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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 7926 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7926 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AMOROSO CARMELA
NA presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] c.f. , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. AMOROSO CARMELA
NA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2025 e premettendo: CP_1 CP_2
- di aver contratto matrimonio in Bacoli il 18/08/2001;
- che dalla loro unione sono nati i figli (14.06.2009) e (09.03.2012); Persona_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 11.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Per concorde ed espressa volontà dei coniugi, gli stessi optano per l'affidamento condiviso di entrambi i figli stabilendo che:
1) PER LE VISITE SETTIMANALI, i minori nato a [...] il [...] e Persona_3
, nata a [...] il [...] saranno stabilmente collocati presso Persona_4
l'abitazione sita Monte di Procida (Na) alla Via Inferno n. 99, dove risiedono con la madre, dal lunedi al venerdi pomeriggio – ore 18.00. Dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, fino alle ore
21.30 trascorreranno il loro tempo insieme al padre;
il tutto salve eccezioni da concordare preventivamente tra i coniugi e nel rispetto degli interessi dei minori.
2) PER LE FESTIVITÀ ANNUALI:
Festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori periodi alternati, dal 23 dicembre al
25 dicembre con un genitore e dal 25 al 26 con l'altro, capodanno ed epifania ad anni alterni con ciascun genitore, alternando annualmente la scelta del primo periodo (madre negli anni pari e padre negli anni dispari).
Festività Pasquali, i minori trascorreranno il periodo pasquale (dal Giovedì santo alla domenica sera) ad anni alterni con ciascun genitore (con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari).
Altre festività e ponti, saranno gestiti secondo il calendario scolastico e alternati tra i genitori, previo accordo.
In difetto di accordo, si terrà conto del genitore di riferimento secondo quanto stabilito per la gestione settimanale. Compleanno e onomastici dei minori, gli stessi trascorreranno tali festività con entrambi i genitori, salve eccezioni previamente concordate tra i genitori.
I compleanni dei genitori saranno trascorsi dai minori con il genitore festeggiato;
lo stesso vale per la festa della mamma e del papà.
3) VACANZE ESTIVE, durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto) i minori Per_3
e , trascorreranno:
[...] Persona_4
a) Nei mesi di giugno e luglio, salvo diverso accordo tra le parti, settimane alterne con ciascun genitore, con passaggio dei minori la domenica sera;
b) Nel mese di agosto: 15 giorni consecutivi con ciascun genitore. La scelta del periodo e l'alternanza di verrà stabilita da entrambi i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di Per_5 accordo, la madre sceglierà per prima negli anni pari e il padre negli anni dispari.
4) I coniugi si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie legate alla gestione dei due figli, quali spese mediche e scolastiche sono ripartite tra loro al 50%;
5) I coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali spese extrascolastiche, quali ad esempio quelle legate ad attività sportive sono a carico esclusivo della sig.ra ; nessun'altra CP_2 pretesa di ogni genere intercorrerà tra loro.
6) per concorde espressa volontà dei coniugi la casa familiare di proprietà della madre di
[...]
sita in Monte di Procida (NA) alla Via Inferno n. 99, resterà in uso esclusivo, unitamente ai CP_2 mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra dove vi abiterà insieme ai figli CP_2 Persona_3
e ; Persona_4
7) per concorde ed espressa volontà dei ricorrenti le spese relative alle utenze domestiche della casa familiare, quali acqua, luce, gas e telefono, nonché le imposte e le tasse eventualmente dovute per la menzionata abitazione e per le relative pertinenze, cadranno ad esclusivo carico della sig.ra
[...]
; CP_2
8) I coniugi danno altresì atto che, il sig. provvederà a corrispondere mensilmente CP_1
€ 500,00 in favore della sig.ra per il sostentamento e gestione dei due figli minori”. CP_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
(atto n.74, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2001);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino