TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4450
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dei requisiti per l'effettiva erogazione della pensione quota 100

    La Corte ha ritenuto che l'assegno di invalidità ordinario abbia natura pensionistica e non osti alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata. La Banca ha correttamente applicato il regolamento cessando l'assegno di sostegno al reddito e calcolando la pensione a carico della Banca come integrativa di quella INPS.

  • Rigettato
    Diritto a percepire l'assegno di sostegno al reddito

    La Corte ha stabilito che l'assegno di sostegno al reddito, secondo gli accordi sindacali del 2016, è erogato per un massimo di 3 anni e non è rinnovabile o prorogabile. Il ricorrente ha cessato il servizio anticipatamente il 1.10.2017, quindi l'assegno poteva essere riconosciuto solo fino al 1.10.2020. Pertanto, la richiesta di pagamento per il periodo successivo è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4450
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4450
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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