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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/07/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, quale giudice di appello, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1981 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CUTOLO DANIELE giusta procura in calce all'atto introduttivo e domiciliata in Montesarchio presso lo studio dell'avv. Monica Marro
-appellante-
(C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 CodiceFiscale_3
( ) Parte_5 CodiceFiscale_4
(C.F. , Parte_6 C.F._5
(C.F. , Parte_7 C.F._6
Parte_8 CodiceFiscale_7
(C.F. Parte_9 C.F._8
(C.F. Parte_10 C.F._9
-1 di 8- (C.F. , Parte_11 C.F._10
(C.F. Parte_12 C.F._11
tutti rappresentati e difesi NG EL giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto e i in Montesarchio presso il suo studio
-appellati-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 133/2021 del Giudice di
Pace di Airola.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 6 dicembre 2024 da parte appellante e nella comparsa da parte appellata, da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le odierne parti appellate hanno ottenuto dal Giudice di Pace di
Airola, rispettivamente, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 650/2017 (Buonanno , 658/2017(Cesare Pt_2
), 644/2017 ( ), 631/2017 ( ), Pt_3 Parte_4 Parte_5
651/2017 ( , 641/2017 ( , Parte_6 Parte_7
649/2017 ( , 652/2017 ( Parte_8 [...]
), 656/2017 ( , 648/2017 ( Parte_9 Parte_10 Pt_11
), 643/2017 ( ) con cui è stato ingiunto
[...] Parte_12
a Wind 3 s.p.a. di consegnare copia del contratto afferente la propria utenza telefonica e di pagare le spese di lite liquidate al difensore.
La odierna appellante ha proposto opposizione, Parte_1 con diversi atti, avverso gli indicati detti decreti ingiuntivi eccependo l'incompetenza per valore e per materia del giudice di
Pace, essendo competente il Tribunale di Benevento, o comunque nel merito chiedendo al giudice di pace di Airola la revoca dei decreti ingiuntivi per difetto di legittimazione attiva dell'opposto, carenza di interesse ad agire, violazione della normativa di cui all'art. 7 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e infondatezza della domanda di cui al ricorso. Gli odierni
-2 di 8- appellati hanno chiesto il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Il
Giudice di pace ha riunito tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo a quella più antica, avente n. 1394/2017 (contro e ha rigettato le opposizioni con la sentenza Parte_2 oggi appellata.
Con l'appello di cui è causa la ha chiesto che Parte_1 sia riformata la sentenza di primo grado, previo rilievo della incompetenza, per materia o valore del giudice adito o comunque previo accertamento, nel merito, dell'insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, del mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, della richiesta della consegna della copia del contratto in assenza della procura o delega dell'intestatario dell'utenza; ha chiesto inoltre la condanna della parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da Parte_1
in suo favore alla luce del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Parte appellata ha chiesto rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, evidenziando come il giudizio avesse ad oggetto la consegna di cosa mobile determinata e che il valore della domanda era stato espressamente dichiarato e contenuto nei limiti di valore dell'autorità giudiziaria adita in prime cure e deducendo la sussistenza dell'interesse ad agire e l'infondatezza delle eccezioni avverse.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice dei decreti ingiuntivi non risultano fondate in quanto le domande attivate in via monitoria avevano ad oggetto obbligazioni di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore andava determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla
-3 di 8- parte appellata, ex art. 14 c.p.c.. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
Nel merito, l'appello risulta fondato.
La già in primo grado, ha giustificato la mancata Parte_1 risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto, richiamando la normativa stabilita dal D.Lgs.
196/2003 applicabile ratione temporis al caso di cui è causa, tenuto conto della data del deposito dei decreti ingiuntivi, che all'art. 9 n. 2 prevedeva che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi” e al successivo n. 4 prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”. La richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma del difensore ( legale diverso dall'avv.
Bongi), posta alla base dei ricorsi per decreto ingiuntivo, non risultava sottoscritta dagli intestatari dell'utenza telefonica, né risultava corredata da una procura o una delega sottoscritta della medesima, né risulta essere stata successivamente integrata. Dunque correttamente la compagnia telefonica non rispose alla richiesta, e non consegnò le copie dei contratti, tutelando con tale condotta i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata. Infatti la normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, nel disciplinare le modalità di divulgazione dei dati attinenti alle
-4 di 8- utenze telefoniche, mira a garantire i valori, consacrati nell'art. 15 della Costituzione della inviolabilità, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. Se fosse consentito ad ogni avvocato (ma anche ad enti, associazioni, organismi), mediante semplice richiesta scritta per conto di un terzo, senza sua espressa delega, di accedere ai contratti telefonici e a tutti gli altri dati personali relativi ad un'utenza telefonica, la libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche di ogni persona sarebbe vanificata o comunque facilmente violabile.
Anche la semplice richiesta di ricevere la copia del contratto relativa ad un'utenza telefonica potrebbe costituire violazione della segretezza del nominativo dell'intestatario dell'utenza e/o dell'effettivo suo utilizzatore, anche sotto forma di verifica indiretta del fatto che un certo utente utilizzi o non utilizzi un'utenza non a lui intestata. Senza tener conto del fatto che, una volta ottenuta indebitamente la copia del contratto, si apre la strada all'accesso a tutta una serie di dati personali dell'intestatario dell'utenza, ivi compresa la possibilità di accedere ai tabulati attraverso la registrazione ai sistemi informatici di conoscenza del tempo e della durata di ogni conversazione telefonica, messi dal gestore telefonico a disposizione dei soli utenti intestatari dell'utenza.
Per mera completezza, stante l'assorbenza del rilievo appena formulato, si sottolinea che gli opponenti avrebbero dovuto provare la propria legittimazione attiva a richiedere la consegna del documento, e dunque di essere intestatari dell'utenza telefonica indicata, non essendo sul punto sufficiente la menzione del numero di utenza o del numero della
Sim card nella loro disponibilità.
Infine, quanto all'interesse ad agire, gli intestatari dell'utenza avrebbe dovuto specificare natura, tempo ed entità dei sopportati disservizi (alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo) per provare un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
-5 di 8- Invece, non solo l'indicazione degli specifici disservizi sopportati non risulta essere stata fatta in primo grado (né in monitorio, né nel giudizio di opposizione), ma neppure risulta che alcuno degli opponenti abbia mai formulato alla Pt_1 segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, indicando in essi i disservizi subiti.
Alla luce delle motivazioni esposte, essendo emerso che alla luce della richiesta come formulata, la ricorrente in monitorio non aveva diritto alla consegna della copia del contratto, occorre in accoglimento dell'appello, revocare i decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di Airola, in premessa indicati.
L'appellante ha chiesto, altresì, la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da essa Parte_1
in esecuzione del contenuto condannatorio del decreto
[...] ingiuntivo. Il pagamento non risulta documentato ma la pretesa restitutoria, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo e della riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta, con conseguente condanna di ciascun appellato alla restituzione di ogni somma in favore dello stesso corrisposta da Parte_1
in forza del decreto ingiuntivo revocato. Al riguardo
[...] occorre rilevare che il difensore distrattario, anche se non evocato nel giudizio di appello, comunque è tenuto alla restituzione delle spese di cui al precetto emesso in virtù del titolo revocato a seguito della presente sentenza, in quanto sul punto la giurisprudenza di legittimità, con motivazione condivisibile, ha chiarito che “in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio”
(Cassazione 3 aprile 2019, n.9280).
Quanto alle spese di lite, appaiono sussistere le eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
-6 di 8- Occorre infine esaminare la richiesta, contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante, ex art. 52, d. lgs. 196/2003 avente ad oggetto l'apposizione a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, dell'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della società resistente riportati sulla sentenza o provvedimento”. La detta richiesta non risulta suffragata dall'indicazione delle ragioni per cui la detta annotazione è richiesta, laddove la norma citata richiede l'indicazione di motivi legittimi. Né si ritiene della specie di dover attivare d'ufficio il detto potere, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del citato d.lgs. 196/2003 non essendo ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la divulgazione possa pregiudicare la dignità (o un diritto) dell'appellante. La richiesta pertanto non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Serena Berruti, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca i decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di
Airola n. n. 650/2017 (emesso a favore di , Parte_2
658/2017(emesso a favore di , 644/2017 (emesso Parte_3
a favore di ), 631/2017 (emesso a favore di Parte_4 Pt_5
), 651/2017 (emesso a favore di ,
[...] Parte_6
641/2017 (emesso a favore di , 649/2017 Parte_7
(emesso a favore di , 652/2017 (emesso a Parte_8 favore di , 656/2017 (emesso a favore di Parte_9
-7 di 8- ), 648/2017 (emesso a favore di ), Parte_10 Parte_11
643/2017 (emesso a favore di;
Parte_12
- condanna le parti appellate alla restituzione di ogni somma corrisposta da in forza del decreto ingiuntivo Parte_1 revocato;
- Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 05 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-8 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, quale giudice di appello, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1981 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. CUTOLO DANIELE giusta procura in calce all'atto introduttivo e domiciliata in Montesarchio presso lo studio dell'avv. Monica Marro
-appellante-
(C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2
(C.F. Parte_4 CodiceFiscale_3
( ) Parte_5 CodiceFiscale_4
(C.F. , Parte_6 C.F._5
(C.F. , Parte_7 C.F._6
Parte_8 CodiceFiscale_7
(C.F. Parte_9 C.F._8
(C.F. Parte_10 C.F._9
-1 di 8- (C.F. , Parte_11 C.F._10
(C.F. Parte_12 C.F._11
tutti rappresentati e difesi NG EL giusta procura a margine del decreto ingiuntivo opposto e i in Montesarchio presso il suo studio
-appellati-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 133/2021 del Giudice di
Pace di Airola.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 6 dicembre 2024 da parte appellante e nella comparsa da parte appellata, da intendersi qui integralmente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Le odierne parti appellate hanno ottenuto dal Giudice di Pace di
Airola, rispettivamente, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi n. 650/2017 (Buonanno , 658/2017(Cesare Pt_2
), 644/2017 ( ), 631/2017 ( ), Pt_3 Parte_4 Parte_5
651/2017 ( , 641/2017 ( , Parte_6 Parte_7
649/2017 ( , 652/2017 ( Parte_8 [...]
), 656/2017 ( , 648/2017 ( Parte_9 Parte_10 Pt_11
), 643/2017 ( ) con cui è stato ingiunto
[...] Parte_12
a Wind 3 s.p.a. di consegnare copia del contratto afferente la propria utenza telefonica e di pagare le spese di lite liquidate al difensore.
La odierna appellante ha proposto opposizione, Parte_1 con diversi atti, avverso gli indicati detti decreti ingiuntivi eccependo l'incompetenza per valore e per materia del giudice di
Pace, essendo competente il Tribunale di Benevento, o comunque nel merito chiedendo al giudice di pace di Airola la revoca dei decreti ingiuntivi per difetto di legittimazione attiva dell'opposto, carenza di interesse ad agire, violazione della normativa di cui all'art. 7 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e infondatezza della domanda di cui al ricorso. Gli odierni
-2 di 8- appellati hanno chiesto il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Il
Giudice di pace ha riunito tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo a quella più antica, avente n. 1394/2017 (contro e ha rigettato le opposizioni con la sentenza Parte_2 oggi appellata.
Con l'appello di cui è causa la ha chiesto che Parte_1 sia riformata la sentenza di primo grado, previo rilievo della incompetenza, per materia o valore del giudice adito o comunque previo accertamento, nel merito, dell'insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, del mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, della richiesta della consegna della copia del contratto in assenza della procura o delega dell'intestatario dell'utenza; ha chiesto inoltre la condanna della parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da Parte_1
in suo favore alla luce del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Parte appellata ha chiesto rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, evidenziando come il giudizio avesse ad oggetto la consegna di cosa mobile determinata e che il valore della domanda era stato espressamente dichiarato e contenuto nei limiti di valore dell'autorità giudiziaria adita in prime cure e deducendo la sussistenza dell'interesse ad agire e l'infondatezza delle eccezioni avverse.
Occorre preliminarmente rilevare che l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Le sollevate eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice dei decreti ingiuntivi non risultano fondate in quanto le domande attivate in via monitoria avevano ad oggetto obbligazioni di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore andava determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla
-3 di 8- parte appellata, ex art. 14 c.p.c.. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa era nei limiti del valore di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
Nel merito, l'appello risulta fondato.
La già in primo grado, ha giustificato la mancata Parte_1 risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto, richiamando la normativa stabilita dal D.Lgs.
196/2003 applicabile ratione temporis al caso di cui è causa, tenuto conto della data del deposito dei decreti ingiuntivi, che all'art. 9 n. 2 prevedeva che “nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi” e al successivo n. 4 prevede che “l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”. La richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma del difensore ( legale diverso dall'avv.
Bongi), posta alla base dei ricorsi per decreto ingiuntivo, non risultava sottoscritta dagli intestatari dell'utenza telefonica, né risultava corredata da una procura o una delega sottoscritta della medesima, né risulta essere stata successivamente integrata. Dunque correttamente la compagnia telefonica non rispose alla richiesta, e non consegnò le copie dei contratti, tutelando con tale condotta i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata. Infatti la normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, nel disciplinare le modalità di divulgazione dei dati attinenti alle
-4 di 8- utenze telefoniche, mira a garantire i valori, consacrati nell'art. 15 della Costituzione della inviolabilità, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione. Se fosse consentito ad ogni avvocato (ma anche ad enti, associazioni, organismi), mediante semplice richiesta scritta per conto di un terzo, senza sua espressa delega, di accedere ai contratti telefonici e a tutti gli altri dati personali relativi ad un'utenza telefonica, la libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche di ogni persona sarebbe vanificata o comunque facilmente violabile.
Anche la semplice richiesta di ricevere la copia del contratto relativa ad un'utenza telefonica potrebbe costituire violazione della segretezza del nominativo dell'intestatario dell'utenza e/o dell'effettivo suo utilizzatore, anche sotto forma di verifica indiretta del fatto che un certo utente utilizzi o non utilizzi un'utenza non a lui intestata. Senza tener conto del fatto che, una volta ottenuta indebitamente la copia del contratto, si apre la strada all'accesso a tutta una serie di dati personali dell'intestatario dell'utenza, ivi compresa la possibilità di accedere ai tabulati attraverso la registrazione ai sistemi informatici di conoscenza del tempo e della durata di ogni conversazione telefonica, messi dal gestore telefonico a disposizione dei soli utenti intestatari dell'utenza.
Per mera completezza, stante l'assorbenza del rilievo appena formulato, si sottolinea che gli opponenti avrebbero dovuto provare la propria legittimazione attiva a richiedere la consegna del documento, e dunque di essere intestatari dell'utenza telefonica indicata, non essendo sul punto sufficiente la menzione del numero di utenza o del numero della
Sim card nella loro disponibilità.
Infine, quanto all'interesse ad agire, gli intestatari dell'utenza avrebbe dovuto specificare natura, tempo ed entità dei sopportati disservizi (alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo) per provare un concreto ed attuale interesse ad agire, come richiesto dall'art. 100 c.p.c.
-5 di 8- Invece, non solo l'indicazione degli specifici disservizi sopportati non risulta essere stata fatta in primo grado (né in monitorio, né nel giudizio di opposizione), ma neppure risulta che alcuno degli opponenti abbia mai formulato alla Pt_1 segnalazioni, reclami e ricorsi stragiudiziali, indicando in essi i disservizi subiti.
Alla luce delle motivazioni esposte, essendo emerso che alla luce della richiesta come formulata, la ricorrente in monitorio non aveva diritto alla consegna della copia del contratto, occorre in accoglimento dell'appello, revocare i decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di Airola, in premessa indicati.
L'appellante ha chiesto, altresì, la condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da essa Parte_1
in esecuzione del contenuto condannatorio del decreto
[...] ingiuntivo. Il pagamento non risulta documentato ma la pretesa restitutoria, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo e della riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta, con conseguente condanna di ciascun appellato alla restituzione di ogni somma in favore dello stesso corrisposta da Parte_1
in forza del decreto ingiuntivo revocato. Al riguardo
[...] occorre rilevare che il difensore distrattario, anche se non evocato nel giudizio di appello, comunque è tenuto alla restituzione delle spese di cui al precetto emesso in virtù del titolo revocato a seguito della presente sentenza, in quanto sul punto la giurisprudenza di legittimità, con motivazione condivisibile, ha chiarito che “in caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio”
(Cassazione 3 aprile 2019, n.9280).
Quanto alle spese di lite, appaiono sussistere le eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
-6 di 8- Occorre infine esaminare la richiesta, contenuta nella comparsa conclusionale dell'appellante, ex art. 52, d. lgs. 196/2003 avente ad oggetto l'apposizione a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, dell'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della società resistente riportati sulla sentenza o provvedimento”. La detta richiesta non risulta suffragata dall'indicazione delle ragioni per cui la detta annotazione è richiesta, laddove la norma citata richiede l'indicazione di motivi legittimi. Né si ritiene della specie di dover attivare d'ufficio il detto potere, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del citato d.lgs. 196/2003 non essendo ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la divulgazione possa pregiudicare la dignità (o un diritto) dell'appellante. La richiesta pertanto non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Serena Berruti, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, revoca i decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di
Airola n. n. 650/2017 (emesso a favore di , Parte_2
658/2017(emesso a favore di , 644/2017 (emesso Parte_3
a favore di ), 631/2017 (emesso a favore di Parte_4 Pt_5
), 651/2017 (emesso a favore di ,
[...] Parte_6
641/2017 (emesso a favore di , 649/2017 Parte_7
(emesso a favore di , 652/2017 (emesso a Parte_8 favore di , 656/2017 (emesso a favore di Parte_9
-7 di 8- ), 648/2017 (emesso a favore di ), Parte_10 Parte_11
643/2017 (emesso a favore di;
Parte_12
- condanna le parti appellate alla restituzione di ogni somma corrisposta da in forza del decreto ingiuntivo Parte_1 revocato;
- Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 05 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-8 di 8-