Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21471/2024 promossa da:
c.f. ), con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ESTER FEDERICA PELLEGRINI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
““A. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco e mutuo rispetto.
B. DICHIARAZIONE SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
contratto in Calcinato (BS), in data 19.07.2016, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, matrimonio trascritto al n. 6, Parte II, Serie A).
C. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
La casa famigliare sita in Calcinato così come descritta e identificata, anche catastalmente alla lettera c) della premessa, verrà assegnata alla madre, GNa che la continuerà Parte_1
Alla GNa saranno attribuiti in proprietà piena ed esclusiva tutti gli arredi, i Parte_1
suppellettili, gli accessori domestici e, in genere, tutti i beni mobili contenuti nella già casa coniugale.
Pertanto, a carico della sig.ra graveranno tutte le spese di manutenzione ordinaria Parte_1 dell'immobile e il pagamento di tutte le utenze domestiche.
Invece, fino a quando il sopra descritto immobile rimarrà in comproprietà tra gli odierni ricorrenti, le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile, qualora necessarie e approvate da entrambi i comproprietari, verranno sostenute in parte uguali dagli stessi così come gli esborsi relativi alla polizza assicurativa relativa alla casa.
D. AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori ai sensi della legge n. 54/2006 i quali eserciteranno la potestà genitoriale sia per gli atti di straordinaria amministrazione sia per gli atti di ordinaria amministrazione, solo per questi ultimi anche disgiuntamente tra di loro.
Conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per la prole, quali a titolo meramente esemplificativo, inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
I figli non ancora economicamente autosufficiente vengono collocati e vivranno presso Per_1
la residenza della madre.
E. DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Quanto alla regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre, genitore non collocatario, e figli come segue.
Il padre vedrà i figli quando lo desidera, salvo preavviso e previo accordo con la madre, sentiti i figli e considerate le loro esigenze, nonché a fine settimana alternati, dal venerdi sera ore 18.00 fino al lunedì mattina ore 08.00, quando il padre li accompagnerà a scuola, se periodo non festivo e/o di vacanza.
Nel corso della settimana e, in ogni settimana, i figli staranno con il padre il giovedì dalle ore
18.00 al venerdì mattina ore 08.00 quando il padre li accompagnerà a scuola, se periodo non festivo e/o di vacanza.
Nel periodo delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori almeno per 15 giorni anche non consecutivi, comunicando con largo e sufficiente anticipo i tempi ed i luoghi delle vacanze di ciascuno con i figli, e, come da prassi, durante le maggiori festività in misura uguale alla madre, in modo da ricomprendere un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno dell'ultimo dell'anno, andando a prelevare i minori presso la casa materna la mattina del 25 dicembre e riportandoli la mattina del 31 dicembre un anno e l'anno successivo prelevandoli presso la casa materna la mattina del 31 dicembre e riportandoli entro le 19.00 del 6 gennaio l'anno successivo;
tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando un anno il giorno di
Pasqua e quello successivo il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Infine, i genitori concordano che le festività non indicate in modo specifico verranno divise tra i genitori nei seguenti dei modi: una festività ciascuno che poi alterneranno ogni anno.
Infine, si predigerirà la circostanza per cui la festa della mamma, la festa del papà e le giornate di compleanno di mamma e papà verranno trascorse con il/la rispettivo/a festeggiato/a.
F. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Il padre, considerate le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, le proprie risorse economiche nonché la valenza dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre, verserà alla GNa a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e Parte_1 Per_2
, un assegno mensile complessivo di Euro 500,00= (cinquecento/00), oltre rivalutazione Per_3
secondo gli indici ISTAT (100% dell'aumento) purché l'indice sia positivo e dovrà essere versato entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate IBAN che la madre indicherà.
G. SPESE ACCESSORIE / STRAORDINARIE
Vengono poste a carico dei genitori e divise tra gli stessi come segue, cioè in ragione del 60% a carico della madre e in ragione del 40% a carico del padre, tutte le spese straordinarie necessarie per i figli minori e non economicamente autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di
Brescia che, per praticità, si riporta integralmente. …
H. NESSUN ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nessun assegno verrà agli stessi corrisposto.
I. DIVISIONE ALTRI BENI MOBILI
I sigg. ri e precisano di aver già regolato la ripartizione dei conti corrente in Parte_1 CP_1
essere e la divisione di tutti gli altri beni mobili in comune.
La GNa precisa di essere titolare del veicolo Audi Q 5 targato FR 821 NS. Il sig. Parte_1 CP_1
precisa di essere titolare del veicolo Wolsvaghen Tiguan targato EL 222VW, il tutto come da libretti di circolazione.
I coniugi quindi si dichiarano soddisfatti della divisione con espressa reciproca rinuncia alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica al riguardo e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
L. PATTI
Il GN , nell'interesse dei figli, dichiara di rinunciare al 50% dell'assegno unico a CP_1
Lui spettante in favore della madre, GNa Parte_1
La GNa e il GN si impegnano a sostenere ciascuno per la meta Parte_1 CP_1
l'importo della rata del mutuo ipotecario contratto il 29.02.2024 CON BANCA Controparte_2 dell'importo capitale iniziale di Euro 274.304,22 della durata di 169 rate mensili di Euro 1.617,71 circa.
La GNa e il GN fin da ora prestano reciproco consenso a Parte_1 CP_1 vendere la quota parte di comproprietà di cui sono titolati sull'immobile sito in Calcinato (BS) e così censito al Catasto di detto Comune:
- Sez. NCT, Foglio 25, Mappale 857, Sub 1, Cat. A/7, Classe 2, vani 10, Rendita catastale Euro
774,69 e
- Sez. NCT, Foglio 25, Mappale 857, Sub 2, Cat. C/6, 52 mq, Rendita catastale Euro 67,14;
- Sez. NCT, Foglio 25, Mappale 857, Sub 3, Cat. C/6, 44 mq, Rendita catastale Euro 56,81; in ipotesi di comprovate esigenze di necessità economica e/o urgenza derivanti da motivi di calo dal proprio fatturato annuale in misura pari o superiore al 40% e in ipotesi di grave malattia e/o invalidità psicofisica personale e/o dei propri figli.
M. RILASCIO DOCUMENTI
I coniugi si rilasciano sin d'ora consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documentazione equipollente.”
N. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti dalle predette condizioni che, conseguentemente, accettano e sottoscrivono.
O. OMOLOGA
Infine, i GNi e chiedono l'omologazione della presente separazione consensuale. Parte_1 CP_1
P. DOMANDA DI DIVORZIO E SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898, Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.
[...]
. Parte_1 CP_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 16/07/2016 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calcinato (atto n. 6, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 8.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente est.
Gustavo Nanni