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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662203660 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12988/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Società a Responsabilità Limitata, C.F. P.IVA_1, nella persona del proprio legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e Dott. Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento d'ufficio n. 662203660 – Imposta Unica Comunale (IUC)-
IMU per l'anno 2020 notificato a mezzo PEC in data 19.12.2024. Con l'avviso Roma Capitale chiedeva maggiore imposta IMU, sanzioni ed interessi per complessivi €.179.644,96 relativamente all'area fabbricabile di proprietà della società ricorrente, sita in Roma, località “Casal Bruciato”, Indirizzo_2 (censita al C.T. di Roma al foglio 605, particelle 1904 e 1908), acquistata in data 29/07/2013 per atto Notaio Nominativo_1, repertorio n. 47801 e raccolta n. 26556 al corrispettivo di €.8.331.200,00 oltre I.V.A.. Il valore venale stimato dall'Ente al 1 gennaio 2020 era parti ad € 11.727.933,11.
Nel ricorso si eccepiva:
1 - l'erronea e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992. Difetto di motivazione. Difetto di prova. Eccesso di potere. Violazione del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
2 - l'erronea determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili secondo il criterio di trasformazione mediante ipotetica edificazione del fondo alla data del 1° gennaio 2020. Si chiedeva l'accoglimento del ricorso anche in conformità delle precedenti pronunce (alcune passate in giudicato) e relative alla stessa area per annualità precedenti. In via subordinata si chiedeva l'annullamento delle sanzioni irrogate in quanto illegittime.Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di giudizio.
Roma Capitale si costituiva sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie.
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 4679/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il valore attribuito all'area fabbricabile oggetto di contenzioso (anno 2020) da Roma Capitale è errato sia nella procedura che nel calcolo.
Relativamente alla procedura adottata la Corte rileva che il metodo di trasformazione per l'anno 2020 è derivante da un calcolo matematico non giustificato che parte dai valori attribuiti all'area per l'anno precedente
(anno 2019) riducendo tale valore con un tasso di attualizzazione differente (minore). Tale procedura non è corretta in quanto non viene motivato ovvero non emergono gli elementi dai quali deriva il calcolo per l'anno in esame (2020). Tale elemento è già assorbente di qualsiasi altra contestazione.
La Corte deve rilevare che gli elementi di calcolo dell'anno 2019 sono stati già oggetto di ricorso e sono stati annullati dalla sentenza n. 14747/2024 che qui si deve confermare nelle sue motivazioni.
Roma Capitale non considera elementi realistici per il calcolo del valore dell'area ed in particolare non considera le difficoltà burocratiche per l'attuazione del progetto (per l'anno 2019 vemgono considerati 9 anni) essendo solo in data 28.09.2022 sottoscritta con lo stesso Ente la Convenzione integrativa attuativa della
"Fase Due" con allungamento dei tempi di conclusione dell'iniziativa immobiliare.
Infine si deve considerare che parte ricorrente ha fornito una compiuta prova del valore dell'area con stima a firma dell'ing. Nominativo_2 che ha correttamente adottato il metodo della dell'attualizzazione alla data di stima e non quello della trasformazione (adottato peraltro erroneamente nella procedura e nel calcolo da parte dell'Ente). Dalla perizia depositata (prodotta in data 2.12.2024) risulta un valore di euro 3.870.000,00 che veniva - con dichiarazione IMU - portata a conoscenza di Roma Capitale e su tale valore versata l'imposta. L'accertamento, pertanto, va annullato.
Le spese sono compensate tra le parti per la particolarità della materia in trattazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4679/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662203660 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12988/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Società a Responsabilità Limitata, C.F. P.IVA_1, nella persona del proprio legale rappresentante Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e Dott. Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Indirizzo_1, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento d'ufficio n. 662203660 – Imposta Unica Comunale (IUC)-
IMU per l'anno 2020 notificato a mezzo PEC in data 19.12.2024. Con l'avviso Roma Capitale chiedeva maggiore imposta IMU, sanzioni ed interessi per complessivi €.179.644,96 relativamente all'area fabbricabile di proprietà della società ricorrente, sita in Roma, località “Casal Bruciato”, Indirizzo_2 (censita al C.T. di Roma al foglio 605, particelle 1904 e 1908), acquistata in data 29/07/2013 per atto Notaio Nominativo_1, repertorio n. 47801 e raccolta n. 26556 al corrispettivo di €.8.331.200,00 oltre I.V.A.. Il valore venale stimato dall'Ente al 1 gennaio 2020 era parti ad € 11.727.933,11.
Nel ricorso si eccepiva:
1 - l'erronea e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992. Difetto di motivazione. Difetto di prova. Eccesso di potere. Violazione del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
2 - l'erronea determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili secondo il criterio di trasformazione mediante ipotetica edificazione del fondo alla data del 1° gennaio 2020. Si chiedeva l'accoglimento del ricorso anche in conformità delle precedenti pronunce (alcune passate in giudicato) e relative alla stessa area per annualità precedenti. In via subordinata si chiedeva l'annullamento delle sanzioni irrogate in quanto illegittime.Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di giudizio.
Roma Capitale si costituiva sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie.
Il giorno 10 dicembre 2025 si discuteva la causa 4679/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il valore attribuito all'area fabbricabile oggetto di contenzioso (anno 2020) da Roma Capitale è errato sia nella procedura che nel calcolo.
Relativamente alla procedura adottata la Corte rileva che il metodo di trasformazione per l'anno 2020 è derivante da un calcolo matematico non giustificato che parte dai valori attribuiti all'area per l'anno precedente
(anno 2019) riducendo tale valore con un tasso di attualizzazione differente (minore). Tale procedura non è corretta in quanto non viene motivato ovvero non emergono gli elementi dai quali deriva il calcolo per l'anno in esame (2020). Tale elemento è già assorbente di qualsiasi altra contestazione.
La Corte deve rilevare che gli elementi di calcolo dell'anno 2019 sono stati già oggetto di ricorso e sono stati annullati dalla sentenza n. 14747/2024 che qui si deve confermare nelle sue motivazioni.
Roma Capitale non considera elementi realistici per il calcolo del valore dell'area ed in particolare non considera le difficoltà burocratiche per l'attuazione del progetto (per l'anno 2019 vemgono considerati 9 anni) essendo solo in data 28.09.2022 sottoscritta con lo stesso Ente la Convenzione integrativa attuativa della
"Fase Due" con allungamento dei tempi di conclusione dell'iniziativa immobiliare.
Infine si deve considerare che parte ricorrente ha fornito una compiuta prova del valore dell'area con stima a firma dell'ing. Nominativo_2 che ha correttamente adottato il metodo della dell'attualizzazione alla data di stima e non quello della trasformazione (adottato peraltro erroneamente nella procedura e nel calcolo da parte dell'Ente). Dalla perizia depositata (prodotta in data 2.12.2024) risulta un valore di euro 3.870.000,00 che veniva - con dichiarazione IMU - portata a conoscenza di Roma Capitale e su tale valore versata l'imposta. L'accertamento, pertanto, va annullato.
Le spese sono compensate tra le parti per la particolarità della materia in trattazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.