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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 13/06/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CALGARO Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN e BERTHET AUGUSTA ( ) VIA PORTA PRETORIA, 65 11100 C.F._2
AOSTA; , elettivamente domiciliato in Via Croce di Città, 23 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
CALGARO CHRISTIAN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL, Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi:
• di non volersi riconciliare
• di voler sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte rinunciando espressamente all'udienza in presenza pagina 1 di 9 • di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione;
- previa eventuale nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c., dato atto che le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno chiesto che si proceda con trattazione scritta, voglia provvedere accogliendo le seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i IG.ri e a vivere Controparte_1 Parte_1
separati, nel reciproco rispetto, e dichiarare la separazione degli stessi coniugi (matrimonio contratto in Charvensod (AO) il 6/6/2015,
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Charvensod
(AO) al n. 3 Anno 2015, parte II, serie A), ordinando all'Ufficiale
di Stato Civile di tale Comune di Charvensod di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
2. Assegnare la casa coniugale alla moglie, con tutti gli arredi ivi presenti.
3. Entro il 30 aprile 2024 il marito lascerà la casa familiare.
4. I figli minori e restano affidati ex art. 337-ter Per_1 Per_2
c.c. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile di proprietà dei coniugi sito in Arnad (AO),
Fraz. Arnad Le Vieux n.
6. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi dei figli salvo i casi d'urgenza, l'indirizzo religioso, culturale e pagina 2 di 9 sportivo, i trasferimenti di residenza dei figli. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse esclusivo di e a Per_1 Per_2
collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, a dialogare tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sui figli, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione dei figli. I
genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori.
5. Il padre ha facoltà di tenerli con sé ogni volta che vorrà,
compatibilmente con gli impegni dei minori e previo avviso telefonico alla madre entro il giorno precedente alla visita;
in ogni caso, fino a che il padre non avrà reperito idonea abitazione per ospitare i figli - comprovando tale circostanza a mezzo di regolare contratto di locazione registrato - il padre vedrà i figli durante gli allenamenti e le partite di calcio, nonché per l'intera giornata di sabato, dalla mattina in orario da concordare, quando il padre andrà a prendere i bambini presso la casa materna e tenendoli con sé fino alle ore
21.00, quando li riaccompagnerà a casa. Quando il padre disporrà di alloggio per ospitare i figli, potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: Settimana 1 (in cui la madre lavora sia sabato che domenica), dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena (rientro ore 21.00) oltre al martedì
pomeriggio fino a sera dopo cena (rientro ore 21.00) e Settimana 2
(in cui la madre lavora il sabato), dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al sabato sera (rientro ore 21.00) ed il martedì pomeriggio fino a sera dopo cena (rientro ore 21.00).
La IGnora si impegna, per i primi mesi, a fornire al IGnor CP_1
pagina 3 di 9 dei vestiti e dei giocattoli necessari nei giorni in cui i Parte_1
bambini staranno con il padre.
6. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per la metà delle vacanze natalizie, un anno ricadenti con il Natale e l'anno successivo ricadenti con il Capodanno (Natale 2024 con il padre),
pasquali (Pasqua 2025 con la madre) e di Carnevale;
7. I genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, comunicando reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo e la località ove condurranno i minori.
8. I genitori concordano sin d'ora che entrambi i bambini verranno seguiti dallo psicologo in servizio presso l'Asl territorialmente competente o, nel caso non ci fossero posti a breve, di impegnarsi a scegliere in accordo un altro professionista privato.
9. Il IG. verserà alla moglie un assegno mensile a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento dei minori di importo pari ad € 200,00
mensili (€ 100,00 ciascuno) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie Iban [...],
entro il giorno 15 di ogni mese, decorrente dal mese di maggio 2024,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento a marzo 2025.
10.Il IG. verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno Parte_1
relative ai figli, quali quelle elencate e regolamentate nel
Protocollo del Tribunale di Aosta che farà parte del presente accordo e si produce sub doc. 24.
11. I genitori concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS venga attribuito alla madre, che lo percepirà nella misura del 100%.
12. Ciascun genitore beneficerà delle deduzioni e detrazioni fiscali pagina 4 di 9 per i figli a carico nella misura del 50%.
13. Per quanto riguarda il bene comune, i coniugi concordano quanto segue. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 ed alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n.154 e
15 aprile 1992 n. 176, al fine di risolvere tra le parti ogni vertenza in merito agli immobili acquistati in costanza di matrimonio coi benefici della normativa speciale sugli atti esecutivi di atti di separazione personale tra coniugi, il IGnor si Parte_1
obbliga a cedere e trasferire alla moglie IG.ra , la Controparte_1
quale si obbliga ad acquistare, la piena proprietà della sua quota indivisa degli immobili adibiti a casa coniugale e beni pertinenziali, siti in Arnad (AO), Fraz. Arnad Le Vieux n.6, e tutti i diritti reali immobiliari, dal IG. acquisiti, in forza Parte_1
di atto Repertorio N. 55222 Raccolta N. 29051 Notaio dr.
[...]
in data 30/05/2018, con compimento di successivo atto Persona_3
notarile. Descrizione degli immobili: in Arnad (AO), Fraz. Arnad Le
Vieux n. 6, nel fabbricato di civile abitazione ad uso abitativo elevantesi a tre piani fuori terra, entrostante a terreno distinto in
Catasto Terreni al Foglio 18 numero 83, e precisamente:
• Appartamento composto di ingresso e soggiorno con angolo cottura al piano primo, camera, ripostiglio, disimpegno, bagno e balcone al piano secondo;
•Deposito al piano terreno;
deposito e balcone al piano primo,
pertinenziali all'alloggio;
•Autorimessa e ripostiglio pertinenziali al piano terreno;
•Autorimessa pertinenziale al piano terreno;
il tutto censito in Catasto Fabbricati come segue:
Appartamento: Foglio 18 numero 83 subalterno 4, frazione Arnad Le
pagina 5 di 9 Vieux, piani 1-2, categoria A/3, classe U, vani tre, rendita catastale € 232,41;
Depositi: Foglio 18 numero 83 subalterno 5, frazione Arnad Le Vieux,
piani T-1, categoria C/2, classe U, mq 72, rendita catastale €
152,46;
Per la prima autorimessa: Foglio 18 numero 83 subalterno 3, frazione
Arnad Le Vieux, piano T, categoria C/6, classe U, mq 26, rendita catastale € 92,65;
Per la seconda autorimessa: Foglio 18 numero 83 subalterno 2,
frazione Arnad Le Vieux, piano T, categoria C/6, classe U, mq 15,
rendita catastale € 53,45.
14. L'obbligo alla cessione degli immobili è conseguenza degli accordi assunti tra i coniugi in merito alla composizione dei rapporti di dare-avere tra loro, oltre che a soddisfare le eIGenze
del reciproco mantenimento;
le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento della proprietà degli immobili sovra descritti con successivo atto notarile, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
15.Nulla opponendo a qualsiasi titolo, ragione o causa, la IG.ra accetta il trasferimento della proprietà degli Controparte_1
immobili sovra descritti dal marito a sé medesima.
16.Contestualmente all'atto di cessione, la IG.ra si CP_1
accollerà il residuo ammontare del mutuo n.0E53048128831 già concesso alla coppia, che al 2/4/2024 ammontava ad € 101.771,47, nell'ottica di ottenere da parte dell'ente creditore Controparte_2
tale accollo e così la formale liberazione del IG. dalle Parte_1
obbligazioni relative (accollo liberatorio), sostenendo ogni spesa conseguente ed accessoria.
pagina 6 di 9 17. Quale rimborso per spese anticipate e già sostenute per l'immobile dal IG. , la IG.ra si obbliga al Parte_1 CP_1
versamento della somma di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare in favore del IG. , da consegnare a quest'ultimo entro e non Parte_1
oltre la data dell'atto notarile sovra indicato.
18.Nulla opponendo a qualsiasi titolo, ragione o causa, il IG.
accetta la somma onnicomprensiva di € 10.000,00 da parte Parte_1
della moglie.
19. Le spese dell'atto notarile di cui sovra ed ogni altro eventuale onere collegato al trasferimento di proprietà saranno a carico della parte acquirente IG.ra . CP_1
20. La IG.ra si impegna ad eseguire la voltura della CP_1
fornitura di corrente elettrica/gas a suo nome, nonché l'abbonamento a Sky TV e il contratto internet FastAlp.
21.I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente bancario comune ed a dividere equamente le somme ivi presenti.
22.I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
23.Il IG. prenderà con sé il cane Flash di sua proprietà e Parte_1
la IG.ra terrà con sé il cane Spritz. CP_1
24.Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso,
i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti e autonomi,
dichiarano di avere definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione inerente al rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale titolo o ragione.
25.I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e dei figli minori e . Per_1 Per_2
pagina 7 di 9 26.Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso per la separazione anche per rinuncia alla solidarietà professionale, ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da:
pagina 8 di 9 , CF nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e
CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/03/1991
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 giugno 2015 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Charvensod al n.3 parte
II serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConIGlio del 13 giugno 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. CALGARO Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN e BERTHET AUGUSTA ( ) VIA PORTA PRETORIA, 65 11100 C.F._2
AOSTA; , elettivamente domiciliato in Via Croce di Città, 23 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
CALGARO CHRISTIAN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JOLY CHANTAL, Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 24 11029 VERRES presso lo studio dell'avv. JOLY CHANTAL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi:
• di non volersi riconciliare
• di voler sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note scritte rinunciando espressamente all'udienza in presenza pagina 1 di 9 • di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione;
- previa eventuale nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c., dato atto che le parti hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno chiesto che si proceda con trattazione scritta, voglia provvedere accogliendo le seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i IG.ri e a vivere Controparte_1 Parte_1
separati, nel reciproco rispetto, e dichiarare la separazione degli stessi coniugi (matrimonio contratto in Charvensod (AO) il 6/6/2015,
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Charvensod
(AO) al n. 3 Anno 2015, parte II, serie A), ordinando all'Ufficiale
di Stato Civile di tale Comune di Charvensod di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge.
2. Assegnare la casa coniugale alla moglie, con tutti gli arredi ivi presenti.
3. Entro il 30 aprile 2024 il marito lascerà la casa familiare.
4. I figli minori e restano affidati ex art. 337-ter Per_1 Per_2
c.c. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile di proprietà dei coniugi sito in Arnad (AO),
Fraz. Arnad Le Vieux n.
6. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei minori, che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. In particolare, saranno sempre decise congiuntamente: le iscrizioni e gli indirizzi scolastici, le scelte relative ai medici e agli specialisti che dovranno occuparsi dei figli salvo i casi d'urgenza, l'indirizzo religioso, culturale e pagina 2 di 9 sportivo, i trasferimenti di residenza dei figli. I genitori si impegnano altresì, nell'interesse esclusivo di e a Per_1 Per_2
collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, a dialogare tra di loro, a scambiarsi con regolarità notizie sui figli, a consultarsi su problemi medici, attività sportive, attività scolastiche e su tutto quanto riguardi la vita, la salute e l'educazione dei figli. I
genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni quotidiane e ordinarie relative ai figli minori.
5. Il padre ha facoltà di tenerli con sé ogni volta che vorrà,
compatibilmente con gli impegni dei minori e previo avviso telefonico alla madre entro il giorno precedente alla visita;
in ogni caso, fino a che il padre non avrà reperito idonea abitazione per ospitare i figli - comprovando tale circostanza a mezzo di regolare contratto di locazione registrato - il padre vedrà i figli durante gli allenamenti e le partite di calcio, nonché per l'intera giornata di sabato, dalla mattina in orario da concordare, quando il padre andrà a prendere i bambini presso la casa materna e tenendoli con sé fino alle ore
21.00, quando li riaccompagnerà a casa. Quando il padre disporrà di alloggio per ospitare i figli, potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: Settimana 1 (in cui la madre lavora sia sabato che domenica), dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena (rientro ore 21.00) oltre al martedì
pomeriggio fino a sera dopo cena (rientro ore 21.00) e Settimana 2
(in cui la madre lavora il sabato), dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al sabato sera (rientro ore 21.00) ed il martedì pomeriggio fino a sera dopo cena (rientro ore 21.00).
La IGnora si impegna, per i primi mesi, a fornire al IGnor CP_1
pagina 3 di 9 dei vestiti e dei giocattoli necessari nei giorni in cui i Parte_1
bambini staranno con il padre.
6. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli per la metà delle vacanze natalizie, un anno ricadenti con il Natale e l'anno successivo ricadenti con il Capodanno (Natale 2024 con il padre),
pasquali (Pasqua 2025 con la madre) e di Carnevale;
7. I genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, comunicando reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo e la località ove condurranno i minori.
8. I genitori concordano sin d'ora che entrambi i bambini verranno seguiti dallo psicologo in servizio presso l'Asl territorialmente competente o, nel caso non ci fossero posti a breve, di impegnarsi a scegliere in accordo un altro professionista privato.
9. Il IG. verserà alla moglie un assegno mensile a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento dei minori di importo pari ad € 200,00
mensili (€ 100,00 ciascuno) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie Iban [...],
entro il giorno 15 di ogni mese, decorrente dal mese di maggio 2024,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento a marzo 2025.
10.Il IG. verserà inoltre il 50% delle spese extra assegno Parte_1
relative ai figli, quali quelle elencate e regolamentate nel
Protocollo del Tribunale di Aosta che farà parte del presente accordo e si produce sub doc. 24.
11. I genitori concordano che l'assegno unico erogato dall'INPS venga attribuito alla madre, che lo percepirà nella misura del 100%.
12. Ciascun genitore beneficerà delle deduzioni e detrazioni fiscali pagina 4 di 9 per i figli a carico nella misura del 50%.
13. Per quanto riguarda il bene comune, i coniugi concordano quanto segue. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 ed alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n.154 e
15 aprile 1992 n. 176, al fine di risolvere tra le parti ogni vertenza in merito agli immobili acquistati in costanza di matrimonio coi benefici della normativa speciale sugli atti esecutivi di atti di separazione personale tra coniugi, il IGnor si Parte_1
obbliga a cedere e trasferire alla moglie IG.ra , la Controparte_1
quale si obbliga ad acquistare, la piena proprietà della sua quota indivisa degli immobili adibiti a casa coniugale e beni pertinenziali, siti in Arnad (AO), Fraz. Arnad Le Vieux n.6, e tutti i diritti reali immobiliari, dal IG. acquisiti, in forza Parte_1
di atto Repertorio N. 55222 Raccolta N. 29051 Notaio dr.
[...]
in data 30/05/2018, con compimento di successivo atto Persona_3
notarile. Descrizione degli immobili: in Arnad (AO), Fraz. Arnad Le
Vieux n. 6, nel fabbricato di civile abitazione ad uso abitativo elevantesi a tre piani fuori terra, entrostante a terreno distinto in
Catasto Terreni al Foglio 18 numero 83, e precisamente:
• Appartamento composto di ingresso e soggiorno con angolo cottura al piano primo, camera, ripostiglio, disimpegno, bagno e balcone al piano secondo;
•Deposito al piano terreno;
deposito e balcone al piano primo,
pertinenziali all'alloggio;
•Autorimessa e ripostiglio pertinenziali al piano terreno;
•Autorimessa pertinenziale al piano terreno;
il tutto censito in Catasto Fabbricati come segue:
Appartamento: Foglio 18 numero 83 subalterno 4, frazione Arnad Le
pagina 5 di 9 Vieux, piani 1-2, categoria A/3, classe U, vani tre, rendita catastale € 232,41;
Depositi: Foglio 18 numero 83 subalterno 5, frazione Arnad Le Vieux,
piani T-1, categoria C/2, classe U, mq 72, rendita catastale €
152,46;
Per la prima autorimessa: Foglio 18 numero 83 subalterno 3, frazione
Arnad Le Vieux, piano T, categoria C/6, classe U, mq 26, rendita catastale € 92,65;
Per la seconda autorimessa: Foglio 18 numero 83 subalterno 2,
frazione Arnad Le Vieux, piano T, categoria C/6, classe U, mq 15,
rendita catastale € 53,45.
14. L'obbligo alla cessione degli immobili è conseguenza degli accordi assunti tra i coniugi in merito alla composizione dei rapporti di dare-avere tra loro, oltre che a soddisfare le eIGenze
del reciproco mantenimento;
le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento della proprietà degli immobili sovra descritti con successivo atto notarile, entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
15.Nulla opponendo a qualsiasi titolo, ragione o causa, la IG.ra accetta il trasferimento della proprietà degli Controparte_1
immobili sovra descritti dal marito a sé medesima.
16.Contestualmente all'atto di cessione, la IG.ra si CP_1
accollerà il residuo ammontare del mutuo n.0E53048128831 già concesso alla coppia, che al 2/4/2024 ammontava ad € 101.771,47, nell'ottica di ottenere da parte dell'ente creditore Controparte_2
tale accollo e così la formale liberazione del IG. dalle Parte_1
obbligazioni relative (accollo liberatorio), sostenendo ogni spesa conseguente ed accessoria.
pagina 6 di 9 17. Quale rimborso per spese anticipate e già sostenute per l'immobile dal IG. , la IG.ra si obbliga al Parte_1 CP_1
versamento della somma di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare in favore del IG. , da consegnare a quest'ultimo entro e non Parte_1
oltre la data dell'atto notarile sovra indicato.
18.Nulla opponendo a qualsiasi titolo, ragione o causa, il IG.
accetta la somma onnicomprensiva di € 10.000,00 da parte Parte_1
della moglie.
19. Le spese dell'atto notarile di cui sovra ed ogni altro eventuale onere collegato al trasferimento di proprietà saranno a carico della parte acquirente IG.ra . CP_1
20. La IG.ra si impegna ad eseguire la voltura della CP_1
fornitura di corrente elettrica/gas a suo nome, nonché l'abbonamento a Sky TV e il contratto internet FastAlp.
21.I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente bancario comune ed a dividere equamente le somme ivi presenti.
22.I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
23.Il IG. prenderà con sé il cane Flash di sua proprietà e Parte_1
la IG.ra terrà con sé il cane Spritz. CP_1
24.Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso,
i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti e autonomi,
dichiarano di avere definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione inerente al rapporto matrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale titolo o ragione.
25.I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e dei figli minori e . Per_1 Per_2
pagina 7 di 9 26.Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti e i legali sottoscrivono il ricorso per la separazione anche per rinuncia alla solidarietà professionale, ex art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.”
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da:
pagina 8 di 9 , CF nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e
CF nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/03/1991
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 giugno 2015 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Charvensod al n.3 parte
II serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConIGlio del 13 giugno 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 9 di 9