Versione
8 novembre 1960
8 novembre 1960
Art. 6.
Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, la decadenza di cui all' art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e all' art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53 , opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.
Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, la decadenza di cui all' art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e all' art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53 , opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 18/06/2025, n. 1285Provvedimento: […] Tale canone di proporzionalità tra esigenze del proprietario e ragioni del fisco, in materia di piccola proprietà contadina, è espressamente esplicitato nel disposto di cui all'art 6 legge 5 ottobre 1960 n. 1154, secondo cui “ Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della L. 6 agosto 1954, n. 604, […]Leggi di più...
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