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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI MICHELANGELO, Presidente
IZ MA, LA
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11453/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 98075 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17084/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ( annullamento dell'atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato il 19 settembre 2025, l'intimazione di pagamento n.
98075 del 06.03.2025, notificata in data 18.03.2025, con cui la GE, per conto del Comune di
Castellammare di Stabia, ha chiesto il pagamento della somma di € 10.895,02, a titolo di presunto mancato pagamento, da parte dei genitori defunti, del tributo locale IMU, dal 2015 al 2018.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle ingiunzione richiamate nell'intimazione; nonché l'omessa notifica degli atti di accertamento e la prescrizione quinquennale.
La GE con memoria del 15 settembre 25 ha dedotto di aver notificato agli eredi sia gli avvisi di accertamento, sia successive 4 ingiunzioni, nel marzo 2023 alla ricorrente, nonché ulteriori atti interruttivi del decorso della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative il 26 settembre 2025.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
La parte resistente ha comprovato la rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento che sono richiamate nell'intimazione opposta. Tali ingiunzioni sono state ricevute proprio dalla ricorrente in data 13.03.2023
( doc. 7 – 11) .
La parte ricorrente non ha contestato la rituale notifica di tali ingiunzioni con le memorie illustrative, in quanto la parte ricorrente si è limitata a sostenere, in tali memorie, che tali ingiunzioni hanno natura di documento interno ( in quanto l'oggetto è stato indicato con “estratto pratica n. 90020220015416876.000.001”), che non sarebbe riconducibile a”in alcun modo alla posta debitoria richiesta alla Ricorrente_1, in qualità di erede”
.
Nelle memorie, la ricorrente ha aggiunto che dalla lettura delle ingiunzioni, depositate ai doc. 8 e 9, “sorge spontaneo il dubbio che tranquillamente potrebbe trattarsi di un tributo personale (per altri immobili di sua proprietà presenti nel Comune di Castellammare di Stabia) richiesto oltre tutto per una annualità non definita”. Tali eccezioni, inerenti solo la motivazione delle citate ingiunzioni, ricevute nel 2023 proprio dalla ricorrente, che ha firmato la relata, dovevano essere proposte impugnando tali atti.
È pacifico che tali ingiunzioni non sono state impugnate nei termini. Ne consegue la GE, la cui legittimazione risulta contestata tardivamente solo con le note, ha non solo notificato ritualmente gli atti prodromici, ma ha anche comprovato di aver interrotto il decorso della prescrizione.
La GE ha dedotto, inoltre, di aver notificato i seguenti atti interruttivi:
- Preavviso di fermo n. 512521.2022, notificato il 17.11.2022 agli eredi di Ricorrente_1;
- Fermo n. 478860/2024; - Preavviso di fermo n. 98411.2024, notificato il 02.08.2024 alla ricorrente (che si versa in atti);
- Fermo n. 721568/2024.
A prescindere dalla rituale notifica di tali ulteriori atti, risulta dirimente la prova della rituale notifica di tutte le ingiunzioni di pagamento, non opposte nei termini, richiamate nell'atto di intimazione oggetto di causa.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese alla SOGET, liquidandole in
1.000,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, cp ed iva se dovuti.
Napoli, il 10 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR BR MICHELANGELO ZI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI MICHELANGELO, Presidente
IZ MA, LA
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11453/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 98075 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17084/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ( annullamento dell'atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato il 19 settembre 2025, l'intimazione di pagamento n.
98075 del 06.03.2025, notificata in data 18.03.2025, con cui la GE, per conto del Comune di
Castellammare di Stabia, ha chiesto il pagamento della somma di € 10.895,02, a titolo di presunto mancato pagamento, da parte dei genitori defunti, del tributo locale IMU, dal 2015 al 2018.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle ingiunzione richiamate nell'intimazione; nonché l'omessa notifica degli atti di accertamento e la prescrizione quinquennale.
La GE con memoria del 15 settembre 25 ha dedotto di aver notificato agli eredi sia gli avvisi di accertamento, sia successive 4 ingiunzioni, nel marzo 2023 alla ricorrente, nonché ulteriori atti interruttivi del decorso della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative il 26 settembre 2025.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito precisati.
La parte resistente ha comprovato la rituale notifica delle ingiunzioni di pagamento che sono richiamate nell'intimazione opposta. Tali ingiunzioni sono state ricevute proprio dalla ricorrente in data 13.03.2023
( doc. 7 – 11) .
La parte ricorrente non ha contestato la rituale notifica di tali ingiunzioni con le memorie illustrative, in quanto la parte ricorrente si è limitata a sostenere, in tali memorie, che tali ingiunzioni hanno natura di documento interno ( in quanto l'oggetto è stato indicato con “estratto pratica n. 90020220015416876.000.001”), che non sarebbe riconducibile a”in alcun modo alla posta debitoria richiesta alla Ricorrente_1, in qualità di erede”
.
Nelle memorie, la ricorrente ha aggiunto che dalla lettura delle ingiunzioni, depositate ai doc. 8 e 9, “sorge spontaneo il dubbio che tranquillamente potrebbe trattarsi di un tributo personale (per altri immobili di sua proprietà presenti nel Comune di Castellammare di Stabia) richiesto oltre tutto per una annualità non definita”. Tali eccezioni, inerenti solo la motivazione delle citate ingiunzioni, ricevute nel 2023 proprio dalla ricorrente, che ha firmato la relata, dovevano essere proposte impugnando tali atti.
È pacifico che tali ingiunzioni non sono state impugnate nei termini. Ne consegue la GE, la cui legittimazione risulta contestata tardivamente solo con le note, ha non solo notificato ritualmente gli atti prodromici, ma ha anche comprovato di aver interrotto il decorso della prescrizione.
La GE ha dedotto, inoltre, di aver notificato i seguenti atti interruttivi:
- Preavviso di fermo n. 512521.2022, notificato il 17.11.2022 agli eredi di Ricorrente_1;
- Fermo n. 478860/2024; - Preavviso di fermo n. 98411.2024, notificato il 02.08.2024 alla ricorrente (che si versa in atti);
- Fermo n. 721568/2024.
A prescindere dalla rituale notifica di tali ulteriori atti, risulta dirimente la prova della rituale notifica di tutte le ingiunzioni di pagamento, non opposte nei termini, richiamate nell'atto di intimazione oggetto di causa.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese alla SOGET, liquidandole in
1.000,00 € per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, cp ed iva se dovuti.
Napoli, il 10 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR BR MICHELANGELO ZI