Articolo 6 della Legge 5 ottobre 1960, n. 1154
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 novembre 1960
Art. 6.
Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, la decadenza di cui all' art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e all' art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53 , opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.
Entrata in vigore il 8 novembre 1960
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