Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3747 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Irene Sigismondi, Fabrizio De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio De Paolis in Roma, via Federico Cesi n. 72;
contro
Banca D'TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Coppotelli, Marco Di Pietropaolo, Fabrizio Turrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
(a) che, alla data del 1/8/2019, il sig. -OMISSIS- non aveva i requisiti per ottenere, ai sensi dell’accordo sindacale del 29/2/2016, la liquidazione della Pensione Quota 100 prevista dal sistema di assicurazione generale obbligatoria;
(b) che è diritto del -OMISSIS- percepire l’assegno di sostegno al reddito, nella misura prevista e liquidata dagli accordi sindacali del 29/2/2016, anche per il periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2021 in caso di mancato rinnovo dell’assegno di invalidità ordinario o fino al 31/07/2022 in caso di proroga del medesimo assegno, ovvero in quello diverso ritenuto di giustizia
e per la condanna
al pagamento, in favore dello steso sig. -OMISSIS-, della somma di € 49.752,45 e di quelle eventualmente maturate per le mensilità successive a giugno 2020 e al risarcimento dei danni subiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa AN OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, dipendente in quiescenza della Banca d’TA, ha agito per il ricalcolo del trattamento integrativo di quiescenza a lui spettante.
Previa illustrazione della disciplina di riferimento, con precipuo riferimento alle previsioni regolamentari adottate per il trattamento di quiescenza del personale Banca d’TA, il ricorrente espone in fatto che:
- ha lavorato alle dipendenze della Banca d’TA dal 1/1/1978, data di assunzione, al 1/10/2017, data di cessazione del servizio, con la qualifica finale di funzionario;
- dall’1/11/2015, a seguito dell’accoglimento della domanda di invalidità ordinaria categoria IO numero -OMISSIS-, il ricorrente percepisce dall’INPS un assegno di invalidità di durata triennale, rinnovato fino al 30/10/2021;
- in base al “Regolamento per il trattamento di quiescenza del Personale”, nel momento in cui si verificano le condizioni ivi previste (di anzianità o vecchiaia) il lavoratore ha diritto di percepire il cosiddetto “Trattamento di Quiescenza”, un trattamento economico pensionistico, aggiuntivo ed integrativo rispetto a quello maturato dal lavoratore in base al sistema di assicurazione sociale obbligatoria;
- qualora il dipendente della Banca d’TA maturi il diritto alla “Pensione Banca” senza aver maturato analogo diritto nell'assicurazione obbligatoria alla “Pensione INPS”, la pensione viene corrisposta integralmente dalla Banca, salvo poi diminuirla in misura corrispondente alla Pensione INPS nel momento in cui il pensionato si veda erogata anche quest’ultima (art. 6 del regolamento);
- in base agli “Accordi Sindacali del 29/2/2016”, inoltre, essendo in possesso dei requisiti ivi previsti (maturazione pensione entro il 30/6/2022) il ricorrente cessava anticipatamente il servizio con decorrenza dal 1/10/2017;
- da quel momento il ricorrente percepiva mensilmente i seguenti importi (salvo loro eventuali successivi adeguamenti):
➢ € 8.324,96 lordi per 13 mensilità a titolo di assegno di sostegno ;
➢ € 5.558,15 lordi per 13 mensilità a titolo di assegno di invalidità INPS e successivi adeguamenti, per un totale lordo complessivo annuo di € 180.884,08;
- a giugno 2019 la Banca d’TA informava telefonicamente il ricorrente che, alla luce delle recenti novità legislative, egli avrebbe maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti per l’accesso alla Quota 100 a partire dal 1/8/2019 e che pertanto, da quel momento, egli avrebbe cessato di percepire l’assegno di sostegno, iniziando invece a ricevere la Pensione, che veniva liquidata, in base al regolamento, in € 9.756,66 mensili lordi, per 13 mensilità annue, pari a complessivi € 126.608,68 lordi annui;
- di fatto, a partire dal 1/8/2019 la Banca ha cessato di pagare al ricorrente l’assegno di sostegno al reddito ed ha invece iniziato ad erogare la pensione;
Il ricorrente, dunque, ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Insussistenza dei requisiti per l’effettiva erogazione della pensione quota 100.
Il ricorrente non avrebbe maturato, alla data del 1/8/2019, i requisiti per ottenere l’erogazione della Pensione Quota 100, in quanto la percezione dell’assegno di invalidità ordinario costituirebbe causa ostativa all’ottenimento di qualsiasi pensione anticipata.
Inoltre, gli accordi sindacali del 29/2/2016 non consentirebbero alla stessa Banca d’TA di anticipare la decorrenza della pensione alla prima data utile, a prescindere dalla sua effettiva erogazione, in quanto nelle disposizioni si parlerebbe di “liquidazione”, che presupporrebbe l’accertamento effettivo (e non solo astratto) del diritto richiesto, la successiva quantificazione dello stesso e la sua effettiva erogazione.
Nel caso di specie, secondo il ricorrente, non solo la liquidazione sarebbe stata preclusa per l’incompatibilità esistente tra assegno di invalidità ordinario e Pensione anticipata, che avrebbe reso il primo non rinunciabile prima della scadenza del triennio (31/10/2021) e la seconda non concedibile e quindi neppure liquidabile, ma di fatto il ricorrente non avrebbe mai percepito la Pensione Quota 100 (né avrebbe avuto i requisiti per ottenerla).
In sintesi il ricorrente evidenzia che poiché nessuna pensione poteva essere legittimamente liquidata al ricorrente medesimo prima del 31/10/2021, data di scadenza dell’assegno di invalidità percepito ovvero, in caso di proroga del medesimo assegno, fino al 30/07/2022, data in cui il ricorrente avrebbe maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (con conseguente conversione dell’assegno di invalidità), non sussisterebbero le condizioni previste dagli accordi del 29/2/2016 per l’interruzione dell’assegno di sostegno.
2) Sulla quantificazione del danno subito a far data dal 1/8/2019.
Il ricorrente quantifica il danno subito a seguito della ritenuta illegittima e unilaterale sospensione della corresponsione dell’assegno di sostegno al reddito.
2. La Banca d’TA si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4, c.p.a, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Secondo il sistema vigente all’epoca dei fatti di causa, in gran parte superato per le sopravvenienze normative, i dipendenti della Banca d’TA – che sono iscritti al sistema dell’assicurazione generale obbligatoria – beneficiano, allorché sono collocati a riposo, di una pensione a carico dell’Istituto; questa pensione ha natura integrativa della pensione a carico dell’I.N.P.S.: di conseguenza spetta nell’intero ammontare al dipendente che non goda, per non avere i prescritti requisiti, di pensione I.N.P.S.; gli ex dipendenti della Banca d’TA che abbiano ottenuto la pensione I.N.P.S. beneficiano invece della pensione integrativa solo se questa è di ammontare superiore a quella a carico dell’I.N.P.S. e nella misura della relativa differenza; ciò implica, infine, che la pensione integrativa non è dovuta se la pensione a carico dell’I.N.P.S. risulti ad essa superiore.
3. Come anticipato in premessa, il ricorrente è cessato dal servizio il 1° ottobre 2017 senza aver maturato diritto nell’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS (A.G.O.), bensì aderendo agli incentivi al pensionamento anticipato di cui alla lettera B) degli Accordi sindacali del 29 febbraio 2016, che prevedono testualmente il “ riconoscimento, fino alla data di liquidazione della pensione (INPS o Banca), di un assegno per il sostegno del reddito, pari al 70% dell’ultima retribuzione pensionabile, in favore dei dipendenti che maturano diritto a pensione entro il 30 giugno 2022 e decidano di anticipare, al massimo di tre anni, la cessazione rispetto alla data di maturazione di tale diritto ”.
4. Il ricorrente si duole del fatto che dal 1.08.2019 la Banca di TA illegittimamente non gli avrebbe più corrisposto l’assegno di sostegno al reddito, in base alla sopravvenuta normativa di cui al d.l. Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, che introduce la Pensione quota 100, perché assume che la percezione dell’ assegno ordinario di invalidità avrebbe impedito il maturarsi in capo ad esso dei requisiti per la pensione anticipata medesima. Ha chiesto, dunque, anche per il periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2021 (in caso di mancato rinnovo dell’assegno di invalidità ordinario) o fino al 31/07/2022 in caso di proroga del medesimo assegno, la corresponsione del predetto assegno di sostegno al reddito.
5. La ricostruzione della fattispecie effettuata dal ricorrente, secondo cui la corresponsione dell’assegno ordinario di invalidità osterebbe alla maturazione dei requisiti della pensione quota cento, è priva di pregio.
Come condivisibilmente evidenziato dalla Banca d’TA nella propria memoria, l’AOI è una prestazione economica di natura previdenziale disciplinata dall’art. 1 della Legge n. 222/1984, riconosciuta a coloro che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo in modo permanente a causa di un’infermità fisica o mentale. Ai sensi del co. 10 dell’art. 1 della predetta l. 222/1984 al compimento dell’età pensionabile esso automaticamente “ si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia ”. Emerge, già solo dal tenore letterale della previsione, l’assimilazione dell’assegno alla pensione, stante anche la sua funzione pensionistica. Anche la stessa circolare dell’INPS n. 289 del 24 dicembre 1991, che il ricorrente richiama a sostegno dell’opposta ricostruzione, deve essere letta in tal senso allorquando afferma che “ l'assegno d'invalidità, pur considerando la peculiarità della relativa disciplina, ha natura di prestazione pensionistica ”.
Stante dunque, la natura pensionistica dell’assegno di invalidità, al momento della maturazione del diritto al pensionamento a seguito delle nuove norme introdotte da D.L. n. 4/2019, la Banca, in applicazione dei citati accordi sindacali del 2016, ha tenuto conto del fatto che il ricorrente risultava già titolare del trattamento pensionistico riconosciuto dall’INPS, nella specie l’AOI, e pertanto ha messo in pagamento in favore del ricorrente medesimo il trattamento di pensione a proprio carico integrativo di quello a carico dell’INPS. Pertanto, avendo il ricorrente maturato dal mese di agosto 2019 il diritto alla pensione dell’A.G.O., la Banca, in aderenza agli accordi sindacali citati e al proprio Regolamento RTQ, ha cessato l’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito e ha calcolato la pensione a proprio carico quale trattamento integrativo di quello INPS (costituito dall’AOI) (donde le differenze di importo).
Tale operazione, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, non è affetta da illegittimità o travisamento dei presupposti, stante l’ art. 6, comma 3, del RTQ, a norma del quale “ nel caso in cui il dipendente venga a cessare dal servizio con diritto a pensione a norma del presente Regolamento senza aver maturato analogo diritto nell'assicurazione obbligatoria, la pensione viene corrisposta nella misura integrale a carico della Banca, salvo a diminuirla della pensione nell’assicurazione obbligatoria quando il pensionato maturi tale diritto ”.
Infondata è anche la richiesta del ricorrente di vedersi corrisposto l’assegno di sostegno al reddito per il periodo dal 1/8/2019 al 31/10/2021 (in caso di mancato rinnovo dell’assegno di invalidità ordinario) o fino al 31/07/2022 in caso di proroga del medesimo assegno, la corresponsione del predetto.
Mentre l’assegno di invalidità, infatti, ai sensi dell’ l’art. 1 della Legge n. 222/1984 comma 7, “ è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno ”, l’assegno per il sostegno del reddito, secondo gli Accordi sindacali del 2016, è erogato “ in favore dei dipendenti che maturano diritto a pensione entro il 30 giugno 2022 e decidano di anticipare, al massimo di tre anni, la cessazione rispetto alla data di maturazione di tale diritto ”. Il testo degli accordi sindacali del 2016, dunque, circoscrive temporalmente il godimento dell’assegno di sostegno al reddito, la cui durata è tassativamente limitata fino ad un massimo di 3 anni, senza possibilità di rinnovo o proroga dello stesso.
Giacché il ricorrente è cessato anticipatamente dal servizio, in aderenza ai citati accordi, il 1.10.2017, l’assegno di integrazione al reddito poteva essergli riconosciuto solo per tre anni e fino, dunque, al 1.10.2020, essendo i due tipo di assegno - quello ordinario di invalidità (prorogabile) e quello di integrazione al reddito (di durata fissa e legato al pensionamento anticipato nella misura di massimo di 3 anni) – del tutto indipendenti tra di loro.
Il ricorrente, dunque, al 1° ottobre 2020, non avrebbe comunque più potuto godere dell’assegno di integrazione al reddito e, nel caso specifico, avrebbe maturato i 42 anni e 9 mesi di anzianità utile per il riconoscimento di un altro tipo di trattamento, ossia la pensione anticipata di Banca.
Per le ragioni esposte, dall’esame della documentazione in atti e dalle difese della Banca d’TA, emerge che questa, correttamente, ha applicato la normativa nazionale e le disposizioni di cui agli accordi sindacali del 2016, pervenendo alle attribuzioni in favore del ricorrente così come evidenziate.
6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
7. La complessità della materia e la natura della controversia giustificano, nondimeno, l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
AN OC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OC | RO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.