laurentina n. 735 e percepisce mediamente uno stipendio mensile pari ad euro 1.700,00. Inoltre, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in vista della decisione della causa, si evince altresì che egli sostiene una parte delle spese per le utenze dell'immobile in cui, a far data dall'1/05/25, vive quale comodatario e di ammontare pari ad euro 300,00 mensili. Infine è
onerato dai seguenti esborsi: a) per effetto dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.N. 4348/2022, la trattenuta di somme pari ad 1/5 del t.f.r.
e pari ad 1/5 dello stipendio mensile dovute dal terzo pignorato – la
Trattoria La Botte s.a.s. – al debitore esecutato – – fino a Pt_1
16 concorrenza del complessivo importo di euro 18.141,19 (trattenuta dunque pari ad un importo mensile di circa 350,00 euro); b) una somma pari ad euro 100,00 che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla CP_1
in forza di accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 3/08/2022
con il quale il si è impegnato ad adempiere all'obbligo Pt_1
contributivo su di lui gravante nei confronti della moglie e della figlia,
rimasto inadempiuto dal dicembre 2021 a giugno 2022, per un ammontare complessivo di euro 6.003,82, mediante il pagamento della somma di euro 100 per 60 mesi sino all'estinzione della predetta posizione debitoria (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo); c) una somma pari ad euro 350,00 a titolo di mantenimento per la moglie cui il ricorrente è obbligato in forza dell'ordinanza presidenziale emessa dal g.i. a far data dal mese di maggio 2023.
A fronte delle suddette rispettive situazioni reddituali e calando i principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte
sulla duplice funzione dell'assegno divorzile, codesto collegio ritiene ricorrano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile nell'ottica di assicurare alla stessa mezzi adeguati ad un'esistenza dignitosa e, dunque, quale misura esclusivamente assistenziale.
È emerso con ogni evidenza la condizione di non autosufficienza economica della sig.ra la quale ha nel corso della sua vita svolto CP_1
attività di collaboratrice domestica in modo non continuativo e,
pertanto, ha vissuto una condizione di precarietà lavorativa che, ad oggi,
non le consente di far fronte alle necessità del vivere quotidiano. Ella,
infatti, percepisce un reddito pari ad euro 450,00 mensili circa da
17 attività non in regola, che è evidentemente irrisorio se si ha riguardo alle spese che è tenuta a sostenere a titolo di oneri alloggiativi – 650,00 euro mensili – e, più in generale, a quelle sostenute per fronteggiare le esigenze di vita quotidiana, ancorchè non sfugga a questo Tribunale che si tratta di costi il cui carico sia ripartito anche con il figlio , Per_1
lavoratore e percettore di indennità di invalidità, con ella convivente.
Dal canto suo, il ricorrente ha un lavoro stabile dal quale percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.700,00/1.800,00 circa e che, sebbene gravata dai costi testè illustrati, configura ciononostante una condizione lavorativa indubbiamente più florida di quella della resistente.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie e tenuto conto della lunga durata del matrimonio (oltre trent'anni anni, dal 1988, anno di celebrazione, al 2025, anno di declaratoria di cessazione degli effetti civili), il Collegio reputa equo riconoscere alla resistente un assegno divorzile pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti,
essendovi riscontro probatorio in atti della precaria condizione economica della sig.ra della indubbia inadeguatezza dei mezzi CP_1
di cui ella dispone per una vita autonoma e dignitosa nonché
dell'oggettiva difficoltà di procurarseli anche tenuto conto dell'età
avanzata (sessantadue anni).
Quanto alla domanda di parte resistente di confermare quanto statuito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c. emessa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.N. 4348/2022
circa il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del
18 ricorrente, Trattoria “La Botte” in Via Laurentina 173, si osserva quanto segue.
L'istituto del pagamento diretto si inserisce nel quadro degli strumenti normativi predisposti dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento e, in particolare, costituisce una forma di garanzia patrimoniale per l'avente diritto alla percezione dell'assegno che, in caso di inadempimento dell'obbligato, può veder ugualmente soddisfatta la propria pretesa creditoria rivolgendosi a quei soggetti terzi che sono obbligati a corrispondere periodicamente somme all'obbligato (ad esempio, il datore di lavoro).
Prima della riforma Cartabia, l'istituto era oggetto di due distinte discipline: l'una contenuta nell'ambito dell'art. 156, comma sesto, c.c. e concerneva l'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato;
l'altra contenuta nell'art. 8, commi terzo e quinto, l. n. 898/1970 relativa invece all'assegno divorzile.
La disciplina del pagamento diretto da ultimo citata conteneva disposizioni più favorevoli all'avente diritto all'assegno in quanto, in caso di inadempimento da parte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno, prevedeva una procedura stragiudiziale in virtù della quale il beneficiario dell'assegno (stabilito in favore suo ovvero della prole),
decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, poteva notificare il provvedimento che fissava an e quantum dell'assegno, al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale, dando al contempo comunicazione dell'avvenuta notificazione all'obbligato,
senza, pertanto, la necessità di un provvedimento autorizzativo
19 dell'autorità giudiziaria qual era quello contemplato in materia di separazione.
L'art. 473-bis.37 c.p.c. – in attuazione del principio di delega espresso dall'art. 1, comma 23, lett. ll), della legge n. 206 del 2021 – ha fatto confluire in un'unica norma l'istituto dell'ordine di pagamento diretto dei crediti dell'obbligato nell'ipotesi di inadempimento ed ha predisposto una normativa ancor più di favore per l'avente diritto alla percezione dell'assegno in quanto: a) ha esteso il meccanismo del pagamento diretto previsto in ambito divorzile a tutte le forme di assegni familiaristici;
b) non prevede più i limiti quantitativi previsti nell'art. 8, comma quinto, della l. n. 898/1970 (ossia, il versamento diretto delle somme dovute dal terzo al coniuge obbligato non oltre la metà).
Ciò posto, nel caso di specie, la norma cui occorre fare riferimento nel caso di specie è l'art. 8 della legge sul divorzio in quanto la neo-
introdotta disciplina processuale non trova applicazione rispetto ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Sicchè la domanda di parte resistente volta ad ottenere la conferma va rigettata in quanto, in materia divorzile, in caso di inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno all'ex coniuge, l'avente diritto può rivolgersi direttamente al terzo senza la necessità
dell'interposizione di un provvedimento giudiziario di autorizzazione.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61420/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 31 luglio 1988, Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cosenza al n. 210, parte II, serie A, anno 1988;
dichiara cessato a far data dal deposito del ricorso l'obbligo del Pt_1
di corrispondere il mantenimento per la figlia Per_2
dispone che, a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, corrisponda a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro CP_1
350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di parte resistente volta alla conferma del pagamento diretto dell'assegno di mantenimento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
21 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Marziani, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22
ottobre 2024).
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61420 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente a [...] con il patrocinio dell'Avv. Fanja Fedele giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
in Via Beata Savini Petrilli n. 63, con il patrocinio dell'avv. Marialaura
Bruni giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 31 luglio 1988 contraeva in Cosenza matrimonio concordatario con e che dall'unione nascevano i figli CP_1
(1989) e (1995), esponeva che con sentenza Persona_1 Per_2
del 31 marzo 2015 il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il ricorrente è obbligato a corrispondere l'importo mensile di euro 612,00
per il mantenimento della moglie e un importo mensile pari ad euro
204,00 per il mantenimento della figlia che da allora non era Per_2
ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
chiedeva, inoltre, che fosse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, stante il raggiungimento da parte della stessa della condizione di autosufficienza economica nonché la revoca del contributo da lui dovuto alla moglie deducendo a fondamento
2 di siffatta richiesta il peggioramento della propria condizione reddituale imputabile alle misure di contenimento attuate durante l'emergenza epidemiologica e la condizione di autosufficienza economica della sig.ra che lavorerebbe come collaboratrice domestica e CP_1
percepirebbe introiti mensili che, pur essendo difficilmente quantificabili in quanto per prassi ricevuti in contanti, le consentono di vivere una condizione economica più florida di quella rappresentata nella sentenza di separazione;
infine, chiedeva, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento dovuto alla sig.ra e CP_1
alla figlia nella misura ritenuta più idonea da questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio che non contestava la sussistenza CP_1
dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva di accogliere la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia in quanto Per_2
divenuta economicamente autosufficiente a far data da febbraio 2023;
chiedeva, infine, il rigetto della domanda di revoca dell'assegno disposto in suo favore in sede di separazione giudiziale, la determinazione del relativo importo nella misura di euro 722,00 (per effetto dell'aggiornamento dell'importo di euro 612,00 previsto in sede separativa nel marzo 2015 al marzo 2023) nonchè la conferma del pagamento diretto della suddetta somma da parte del datore di lavoro del ricorrente (“Trattoria Pizzeria La Botte s.a.s.” con sede in Roma Via
Laurentina n. 735), disposto ex art. 156, sesto comma, c.c. dal Tribunale
di Roma con decreto emesso in data 19.1.2023, R.G. N. 12931/22.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
3 adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, a parziale modifica delle condizioni separative previste nella sentenza di separazione del 31 marzo 2015, n. 7116/2015, dichiarava cessato, a far data dal deposito del ricorso, l'obbligo del di corrispondere il Pt_1
mantenimento in favore della figlia e quanto dovuto alla medesima a titolo di spese extra;
stabiliva in capo al ricorrente l'obbligo di corresponsione, a far data dal mese di maggio 2023, di una somma mensile di euro 350,00 per il mantenimento della sig.ra e CP_1
ordinava al terzo datore di lavoro del ricorrente (“Trattoria Pizzeria La
Botte s.a.s.” con sede in Roma Via Laurentina n. 735) di corrispondere direttamente alla resistente il predetto importo prelevandolo dalla retribuzione del rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al Pt_1
giudice istruttore.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata l'attività
istruttoria, all'udienza del 10 giugno 2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò posto, in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 31 Parte_1 CP_1
luglio 1988, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per l'accoglimento giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dovuto
4 dall'odierno istante alla figlia questo collegio ritiene vada Per_2
accolta in quanto il conseguimento da parte della stessa della condizione di autosufficienza economica costituisce un fatto pacifico.
Infatti, si mette in evidenza come in ordine alla predetta istanza non vi sia contestazione da parte della resistente la quale ha rappresentato che all'epoca del ricorso ventiseienne, è stata assunta da febbraio Per_2
2023 con contratto part-time a tempo indeterminato da come CP_2
commessa e percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 780,00
che le consente di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Sicché, stante la piena pacificità dei fatti sopra riportati, questo collegio ritiene, parimenti a quanto già statuito nell'ordinanza del 23 maggio
2023, non più dovuto l'assegno di mantenimento nei confronti di Pt_2
in quanto divenuta ormai economicamente indipendente e che,
[...]
pertanto, vada definitivamente accolta la domanda di revoca avente ad oggetto il predetto emolumento.
Venendo, poi, all'esame della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento dell'odierno ricorrente nei confronti della sig.ra CP_1
il ricorrente ha dedotto a sostegno della predetta istanza: a) il peggioramento della propria condizione reddituale a causa dell'emergenza pandemica da Coronavirus;
b) la condizione di autosufficienza economica della moglie la quale, oltre all'indennità di disoccupazione, percepirebbe anche i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica, gran parte dei quali percepiti per consuetudine in contanti e, pertanto, difficilmente quantificabili nel loro esatto ammontare.
Dal canto suo, la resistente chiede il rigetto della predetta domanda
5 deducendo a fondamento della richiesta volta a dimostrare la perdurante debenza di un contributo economico in suo favore le seguenti circostanze: a) l'età avanzata (sessant'anni) cui è connessa la difficoltà
di un inserimento stabile nel mondo del lavoro;
b) non meglio specificate problematiche di salute;
c) la precarietà del lavoro domestico che ella svolgerebbe senza il carattere della stabilità.
Queste, in via di estrema sintesi, sono le rispettive prospettazioni delle parti.
Preliminarmente, fa d'uopo una precisazione in ordine alla corretta individuazione del thema decidendum.
La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio determina lo scioglimento del vincolo coniugale e, conseguentemente,
la cessazione del diritto all'assegno di mantenimento liquidato in sede separativa che postula, invece, la perduranza del vincolo coniugale.
Sicché è improprio disquisire di assegno di mantenimento – come,
invece, si è avuto modo di riscontrare nella quasi totalità degli atti di causa – in quanto, come anzidetto, è un diritto per natura, presupposti e funzioni, distinto dall'assegno divorzile.
La conseguenza di siffatta doverosa premessa è duplice.
In primo luogo, l'oggetto della presente controversia, ancorché nella formulazione delle rispettive domande le parti facciano riferimento all'assegno di mantenimento, concerne la debenza dell'assegno divorzile quale contributo economico in favore della resistente. Sicchè,
l'intestato Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento in favore della sig.ra CP_1
dell'assegno divorzile, diritto, questo, che resta distinto dall'assegno di
6 mantenimento.
In secondo luogo, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è
mal posta e va rigettata in quanto la cessazione degli effetti delle statuizioni economiche previste in sede separativa – tra cui vi rientra anche quella afferente alla percezione dell'assegno di mantenimento –
consegue automaticamente alla sentenza di divorzio che, per l'appunto,
determinando lo scioglimento del vincolo coniugale, implica il venir meno del contributo in discorso. Per ragioni di contenuto analogo,
questo collegio ritiene che anche la richiesta avanzata dal ricorrente in subordine di riduzione dell'assegno di mantenimento vada rigettata,
essendo altro l'oggetto del presente procedimento (ovvero,
l'accertamento giudiziale circa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un nuovo e distinto diritto qual è quello all'assegno divorzile).
Ciò premesso mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma 6
della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Al fine di esaminare compiutamente tale domanda è opportuno
7 ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.
La Cassazione, infatti, con orientamento granitico fino alla nota pronuncia n. 11504 del 2017, ha chiarito che “L'accertamento del
diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle
quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione
all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un
tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che
sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello
stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi
sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella
seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare
dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei
coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del
reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento
assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse
reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente
destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le
rispettive potenzialità economiche” (Cass. n. 11870/2015).
Analogamente, secondo Cass. n. 11686/2013, “L'accertamento del
diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza
dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita
analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe
8 presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o
quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base
di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di
vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei
coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro
disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo
alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella
misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione
relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni
economiche dei coniugi” (nello stesso senso v. anche: Cass. n.
15610/2007; Cass. n. 4764/2007).
Una svolta e una battuta d'arresto importante è stata segnata dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 2017 con cui la stessa ha affermato i seguenti principi di diritto: <Il giudice del divorzio,
richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto
della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine
progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: a) deve verificare,
nella fase dell'“an debeatur” – informata al principio dell'
“autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quale
“persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente
dall'accertamento volto al riconoscimento o no del diritto all'assegno
di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di
quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di
“mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per
ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento all' “indipendenza o
9 autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali
“indici” – salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di
redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed
immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del
costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente),
delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione
alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o
autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò
sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal
richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere
probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria
dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum
debeatur” – informata al principio della “solidarietà economica”
dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti
dell'altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23
Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione
dell'assegno ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della
prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto - di tutti gli
elementi indicati dalla norma (“[….] condizioni dei coniugi, […]
ragioni della decisione, […] contributo personale ed economico dato
da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, […] reddito di entrambi») e
valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno
di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove
offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione
10 dell'onere della prova>>.
Chiamate a dirimere il contrasto così formatosi nella giurisprudenza di legittimità che ha dato luogo anche a variegate e differenti soluzioni di merito, con la sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le
modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale
in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri
di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di
cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed
in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente
diritto”.
Si legge nella motivazione di tale importante pronuncia che ha ripercorso le principali tappe normative e giurisprudenziali in argomento che la Corte <…. ritiene di dover abbandonare la rigida
distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di
divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 più
coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …. dagli
artt. 2, 3 e 29 Cost. ….
11 L'art. 5 comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione
assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di
divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per
ragioni obiettive.
…. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del
diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi
ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente
ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente
ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da
determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex
coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che
conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è
impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha
l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio
economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata
del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa
radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale
conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali
e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato
esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal
conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e
a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di queste
caratteristiche della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza
dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per
12 ragioni oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5
c. 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice
dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a
base del diritto.
…. Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si
compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che,
partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali
dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un
grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza,
secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata
del matrimonio e dell'età del richiedente.
…. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba
essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e
molteplicità dei modelli familiari attuali.
…. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e
del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
13 L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “…. deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti
nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di
derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte
comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei
componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative
lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, secondo Cass. 21234/2019, “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per
ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere
autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire
detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa
del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per
avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e
decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro
coniuge.”
Conforme anche Cass. ord. 1882/2019: “…. l'accertamento relativo
all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni
oggettive del coniuge richiedente (è) da riconnettere alle caratteristiche
ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita
matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione
14 alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte.”
E' stato altresì riaffermato il principio secondo il quale “La funzione
equilibratrice del reddito degli ex-coniugi non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento
del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più
debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi.” (Cass. ord. 17098/2019).
Poste tali coordinate, l'applicazione del canone normativo sopra ricordato unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente in misura pari ad CP_1
euro 350,00 per le ragioni di seguito esplicitate.
Dalla documentazione complessivamente prodotta è emerso che la sig.ra ha lavorato come collaboratrice domestica stabilmente dal CP_1
24/07/2018 al 6/02/2023 presso , percependo un Controparte_3
reddito mensile mediamente pari ad euro 500,00; stando alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 23/05/2025, nell'anno 2023,
la resistente ha percepito complessivamente una somma pari ad euro
7.892,28, comprensiva di redditi da lavoro e di indennità di disoccupazione (dunque, all'incirca 650,00 euro mensili); dal 2024
svolge attività di assistente familiare per e percepisce una Persona_3
somma mensile pari ad euro 450,00 circa (euro 100,00 a settimana); dal novembre 2024 non percepisce più l'indennità di disoccupazione;
la stessa non ha proprietà immobiliari, è tenuta al pagamento di un canone locatizio di euro 650,00 mensili, oltre oneri condominiali e utenze;
15 convive con il figlio maggiorenne che lavora e che percepisce Per_1
l'indennità di invalidità di importo pari ad euro 224,00 mensili in quanto affetto da morbo di EY e che, ragionevolmente e fondatamente, contribuisce al menage familiare ovvero al pagamento delle spese comuni e indivisibili (canone locatizio e utenze). Infine, è
emerso che la resistente è proprietaria di due autovetture: una
Volkswagen tg. FD821RC che, stando alle risultanze della prova orale espletata sul punto (verbale del 5/06/2024), è stata donata dalla sig.ra
, figlia della signora presso la quale in passato la Persona_4
resistente ha lavorato come collaboratrice domestica e una Matiz tg.
DD871TY.
L'ex coniuge, odierno ricorrente, dal canto suo, presenta una situazione reddituale di tutt'altro tenore.
Dalla documentazione aggiornata depositata dall'istante in data
26/05/2025, si evince che egli è impiegato come lavoratore dipendente presso “La Trattoria La Botte” in Via Laurentina n. 735 e percepisce mediamente uno stipendio mensile pari ad euro 1.700,00. Inoltre, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in vista della decisione della causa, si evince altresì che egli sostiene una parte delle spese per le utenze dell'immobile in cui, a far data dall'1/05/25, vive quale comodatario e di ammontare pari ad euro 300,00 mensili. Infine è
onerato dai seguenti esborsi: a) per effetto dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.N. 4348/2022, la trattenuta di somme pari ad 1/5 del t.f.r.
e pari ad 1/5 dello stipendio mensile dovute dal terzo pignorato – la
Trattoria La Botte s.a.s. – al debitore esecutato – – fino a Pt_1
16 concorrenza del complessivo importo di euro 18.141,19 (trattenuta dunque pari ad un importo mensile di circa 350,00 euro); b) una somma pari ad euro 100,00 che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla CP_1
in forza di accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 3/08/2022
con il quale il si è impegnato ad adempiere all'obbligo Pt_1
contributivo su di lui gravante nei confronti della moglie e della figlia,
rimasto inadempiuto dal dicembre 2021 a giugno 2022, per un ammontare complessivo di euro 6.003,82, mediante il pagamento della somma di euro 100 per 60 mesi sino all'estinzione della predetta posizione debitoria (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo); c) una somma pari ad euro 350,00 a titolo di mantenimento per la moglie cui il ricorrente è obbligato in forza dell'ordinanza presidenziale emessa dal g.i. a far data dal mese di maggio 2023.
A fronte delle suddette rispettive situazioni reddituali e calando i principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte
sulla duplice funzione dell'assegno divorzile, codesto collegio ritiene ricorrano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile nell'ottica di assicurare alla stessa mezzi adeguati ad un'esistenza dignitosa e, dunque, quale misura esclusivamente assistenziale.
È emerso con ogni evidenza la condizione di non autosufficienza economica della sig.ra la quale ha nel corso della sua vita svolto CP_1
attività di collaboratrice domestica in modo non continuativo e,
pertanto, ha vissuto una condizione di precarietà lavorativa che, ad oggi,
non le consente di far fronte alle necessità del vivere quotidiano. Ella,
infatti, percepisce un reddito pari ad euro 450,00 mensili circa da
17 attività non in regola, che è evidentemente irrisorio se si ha riguardo alle spese che è tenuta a sostenere a titolo di oneri alloggiativi – 650,00 euro mensili – e, più in generale, a quelle sostenute per fronteggiare le esigenze di vita quotidiana, ancorchè non sfugga a questo Tribunale che si tratta di costi il cui carico sia ripartito anche con il figlio , Per_1
lavoratore e percettore di indennità di invalidità, con ella convivente.
Dal canto suo, il ricorrente ha un lavoro stabile dal quale percepisce una retribuzione mensile pari ad euro 1.700,00/1.800,00 circa e che, sebbene gravata dai costi testè illustrati, configura ciononostante una condizione lavorativa indubbiamente più florida di quella della resistente.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie e tenuto conto della lunga durata del matrimonio (oltre trent'anni anni, dal 1988, anno di celebrazione, al 2025, anno di declaratoria di cessazione degli effetti civili), il Collegio reputa equo riconoscere alla resistente un assegno divorzile pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti,
essendovi riscontro probatorio in atti della precaria condizione economica della sig.ra della indubbia inadeguatezza dei mezzi CP_1
di cui ella dispone per una vita autonoma e dignitosa nonché
dell'oggettiva difficoltà di procurarseli anche tenuto conto dell'età
avanzata (sessantadue anni).
Quanto alla domanda di parte resistente di confermare quanto statuito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione ex art. 553
c.p.c. emessa nell'ambito della procedura esecutiva R.G.N. 4348/2022
circa il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del
18 ricorrente, Trattoria “La Botte” in Via Laurentina 173, si osserva quanto segue.
L'istituto del pagamento diretto si inserisce nel quadro degli strumenti normativi predisposti dal legislatore al fine di assicurare una tutela privilegiata dei crediti di mantenimento e, in particolare, costituisce una forma di garanzia patrimoniale per l'avente diritto alla percezione dell'assegno che, in caso di inadempimento dell'obbligato, può veder ugualmente soddisfatta la propria pretesa creditoria rivolgendosi a quei soggetti terzi che sono obbligati a corrispondere periodicamente somme all'obbligato (ad esempio, il datore di lavoro).
Prima della riforma Cartabia, l'istituto era oggetto di due distinte discipline: l'una contenuta nell'ambito dell'art. 156, comma sesto, c.c. e concerneva l'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato;
l'altra contenuta nell'art. 8, commi terzo e quinto, l. n. 898/1970 relativa invece all'assegno divorzile.
La disciplina del pagamento diretto da ultimo citata conteneva disposizioni più favorevoli all'avente diritto all'assegno in quanto, in caso di inadempimento da parte dell'obbligato alla corresponsione dell'assegno, prevedeva una procedura stragiudiziale in virtù della quale il beneficiario dell'assegno (stabilito in favore suo ovvero della prole),
decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, poteva notificare il provvedimento che fissava an e quantum dell'assegno, al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale, dando al contempo comunicazione dell'avvenuta notificazione all'obbligato,
senza, pertanto, la necessità di un provvedimento autorizzativo
19 dell'autorità giudiziaria qual era quello contemplato in materia di separazione.
L'art. 473-bis.37 c.p.c. – in attuazione del principio di delega espresso dall'art. 1, comma 23, lett. ll), della legge n. 206 del 2021 – ha fatto confluire in un'unica norma l'istituto dell'ordine di pagamento diretto dei crediti dell'obbligato nell'ipotesi di inadempimento ed ha predisposto una normativa ancor più di favore per l'avente diritto alla percezione dell'assegno in quanto: a) ha esteso il meccanismo del pagamento diretto previsto in ambito divorzile a tutte le forme di assegni familiaristici;
b) non prevede più i limiti quantitativi previsti nell'art. 8, comma quinto, della l. n. 898/1970 (ossia, il versamento diretto delle somme dovute dal terzo al coniuge obbligato non oltre la metà).
Ciò posto, nel caso di specie, la norma cui occorre fare riferimento nel caso di specie è l'art. 8 della legge sul divorzio in quanto la neo-
introdotta disciplina processuale non trova applicazione rispetto ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Sicchè la domanda di parte resistente volta ad ottenere la conferma va rigettata in quanto, in materia divorzile, in caso di inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno all'ex coniuge, l'avente diritto può rivolgersi direttamente al terzo senza la necessità
dell'interposizione di un provvedimento giudiziario di autorizzazione.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 61420/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 31 luglio 1988, Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cosenza al n. 210, parte II, serie A, anno 1988;
dichiara cessato a far data dal deposito del ricorso l'obbligo del Pt_1
di corrispondere il mantenimento per la figlia Per_2
dispone che, a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, corrisponda a Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro CP_1
350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di parte resistente volta alla conferma del pagamento diretto dell'assegno di mantenimento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
21 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Marziani, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22
ottobre 2024).
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