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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1112/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
AGNETA ANNUNZIATA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. AGNETA ANNUNZIATA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. e , con CP_1 C.F._2
elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04/11/2024, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza,
pagina 1 di 4 risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'agenzia Parte_1
"Franco Immobiliare di Alessio Franco", conveniva in giudizio il sig. CP_1
per ottenere il pagamento della provvigione maturata per l'attività di intermediazione immobiliare svolta, oltre al risarcimento dei danni.
Esponeva l'attore che nel maggio 2022 il convenuto gli aveva conferito verbalmente incarico di vendita per due immobili adiacenti siti in Bari alla via Principe Amedeo nn. 216 e 218, incarico successivamente confermato per iscritto il 28 giugno 2022.
In esecuzione dell'incarico, l'attore individuava un potenziale acquirente nel sig.
, il quale in data 23 giugno 2022 sottoscriveva una proposta di Persona_1 acquisto per il prezzo di € 70.000,00, accettata dal il 28 giugno 2022. CP_1
Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti costituite.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti emerge che l'attore ha svolto un'attività di mediazione immobiliare su incarico del convenuto, attività che ha portato all'individuazione di un acquirente e alla sottoscrizione di una proposta di acquisto regolarmente accettata dal venditore. Come affermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bari, sentenza n. 4104/2013), il diritto alla provvigione del mediatore sorge per il solo fatto della conclusione dell'affare, quando l'attività intermediaria abbia messo in relazione le parti e rappresenti l'antecedente necessario per la conclusione dell'affare.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il sig. ha accettato la CP_1
proposta di acquisto formulata dal sig. e, contestualmente, ha riconosciuto Per_1 in favore dell'attore il diritto alla provvigione nella misura di € 3.000,00 (IVA inclusa), da corrispondere entro 30 giorni dall'accettazione della proposta.
pagina 2 di 4 La mancata conclusione del contratto definitivo è dipesa esclusivamente dalla condotta del convenuto, il quale ha omesso di informare l'acquirente dell'esistenza di un'ipoteca giudiziale gravante sugli immobili e non ha provveduto alla sua cancellazione, nonostante le rassicurazioni fornite e la disponibilità del promissario acquirente a posticipare la stipula del definitivo.
Come stabilito dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 1589/2010), il rifiuto delle parti alla sottoscrizione del contratto definitivo, appartenendo a stati interni dell'individuo che sfuggono al controllo del mediatore, non incide sul diritto di quest'ultimo a percepire il compenso per l'utile opera svolta, una volta che l'affare sia stato concluso con l'accettazione della proposta di acquisto.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni, pari all'ulteriore provvigione che l'attore avrebbe dovuto percepire dal promissario acquirente (€ 3.500,00), essa appare fondata alla luce del comportamento del convenuto che, omettendo di informare le parti dell'esistenza dell'ipoteca e non adoperandosi per la sua cancellazione, ha impedito la conclusione del contratto definitivo, causando all'attore la perdita della provvigione che avrebbe dovuto corrispondere l'acquirente.
Tale condotta integra una violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, come riconosciuto dalla Cassazione (Cassazione civile, sentenza n.
7555/2017), secondo cui il promittente venditore è tenuto a comportarsi secondo buona fede oggettiva, adempiendo diligentemente agli obblighi assunti.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a pagina 3 di 4 norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio
€. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre alle spese per €. 254,00 al rimborso forfettario spese generali al 15%,
Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del convenuto CP_1
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 6.500,00, di cui € 3.000,00 a titolo di provvigione ed € 3.500,00 a titolo di risarcimento danni;
3) Condanna il convenuto al pagamento degli interessi legali sulla somma di cui al punto 2) dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compenso oltre alle spese per €. 254,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1112/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
AGNETA ANNUNZIATA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. AGNETA ANNUNZIATA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. e , con CP_1 C.F._2
elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 04/11/2024, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della
“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza,
pagina 1 di 4 risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'agenzia Parte_1
"Franco Immobiliare di Alessio Franco", conveniva in giudizio il sig. CP_1
per ottenere il pagamento della provvigione maturata per l'attività di intermediazione immobiliare svolta, oltre al risarcimento dei danni.
Esponeva l'attore che nel maggio 2022 il convenuto gli aveva conferito verbalmente incarico di vendita per due immobili adiacenti siti in Bari alla via Principe Amedeo nn. 216 e 218, incarico successivamente confermato per iscritto il 28 giugno 2022.
In esecuzione dell'incarico, l'attore individuava un potenziale acquirente nel sig.
, il quale in data 23 giugno 2022 sottoscriveva una proposta di Persona_1 acquisto per il prezzo di € 70.000,00, accettata dal il 28 giugno 2022. CP_1
Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti costituite.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto CP_1
regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti emerge che l'attore ha svolto un'attività di mediazione immobiliare su incarico del convenuto, attività che ha portato all'individuazione di un acquirente e alla sottoscrizione di una proposta di acquisto regolarmente accettata dal venditore. Come affermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Bari, sentenza n. 4104/2013), il diritto alla provvigione del mediatore sorge per il solo fatto della conclusione dell'affare, quando l'attività intermediaria abbia messo in relazione le parti e rappresenti l'antecedente necessario per la conclusione dell'affare.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il sig. ha accettato la CP_1
proposta di acquisto formulata dal sig. e, contestualmente, ha riconosciuto Per_1 in favore dell'attore il diritto alla provvigione nella misura di € 3.000,00 (IVA inclusa), da corrispondere entro 30 giorni dall'accettazione della proposta.
pagina 2 di 4 La mancata conclusione del contratto definitivo è dipesa esclusivamente dalla condotta del convenuto, il quale ha omesso di informare l'acquirente dell'esistenza di un'ipoteca giudiziale gravante sugli immobili e non ha provveduto alla sua cancellazione, nonostante le rassicurazioni fornite e la disponibilità del promissario acquirente a posticipare la stipula del definitivo.
Come stabilito dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 1589/2010), il rifiuto delle parti alla sottoscrizione del contratto definitivo, appartenendo a stati interni dell'individuo che sfuggono al controllo del mediatore, non incide sul diritto di quest'ultimo a percepire il compenso per l'utile opera svolta, una volta che l'affare sia stato concluso con l'accettazione della proposta di acquisto.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni, pari all'ulteriore provvigione che l'attore avrebbe dovuto percepire dal promissario acquirente (€ 3.500,00), essa appare fondata alla luce del comportamento del convenuto che, omettendo di informare le parti dell'esistenza dell'ipoteca e non adoperandosi per la sua cancellazione, ha impedito la conclusione del contratto definitivo, causando all'attore la perdita della provvigione che avrebbe dovuto corrispondere l'acquirente.
Tale condotta integra una violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, come riconosciuto dalla Cassazione (Cassazione civile, sentenza n.
7555/2017), secondo cui il promittente venditore è tenuto a comportarsi secondo buona fede oggettiva, adempiendo diligentemente agli obblighi assunti.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a pagina 3 di 4 norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio
€. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre alle spese per €. 254,00 al rimborso forfettario spese generali al 15%,
Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del convenuto CP_1
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 6.500,00, di cui € 3.000,00 a titolo di provvigione ed € 3.500,00 a titolo di risarcimento danni;
3) Condanna il convenuto al pagamento degli interessi legali sulla somma di cui al punto 2) dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in €. 2.540,00 per compenso oltre alle spese per €. 254,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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