Art. 3. Pensione di anzianita' 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato. ((1)) 3. La misura annua della pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 13/11/2002, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.
2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato. ((1)) 3. La misura annua della pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Nei casi di incompatibilita' di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita' stessa.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2002, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 13/11/2002, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.