Articolo 1 della Legge 23 aprile 1952, n. 526
Articolo 2
Versione
11 giugno 1952
Art. 1.
Il decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente art. 5, si tiene altresi' conto:
a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'art. 3 per la assegnazione al grado;
b) delle maggiorazioni di anzianita' gia' riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo, anteriori al 1 ottobre 1942, ai sensi della disposizione contenuta nell' art. 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 , per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 , e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606 ;
c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore".
Entrata in vigore il 11 giugno 1952