TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7438/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del TR di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7438/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GIUGNO DAVIDE GIUSEPPE
ATTORI
contro
titolare di TURISMO RURALE ACQUAROSSA DI FERRARA Controparte_1
OR (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._4
CIRVILLERI OR
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. MIRABELLA DIEGO
pagina 1 di 17 CONVENUTI
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe riferivano che in data 24.6.2017, aveva riportato gravissime lesioni Parte_1
a causa di un tuffo effettuato nella piscina di proprietà della struttura Turismo Rurale Acquarossa di
, ove si era recato insieme alla sorella ed altri amici;
Controparte_1 Parte_4 raccontavano che dopo essersi tuffato, era emerso dall'acqua accusando fortissimi dolori che PT rendevano necessario l'immediato intervento degli amici ivi presenti, precisando che al verificarsi dell'evento non era presente alcun addetto incaricato alla vigilanza ed al primo soccorso e che, allertato il 118, il giovane era stato trasportato presso il PS del nosocomio di Paternò ove, riscontrata alle analisi strumentali “ frattura del soma di C7 con muro posteriore retropulso del canale”, era stato subito disposto il trasferimento in elisoccorso presso l'Azienda Papardo di Messina ove nella notte tra il 24 ed il 25.6.2017 era stata emessa la seguente diagnosi : “ frattura da scoppio del soma 17 con retropulsione del muro del canale vertebrale con danno mielico da C6 a T1 in paziente paraplegico con anestesia totale dalla linea traversa mammaria in giù”; riferivano che era stato sottoposto a intervento PT
chirurgico di corpectomia di CS 7 e stabilizzazione C6-T1 e che, in data 29 giugno 2017 era stato trasferito presso la unità spinale unipolare dell'ospedale Cannizzaro ove era rimasto ricoverato sino al
30 ottobre 2017, quando si era dimesso per ricorrere alle cure dell'azienda ospedaliera Careggi di
Firenze, ove era rimasto ricoverato sino al mese di giugno successivo;
richiamavano dunque la relazione stesa dai sanitari della detta struttura: “ … in anamnesi trauma vertebro midollare del
24.6.2017 con frattura da scoppio C7 per riferito tuffo in piscina. In data 25/06 intervento di corpectomia di C7 e stabilizzazione C6-T1 presso Ospedale Papardo di Messina. In data 29.6.2017 trasferimento all'UO PO di Catania, da cui si autodimetteva per proseguire il percorso nel nostro reparto. In anamnesi episodio di embolia polmonare documentata con angio Tc dall'ospedale di provenienza .. successiva Tc di agosto e scintigrafia perfusionale di novembre documentano normale perfusione. Negativo ecolordoppler venoso arti inferiori del 3.11. Alla luce di questo, mentre si apprezza risoluzione del quadro, non si può escludere una profilassi tenuto conto della immobilità
pagina 2 di 17 degli arti inferiori … attualmente condizioni cliniche stabili. Quadro neurologico di tetraplegia C8 AIS
B con funzione motoria sostanzialmente conservata agli arti superiori e plegia completa degli arti inferiori al cui livello si evidenzia spasticità di grado 2/3 MAS. La valutazione neurofisiologica depone complessivamente per una grave alterazione della trasmissione lungo le vie motorie, somatosensitive e autonomiche midollari per gli arti inferiori, con minima preservazione solo delle vie di tipo somasensitivo ( dall'art. inferiore DX). Agli arti superiori si segnalano esclusivamente modesti aspetti di denervazione C7-D1 bilaterali con assenza bilaterale della componente N13 sel Pes. La prognosi per un recupero efficiente del deficit neurologico agli arti inferiori appare al omento negativa ..”.
Deducendo che nonostante le cure le condizioni di salute non erano migliorate e che la prognosi per un recupero del deficit neurologico era negativa, allegavano dunque la responsabilità della struttura convenuta, che non aveva predisposto alcun mezzo idoneo a diffidare i bagnanti dall'eseguire tuffi o manovre pericolose, omettendo di indicare con appositi cartelli la profondità della piscina ed il divieto di eseguire tuffi;
richiamando la normativa contenuta nella Disciplina interregionale delle piscine cui rinviava la LR del 26 febbraio n. 3/2010, evidenziavano che la piscina gestita dalla convenuta avrebbe dovuto essere presidiata da un assistente ai bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso e con funzioni di vigilanza sulle attività svolte in vasca e negli spazi circostanti;
evidenziavano, ancora che la struttura avrebbe dovuto essere dotata di un regolamento contenente le regole di educazione sanitaria e comportamentale, da tenere esposto e ben visibile agli utenti all'ingresso dell'impianto e la piscina avrebbe dovuto essere dotata di indicatori di profondità dell'acqua; deducevano che le gravi omissioni e negligenze della gestione della piscina da parte della struttura convenuta, aveva causato il gravissimo incidente con impossibilità per di Parte_1
condurre una vita normale, costretto a vivere su una sedia a rotelle, allegando pertanto la responsabilità ex art. 2043 cc, nonché ex art. 2051 cc, per aver omesso di custodire la piscina in relazione al suo utilizzo e conduzione. precisava di aver patito un danno biologico con postumi permanenti pari al 100%, oltre Parte_1
che un danno alla vita di relazione con conseguenti e connesse spese mediche.
e , genitori di riferivano che a seguito del sinistro era Parte_2 Controparte_3 PT
derivato lo sconvolgimento della loro vita, posto che per potersi dedicare alla cura del figlio, avevano dovuto cambiare radicalmente le abitudini, evidenziando gli effetti negativi anche sulla loro relazione affettiva;
riferivano che a causa dei lunghi viaggi al Nord per le cure di si erano trovati in PT
condizioni economiche precarie, precisando che si era reso necessario dal mese di Parte_3
pagina 3 di 17 luglio 2018, prendere in affitto un appartamento nel Comune di Umbertide ( Perugia) per consentire al figlio di frequentare il centro di riabilitazione “Istituto Prosperius Tibertino spa” con ingenti costi per vitto e alloggio e spese mediche per un esborso complessivo di € 18.913,70.
Chiedevano, pertanto, ritenersi l'esclusiva responsabilità della ditta individuale Turismo Rurale
Acquarossa di RR VA e condannarla, in solido con Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da
[...] Parte_1 quantificati in € 1.400.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; chiedevano inoltre condannarsi le parti convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad €
18.913,70 e non patrimoniali da determinarsi in corso di causa patiti da e Parte_2 Parte_3
, con vittoria di spese e compensi.
[...]
Si costituiva , titolare della ditta individuale “Turismo Rurale Acquarossa di RR Controparte_1
VA” riferendo che il giorno del sinistro il sig. , all'epoca minorenne, era in compagnia PT
della sorella maggiorenne e che conosceva i luoghi per aver frequentato la propria struttura in altre occasioni;
riferiva che in seguito ad un diverbio con la sorella che gli aveva negato una sigaretta, il sig.
per reazione di sfida autolesionistica si era tuffato nella parte più bassa della piscina e che, PT emerso dall'acqua era stato prontamente soccorso da esso convenuto, titolare di brevetto di assistenza ai bagnanti;
deducendo di essere stato sempre presente a bordo piscina per tutta la giornata, di aver allertato i soccorsi e di essersi anche recato al pronto soccorso per avere notizie sulle condizioni di salute del ragazzo, riferiva altresì di aver denunziato il sinistro alla compagnia assicurativa.
Eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, deducendo che in vari punti della piscina erano presenti a bordo vasca gli indicatori di profondità dell'acqua, che nei pressi della scaletta – punto in cui era avvenuto il tuffo- era ed è indicata la profondità di “1 mt”, che, secondo le comuni regole di prudenza, non consente sicuramente di effettuare tuffi;
riferiva che, in qualità di gestore ed assistente ai bagnanti, era sempre stato presente durante tutto l'orario di funzionamento della piscina allo scopo di vigliare sulle attività svolte in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa e deduceva che il regolamento d'uso della piscina non solo era correttamente affisso all'ingresso dell'impianto natatorio e, dunque, ben visibile a tutti gli utenti così come richiesto dalla disciplina vigente in materia ma, con assoluta diligenza, era stato, altresì, affisso un ulteriore cartello in prossimità dei bagni. Riferendo di aver osservato tutte le regole e le precauzioni del caso, contestava l'applicabilità di responsabilità ex artt. 2043cc, evidenziando che il sinistro si era verificato a causa dell'imprudente bravata del sig.
, che configurandosi quale caso fortuito escludeva altresì la responsabilità ex art. 2051 cc. PT
pagina 4 di 17 Allegava in subordine il concorso di colpa del sig. ex art. 1227 cc e la responsabilità dei genitori PT
odierni attori ex art. 2048 cc, che non avevano osservato i propri doveri di vigilanza e controllo sul figlio, all'epoca di anni 15, per non averlo accompagnato ovvero per averlo affidato alla sorella che si era rivelata inidonea a controllarlo.
Deduceva poi di essere titolare di polizza assicurativa stipulata con Controparte_5
, in forza del contratto n. 5358907 del 6.7.2011 con garanzia per la responsabilità
[...] civile verso terzi sino all'importo massimo di euro 500.000,00, formulando nei suoi confronti domanda riconvenzionale trasversale al fine di essere garantita da ogni eventuale condanna nei limiti del massimale indicato nella polizza assicurativa e chiedendo, in subordine di essere autorizzata chiamare in causa la detta compagnia ex art. 106 e 269 cpc;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in subordine l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cc con riduzione proporzionale del risarcimento;
chiedeva altresì accertare e dichiarare la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per culpa in vigilando e/o culpa in educando nella causazione dell'evento; chiedeva, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare Controparte_4
, a tenere indenne esso convenuto dal pagamento delle somme accertate come
[...] dovute all'esito del processo sino al raggiungimento del massimale pari ad euro 500.000, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , richiamando le condizioni generali Parte_5 della polizza n° 0005358907 ed eccependo l'inefficacia della stessa;
riferiva infatti che il rischio assicurato era inerente le attività legate alla ristorazione ( “Rist, Tratt. ”), con espressa CP_6
esclusione delle attività diverse da quelle indicate in polizza;
eccepiva l'annullabilità del contratto ex art. 1892 cc, 1891 III comma e 1894 cc, posto che in sede di stipula nulla era stato riferito circa l'espletamento di attività diverse da quelle di ristorazione ovvero circa l'uso di una piscina con mancata assunzione del rischio;
riportandosi poi, nel merito, alle difese svolte da n.q., Controparte_1
contestava le richieste risarcitorie e chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza e ritenersi sussistenti i presupposti per l'annullamento con rigetto di ogni domanda nei propri confronti;
in subordine, chiedeva ridursi l'eventuale indennizzo dovuto da essa Compagnia alla somma ritenuta provata nel corso del processo, nei limiti del massimale di € 500.000,00 con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, a mezzo di interrogatorio formale di della prova Parte_1
testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.11.2024, veniva assunta in pagina 5 di 17 decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Le domande attoree sono parzialmente fondate secondo quanto si dirà.
In via preliminare, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 5 comma 9 LR n. 3/2010, disciplinante l'attività di agriturismo in Sicilia recita : “ 9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.”.
L'Accorso Stato – Regioni e province autonome del 16.1.2003, per quanto qui d'interesse definisce tali piscine: “ a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture gia' adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonche' quelle al servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa”; esse dunque possono dirsi rientrare in quelle “c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione”.
Per quanto qui d'interesse, l'Accordo ( applicabile al caso che occupa, sia per espresso richiamo da parte della LR 3/2010, sia in quanto trattasi di piscina scoperta , cfr punto 3 dell'Accordo), stabilisce inoltre ai punti 4 e 6 “ Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalita' delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni.
L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili;
le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.; Punto 6) - Controlli interni.
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei pagina 6 di 17 rischio in cui e' considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi: a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza”.
Nel caso che occupa, sussiste senz'altro, all'esito degli accertamenti istruttori effettuati, la CP_ responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 e 2051 cc.
Sul punto si rileva anzitutto la scarsa efficacia probatoria delle fotografie depositate quali allegati n. 3,
4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione, in quanto non è certa la loro collocazione temporale, non essendovi prova che all'epoca del sinistro i luoghi raffigurati nelle foto fossero i medesimi e che, pertanto, fossero presenti gli indicatori di profondità; la parte convenuta è stata inviata ex art. 210 cpc a depositare gli originali dei file inerenti le dette fotografie ( cfr ordinanza del 14.6.2021), ma l'ordine è rimasto inevaso.
Quanto alla foto sub 4 che ritrae il regolamento affisso all'ingresso e vicino ai bagni, quand'anche fosse dimostrata la presenza del detto cartello al tempo del sinistro, ivi non risulta affatto disciplinato il divieto di fare tuffi in piscina;
ed anzi sebbene sia raffigurata l'immagine della vasca non è in alcun modo evidenziato, né posto in rilievo il pericolo di effettuare tuffi nella parte con profondità di 1mt.
Non risulta dimostrato, inoltre, che il sig. , gestore dell'impianto e titolare del brevetto Controparte_1
di bagnino e salvataggio in piscina, sia stato continuativamente presente a bordo piscina per effettuare il controllo, la vigilanza e l'assistenza; le prove orali raccolte durante il processo, infatti, depongono in senso del tutto contrario a quanto dallo stesso riferito.
Anzitutto non v'è prova del fatto che il sig. si sia tuffato in piscina in esito ad un Parte_1
diverbio con la sorella, quasi a voler fare un gesto autolesionistico.
Inoltre nessuno dei testi escussi durante il processo ha confermato che il sig. sia stato sempre e CP_1
continuativamente presente sui luoghi, posto che secondo le concordi dichiarazioni, il sig. venne PT aiutato ad uscire dall'acqua dai suoi due amici e e da Persona_1 Persona_2
altre persone ospiti della struttura;
ciò risulta oltre che da quanto dichiarato da questi ultimi, anche dalla deposizione del teste ospite della struttura e sulla cui attendibilità non v'è Testimone_1
pagina 7 di 17 ragione di dubitare, il quale ha riferito : “..il IG in seguito all'incidente si appoggiava al PT
muretto non usciva dalla piscina ed essendo io la persona più vicina al lato della piscina mi chiese di soccorrerlo;
All'epoca il ragazzo era diverso, più corpulento e lì per lì non me la sentivo e non lo soccorsi direttamente ad uscire, per cui vennero altre persone tra cui anche il IG ... CP_1
vennero persone che erano presenti lì in piscina che io non conoscevo... si avvicinarono circa una decina di persone presenti in piscina... penso che alcuni fossero amici del IG e altre persone PT
sopraggiunsero dietro la richiesta che IG faceva a me direttamente ma facendosi sentire PT
anche dagli altri, in quanto dichiarava che accusava dei forti dolori alle gambe non sentendole più... le altre persone che sopraggiunsero erano altri ospiti della struttura non persone che lavoravano nella stessa... il IG è arrivato subito dopo allertato da queste guida perché penso Controparte_1
momentaneamente si fosse allontanato in quanto controllava sia la piscina che l'ingresso... io ho conosciuto il IG quel giorno stesso entrando dall'ingresso principale dove lui si Controparte_1
trovava e ci ha accolto, noi siamo andati di mattina presto e lui era all'ingresso ma abbiamo pagato ad una ragazza che era preposta a tale emozioni... Non è stato il IG a tirare fuori il IG CP_1
dalla piscina...”. PT
A fronte di tali chiare dichiarazioni, poco rileva quanto riferito dalla teste , dipendente Testimone_2
della struttura, che ha riferito che al momento del sinistro si trovava al bar da cui era possibile vedere la piscina, ove già si trovava il sig. , trattandosi di dichiarazione smentita dagli altri testimoni che CP_1
invece si trovavano insieme al sig. . PT
È vero che il sig. ha riferito di essere stato avvisato dal sig. del fatto che la piscina fosse Tes_1 CP_1 modulare ovvero “ nella parte di estrema destra dove soggiornavo vi era la parte bassa contraddistinta anche da uno scivolo per bambini piccoli;
era uno scivolo che terminava in acqua .. l'altra parte era quella più profonda libera, cioè non vi erano altre cose presenti”; egli ha anche riferito di aver sentito il sig. dire “ ai ragazzi di mantenere un comportamento controllato …io ho sentito il sig. CP_1
dire che non era possibile fare i tuffi agli ospiti dello stabilimento che si trovavano in piscina” CP_1
e tuttavia lo stesso teste ha anche raccontato “ nel periodo in cui sono stato nello stabilimento non ho visto nessuno buttarsi in piscina di testa mentre ho visto gente che si tuffava nella parte alta a mo' di bomba... Nella parte alta della piscina vi era un trampolino nell'arco della giornata utilizzato in realtà ben poco, non saprei come mai ma quelle volte che io ho visto persone utilizzarlo più che altro ragazzi sempre in posizione a bomba”.
pagina 8 di 17 Ciò dimostra, a tutto concedere, che il sig. pur saltuariamente presente sui luoghi e pur avendo CP_1
fornito qualche generica raccomandazione, non ha per nulla impedito agli ospiti di porre in essere comportamenti pericolosi, né ha assicurato il rispetto delle regole per la sicurezza dei medesimi, rendendosi responsabile anche ai sensi dell'art. 2051 cc;
è evidente, infatti, che la gestione di una piscina aperta al pubblico, comporta la necessità di assicurare il rispetto delle regole di prudenza e sicurezza, laddove la leggerezza e la discontinuità dell'impegno in tal senso, non può certo essere scriminata - quantomeno non del tutto – da un comportamento imprudente degli utenti;
in ragione del suo oggettivo rapporto di custodia con il bene di che trattasi, infatti, il sig. , pienamente CP_1
consapevole della presenza di una parte di piscina con profondità di 1 mt ed altrettanto consapevole del fatto che quel giorno fossero presenti in struttura ospiti giovani ed anche minorenni, avrebbe dovuto adottare un grado di diligenza senz'altro maggiore, non allontanandosi dal sito, impedendo di tuffarsi ed eventualmente anche invitando a lasciare la struttura coloro che non rispettassero le regole;
ed infatti, è presumibile ritenere che, ove il titolare della struttura fosse stato sempre presente a bordo piscina e ove lo stesso avesse preteso dagli ospiti presenti il rispetto delle regole, ciò avrebbe avuto una forte efficacia deterrente sull'adozione di comportamenti pericolosi ( cfr Cass. Pen. Sent. n. 4890/2020
“ Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante la presenza di un assistente bagnante a bordo piscina, che non può essere trasferita, in via convenzionale, sulle persone a protezione delle quali essa è prevista. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza che, in ragione dell'omessa predisposizione di un servizio di assistenza bagnanti, aveva riconosciuto la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica che gestiva in forma imprenditoriale una piscina aperta al pubblico per l'omicidio colposo di una bambina deceduta per annegamento dopo essere sfuggita al controllo del padre consapevole che la figlia non sapeva nuotare, ritenendo irrilevante l'impegno assunto dal genitore di sorvegliare la minore).”; cfr inoltre Cass. Civ. sent. n. 5086/2011 “Ai fini dell'individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell'acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, come nella specie, andrà valutata l'incidenza causale di tale omissione rispetto all'evento, non apparendo inverosimile - alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata - che idonei segnali
pagina 9 di 17 di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell'uomo medio, e, tanto più su quello di un'adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l'acqua era senz'altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonché la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 5086/2011).
Tutto ciò premesso, è d'altronde altresì configurabile un concorso di colpa in capo al giovane PT
; sulla scorta delle risultanze processuali, è emerso infatti che egli conosceva la piscina di che
[...] trattasi, essendovi già stato l'anno precedente al sinistro in un paio di occasioni ( cfr dichiarazioni rese dal giovane nel corso dell'interrogatorio formale all'udienza del 9.3.2022), si che deve ritenersi che egli sapesse che una parte della vasca fosse meno profonda;
all'epoca del sinistro, aveva PT
quindici anni e si era recato presso la struttura insieme alla sorella maggiorenne e ad altri amici, si che può ritenersi che lo stesso avesse un grado di maturità tale da poter riconoscere l'esistenza di un pericolo, seppure proprio l'età adolescenziale ha impedito al medesimo di ponderare e valutarne adeguatamente i rischi, proprio perché egli aveva già effettuato tuffi nella vasca di che trattasi;
tenuto conto degli elementi emersi, pertanto, visto l'art. 1227 cc, va ritenuta l'efficienza causale in ragione di un terzo del suo comportamento nella determinazione del danno, in quanto oggettivamente in contrasto con una regola di prudenza che egli, in ragione della sua età, avrebbe potuto e dovuto osservare.
Occorre a questo punto richiamare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare il danno risarcibile.
Egli all'esito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata ha così concluso: “ .. si può affermare che il IG. e affetto da Tetraplegia incompleta post-traumatica esito di Parte_1
frattura di scoppio C7, vescica e alvo neurologici . Tanto premesso, ben sembra potersi affermare come sussistente – alla luce di valido criterio di probabilità scientifica – il nesso di causalità materiale fra le su indicate lesioni ed il sinistro in discorso;
appare evidente come le lesioni per l'innanzi descritte abbiano determinato, per l'Infortunato de quo, un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di giorni 371(trecento settantuno) al 100 %. … Allo stato attuale il processo morboso interessante
l'Attore e causualmente riconducibile alle lesioni dal sinistro cagionate, si mostra ormai esaurito nel proprio aspetto dinamico-evolutivo, essendo stati, peraltro, praticati - per quanto emergente dalla documentazione sanitaria disponibile - trattamenti terapeutici che sembrano apparentemente adeguati alla rilevanza del caso, e tuttavia si evidenzia la presenza di postumi invalidanti che, da considerarsi
pagina 10 di 17 verisimilmente ormai a carattere permanente, sono costituiti da “esito anatomo-clinico a grave impegno funzionale a carico della degli arti inferiori. Ai su-indicati postumi invalidanti può ragionevolmente attribuirsi una complessiva diminutio della Validità Psicofisica del soggetto (“Danno
Biologico”,rectius “Danno alla Salute”) che sembra equo identificare in misura percentuale pari al 85
% (ottantacinque per cento). Le spese sostenute e documentate per le lesioni patite, sono congrue. Non sono pervenuti rilievi dalle parti”.
Le conclusioni raggiunte dal ctu sono da ritenersi condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e non sono state contestate dalle parti del processo.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta pagina 11 di 17 possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Tenuto conto delle tabelle elaborate dal TR di Milano anno 2024 e dell'età dell'attore al momento del sinistro, egli ha diritto alla somma di € 42.665,00 per ITA per 371 giorni ed € 748.875,00
a titolo di danno per invalidità permanente al 85%; sussiste altresì il diritto al danno morale, tenuto conto della profonda sofferenza patita dal giovane che ha visto modificare da un giorno PT all'altro la sua vita e la sua quotidianità, costretto ad abbandonare per lungo tempo gli studi, gli amici ed anche la sua casa, a rimodulare progetti di vita e sogni, ad affrontare interventi chirurgici, cure e terapie lunghe e dolorose;
la tabella di Milano 2024, a titolo di incremento per sofferenza del danno biologico per un ragazzo di 15 anni che abbia riportato un'invalidità permanente pari al 85%, prevede un importo di € 374.312, si che l'importo complessivamente dovuto ad sarebbe pari ad € PT
1.165.852.
Tenuto conto del concorso di colpa del medesimo, quantificabile nella misura del 30% egli ha dunque diritto all'importo di € 816.096,4.
L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come
pagina 12 di 17 tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Gli attori e , hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale;
Parte_1 Parte_3
risulta documentato in atti che i medesimi, a seguito del grave incidente del figlio, hanno sostenuto spese mediche e di assistenza, consistenti anche nella necessità di affittare un appartamento in Umbria nel Comune di Umbertide ove frequentava il centro di riabilitazione “Istituto Prosperius PT
Tibertino spa”; tenuto conto della documentazione in atti e del grave danno patito dal figlio, infatti, appare ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che non potesse recarsi PT
autonomamente nel centro di riabilitazione e che, soprattutto nei primi tempi avesse bisogno di assistenza continua;
essi hanno depositato copia di alcune ricevute di pagamento dell'affitto mensile, copia di alcuni scontrini, copia dei titoli di trasferimenti aerei e treni attestanti le spese sostenute per l'assistenza al figlio;
è stata depositata inoltre la spesa sostenuta per l'acquisto della carrozzina pari a complessivi € 3547,70 ( sono presenti due acquisti, uno per € 500,00 ed uno per € 3047,70).
Escludendo dal computo gli importi di cui agli scontrini attestanti le spese di vitto ( genericamente depositati alla rinfusa ed inerenti spesa quotidiana e di vario genere ), avuto riguardo alla richiesta attorea ( € 18.913,70), l'importo dovuto può essere forfettariamente quantificato in € 15.000,00; avuto riguardo al concorso di colpa ex art. 1227 cc di essi hanno dunque diritto alla somma di € PT
10.500,00.
Per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori genitori di PT
valga la pena richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità in più occasioni con orientamento ormai consolidato : “ … va ribadito che il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purchè tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (Cass. 04/11/2019,
n. 28220, che, in particolare, esclude che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata); ed anche in tal caso, ribadita come indefettibile
l'integralità del risarcimento, ove l'allegazione si corrobori con nozioni di comune esperienza sul carattere ordinario dell'assistenza ad un figlio minorenne convivente a lungo ricoverato lontano dalla
pagina 13 di 17 residenza familiare e poi soggetto a non semplice riabilitazione, la prova degli sconvolgimenti o delle sofferenze a tanto connesse, ove pure si voglia dimenticare il comprensibile strazio dei genitori nei sei giorni di coma e nei periodi in cui si palesava incerto ed angoscioso il recupero del figlio, può dirsi tecnicamente raggiunta in punto di an debeatur, salva ogni ulteriore valutazione” ( cfr Cass. Civ. sent.
n. 25843/2020).
Nel caso che occupa, tenuto conto dell'importanza delle lesioni patite da può senz'altro PT
ritenersi che la gravità delle conseguenze abbia coinvolto anche i genitori, che si sono visti costretti a mutare radicalmente le loro abitudini di vita al fine di dedicarsi alla sua cura ed assistenza, vivendo mesi e mesi di intollerabile sofferenza ed angoscia, costretti ad accettare la diagnosi di irreversibilità della invalidità riportata dal figlio ed adattare di conseguenza i progetti, l'attività lavorativa e quotidiana ad una realtà profondamente diversa da quella che avevano vissuto.
Al fine di determinare il quantum del risarcimento, può farsi riferimento alle Tabelle del TR di
OM , come affermato dalla Corte di Legittimità “ Ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, il quale è presuntivo, essendo sufficiente il legame di parentela per presumere
l'afflittività, e non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima principale e secondaria. Il pregiudizio subito dal nascituro per la lesione di un congiunto, in difetto dell'attualità del rapporto, è un danno futuro soltanto eventuale, e come tale non risarcibile. Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal TR di OM ” ( cfr Cass.
Civ sent. n. 13540/2023).
Tenuto conto della Tabella in questione, pertanto, si ottiene un punteggio di 26,4 punti ( dato da: punti
20 per il grado di parentela – genitori , punti 6 per l'età dei genitori all'epoca del fatto – 49 anni , punti
7 per l'età del figlio al momento del sinistro – 15 anni = 33 punti, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti coinvolti – 2 genitori pari a 0,8 e ottenendo così il punteggio di 26,4); tale punteggio va moltiplicato per il valore punto che, nel caso di specie, avuto riguardo alla componente dinamico – relazionale ( valore punto € 2450,00) ed a quella di sofferenza soggettiva ( valore punto € 3474) per un totale di € 5924,00, ottenendosi l'importo complessivamente dovuto pari ad € 156.393,6 ( cfr tabella F delle Tabelle di OM anno 2023).
Occorre a questo punto rilevare che avendo il figlio concorso a determinare l'evento, la somma cui essi hanno diritto va ridotta in ragione dl 30% , ottenendosi dunque la somma di € 109.475,7 ( “In materia
pagina 14 di 17 di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito")
Cass. Civ. 16413/2024).
Occorre adesso esaminare la questione circa la vigenza ed efficacia della polizza assicurativa.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione attiva degli attori ad avanzare domanda di risarcimento nei confronti della Compagnia assicurativa, non essendo gli stessi titolari di alcuna azione diretta, né contrattuale né extracontrattuale ( “ In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando
l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.”
Cass. Civ. sent. n. 5259/2021 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 9972/2025).
L'eccezione di inefficacia della polizza, pienamente ammissibile non sussistendo l'invocata tardività ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 18742/2019 “ In tema di assicurazione della responsabilità civile,
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello”), è fondata.
pagina 15 di 17 Risulta pacificamente dalla polizza depositata in atti, che l'ambito di attività per il quale è stata stipulata l'assicurazione è inerente la sola ristorazione, come emerge dal frontespizio del documento “
Rist, Tratt. ”; è indubbio che il rischio assicurato – per quanto attiene alla responsabilità civile CP_6
verso terzi - sia pertanto inerente le lesioni o i danni provocati a terzi nell'esercizio di tali attività, sicchè la clausola di cui al punto 1 delle condizioni generali ( pagina 35), rimane legata “ai rischi per i quali l'assicurazione è stipulata” e, quindi ai rischi derivanti dalle attività di ristorazione, non essendo menzionato in alcuna parte del contratto l'uso di una piscina;
ugualmente non può ritenersi rilevante ai fini auspicati dalla ditta convenuta, la definizione di “fabbricato”, posto che in ogni caso occorre fare riferimento all'attività assicurata, fra cui non rientra la conduzione di piscine aperte al pubblico;
era peraltro semmai onere della ditta convenuta, dimostrare di aver informato l'assicurazione della presenza della piscina e della specifica intenzione di assicurare anche il rischio di danni patiti dai terzi nell'esercizio di tale ulteriore servizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dello scaglione da € 520.000,00 ad €
1.000.000,00 della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; avuto riguardo alla questione di natura indeterminata sottesa alla domanda specificamente rivolta nei confronti della Compagnia assicurativa, invece, può farsi riferimento al IV scaglione della medesima tabella, applicabile appunto alle controversie di valore indeterminato.
Le spese della ctu sono poste in via definitiva a carico di Turismo Rurale Acquarossa di RR
VA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara Turismo Rurale Acquarossa di RR
VA responsabile del danno non patrimoniale patito da nella misura del Parte_1
70%;
- Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA al pagamento in favore di PT
della complessiva somma di € 816.096,4 in valori attuali, oltre interessi legali dal
[...]
24.6.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
pagina 16 di 17 - Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA a corrispondere a Parte_2
e , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di € 10.500,00 Parte_3
oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA a corrispondere a Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € Parte_3
109.475,7 in valori attuali, oltre interessi legali dal 24.6.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori nei confronti di
[...]
; Controparte_4
- Rigetta la domanda di garanzia avanzata da Turismo Rurale Acquarossa di RR VA nei confronti di;
Controparte_4
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in complessivi € 29193,00 per compensi ed € 1733,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Condanna gli attori e Turismo Rurale Acquarossa di RR VA, in solido fra loro al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_4 liquidate in complessivi € 7616,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 12.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del TR di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7438/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GIUGNO DAVIDE GIUSEPPE
ATTORI
contro
titolare di TURISMO RURALE ACQUAROSSA DI FERRARA Controparte_1
OR (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._4
CIRVILLERI OR
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. MIRABELLA DIEGO
pagina 1 di 17 CONVENUTI
Avente ad oggetto: risarcimento del danno
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori in epigrafe riferivano che in data 24.6.2017, aveva riportato gravissime lesioni Parte_1
a causa di un tuffo effettuato nella piscina di proprietà della struttura Turismo Rurale Acquarossa di
, ove si era recato insieme alla sorella ed altri amici;
Controparte_1 Parte_4 raccontavano che dopo essersi tuffato, era emerso dall'acqua accusando fortissimi dolori che PT rendevano necessario l'immediato intervento degli amici ivi presenti, precisando che al verificarsi dell'evento non era presente alcun addetto incaricato alla vigilanza ed al primo soccorso e che, allertato il 118, il giovane era stato trasportato presso il PS del nosocomio di Paternò ove, riscontrata alle analisi strumentali “ frattura del soma di C7 con muro posteriore retropulso del canale”, era stato subito disposto il trasferimento in elisoccorso presso l'Azienda Papardo di Messina ove nella notte tra il 24 ed il 25.6.2017 era stata emessa la seguente diagnosi : “ frattura da scoppio del soma 17 con retropulsione del muro del canale vertebrale con danno mielico da C6 a T1 in paziente paraplegico con anestesia totale dalla linea traversa mammaria in giù”; riferivano che era stato sottoposto a intervento PT
chirurgico di corpectomia di CS 7 e stabilizzazione C6-T1 e che, in data 29 giugno 2017 era stato trasferito presso la unità spinale unipolare dell'ospedale Cannizzaro ove era rimasto ricoverato sino al
30 ottobre 2017, quando si era dimesso per ricorrere alle cure dell'azienda ospedaliera Careggi di
Firenze, ove era rimasto ricoverato sino al mese di giugno successivo;
richiamavano dunque la relazione stesa dai sanitari della detta struttura: “ … in anamnesi trauma vertebro midollare del
24.6.2017 con frattura da scoppio C7 per riferito tuffo in piscina. In data 25/06 intervento di corpectomia di C7 e stabilizzazione C6-T1 presso Ospedale Papardo di Messina. In data 29.6.2017 trasferimento all'UO PO di Catania, da cui si autodimetteva per proseguire il percorso nel nostro reparto. In anamnesi episodio di embolia polmonare documentata con angio Tc dall'ospedale di provenienza .. successiva Tc di agosto e scintigrafia perfusionale di novembre documentano normale perfusione. Negativo ecolordoppler venoso arti inferiori del 3.11. Alla luce di questo, mentre si apprezza risoluzione del quadro, non si può escludere una profilassi tenuto conto della immobilità
pagina 2 di 17 degli arti inferiori … attualmente condizioni cliniche stabili. Quadro neurologico di tetraplegia C8 AIS
B con funzione motoria sostanzialmente conservata agli arti superiori e plegia completa degli arti inferiori al cui livello si evidenzia spasticità di grado 2/3 MAS. La valutazione neurofisiologica depone complessivamente per una grave alterazione della trasmissione lungo le vie motorie, somatosensitive e autonomiche midollari per gli arti inferiori, con minima preservazione solo delle vie di tipo somasensitivo ( dall'art. inferiore DX). Agli arti superiori si segnalano esclusivamente modesti aspetti di denervazione C7-D1 bilaterali con assenza bilaterale della componente N13 sel Pes. La prognosi per un recupero efficiente del deficit neurologico agli arti inferiori appare al omento negativa ..”.
Deducendo che nonostante le cure le condizioni di salute non erano migliorate e che la prognosi per un recupero del deficit neurologico era negativa, allegavano dunque la responsabilità della struttura convenuta, che non aveva predisposto alcun mezzo idoneo a diffidare i bagnanti dall'eseguire tuffi o manovre pericolose, omettendo di indicare con appositi cartelli la profondità della piscina ed il divieto di eseguire tuffi;
richiamando la normativa contenuta nella Disciplina interregionale delle piscine cui rinviava la LR del 26 febbraio n. 3/2010, evidenziavano che la piscina gestita dalla convenuta avrebbe dovuto essere presidiata da un assistente ai bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso e con funzioni di vigilanza sulle attività svolte in vasca e negli spazi circostanti;
evidenziavano, ancora che la struttura avrebbe dovuto essere dotata di un regolamento contenente le regole di educazione sanitaria e comportamentale, da tenere esposto e ben visibile agli utenti all'ingresso dell'impianto e la piscina avrebbe dovuto essere dotata di indicatori di profondità dell'acqua; deducevano che le gravi omissioni e negligenze della gestione della piscina da parte della struttura convenuta, aveva causato il gravissimo incidente con impossibilità per di Parte_1
condurre una vita normale, costretto a vivere su una sedia a rotelle, allegando pertanto la responsabilità ex art. 2043 cc, nonché ex art. 2051 cc, per aver omesso di custodire la piscina in relazione al suo utilizzo e conduzione. precisava di aver patito un danno biologico con postumi permanenti pari al 100%, oltre Parte_1
che un danno alla vita di relazione con conseguenti e connesse spese mediche.
e , genitori di riferivano che a seguito del sinistro era Parte_2 Controparte_3 PT
derivato lo sconvolgimento della loro vita, posto che per potersi dedicare alla cura del figlio, avevano dovuto cambiare radicalmente le abitudini, evidenziando gli effetti negativi anche sulla loro relazione affettiva;
riferivano che a causa dei lunghi viaggi al Nord per le cure di si erano trovati in PT
condizioni economiche precarie, precisando che si era reso necessario dal mese di Parte_3
pagina 3 di 17 luglio 2018, prendere in affitto un appartamento nel Comune di Umbertide ( Perugia) per consentire al figlio di frequentare il centro di riabilitazione “Istituto Prosperius Tibertino spa” con ingenti costi per vitto e alloggio e spese mediche per un esborso complessivo di € 18.913,70.
Chiedevano, pertanto, ritenersi l'esclusiva responsabilità della ditta individuale Turismo Rurale
Acquarossa di RR VA e condannarla, in solido con Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da
[...] Parte_1 quantificati in € 1.400.000,00 o nella somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; chiedevano inoltre condannarsi le parti convenute in solido al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad €
18.913,70 e non patrimoniali da determinarsi in corso di causa patiti da e Parte_2 Parte_3
, con vittoria di spese e compensi.
[...]
Si costituiva , titolare della ditta individuale “Turismo Rurale Acquarossa di RR Controparte_1
VA” riferendo che il giorno del sinistro il sig. , all'epoca minorenne, era in compagnia PT
della sorella maggiorenne e che conosceva i luoghi per aver frequentato la propria struttura in altre occasioni;
riferiva che in seguito ad un diverbio con la sorella che gli aveva negato una sigaretta, il sig.
per reazione di sfida autolesionistica si era tuffato nella parte più bassa della piscina e che, PT emerso dall'acqua era stato prontamente soccorso da esso convenuto, titolare di brevetto di assistenza ai bagnanti;
deducendo di essere stato sempre presente a bordo piscina per tutta la giornata, di aver allertato i soccorsi e di essersi anche recato al pronto soccorso per avere notizie sulle condizioni di salute del ragazzo, riferiva altresì di aver denunziato il sinistro alla compagnia assicurativa.
Eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, deducendo che in vari punti della piscina erano presenti a bordo vasca gli indicatori di profondità dell'acqua, che nei pressi della scaletta – punto in cui era avvenuto il tuffo- era ed è indicata la profondità di “1 mt”, che, secondo le comuni regole di prudenza, non consente sicuramente di effettuare tuffi;
riferiva che, in qualità di gestore ed assistente ai bagnanti, era sempre stato presente durante tutto l'orario di funzionamento della piscina allo scopo di vigliare sulle attività svolte in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa e deduceva che il regolamento d'uso della piscina non solo era correttamente affisso all'ingresso dell'impianto natatorio e, dunque, ben visibile a tutti gli utenti così come richiesto dalla disciplina vigente in materia ma, con assoluta diligenza, era stato, altresì, affisso un ulteriore cartello in prossimità dei bagni. Riferendo di aver osservato tutte le regole e le precauzioni del caso, contestava l'applicabilità di responsabilità ex artt. 2043cc, evidenziando che il sinistro si era verificato a causa dell'imprudente bravata del sig.
, che configurandosi quale caso fortuito escludeva altresì la responsabilità ex art. 2051 cc. PT
pagina 4 di 17 Allegava in subordine il concorso di colpa del sig. ex art. 1227 cc e la responsabilità dei genitori PT
odierni attori ex art. 2048 cc, che non avevano osservato i propri doveri di vigilanza e controllo sul figlio, all'epoca di anni 15, per non averlo accompagnato ovvero per averlo affidato alla sorella che si era rivelata inidonea a controllarlo.
Deduceva poi di essere titolare di polizza assicurativa stipulata con Controparte_5
, in forza del contratto n. 5358907 del 6.7.2011 con garanzia per la responsabilità
[...] civile verso terzi sino all'importo massimo di euro 500.000,00, formulando nei suoi confronti domanda riconvenzionale trasversale al fine di essere garantita da ogni eventuale condanna nei limiti del massimale indicato nella polizza assicurativa e chiedendo, in subordine di essere autorizzata chiamare in causa la detta compagnia ex art. 106 e 269 cpc;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in subordine l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cc con riduzione proporzionale del risarcimento;
chiedeva altresì accertare e dichiarare la responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. per culpa in vigilando e/o culpa in educando nella causazione dell'evento; chiedeva, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare Controparte_4
, a tenere indenne esso convenuto dal pagamento delle somme accertate come
[...] dovute all'esito del processo sino al raggiungimento del massimale pari ad euro 500.000, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , richiamando le condizioni generali Parte_5 della polizza n° 0005358907 ed eccependo l'inefficacia della stessa;
riferiva infatti che il rischio assicurato era inerente le attività legate alla ristorazione ( “Rist, Tratt. ”), con espressa CP_6
esclusione delle attività diverse da quelle indicate in polizza;
eccepiva l'annullabilità del contratto ex art. 1892 cc, 1891 III comma e 1894 cc, posto che in sede di stipula nulla era stato riferito circa l'espletamento di attività diverse da quelle di ristorazione ovvero circa l'uso di una piscina con mancata assunzione del rischio;
riportandosi poi, nel merito, alle difese svolte da n.q., Controparte_1
contestava le richieste risarcitorie e chiedeva dichiararsi la non operatività della polizza e ritenersi sussistenti i presupposti per l'annullamento con rigetto di ogni domanda nei propri confronti;
in subordine, chiedeva ridursi l'eventuale indennizzo dovuto da essa Compagnia alla somma ritenuta provata nel corso del processo, nei limiti del massimale di € 500.000,00 con vittoria di spese e compensi.
La causa istruita documentalmente, a mezzo di interrogatorio formale di della prova Parte_1
testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.11.2024, veniva assunta in pagina 5 di 17 decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Le domande attoree sono parzialmente fondate secondo quanto si dirà.
In via preliminare, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 5 comma 9 LR n. 3/2010, disciplinante l'attività di agriturismo in Sicilia recita : “ 9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.”.
L'Accorso Stato – Regioni e province autonome del 16.1.2003, per quanto qui d'interesse definisce tali piscine: “ a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture gia' adibite, in via principale, ad altre attivita' ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) nonche' quelle al servizio di collettivita', palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa”; esse dunque possono dirsi rientrare in quelle “c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione”.
Per quanto qui d'interesse, l'Accordo ( applicabile al caso che occupa, sia per espresso richiamo da parte della LR 3/2010, sia in quanto trattasi di piscina scoperta , cfr punto 3 dell'Accordo), stabilisce inoltre ai punti 4 e 6 “ Punto 4) - Dotazione di personale, di attrezzature e materiali.
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalita' delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni.
L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili;
le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.; Punto 6) - Controlli interni.
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei pagina 6 di 17 rischio in cui e' considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi: a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza”.
Nel caso che occupa, sussiste senz'altro, all'esito degli accertamenti istruttori effettuati, la CP_ responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 e 2051 cc.
Sul punto si rileva anzitutto la scarsa efficacia probatoria delle fotografie depositate quali allegati n. 3,
4, 5 e 6 alla comparsa di costituzione, in quanto non è certa la loro collocazione temporale, non essendovi prova che all'epoca del sinistro i luoghi raffigurati nelle foto fossero i medesimi e che, pertanto, fossero presenti gli indicatori di profondità; la parte convenuta è stata inviata ex art. 210 cpc a depositare gli originali dei file inerenti le dette fotografie ( cfr ordinanza del 14.6.2021), ma l'ordine è rimasto inevaso.
Quanto alla foto sub 4 che ritrae il regolamento affisso all'ingresso e vicino ai bagni, quand'anche fosse dimostrata la presenza del detto cartello al tempo del sinistro, ivi non risulta affatto disciplinato il divieto di fare tuffi in piscina;
ed anzi sebbene sia raffigurata l'immagine della vasca non è in alcun modo evidenziato, né posto in rilievo il pericolo di effettuare tuffi nella parte con profondità di 1mt.
Non risulta dimostrato, inoltre, che il sig. , gestore dell'impianto e titolare del brevetto Controparte_1
di bagnino e salvataggio in piscina, sia stato continuativamente presente a bordo piscina per effettuare il controllo, la vigilanza e l'assistenza; le prove orali raccolte durante il processo, infatti, depongono in senso del tutto contrario a quanto dallo stesso riferito.
Anzitutto non v'è prova del fatto che il sig. si sia tuffato in piscina in esito ad un Parte_1
diverbio con la sorella, quasi a voler fare un gesto autolesionistico.
Inoltre nessuno dei testi escussi durante il processo ha confermato che il sig. sia stato sempre e CP_1
continuativamente presente sui luoghi, posto che secondo le concordi dichiarazioni, il sig. venne PT aiutato ad uscire dall'acqua dai suoi due amici e e da Persona_1 Persona_2
altre persone ospiti della struttura;
ciò risulta oltre che da quanto dichiarato da questi ultimi, anche dalla deposizione del teste ospite della struttura e sulla cui attendibilità non v'è Testimone_1
pagina 7 di 17 ragione di dubitare, il quale ha riferito : “..il IG in seguito all'incidente si appoggiava al PT
muretto non usciva dalla piscina ed essendo io la persona più vicina al lato della piscina mi chiese di soccorrerlo;
All'epoca il ragazzo era diverso, più corpulento e lì per lì non me la sentivo e non lo soccorsi direttamente ad uscire, per cui vennero altre persone tra cui anche il IG ... CP_1
vennero persone che erano presenti lì in piscina che io non conoscevo... si avvicinarono circa una decina di persone presenti in piscina... penso che alcuni fossero amici del IG e altre persone PT
sopraggiunsero dietro la richiesta che IG faceva a me direttamente ma facendosi sentire PT
anche dagli altri, in quanto dichiarava che accusava dei forti dolori alle gambe non sentendole più... le altre persone che sopraggiunsero erano altri ospiti della struttura non persone che lavoravano nella stessa... il IG è arrivato subito dopo allertato da queste guida perché penso Controparte_1
momentaneamente si fosse allontanato in quanto controllava sia la piscina che l'ingresso... io ho conosciuto il IG quel giorno stesso entrando dall'ingresso principale dove lui si Controparte_1
trovava e ci ha accolto, noi siamo andati di mattina presto e lui era all'ingresso ma abbiamo pagato ad una ragazza che era preposta a tale emozioni... Non è stato il IG a tirare fuori il IG CP_1
dalla piscina...”. PT
A fronte di tali chiare dichiarazioni, poco rileva quanto riferito dalla teste , dipendente Testimone_2
della struttura, che ha riferito che al momento del sinistro si trovava al bar da cui era possibile vedere la piscina, ove già si trovava il sig. , trattandosi di dichiarazione smentita dagli altri testimoni che CP_1
invece si trovavano insieme al sig. . PT
È vero che il sig. ha riferito di essere stato avvisato dal sig. del fatto che la piscina fosse Tes_1 CP_1 modulare ovvero “ nella parte di estrema destra dove soggiornavo vi era la parte bassa contraddistinta anche da uno scivolo per bambini piccoli;
era uno scivolo che terminava in acqua .. l'altra parte era quella più profonda libera, cioè non vi erano altre cose presenti”; egli ha anche riferito di aver sentito il sig. dire “ ai ragazzi di mantenere un comportamento controllato …io ho sentito il sig. CP_1
dire che non era possibile fare i tuffi agli ospiti dello stabilimento che si trovavano in piscina” CP_1
e tuttavia lo stesso teste ha anche raccontato “ nel periodo in cui sono stato nello stabilimento non ho visto nessuno buttarsi in piscina di testa mentre ho visto gente che si tuffava nella parte alta a mo' di bomba... Nella parte alta della piscina vi era un trampolino nell'arco della giornata utilizzato in realtà ben poco, non saprei come mai ma quelle volte che io ho visto persone utilizzarlo più che altro ragazzi sempre in posizione a bomba”.
pagina 8 di 17 Ciò dimostra, a tutto concedere, che il sig. pur saltuariamente presente sui luoghi e pur avendo CP_1
fornito qualche generica raccomandazione, non ha per nulla impedito agli ospiti di porre in essere comportamenti pericolosi, né ha assicurato il rispetto delle regole per la sicurezza dei medesimi, rendendosi responsabile anche ai sensi dell'art. 2051 cc;
è evidente, infatti, che la gestione di una piscina aperta al pubblico, comporta la necessità di assicurare il rispetto delle regole di prudenza e sicurezza, laddove la leggerezza e la discontinuità dell'impegno in tal senso, non può certo essere scriminata - quantomeno non del tutto – da un comportamento imprudente degli utenti;
in ragione del suo oggettivo rapporto di custodia con il bene di che trattasi, infatti, il sig. , pienamente CP_1
consapevole della presenza di una parte di piscina con profondità di 1 mt ed altrettanto consapevole del fatto che quel giorno fossero presenti in struttura ospiti giovani ed anche minorenni, avrebbe dovuto adottare un grado di diligenza senz'altro maggiore, non allontanandosi dal sito, impedendo di tuffarsi ed eventualmente anche invitando a lasciare la struttura coloro che non rispettassero le regole;
ed infatti, è presumibile ritenere che, ove il titolare della struttura fosse stato sempre presente a bordo piscina e ove lo stesso avesse preteso dagli ospiti presenti il rispetto delle regole, ciò avrebbe avuto una forte efficacia deterrente sull'adozione di comportamenti pericolosi ( cfr Cass. Pen. Sent. n. 4890/2020
“ Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante la presenza di un assistente bagnante a bordo piscina, che non può essere trasferita, in via convenzionale, sulle persone a protezione delle quali essa è prevista. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza che, in ragione dell'omessa predisposizione di un servizio di assistenza bagnanti, aveva riconosciuto la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica che gestiva in forma imprenditoriale una piscina aperta al pubblico per l'omicidio colposo di una bambina deceduta per annegamento dopo essere sfuggita al controllo del padre consapevole che la figlia non sapeva nuotare, ritenendo irrilevante l'impegno assunto dal genitore di sorvegliare la minore).”; cfr inoltre Cass. Civ. sent. n. 5086/2011 “Ai fini dell'individuazione della responsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo in piscina dove la profondità dell'acqua è bassa, posto che, secondo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, qualora tale condotta risulti omessa, come nella specie, andrà valutata l'incidenza causale di tale omissione rispetto all'evento, non apparendo inverosimile - alla luce del criterio della cosiddetta causalità adeguata - che idonei segnali
pagina 9 di 17 di pericolo possano svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell'uomo medio, e, tanto più su quello di un'adolescente. Inoltre, ai fini di stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l'acqua era senz'altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era omogenea, nonché la valutazione della giovane età della vittima rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 5086/2011).
Tutto ciò premesso, è d'altronde altresì configurabile un concorso di colpa in capo al giovane PT
; sulla scorta delle risultanze processuali, è emerso infatti che egli conosceva la piscina di che
[...] trattasi, essendovi già stato l'anno precedente al sinistro in un paio di occasioni ( cfr dichiarazioni rese dal giovane nel corso dell'interrogatorio formale all'udienza del 9.3.2022), si che deve ritenersi che egli sapesse che una parte della vasca fosse meno profonda;
all'epoca del sinistro, aveva PT
quindici anni e si era recato presso la struttura insieme alla sorella maggiorenne e ad altri amici, si che può ritenersi che lo stesso avesse un grado di maturità tale da poter riconoscere l'esistenza di un pericolo, seppure proprio l'età adolescenziale ha impedito al medesimo di ponderare e valutarne adeguatamente i rischi, proprio perché egli aveva già effettuato tuffi nella vasca di che trattasi;
tenuto conto degli elementi emersi, pertanto, visto l'art. 1227 cc, va ritenuta l'efficienza causale in ragione di un terzo del suo comportamento nella determinazione del danno, in quanto oggettivamente in contrasto con una regola di prudenza che egli, in ragione della sua età, avrebbe potuto e dovuto osservare.
Occorre a questo punto richiamare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare il danno risarcibile.
Egli all'esito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata ha così concluso: “ .. si può affermare che il IG. e affetto da Tetraplegia incompleta post-traumatica esito di Parte_1
frattura di scoppio C7, vescica e alvo neurologici . Tanto premesso, ben sembra potersi affermare come sussistente – alla luce di valido criterio di probabilità scientifica – il nesso di causalità materiale fra le su indicate lesioni ed il sinistro in discorso;
appare evidente come le lesioni per l'innanzi descritte abbiano determinato, per l'Infortunato de quo, un periodo di Inabilità Temporanea Assoluta di giorni 371(trecento settantuno) al 100 %. … Allo stato attuale il processo morboso interessante
l'Attore e causualmente riconducibile alle lesioni dal sinistro cagionate, si mostra ormai esaurito nel proprio aspetto dinamico-evolutivo, essendo stati, peraltro, praticati - per quanto emergente dalla documentazione sanitaria disponibile - trattamenti terapeutici che sembrano apparentemente adeguati alla rilevanza del caso, e tuttavia si evidenzia la presenza di postumi invalidanti che, da considerarsi
pagina 10 di 17 verisimilmente ormai a carattere permanente, sono costituiti da “esito anatomo-clinico a grave impegno funzionale a carico della degli arti inferiori. Ai su-indicati postumi invalidanti può ragionevolmente attribuirsi una complessiva diminutio della Validità Psicofisica del soggetto (“Danno
Biologico”,rectius “Danno alla Salute”) che sembra equo identificare in misura percentuale pari al 85
% (ottantacinque per cento). Le spese sostenute e documentate per le lesioni patite, sono congrue. Non sono pervenuti rilievi dalle parti”.
Le conclusioni raggiunte dal ctu sono da ritenersi condivise dal decidente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito e non sono state contestate dalle parti del processo.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta pagina 11 di 17 possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Tenuto conto delle tabelle elaborate dal TR di Milano anno 2024 e dell'età dell'attore al momento del sinistro, egli ha diritto alla somma di € 42.665,00 per ITA per 371 giorni ed € 748.875,00
a titolo di danno per invalidità permanente al 85%; sussiste altresì il diritto al danno morale, tenuto conto della profonda sofferenza patita dal giovane che ha visto modificare da un giorno PT all'altro la sua vita e la sua quotidianità, costretto ad abbandonare per lungo tempo gli studi, gli amici ed anche la sua casa, a rimodulare progetti di vita e sogni, ad affrontare interventi chirurgici, cure e terapie lunghe e dolorose;
la tabella di Milano 2024, a titolo di incremento per sofferenza del danno biologico per un ragazzo di 15 anni che abbia riportato un'invalidità permanente pari al 85%, prevede un importo di € 374.312, si che l'importo complessivamente dovuto ad sarebbe pari ad € PT
1.165.852.
Tenuto conto del concorso di colpa del medesimo, quantificabile nella misura del 30% egli ha dunque diritto all'importo di € 816.096,4.
L'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come
pagina 12 di 17 tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Gli attori e , hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale;
Parte_1 Parte_3
risulta documentato in atti che i medesimi, a seguito del grave incidente del figlio, hanno sostenuto spese mediche e di assistenza, consistenti anche nella necessità di affittare un appartamento in Umbria nel Comune di Umbertide ove frequentava il centro di riabilitazione “Istituto Prosperius PT
Tibertino spa”; tenuto conto della documentazione in atti e del grave danno patito dal figlio, infatti, appare ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che non potesse recarsi PT
autonomamente nel centro di riabilitazione e che, soprattutto nei primi tempi avesse bisogno di assistenza continua;
essi hanno depositato copia di alcune ricevute di pagamento dell'affitto mensile, copia di alcuni scontrini, copia dei titoli di trasferimenti aerei e treni attestanti le spese sostenute per l'assistenza al figlio;
è stata depositata inoltre la spesa sostenuta per l'acquisto della carrozzina pari a complessivi € 3547,70 ( sono presenti due acquisti, uno per € 500,00 ed uno per € 3047,70).
Escludendo dal computo gli importi di cui agli scontrini attestanti le spese di vitto ( genericamente depositati alla rinfusa ed inerenti spesa quotidiana e di vario genere ), avuto riguardo alla richiesta attorea ( € 18.913,70), l'importo dovuto può essere forfettariamente quantificato in € 15.000,00; avuto riguardo al concorso di colpa ex art. 1227 cc di essi hanno dunque diritto alla somma di € PT
10.500,00.
Per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori genitori di PT
valga la pena richiamare quanto affermato dalla Corte di Legittimità in più occasioni con orientamento ormai consolidato : “ … va ribadito che il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purchè tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione (Cass. 04/11/2019,
n. 28220, che, in particolare, esclude che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata); ed anche in tal caso, ribadita come indefettibile
l'integralità del risarcimento, ove l'allegazione si corrobori con nozioni di comune esperienza sul carattere ordinario dell'assistenza ad un figlio minorenne convivente a lungo ricoverato lontano dalla
pagina 13 di 17 residenza familiare e poi soggetto a non semplice riabilitazione, la prova degli sconvolgimenti o delle sofferenze a tanto connesse, ove pure si voglia dimenticare il comprensibile strazio dei genitori nei sei giorni di coma e nei periodi in cui si palesava incerto ed angoscioso il recupero del figlio, può dirsi tecnicamente raggiunta in punto di an debeatur, salva ogni ulteriore valutazione” ( cfr Cass. Civ. sent.
n. 25843/2020).
Nel caso che occupa, tenuto conto dell'importanza delle lesioni patite da può senz'altro PT
ritenersi che la gravità delle conseguenze abbia coinvolto anche i genitori, che si sono visti costretti a mutare radicalmente le loro abitudini di vita al fine di dedicarsi alla sua cura ed assistenza, vivendo mesi e mesi di intollerabile sofferenza ed angoscia, costretti ad accettare la diagnosi di irreversibilità della invalidità riportata dal figlio ed adattare di conseguenza i progetti, l'attività lavorativa e quotidiana ad una realtà profondamente diversa da quella che avevano vissuto.
Al fine di determinare il quantum del risarcimento, può farsi riferimento alle Tabelle del TR di
OM , come affermato dalla Corte di Legittimità “ Ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, il quale è presuntivo, essendo sufficiente il legame di parentela per presumere
l'afflittività, e non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima principale e secondaria. Il pregiudizio subito dal nascituro per la lesione di un congiunto, in difetto dell'attualità del rapporto, è un danno futuro soltanto eventuale, e come tale non risarcibile. Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal TR di OM ” ( cfr Cass.
Civ sent. n. 13540/2023).
Tenuto conto della Tabella in questione, pertanto, si ottiene un punteggio di 26,4 punti ( dato da: punti
20 per il grado di parentela – genitori , punti 6 per l'età dei genitori all'epoca del fatto – 49 anni , punti
7 per l'età del figlio al momento del sinistro – 15 anni = 33 punti, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti coinvolti – 2 genitori pari a 0,8 e ottenendo così il punteggio di 26,4); tale punteggio va moltiplicato per il valore punto che, nel caso di specie, avuto riguardo alla componente dinamico – relazionale ( valore punto € 2450,00) ed a quella di sofferenza soggettiva ( valore punto € 3474) per un totale di € 5924,00, ottenendosi l'importo complessivamente dovuto pari ad € 156.393,6 ( cfr tabella F delle Tabelle di OM anno 2023).
Occorre a questo punto rilevare che avendo il figlio concorso a determinare l'evento, la somma cui essi hanno diritto va ridotta in ragione dl 30% , ottenendosi dunque la somma di € 109.475,7 ( “In materia
pagina 14 di 17 di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito")
Cass. Civ. 16413/2024).
Occorre adesso esaminare la questione circa la vigenza ed efficacia della polizza assicurativa.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione attiva degli attori ad avanzare domanda di risarcimento nei confronti della Compagnia assicurativa, non essendo gli stessi titolari di alcuna azione diretta, né contrattuale né extracontrattuale ( “ In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando
l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana.”
Cass. Civ. sent. n. 5259/2021 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 9972/2025).
L'eccezione di inefficacia della polizza, pienamente ammissibile non sussistendo l'invocata tardività ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 18742/2019 “ In tema di assicurazione della responsabilità civile,
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello”), è fondata.
pagina 15 di 17 Risulta pacificamente dalla polizza depositata in atti, che l'ambito di attività per il quale è stata stipulata l'assicurazione è inerente la sola ristorazione, come emerge dal frontespizio del documento “
Rist, Tratt. ”; è indubbio che il rischio assicurato – per quanto attiene alla responsabilità civile CP_6
verso terzi - sia pertanto inerente le lesioni o i danni provocati a terzi nell'esercizio di tali attività, sicchè la clausola di cui al punto 1 delle condizioni generali ( pagina 35), rimane legata “ai rischi per i quali l'assicurazione è stipulata” e, quindi ai rischi derivanti dalle attività di ristorazione, non essendo menzionato in alcuna parte del contratto l'uso di una piscina;
ugualmente non può ritenersi rilevante ai fini auspicati dalla ditta convenuta, la definizione di “fabbricato”, posto che in ogni caso occorre fare riferimento all'attività assicurata, fra cui non rientra la conduzione di piscine aperte al pubblico;
era peraltro semmai onere della ditta convenuta, dimostrare di aver informato l'assicurazione della presenza della piscina e della specifica intenzione di assicurare anche il rischio di danni patiti dai terzi nell'esercizio di tale ulteriore servizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dello scaglione da € 520.000,00 ad €
1.000.000,00 della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; avuto riguardo alla questione di natura indeterminata sottesa alla domanda specificamente rivolta nei confronti della Compagnia assicurativa, invece, può farsi riferimento al IV scaglione della medesima tabella, applicabile appunto alle controversie di valore indeterminato.
Le spese della ctu sono poste in via definitiva a carico di Turismo Rurale Acquarossa di RR
VA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara Turismo Rurale Acquarossa di RR
VA responsabile del danno non patrimoniale patito da nella misura del Parte_1
70%;
- Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA al pagamento in favore di PT
della complessiva somma di € 816.096,4 in valori attuali, oltre interessi legali dal
[...]
24.6.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
pagina 16 di 17 - Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA a corrispondere a Parte_2
e , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo di € 10.500,00 Parte_3
oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA a corrispondere a Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'importo di € Parte_3
109.475,7 in valori attuali, oltre interessi legali dal 24.6.2017 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori nei confronti di
[...]
; Controparte_4
- Rigetta la domanda di garanzia avanzata da Turismo Rurale Acquarossa di RR VA nei confronti di;
Controparte_4
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna Turismo Rurale Acquarossa di RR VA al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in complessivi € 29193,00 per compensi ed € 1733,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Condanna gli attori e Turismo Rurale Acquarossa di RR VA, in solido fra loro al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_4 liquidate in complessivi € 7616,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 12.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 17 di 17