Articolo 2 della Legge 4 maggio 1977, n. 399
Articolo 1
Versione
29 luglio 1977
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale dello scambio di note stesso.

Entrata in vigore il 29 luglio 1977