Articolo 2 della Legge 27 gennaio 1968, n. 36
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 febbraio 1968
Art. 2.
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilita' si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , con l'avvertenza, pero', che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 145.600.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968