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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4615/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. da sé stesso, elett.te domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Parte_1
Giuseppe Garibaldi 28, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
rapp. e dif. dall'avv. B. De Maio, con cui elett.te domicilia in Angri, alla Via Cervinia 52, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 17/10/2023, l'avv. ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2023 di questa A.G.. Ha
eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo - nullità-inesistenza della notifica -
violazione dell'art. 643, comma II° e dell'art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva della;
la definizione agevolata – Parte_2
Legge 197/2022 e relativa adesione della la mancanza dei requisiti per l'ingiunzione CP_1
monitoria. Ha concluso come da ricorso in atti.
Si è costituita la , contestando Controparte_1
l'opposizione della controparte e concludendo come da memoria in atti. La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione è infondata.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa ha ad oggetto le somme dovute dall'opponente alla a titolo di contributi soggettivo, modulare e integrativo per l'anno 2011, Parte_3
di contributi soggettivi ed integrativi in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015 – 2016
- 2017 e 2018, di contributi minimi soggettivi e i contributi di maternità per gli anni 2016 -
2017 e 2018, di contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni ed interessi.
Con riferimento alla contribuzione soggettiva, modulare e integrativa relativa all'anno 2011,
oltre sanzioni ed interessi, dovuta dal professionista a seguito dell'acquisizione tramite i controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria dei dati reddituali IRPEF ed IVA, non risultano decorsi i termini prescrizionali, non avendo l'opponente mai provveduto ad inviare alcuna dichiarazione reddituale per il 2011 ed avendo la acquisito i redditi relativi al 2011 CP_1
solo nel 2016, a seguito di un'apposita convezione stipulata con l'Anagrafe Tributaria nel detto anno.
Del resto, l'accertamento relativo al reddito Irpef e Iva, riscontrato mediante il controllo congiunto con l'Anagrafe Tributaria per l'annualità 2011, ed il relativo debito contributivo,
emerso a seguito dell'acquisizione del maggiore dato reddituale Irpef e Iva, sono stati contestati all'opponente entro il termine decennale applicabile alla fattispecie, con nota
P.E.C. prot. 178461/2022, ricevuta in data 11/07/2022.
Con riferimento alla contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi, in virtù delle dichiarazioni reddituali trasmesse alla per gli anni 2015 – 2016 - 2017 e 2018, per i CP_1
quali il professionista ha inviato le relative comunicazioni reddituali, rispettivamente, in data
30/9/2016, 3/3/2021, 1/10/2018, 16/7/2020, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 247/2012, risulta, pacificamente, applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 66 della predetta normativa, evidentemente non decorso. Parimenti, per quanto riguarda la contribuzione minima e di maternità dovuta per gli anni
2016 - 2017 e 2018, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza di pagamento erano tutti successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, ossia successivi all'entrata in vigore della legge n. 247/12, risulta applicabile il detto termine di prescrizione decennale. Comunque, la ha contestato le predette irregolarità contributive mediante CP_1
la pec, ricevuta dall'avv. in data 08/02/2022. Parte_1
Quindi, il credito della opposta risulta da documentazione scritta anche in ordine al quantum,
non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, considerato che la notifica espletata dalla contiene l'indicazione del numero di R.G. del CP_1
procedimento, la copia informatica del ricorso con relativa attestazione di conformità, la relata di notifica ed il duplicato informatico del decreto, va detto che non sussiste il vizio prospettato dall'opponente.
Del resto, dall'esame dell'atto emerge che lo stesso è stato emanato in data 2/9/2023 ed è
stato notificato in data 7/9/2023.
In ogni caso, "Con riferimento all'asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del
1994, art.
3-bis, … ogni eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi
dell'art. 156 c.p.c. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il
risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
… pure per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto
ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3" (cfr., Cass. n. 8815/2020; Cass. n.
20625/2017); inoltre "Alla luce del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in virtù del quale
non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato,
non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la
sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. SS. UU. n. 7665/2016). Assolutamente generica è l'eccezione relativa alla presunta definizione agevolata – Legge
197/2022. Peraltro, non è stato provato che alcuno dei crediti azionati in via monitoria sia stato affidato anche all' affinché provvedesse alla riscossione coattiva. CP_2
Infine, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
, va detto non è previsto un obbligo nei confronti della Parte_2
di riscuotere i contributi a mezzo ruoli esattoriali, ma solo la possibilità di procedere CP_1
alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruolo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. da sé stesso, elett.te domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Parte_1
Giuseppe Garibaldi 28, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
rapp. e dif. dall'avv. B. De Maio, con cui elett.te domicilia in Angri, alla Via Cervinia 52, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 17/10/2023, l'avv. ha adito questo giudice, Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 533/2023 di questa A.G.. Ha
eccepito l'omessa notifica del decreto ingiuntivo - nullità-inesistenza della notifica -
violazione dell'art. 643, comma II° e dell'art. 644 c.p.c.; la carenza di legittimazione attiva della;
la definizione agevolata – Parte_2
Legge 197/2022 e relativa adesione della la mancanza dei requisiti per l'ingiunzione CP_1
monitoria. Ha concluso come da ricorso in atti.
Si è costituita la , contestando Controparte_1
l'opposizione della controparte e concludendo come da memoria in atti. La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione è infondata.
Il decreto ingiuntivo per cui è causa ha ad oggetto le somme dovute dall'opponente alla a titolo di contributi soggettivo, modulare e integrativo per l'anno 2011, Parte_3
di contributi soggettivi ed integrativi in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015 – 2016
- 2017 e 2018, di contributi minimi soggettivi e i contributi di maternità per gli anni 2016 -
2017 e 2018, di contributi minimi integrativi degli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni ed interessi.
Con riferimento alla contribuzione soggettiva, modulare e integrativa relativa all'anno 2011,
oltre sanzioni ed interessi, dovuta dal professionista a seguito dell'acquisizione tramite i controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria dei dati reddituali IRPEF ed IVA, non risultano decorsi i termini prescrizionali, non avendo l'opponente mai provveduto ad inviare alcuna dichiarazione reddituale per il 2011 ed avendo la acquisito i redditi relativi al 2011 CP_1
solo nel 2016, a seguito di un'apposita convezione stipulata con l'Anagrafe Tributaria nel detto anno.
Del resto, l'accertamento relativo al reddito Irpef e Iva, riscontrato mediante il controllo congiunto con l'Anagrafe Tributaria per l'annualità 2011, ed il relativo debito contributivo,
emerso a seguito dell'acquisizione del maggiore dato reddituale Irpef e Iva, sono stati contestati all'opponente entro il termine decennale applicabile alla fattispecie, con nota
P.E.C. prot. 178461/2022, ricevuta in data 11/07/2022.
Con riferimento alla contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi, in virtù delle dichiarazioni reddituali trasmesse alla per gli anni 2015 – 2016 - 2017 e 2018, per i CP_1
quali il professionista ha inviato le relative comunicazioni reddituali, rispettivamente, in data
30/9/2016, 3/3/2021, 1/10/2018, 16/7/2020, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge n. 247/2012, risulta, pacificamente, applicabile il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 66 della predetta normativa, evidentemente non decorso. Parimenti, per quanto riguarda la contribuzione minima e di maternità dovuta per gli anni
2016 - 2017 e 2018, trattandosi di contribuzione i cui termini di scadenza di pagamento erano tutti successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza, ossia successivi all'entrata in vigore della legge n. 247/12, risulta applicabile il detto termine di prescrizione decennale. Comunque, la ha contestato le predette irregolarità contributive mediante CP_1
la pec, ricevuta dall'avv. in data 08/02/2022. Parte_1
Quindi, il credito della opposta risulta da documentazione scritta anche in ordine al quantum,
non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, considerato che la notifica espletata dalla contiene l'indicazione del numero di R.G. del CP_1
procedimento, la copia informatica del ricorso con relativa attestazione di conformità, la relata di notifica ed il duplicato informatico del decreto, va detto che non sussiste il vizio prospettato dall'opponente.
Del resto, dall'esame dell'atto emerge che lo stesso è stato emanato in data 2/9/2023 ed è
stato notificato in data 7/9/2023.
In ogni caso, "Con riferimento all'asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del
1994, art.
3-bis, … ogni eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi
dell'art. 156 c.p.c. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica
certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il
risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
… pure per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto
ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3" (cfr., Cass. n. 8815/2020; Cass. n.
20625/2017); inoltre "Alla luce del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in virtù del quale
non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato,
non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la
sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. SS. UU. n. 7665/2016). Assolutamente generica è l'eccezione relativa alla presunta definizione agevolata – Legge
197/2022. Peraltro, non è stato provato che alcuno dei crediti azionati in via monitoria sia stato affidato anche all' affinché provvedesse alla riscossione coattiva. CP_2
Infine, riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
, va detto non è previsto un obbligo nei confronti della Parte_2
di riscuotere i contributi a mezzo ruoli esattoriali, ma solo la possibilità di procedere CP_1
alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruolo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la parte opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo