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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: Marta Ienzi Presidente LI PR Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11224/2024 , vertente TRA FROSINONE, 29/01/1973), con il patrocinio dell'avv. MARIA LUCIA ROTONDI;
Parte_1
E (ROMA, 06/07/1974), con il patrocinio dell'avv. MARIA LUCIA ROTONDI;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. R to della decisione I coniugi e anno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulat i in data 24.3.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1 ) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30/07/2005; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma con atto n.00660, parte 2, serie A03;
2 ) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 ) disporre l'affidamento condiviso del figlio , pertanto i genitori eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio - ovvero l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente;
4 ) La madre resterà con i figli quale genitore prevalentemente collocatario nell'immobile ove attualmente hanno la residenza, sito in Roma, Via Giovannipoli 65, dalla medesima condotta in locazione;
5 ) Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza del figlio con il padre le Per_1 parti concordano egli prenderà e terrà con sé i figli secondo le più am e modalità di frequentazione, ogniqualvolta egli lo vorranno, considerata la maturità e capacità di discernimento e, comunque, in caso di disaccordo, si regoleranno come segue:
sarà con il padre, durante la settimana, per due pomeriggi, nonché, a fine Per_1 settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
Per quanto riguarda le festività natalizie, e parti convengono che si manterrà il regime ordinario e si alterneranno giorni del 24/25 e 31/1;
Durante le festività pasquali, i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e Pasquetta Le festività nazionali verranno alternate di anno in anno;
Durante le vacanze estive con il padre almeno una settimana durante il mese Per_1 di agosto da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno di e Per_1
; Per_2
trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del Per_1 compleanno della mamma, parimenti con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, a prescindere dal collocamento settimanale. 6) In considerazione delle modalità e tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti convengono che il Sig. contribuirà al Pt_1 mantenimento di e mediante un versamento mensile sul conto Per_2 Per_1 corrente della ma nsili per ciascun figlio (e cosi per un totale di euro 450,00 ) che sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT , autorizzando la signora a percepire l'assegno unico al 100% quale integrazione del contribuito al CP_1 mantenimento oltre al 50 %, delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del 17 dicembre 2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto.
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
7 ) I coniugi si rilasciano il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto. Spese compensate come da domanda
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11224/2024 R.G.A.C., così decide: e degli effetti civili del matri a in data 30/07/2005 tra (FROSINONE, 29/01/1973) e ROMA, 06/07/1974) trascritto Parte_1 Controparte_1
i di Matrimonio del Comune rte II, Serie A03, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 18/11/2025
La giudice est.
LI PR La Presidente Marta Ienzi
così composto: Marta Ienzi Presidente LI PR Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11224/2024 , vertente TRA FROSINONE, 29/01/1973), con il patrocinio dell'avv. MARIA LUCIA ROTONDI;
Parte_1
E (ROMA, 06/07/1974), con il patrocinio dell'avv. MARIA LUCIA ROTONDI;
Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. R to della decisione I coniugi e anno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulat i in data 24.3.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1 ) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30/07/2005; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma con atto n.00660, parte 2, serie A03;
2 ) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 ) disporre l'affidamento condiviso del figlio , pertanto i genitori eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo con costanza e continuità. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio - ovvero l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente;
4 ) La madre resterà con i figli quale genitore prevalentemente collocatario nell'immobile ove attualmente hanno la residenza, sito in Roma, Via Giovannipoli 65, dalla medesima condotta in locazione;
5 ) Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza del figlio con il padre le Per_1 parti concordano egli prenderà e terrà con sé i figli secondo le più am e modalità di frequentazione, ogniqualvolta egli lo vorranno, considerata la maturità e capacità di discernimento e, comunque, in caso di disaccordo, si regoleranno come segue:
sarà con il padre, durante la settimana, per due pomeriggi, nonché, a fine Per_1 settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
Per quanto riguarda le festività natalizie, e parti convengono che si manterrà il regime ordinario e si alterneranno giorni del 24/25 e 31/1;
Durante le festività pasquali, i genitori alterneranno il giorno di Pasqua e Pasquetta Le festività nazionali verranno alternate di anno in anno;
Durante le vacanze estive con il padre almeno una settimana durante il mese Per_1 di agosto da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno di e Per_1
; Per_2
trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del Per_1 compleanno della mamma, parimenti con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, a prescindere dal collocamento settimanale. 6) In considerazione delle modalità e tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti convengono che il Sig. contribuirà al Pt_1 mantenimento di e mediante un versamento mensile sul conto Per_2 Per_1 corrente della ma nsili per ciascun figlio (e cosi per un totale di euro 450,00 ) che sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT , autorizzando la signora a percepire l'assegno unico al 100% quale integrazione del contribuito al CP_1 mantenimento oltre al 50 %, delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del 17 dicembre 2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto.
6) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
7 ) I coniugi si rilasciano il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto;
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto. Spese compensate come da domanda
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11224/2024 R.G.A.C., così decide: e degli effetti civili del matri a in data 30/07/2005 tra (FROSINONE, 29/01/1973) e ROMA, 06/07/1974) trascritto Parte_1 Controparte_1
i di Matrimonio del Comune rte II, Serie A03, Anno 2005, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc Roma, 18/11/2025
La giudice est.
LI PR La Presidente Marta Ienzi