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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 331/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DEL GIUDICE DESTITO PAOLO Parte_1
Opponente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUBINO PATRIZIA
[...]
Opposto
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2019, la società proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2018, emesso dal Tribunale di Vibo
VA in data 30 novembre 2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 18.201,70, oltre interessi e spese. CP_1
2. Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 17 gennaio 2019.
1 3. A fondamento dell'opposizione, la società deduceva:
– la nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita a persona diversa dal legale rappresentante;
– la contestazione della pretesa creditoria, sia nell'an che nel quantum;
– la sussistenza di posizioni di credito in compensazione con la , derivanti da CP_1 rimborsi per malattia e infortunio, per effetto delle quali il credito opposto avrebbe dovuto essere rideterminato.
4. A sostegno di tali deduzioni, l'opponente depositava i moduli RIMBMAIL rilasciati dalla , attestanti i rimborsi erogati in suo favore. CP_1
5. Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto.
6. L'opposta eccepiva la piena regolarità della notificazione e l'infondatezza della pretesa compensazione, evidenziando che i rimborsi per malattia e infortunio non estinguono i debiti contributivi, i quali possono essere oggetto di conguaglio solo a seguito di verifica della posizione complessiva da parte dell'Ente.
*****
L'opposizione è infondata.
7. In via preliminare, va esclusa la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.
8. Secondo la costante giurisprudenza, la notifica eseguita a persona diversa dal legale rappresentante non comporta nullità dell'atto, ove sia comunque pervenuta a conoscenza del destinatario e gli abbia consentito di esercitare il diritto di difesa (Cass. civ., sez. III, n. 23435/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 24874/2022).
9. Nel caso in esame, la tempestiva proposizione dell'opposizione dimostra che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.
2 10. Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa azionata, tra cui rientra anche la compensazione.
11. La compensazione, prevista dall'art. 1243 c.c., presuppone che i crediti contrapposti siano omogenei, certi, liquidi ed esigibili (compensazione legale), o, in alternativa, che il controcredito, pur non liquido, sia di pronta e facile liquidazione (compensazione giudiziale).
12. Nel caso di specie, la società opponente ha prodotto i moduli RIMBMAIL, dai quali risultano rimborsi per malattia e infortunio erogati dalla tuttavia, tali CP_1 documenti non costituiscono prova di un controcredito certo e liquido, né dimostrano che le relative somme possano essere automaticamente compensate con i contributi dovuti.
13. Come affermato dalla Suprema Corte, “la compensazione può operare soltanto in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, non potendo estendersi a pretese ancora da accertare o soggette a verifiche contabili” (Cass. civ., Sez. Un., n. 23225/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 30992/2021).
14. Nel rapporto con la i rimborsi per prestazioni mutualistiche (malattia, CP_1 infortunio, assegni familiari) costituiscono erogazioni di natura distinta rispetto agli accantonamenti contributivi, i quali restano dovuti sino a saldo, potendo essere eventualmente oggetto di compensazione solo a seguito di verifica formale da parte dell'Ente.
15. Ne consegue che la documentazione prodotta non dimostra l'esistenza di un controcredito idoneo a ridurre o estinguere il credito azionato in via monitoria.
16. In assenza di prova di fatti estintivi o modificativi, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2018,
[...]
3 – Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
– condanna la società opponente al pagamento, in favore della , delle spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 1000,00_, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 331/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. DEL GIUDICE DESTITO PAOLO Parte_1
Opponente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUBINO PATRIZIA
[...]
Opposto
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2019, la società proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2018, emesso dal Tribunale di Vibo
VA in data 30 novembre 2018, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 18.201,70, oltre interessi e spese. CP_1
2. Il decreto, munito di formula esecutiva, era stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 17 gennaio 2019.
1 3. A fondamento dell'opposizione, la società deduceva:
– la nullità o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto eseguita a persona diversa dal legale rappresentante;
– la contestazione della pretesa creditoria, sia nell'an che nel quantum;
– la sussistenza di posizioni di credito in compensazione con la , derivanti da CP_1 rimborsi per malattia e infortunio, per effetto delle quali il credito opposto avrebbe dovuto essere rideterminato.
4. A sostegno di tali deduzioni, l'opponente depositava i moduli RIMBMAIL rilasciati dalla , attestanti i rimborsi erogati in suo favore. CP_1
5. Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto.
6. L'opposta eccepiva la piena regolarità della notificazione e l'infondatezza della pretesa compensazione, evidenziando che i rimborsi per malattia e infortunio non estinguono i debiti contributivi, i quali possono essere oggetto di conguaglio solo a seguito di verifica della posizione complessiva da parte dell'Ente.
*****
L'opposizione è infondata.
7. In via preliminare, va esclusa la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.
8. Secondo la costante giurisprudenza, la notifica eseguita a persona diversa dal legale rappresentante non comporta nullità dell'atto, ove sia comunque pervenuta a conoscenza del destinatario e gli abbia consentito di esercitare il diritto di difesa (Cass. civ., sez. III, n. 23435/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 24874/2022).
9. Nel caso in esame, la tempestiva proposizione dell'opposizione dimostra che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.
2 10. Nel merito, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa azionata, tra cui rientra anche la compensazione.
11. La compensazione, prevista dall'art. 1243 c.c., presuppone che i crediti contrapposti siano omogenei, certi, liquidi ed esigibili (compensazione legale), o, in alternativa, che il controcredito, pur non liquido, sia di pronta e facile liquidazione (compensazione giudiziale).
12. Nel caso di specie, la società opponente ha prodotto i moduli RIMBMAIL, dai quali risultano rimborsi per malattia e infortunio erogati dalla tuttavia, tali CP_1 documenti non costituiscono prova di un controcredito certo e liquido, né dimostrano che le relative somme possano essere automaticamente compensate con i contributi dovuti.
13. Come affermato dalla Suprema Corte, “la compensazione può operare soltanto in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, non potendo estendersi a pretese ancora da accertare o soggette a verifiche contabili” (Cass. civ., Sez. Un., n. 23225/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 30992/2021).
14. Nel rapporto con la i rimborsi per prestazioni mutualistiche (malattia, CP_1 infortunio, assegni familiari) costituiscono erogazioni di natura distinta rispetto agli accantonamenti contributivi, i quali restano dovuti sino a saldo, potendo essere eventualmente oggetto di compensazione solo a seguito di verifica formale da parte dell'Ente.
15. Ne consegue che la documentazione prodotta non dimostra l'esistenza di un controcredito idoneo a ridurre o estinguere il credito azionato in via monitoria.
16. In assenza di prova di fatti estintivi o modificativi, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 168/2018,
[...]
3 – Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
– condanna la società opponente al pagamento, in favore della , delle spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 1000,00_, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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