Articolo 7 della Legge 8 agosto 1985, n. 455
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 settembre 1985
Art. 7. 1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale siano attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, composta nel modo seguente:
a) da tre funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, dei quali uno del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica;
b) da un impiegato del ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303 e 4 gennaio 1968, n. 1 ;
c) da un impiegato tratto dal personale in servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un impiegato del ruolo organico della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
2. Per ciascuno dei componenti sono nominati i rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenente all'ottava qualifica funzionale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.
Nota all'art. 7, comma 1, lettera b):
Per l'argomento della legge n. 303/1964 e della legge n. 1/1968 v. nelle note all'art. 2, comma 1.
Entrata in vigore il 1 settembre 1985