Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Consigliere Dott. Elena Gelato
Consigliere Relatore Dott. Maria Aversano
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte 2 (c.f. P.IVA 1 ), Parte 1 (C.F. C.F. 1 '
C.F. 2 ), e dall' Avv. rappresentati e difesi dall'Avv. Di Siena Marco (c.f.
Tito Emanuele C.F. 3
);
Appellante
E
(C.F. P.IVA 2 difeso Controparte 1
dall'Avvocatura Generale Dello Stato
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 7711/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
Conclusioni: come in atti;
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Parte 1 e la Controparte_2 hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 401969/A del 2.8.2019 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €
33.635,00 ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 231/2007 per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, consistite, secondo il verbale di contestazione della Guardia di IN del 10.7.2017, in accrediti di bonifici da soggetti ricorrenti e successivi trasferimenti a società con sede a Malta o allo stesso titolare del conto ( Per 1 ) mediante assegni, il tutto nel lasso di tempo dal 15.12.2015 all'8.8.2016.
L'eccezione di violazione del giusto procedimento era infondata, non essendo previsto che l'attività di accertamento dell'illecito si svolga con la partecipazione dell'interessato, né che il vizio di motivazione potesse inficiare l'accertamento in considerazione del successivo processo sul rapporto giuridico sottostante.
L'eccezione di decadenza ex art. 14 1. n. 689/1981 era infondata, posto che il termine di 90
-
giorni di cui alla norma deve essere valutato in base al momento in cui l'organo accertatore ha acquisito elementi sufficienti sull'esistenza dell'infrazione ed in tale senso la nota della BA alla GdF del 29.5.2017 relativa alle informazioni sul correntista era necessaria allo scopo.
nel merito le doglianze erano infondate e le condotte erano ascrivibili agli indici di anomalia della NC d'IA n. 616 del 24.8.2010 (indici 6.1 e 6.2);
la sanzione fissata dall'organo accertatore nella misura del 10% del valore complessivo delle operazioni sospette, a seguito della modifica normativa del regime sanzionatorio ex dlgs. N.
90/2017, doveva essere individuata nell'intervallo edittale previsto per le operazioni plurime e poteva essere rideterminata nella misura minima di € 30.000.
Parte 1 e CP 2 presentavano appello sulla base dei seguenti motivi: violazione degli artt. 13 e 14 l. n. 689/1981 nel procedimento sanzionatorio, sul presupposto che le investigazioni della Guardia di IN si sarebbero svolte in segreto con approccio inquisitorio senza un contraddittorio preventivo con gli interessati, cui era stata direttamente notificata la violazione;
violazione ex art. 14 1. 689/1981 del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento, sul presupposto che tra la delega ad approfondimenti rilasciata dal NPVT della Guardia di IN di Roma alla Guardia di IN di Siracusa del 27.5.2016 e la contestazione del 10.7.2017 non era stato chiarito quali attività fossero state compiute e le ragioni di un così ampio lasso di tempo per accertamenti suscettibili di essere svolti in tempi più rapidi;
pertanto, in difetto di prova contraria, la notifica del 10.7.2017 era da intendersi intervenuta oltre i 90 gg dall'accertamento.
Infondatezza della contestazione e incoerenza rispetto al paradigma legale di cui all'art. 41 dlgs n. 231/2007; il patrimonio di conoscenza in capo agli operatori, al momento delle operazioni non consentiva di ritenerle sospette, posto che: il correntista
- per come a conoscenza della BA – era organizzatore di eventi sportivi, i bonifici esteri erano indirizzati
-
verso Malta, altro Paese dell'UE, ed in particolare a favore di società esercente nel medesimo settore aziendale ("One Racing Team"), gli importi dei bonifici in entrata ed in uscita nei due anni in osservazione era praticamente equivalente, il cambio assegni a se stesso per ottenere contanti costituiva pratica diffusa tra i microimprenditori;
il sistema informatico in uso alla BA "IA" non aveva segnalato alcuna anomalia per le operazioni.
Infondatezza della contestazione per impossibilità di conoscenza della provenienza delittuosa dei flussi pecuniari, posto che, anche per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'elemento di sospetto rilevante ai fini del sorgere dell'obbligo di segnalazione non può prescindere da un giudizio di valutazione di un preventivo reato presupposto, per cui la semplice irritualità dell'operazione non è necessariamente sintomatica della consumazione di un reato presupposto ed il Decreto impugnato era carente sotto questo profilo.
Revisione della sanzione, in considerazione del fatto che la fattispecie “non grave", per come riconosciuta anche nella sentenza di primo grado, ricade nell'ipotesi di base di € 3.000.
Contro costituitosi, contestava i motivi di appello di controparte sostanzialmente Il
riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 12.3.2025.
§2. L'appello è fondato.
Con il primo motivo, parte appellante contesta, come specifica ragione di nullità della sentenza gravata, la violazione, ex artt. 13 e 14 1. n. 689/1981, del principio del contraddittorio e del giusto processo nella fase della procedura accertativa, condotta senza la partecipazione dell'interessato, notiziato della procedura solo con la notifica dell'accertamento.
Le argomentazioni di parte appellante, sostanzialmente riconducibili alla violazione del principio del contraddittorio nella fase procedimentale antecedente alla contestazione di violazione amministrativa, non sono condivisibili sotto il duplice profilo di principio e fattuale.
Sul punto si richiamano, infatti, i consolidati principi formulati dalla Corte di cassazione in contesti procedimentali volti all'irrogazione di sanzioni amministrative, analogamente al caso di specie, per i quali si è statuito: In tema di sanzioni irrogate dalla NC d'IA, la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.(v. Cassaz. n. 9371 del 21/05/2020);
In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della 1. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (v. Cassaz. n. 21146 del 07/08/2019); e ancora, In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie non deve essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, atteso che esso si inserisce nel procedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il quale ha disegnato, con norme speciali, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente posteriore all'atto di contestazione, ma preventivo rispetto all'eventuale successivo atto di irrogazione della sanzione.( v. Cassaz. n.7620/ 2021).
Sul piano anche fattuale del concreto svolgimento della procedura, va necessariamente evidenziato che dagli atti di causa emerge con chiarezza come per tutto lo svolgimento della fase preliminare di valutazione di sussistenza di una possibile violazione ci sia stata una fitta corrispondenza tra la Guardia di IN procedente e la IP BA in merito ai rapporti finanziari intestati al correntista cui si riferisce l'atto impugnato e ad altri correntisti collegati
( v. Pt 3 ed ai molteplici movimenti BAri da approfondire poi confluiti nella contestazione, prima, e nel decreto di irrogazione della sanzione poi ( v. all. appellato -
Istruttoria FU ). Peraltro, in virtù del rapporto di solidarietà tra gli odierni appellanti, la BA era comunque titolare della medesima posizione rispetto alla questione e prospettiva di tutela del direttore, il quale, in base ai principi suddetti, ha comunque avuto la possibilità di rappresentare le proprie difese alla luce della contestazione e prima che venisse irrogata la sanzione, come riportato nello stesso provvedimento impugnato.
Ne consegue che le argomentazioni svolte sul punto non possono esser accolte.
Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la mancata corretta applicazione del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento ex art. 14 1. n. 689/1981, per essere stata eseguita la contestazione della violazione amministrativa il 10.7.2017 a fronte di approfondimenti iniziati dalla GdF il 27.5.2016 su delega del Nucleo di Polizia Valutaria di Roma.
Al riguardo va preliminarmente osservato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari ( ex multis v. Cassaz. n. 7681/2014).
Con specifico riferimento alle sanzioni antiriciclaggio, si è anche statuito che In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. (v. Cassaz. n. 3043 del 06/02/2009).
Nel caso di specie, si è già avuto modo di rilevare (v. sopra) che l'attività di approfondimento della Guardia di IN è stata connotata da frequenti interlocuzioni anche con la BA proprio al fine di lumeggiare i vari movimenti BAri facenti capo al correntista in esame e da ultimo, dopo tutte le acquisizioni anche documentali di tali movimentazioni ( compendiatesi in bonifici e assegni), acquisire, con la nota del 10 maggio 2017, le informazioni finali sull'eventuale segnalazione di tali operazioni e la posizione del responsabile di sede per i periodi di riferimento delle operazione considerate sospette;
nota a cui la BA ha dato riscontro con la risposta del
29.5.2017 e nel volgere dei successivi due mesi, nel luglio 2017, quindi nell'arco del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 1. n. 689/1981, il verbale di accertamento di violazione è stato notificato agli interessati.
Ne consegue che questo motivo non può essere accolto.
Con il terzo motivo, gli appellanti contestano il merito della violazione ascritta, in primo luogo sotto il profilo della natura anomala e sospetta dei movimenti BAri registrati sul conto corrente intestato a tal Persona 2 Persona 2In particolare, si contestava agli appellanti l'operatività attuata dal sig. titolare della ditta individuale Ecobusiness, con sede legale a Siracusa, intestatario del c/c 2617 acceso il 9/12/2014 e, nello specifico, le operazioni poste in essere nel triennio 2014-2016 di:
- accredito somme a mezzo bonifici ordinati da soggetti ricorrenti;
· successivo trasferimento delle somme ricevute: a società aventi sede a Malta, a mezzo di bonifici BAri;
allo stesso Contino, mediante cambio di assegni “a me medesimo”; a soggetti terzi, a mezzo di assegni BAri emessi all'ordine di terzi beneficiari.
Parte appellante contesta la natura anomala delle suddette operazioni ai sensi dell'art. 41 e dunque la loro idoneità a far sorgere un suo obbligo di segnalazione, posto che la maggior parte di esse avvenivano, sia in entrata che in uscita, attraverso bonifici di pagamento, elemento assolutamente coerente con il fatto che il correntista fosse un imprenditore nel settore dell'organizzazione di eventi sportivi, che infatti i pagamenti all'estero erano destinati ad operatori di tale settore e che il conto fosse stato aperto proprio con finalità di pagamento), e solo in misura minore mediante il cambio di assegni a “se stesso” in liquidi, come diffusamente in uso nella prassi di microimprese come quella individuale del correntista in questione. Il CP_1 appellato sostanzialmente reitera le argomentazioni alla base del provvedimento impugnato insistendo sulla riconducibilità della condotta contestata agli indici di anomalia di cui al decalogo della NC d'IA del 2010.
Trattandosi di fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della modifica di cui al d.lgs. n. 90/2017, la condotta in esame va esaminata alla luce del previgente art. 41 d.lgs. n, 231/2007, secondo cui 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della NC
d'IA; (...)
Come indicato nella suddetta disposizione e richiamato dall'Amministrazione procedente, il quadro delle disposizioni di riferimento per la fattispecie in esame include anche gli indicatori di anomalia descritti nel Provvedimento della NC d'IA del 24 agosto 2010, tra i quali quelli richiamati nel caso di specie di cui al n. 6.1.( Operatività, improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a rapporti con regolare andamento, realizzata mediante cambio assegni propri in contanti, di elevato importo o a cifra tonda, o versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi) e 6.2. (Rapporti intestati a persone fisiche o a imprese con modesta operatività sui quali affluiscono ripetuti o significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguiti da disposizioni di pagamento per ammontari complessivi pressoché equivalenti, soprattutto se indirizzati all'estero) del decalogo della NC d'IA del 2010.
Alla luce di tale quadro regolamentare di riferimento, si osserva che le argomentazioni svolte da parte appellante in merito alla natura anomala ai sensi dell'art. 41 dlgs n. 231/2007 delle operazioni contestate e della loro idoneità a sollevare i sospetti meritevoli di segnalazione sono condivisibili.
Invero, l'art. 41, nella sua portata preventiva soltanto delle ipotesi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, non può non essere letto alla luce della norma generale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2007 secondo cui 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse 66
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Al che va necessariamente aggiunto che, come statuito nello stesso decalogo della NC
d'IA del 2010, gli indicatori di anomalia hanno solo la finalità di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette. ( v. art. 3).
Ciò premesso ed alla luce di quanto precede, non è dato ravvisare nelle operazioni contestate agli appellanti un livello di anomalia e di sospetto di possibile riciclaggio di tale univocità da far ritenere all'operatore la sussistenza dei presupposti di segnalazione alle autorità competenti.
Con riguardo alle varie operazioni contestate, è dato rilevare che esse si sono compendiante pressoché esclusivamente in trasferimenti di denaro a mezzo bonifici con relative causali, sia in entrata che in uscita, e solo in una minima parte nel prelievo in contanti del denaro acquisito attraverso i bonifici in entrata.
Molteplici elementi, afferenti al contesto ed alla tipologia delle operazioni in questione, non consentono di poter ritenere comunque raggiunto un sufficiente grado di prova che esse si configurassero univocamente come sospette di riciclaggio ai sensi dell'art. 41.
E' preliminare evidenziare che risulta dagli atti che il correntista in questione ( ER ) era un imprenditore, titolare di ditta individuale, operante nel settore della pubblicità ( come dichiarato al momento dell'apertura del conto) o dell'organizzazione di eventi sportivi ( come noto agli appellanti) e che il conto corrente presso la CP 2 di Siracusa, aperto solo nel
2014, dunque poco prima dell'inizio delle movimentazioni esaminate, era destinato alla movimentazione di incassi e pagamenti.
Tutte le operazioni in entrata contestate consistevano in bonifici di accredito riferiti al pagamento di fatture e analogamente i trasferimenti in uscita, eseguiti mediante bonifici, anche verso società dislocate a Malta, e riferibili al pagamento di fatture. Dunque, la maggior parte del denaro transitato sul conto era stato movimentato mediante operazioni tracciabili;
queste si riferivano tutte a transazioni commerciali e pagamento di fatture;
il fatto che alcuni pagamenti venissero eseguiti verso società con sede a Malta non era di per sé un elemento di anomalia assorbente, trattandosi di Paese dell'Unione Europea, che peraltro neppure l'organo accertatore ha qualificato come Paese a rischio, pur essendo questo un elemento rilevante ai fini dell'anomalia secondo il Decalogo della NC d'IA del 2010; inoltre, alcuni bonifici erano riferibili a soggetti dello stesso settore di operatività del correntista
(sport), come quello in entrata da parte del Pt 3 (la cui posizione “Team Cannavò” è stata esaminata parallelamente a quella del Per 2 v. istruttoria UnipolGdf) e quelli in uscita verso la One Racing Team ltd, senza che da parte degli accertatori, che hanno avuto modo di approfondire questa posizione per almeno un anno, si fosse evidenziato qualche elemento di specifica criticità rispetto a tutti i soggetti accreditanti e, a maggior ragione, a quelli riceventi esteri o qualche indice di anomalia soggettiva rispetto allo stesso correntista.
Inoltre, il fatto che il sistema IA ( Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette) non avesse rilevato tali anomalie, benché non sia ex se idoneo ad esonerare i soggetti obbligati da eventuali responsabilità, comunque, ad avviso della Corte, incide sensibilmente, in termini negativi, sul quadro delle presunzioni di sospettosità di operazioni che comunque avevano superato il vaglio preliminare del sistema di controllo interno.
Pertanto, in tale contesto di movimentazioni prevalentemente tracciabili e dunque non particolarmente indicative di una configurabilità ex ante di un'anomalia che fosse specificamente sintomatica di una possibile operazione di riciclaggio, non appare dirimente la movimentazione di prelievi in contanti attraverso assegni, che si connota eminentemente per essere di ammontare complessivo contenuto ( ca 29.000 e.), articolato in singole operazioni in più mesi di piccoli importi e che, in difetto di più dettagliate annotazioni di contesto, non è da sola necessariamente sintomatica di sospetto riciclaggio, come statuito anche nel decalogo della
NC d'IA (art. 7: Gli intermediari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze).
Non solo, ma, a ciò si aggiunge che da parte dell'amministrazione procedente non è stato espressamente formulato alcun rilievo negativo o motivo di sospetto in merito all'origine del denaro utilizzato per le operazioni, pervenuto al correntista esclusivamente mediante bonifici,
o alle società ordinanti o a quelle beneficiarie, che potesse conferire alla situazione complessivamente esaminata una specifica connotazione di sospettosità.
Ne consegue che, alla luce dei parametri fissati nelle stesse norme di riferimento (artt. 2 e 41) ed in mancanza di ulteriori elementi idonei ad offrire una lettura univocamente riconducibile alla suddetta cornice normativa, l'intero contesto dedotto dall'organo accertatore si presentava suscettibile di molteplici letture. E' dato osservare, infatti, che proprio la tipologia delle operazioni, la loro coerenza prima facie - per oggetto e per soggetto beneficiario dei trasferimenti con l'attività di imprenditore svolta dal cliente, il loro ammontare complessivo non particolarmente alto, il fatto che fossero iniziate svariati mesi dopo l'apertura del conto (
9.12.2014) e che nel periodo in disamina vi fosse una certa sequenza di operazioni così da non consentire di configurare quella “operatività improvvisa" in rapporto con regolare andamento di cui agli indici di anomalia non appaiono -allo stato degli atti- elementi idonei a suffragare la sussistenza, ad una valutazione ex ante, di una presunzione sul piano oggettivo di un possibile pericolo di situazioni riconducibili all'accezione di “riciclaggio” formulata dall'art. 2 e, quindi,
a far sorgere un obbligo di segnalazione secondo la normativa anti-riciclaggio.
Diversamente argomentando, si prospetterebbe il rischio di un'eccessiva dilatazione della portata della disposizione di cui all'art. 41 ( letta in coordinamento con l'art. 2), fino alla sostanziale indeterminatezza della condotta esigibile, qualora si ricollegasse un obbligo di segnalazione anti-riciclaggio a qualsiasi tipo di anomalia non sovrapponibile prima facie anche solo nella dimensione di un mero sospetto- ad una situazione di potenziale riciclaggio di capitali di illecita provenienza nei termini di cui all'art. 2.
Il motivo di appello è fondato;
restano assorbiti tutti gli altri motivi.
Consegue a quanto sopra che l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per ciascun grado come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna parte appallata alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.500, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti, per ciascun grado.
Roma, 12.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Dott. Maria Aversano