CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1017/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 20.12.2021
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Valerio Astuni, giusta delega unita su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desenzano del Garda Viale E. Andreis 74 Appellante Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Ruccia giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Venini 38/2
Appellata
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.Filippo Doni, giusta procura generale alle liti per notaio in Persona_1 Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 486/2021 del 29.11.2021
IN PUNTO: opposizione ad estratto di ruolo e cartelle di pagamento/avvisi di addebito
Conclusioni:
1 Per l'appellante : ““in via principale, nel merito e previa integrale riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per tutti motivi esposti in narrativa, la nullità degli avvisi di addebito nonché dei ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, con accoglimento integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado RGR N. 856/2021, conclusioni da intendersi qui integralmente riprodotte e ribadite;
condannare l'appellato al pagamento della totalità delle spese giudiziali, primo e secondo grado, con gli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.””
Per l'appellata : ““nel merito accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimità dell'attività svolta dall e, per l'effetto, rigettare l'atto di Controparte_3 appello promosso dalla confermando integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato : “” PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso CP_2 di primo grado per effetto dei presupposti per l'impugnabilità del ruolo esattoriale;
PRELIMINARMENTE: ove tale circostanza sia confermata dal Concessionario per la riscossione, dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata dei crediti contributivi;
PRELIMINARMENTE: dove parte appellante non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da CP_2 in primo grado, e precisamente:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi parte ricorrente decaduta dalla facoltà di riassumere il giudizio dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Belluno;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e l'inammissibilità del presente giudizio (per l'AVA 316 2019 00004535 27, e per tutti quelli per i quali non risultino iniziative recuperatorie in corso da parte del Concessionario per la riscossione); PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per la non creduta ipotesi di annullamento degli AVA per motivi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme in esse portati”. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla avverso l'estratto di ruolo relativo alla propria Pt_1 posizione ottenuto a seguito della richiesta del 12.11.2020 ed alle cartelle ed agli avvisi nello stesso contenuti, condannando la società alla refusione delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
2. Il primo giudice ha evidenziato come l' aveva documentato compiutamente la Pt_2 regolare notifica di tutti e cinque gli avvisi di addebito a mezzo pec producendo in giudizio i files telematici delle ricevute di consegna contenenti al loro interno anche l'allegato notificato (escludendosi qualsiasi dubbio sul contenuto di ciò che era stato effettivamente notificato). CP_ Risultava pacifico che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l' aveva inviato l'invito alla regolarizzazione fosse quello dell'odierna ricorrente (come risultante anche dalla visura camerale) mentre quanto all'allegazione alle pec di documenti in formato .pdf anziché .p7m ha richiamato Cass 30948/2019 e 21328/2020 secondo cui “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso”; peraltro neppure era necessaria la sottoscrizione della cartella (analogica o digitale) come precisato da Cass 21290/2018 e 5424/2020). Attesa la regolarità delle notifiche dei titoli, che non erano stati tempestivamente opposti (40 giorni dalla notifica), il credito previdenziale non poteva più essere messo in discussione essendosi cristallizzato e non essendo maturata alcuna prescrizione successiva alle notifiche. Risultava infondata anche l'eccezione di mancata notifica di non meglio specificati atti prodromici atteso che l' non era tenuto a inviare preventivamente avvisi bonari o CP_2 altre tipologie di avvisi a pena di illegittimità dell'avviso di addebito (Cass 35301/2021).
3. La ha appellato la sentenza con nove motivi. Pt_1 Gli appellati ed hanno insistito per il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo e per cambio di relatore;
indi all'udienza dell'11.12.2025 all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La società appellante, con i primi due motivi, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione della decisione. In particolare il contenuto della sentenza, come formulato, risultava talmente generico che dal medesimo non era dato desumere quale fosse stato lo svolgimento del processo e l'iter logico in base al quale il giudice avesse deciso. Nel ricorso introduttivo era stata eccepita l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dei ruoli, nonchè di tutti gli atti prodromici asseritamente notificati all'odierno appellante per:
- violazione dell'art. 36 bis, comma 3 e dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 dpr n. 600/1973;
- violazione dell'art. 26 dpr 29.9.73 n.602/1973;
- violazione dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972;
- violazione dell'art. 7 l 27.7.2000 n.212. Su nessuno di questi punti era intervenuta specifica pronuncia da parte del Tribunale. Peraltro l' e l' non avevano prodotto alcuna Controparte_4 CP_2 documentazione idonea a provare l'avvenuta e regolare notifica delle cartelle di pagamento.
3 Riguardo alle cartelle di pagamento notificate a mezzo pec, il giudice di prime cure aveva erroneamente affermato la validità di tale modalità di notifica. La ricorrente, infatti, era incorsa nella non riconoscibilità dell'intera cartella, ovvero la notifica non aveva raggiunto lo scopo, non contenendo l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva di alcuna attestazione di conformità. La notifica a mezzo pec risultava viziata anche sotto un diverso profilo;
invero, l'estensione
“.pdf” della cartella di pagamento non garantiva la conformità del documento inviato all'originale che si otteneva solo mediante l'apposizione della firma digitale sul documento e, quindi, solo con l'estensione .p7m.
Con il terzo motivo, sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha precisato che lo stesso è annoverato fra gli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui all'art. 19 - D.Lgs. n. 546/92 circostanza confermata anche dalla giurisprudenza più recente, sia di legittimità che di merito, a condizione, come nel caso di specie, che la cartella (ed analogamente per l'avviso di addebito) non sia stata notificata.
Con il quarto motivo ha dedotto l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito.
Con il quinto motivo ha lamentato la inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità della notificazione medesima.
Con il sesto motivo ha dedotto la inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per mancanza del dettagliato conteggio di interessi ed aliquote in violazione dell'art. 7 l. L 27.7.2000 n.212.
Con il settimo motivo ha ribadito la intervenuta decadenza dell'ente previdenziale dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 25 comma 1, del D.Lgs 26.02.1999 n.46, trattandosi di tributi relativi agli anni 2018-2019 ed anteriori.
Con l'ottavo motivo da eccepito la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ai CP_2 sensi dell'art. 3 comma 9 Legge n.335/95; nel caso specifico i contributi ed i premi indicati nell'atto impositivo si riferivano agli anni 2018-2019 ed anteriori con intervenuto decorso del termine quinquennale non risultando notificato alcun atto interruttivo della prescrizione da parte dell'istituto nel lasso temporale intercorrente tra l'anno 2014 e il 2019.
Con il nono motivo ha dedotto la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in ragione della consistenza degli importi complessivamente richiesti, pari ad € 56.226,71, la cui esecuzione avrebbe provocato l'impossibilità per la ricorrente di proseguire la propria attività imprenditoriale.
6. L' ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza di interesse ad agire e CP_2 l'inammissibilità dell'avverso ricorso evidenziando che ai sensi dell'art 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma 1), il ricorso contro l'estratto di ruolo esattoriale è ammissibile solo in alcuni specifici casi, normativamente predefiniti e parte appellante non aveva dedotto né provato la sussistenza delle circostanze previste dalla norma citata. L'Ente previdenziale ha, inoltre, evidenziato l'erroneità della notifica dell'atto di riassunzione all' in persona del legale rappresentante pro tempore, dovendo invece CP_2 essere notificato al procuratore costituito. In ogni caso, l'atto era stato notificato all' in data 09.11.2021, e pertanto non solo CP_2 senza il rispetto del termine di dieci giorni dall'emissione del decreto in data 13.10.2021, bensì anche senza il rispetto del termine di trenta giorni previsto tra la notifica e la data d'udienza.
4 Ha poi contestato i diversi motivi di appello avuto riguardo alla notifica degli avvisi e delle cartelle ed alle modalità della notifica risultando gli atti ritualmente ricevuti dal destinatario ed essendo stati effettuati anche regolari atti interruttivi con i solleciti di pagamento e risultando una serie di rilievi inammissibili in ragione della carenza di interesse eccepito preliminarmente.
7. La ha richiamato il contenuto della sentenza impugnata Controparte_1 e le difese svolte in primo grado, rimarcando che, vertendo la controversia su questioni attinenti il merito degli avvisi di addebito opposti e di competenza unicamente all'Ente
, sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_5 CP_2 L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo e dunque non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
8. L'appello è inammissibile.
9. Assume carattere preliminare, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione ed ostativa ad una pronuncia di merito, la eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 3 bis d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR 602/73, introducendo la previsione di cui al comma 4 bis, secondo cui l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non è impugnabile ad eccezione dei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In termini Cass 8842/2023, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c., ha stabilito che “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la sentenza d'appello va confermata, mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere CP_ dall è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di ruolo”. Di recente Cass S.U. 12459/2024, confermando il precedente orientamento, ha così ribadito: “” questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di
5 perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021)….. Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato ragioni che giustificassero l'esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursi che mancava l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, tanto più che la cartella di pagamento, di cui è stata negata la conoscenza per l'irritualità della notifica, allo stato non risulta neppure posta a fondamento di una qualunque attività esecutiva nei confronti di……Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio.””
10. Riportando al caso di specie il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio e le ragioni ad esso sottese, gli avvisi di addebito e le cartelle di cui l'appellante lamenta l'omessa notifica attraverso la opposizione all'estratto di ruolo non sono immediatamente impugnabili, non avendo detta parte dedotto (neppure nel giudizio di appello) che dalla asserita omessa notifica delle stesse derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli (in termini Corte Appello Venezia sent. 488/2023, 842/2023, 30/2024) con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
11. Risulta, altresì fondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dalla in ragione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Controparte_1 Sezione Unite, con la sentenza 7514/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c.,, che ha affermato la legittimazione a contraddire nel giudizio diretto a far valere nel merito la inesistenza del credito portato dalle cartelle (e nella fattispecie erano stati fatti valere unicamente vizi relativi agli atti impositivi dell' ) al solo ente CP_2 impositore. La evocazione in giudizio della risulta, pertanto, inammissibile per Controparte_1 difetto di legittimazione .
12. Le altre questioni restano assorbite.
13. Il quadro normativo intervenuto nell'anno 2021 e le sopravvenute decisioni di legittimità nel corso del processo ed i principi ivi affermati, sia avuto riguardo alla legittimazione passiva dell' che all'interesse ad agire ad opporre Controparte_1 l'estratto di ruolo, comportano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma per quanto in motivazione la sentenza appellata;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_1
6 3) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 20.12.2021
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'avv. Valerio Astuni, giusta delega unita su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Desenzano del Garda Viale E. Andreis 74 Appellante Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Ruccia giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Venini 38/2
Appellata
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.Filippo Doni, giusta procura generale alle liti per notaio in Persona_1 Fiumicino, rep. n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 486/2021 del 29.11.2021
IN PUNTO: opposizione ad estratto di ruolo e cartelle di pagamento/avvisi di addebito
Conclusioni:
1 Per l'appellante : ““in via principale, nel merito e previa integrale riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per tutti motivi esposti in narrativa, la nullità degli avvisi di addebito nonché dei ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, con accoglimento integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado RGR N. 856/2021, conclusioni da intendersi qui integralmente riprodotte e ribadite;
condannare l'appellato al pagamento della totalità delle spese giudiziali, primo e secondo grado, con gli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.””
Per l'appellata : ““nel merito accertare e dichiarare la Controparte_1 legittimità dell'attività svolta dall e, per l'effetto, rigettare l'atto di Controparte_3 appello promosso dalla confermando integralmente la sentenza di primo grado. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato : “” PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso CP_2 di primo grado per effetto dei presupposti per l'impugnabilità del ruolo esattoriale;
PRELIMINARMENTE: ove tale circostanza sia confermata dal Concessionario per la riscossione, dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata dei crediti contributivi;
PRELIMINARMENTE: dove parte appellante non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da CP_2 in primo grado, e precisamente:
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi parte ricorrente decaduta dalla facoltà di riassumere il giudizio dopo la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Belluno;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e l'inammissibilità del presente giudizio (per l'AVA 316 2019 00004535 27, e per tutti quelli per i quali non risultino iniziative recuperatorie in corso da parte del Concessionario per la riscossione); PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per la non creduta ipotesi di annullamento degli AVA per motivi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme in esse portati”. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla avverso l'estratto di ruolo relativo alla propria Pt_1 posizione ottenuto a seguito della richiesta del 12.11.2020 ed alle cartelle ed agli avvisi nello stesso contenuti, condannando la società alla refusione delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
2. Il primo giudice ha evidenziato come l' aveva documentato compiutamente la Pt_2 regolare notifica di tutti e cinque gli avvisi di addebito a mezzo pec producendo in giudizio i files telematici delle ricevute di consegna contenenti al loro interno anche l'allegato notificato (escludendosi qualsiasi dubbio sul contenuto di ciò che era stato effettivamente notificato). CP_ Risultava pacifico che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l' aveva inviato l'invito alla regolarizzazione fosse quello dell'odierna ricorrente (come risultante anche dalla visura camerale) mentre quanto all'allegazione alle pec di documenti in formato .pdf anziché .p7m ha richiamato Cass 30948/2019 e 21328/2020 secondo cui “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso”; peraltro neppure era necessaria la sottoscrizione della cartella (analogica o digitale) come precisato da Cass 21290/2018 e 5424/2020). Attesa la regolarità delle notifiche dei titoli, che non erano stati tempestivamente opposti (40 giorni dalla notifica), il credito previdenziale non poteva più essere messo in discussione essendosi cristallizzato e non essendo maturata alcuna prescrizione successiva alle notifiche. Risultava infondata anche l'eccezione di mancata notifica di non meglio specificati atti prodromici atteso che l' non era tenuto a inviare preventivamente avvisi bonari o CP_2 altre tipologie di avvisi a pena di illegittimità dell'avviso di addebito (Cass 35301/2021).
3. La ha appellato la sentenza con nove motivi. Pt_1 Gli appellati ed hanno insistito per il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo e per cambio di relatore;
indi all'udienza dell'11.12.2025 all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La società appellante, con i primi due motivi, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione della decisione. In particolare il contenuto della sentenza, come formulato, risultava talmente generico che dal medesimo non era dato desumere quale fosse stato lo svolgimento del processo e l'iter logico in base al quale il giudice avesse deciso. Nel ricorso introduttivo era stata eccepita l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e dei ruoli, nonchè di tutti gli atti prodromici asseritamente notificati all'odierno appellante per:
- violazione dell'art. 36 bis, comma 3 e dell'art. 36 ter, comma 3 e 4 dpr n. 600/1973;
- violazione dell'art. 26 dpr 29.9.73 n.602/1973;
- violazione dell'art. 54 bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972;
- violazione dell'art. 7 l 27.7.2000 n.212. Su nessuno di questi punti era intervenuta specifica pronuncia da parte del Tribunale. Peraltro l' e l' non avevano prodotto alcuna Controparte_4 CP_2 documentazione idonea a provare l'avvenuta e regolare notifica delle cartelle di pagamento.
3 Riguardo alle cartelle di pagamento notificate a mezzo pec, il giudice di prime cure aveva erroneamente affermato la validità di tale modalità di notifica. La ricorrente, infatti, era incorsa nella non riconoscibilità dell'intera cartella, ovvero la notifica non aveva raggiunto lo scopo, non contenendo l'originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva di alcuna attestazione di conformità. La notifica a mezzo pec risultava viziata anche sotto un diverso profilo;
invero, l'estensione
“.pdf” della cartella di pagamento non garantiva la conformità del documento inviato all'originale che si otteneva solo mediante l'apposizione della firma digitale sul documento e, quindi, solo con l'estensione .p7m.
Con il terzo motivo, sulla impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha precisato che lo stesso è annoverato fra gli atti impugnabili innanzi alla giurisdizione delle Commissioni tributarie di cui all'art. 19 - D.Lgs. n. 546/92 circostanza confermata anche dalla giurisprudenza più recente, sia di legittimità che di merito, a condizione, come nel caso di specie, che la cartella (ed analogamente per l'avviso di addebito) non sia stata notificata.
Con il quarto motivo ha dedotto l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito.
Con il quinto motivo ha lamentato la inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità della notificazione medesima.
Con il sesto motivo ha dedotto la inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per mancanza del dettagliato conteggio di interessi ed aliquote in violazione dell'art. 7 l. L 27.7.2000 n.212.
Con il settimo motivo ha ribadito la intervenuta decadenza dell'ente previdenziale dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi bonari e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 25 comma 1, del D.Lgs 26.02.1999 n.46, trattandosi di tributi relativi agli anni 2018-2019 ed anteriori.
Con l'ottavo motivo da eccepito la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ai CP_2 sensi dell'art. 3 comma 9 Legge n.335/95; nel caso specifico i contributi ed i premi indicati nell'atto impositivo si riferivano agli anni 2018-2019 ed anteriori con intervenuto decorso del termine quinquennale non risultando notificato alcun atto interruttivo della prescrizione da parte dell'istituto nel lasso temporale intercorrente tra l'anno 2014 e il 2019.
Con il nono motivo ha dedotto la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in ragione della consistenza degli importi complessivamente richiesti, pari ad € 56.226,71, la cui esecuzione avrebbe provocato l'impossibilità per la ricorrente di proseguire la propria attività imprenditoriale.
6. L' ha eccepito, in via preliminare, l'inesistenza di interesse ad agire e CP_2 l'inammissibilità dell'avverso ricorso evidenziando che ai sensi dell'art 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma 1), il ricorso contro l'estratto di ruolo esattoriale è ammissibile solo in alcuni specifici casi, normativamente predefiniti e parte appellante non aveva dedotto né provato la sussistenza delle circostanze previste dalla norma citata. L'Ente previdenziale ha, inoltre, evidenziato l'erroneità della notifica dell'atto di riassunzione all' in persona del legale rappresentante pro tempore, dovendo invece CP_2 essere notificato al procuratore costituito. In ogni caso, l'atto era stato notificato all' in data 09.11.2021, e pertanto non solo CP_2 senza il rispetto del termine di dieci giorni dall'emissione del decreto in data 13.10.2021, bensì anche senza il rispetto del termine di trenta giorni previsto tra la notifica e la data d'udienza.
4 Ha poi contestato i diversi motivi di appello avuto riguardo alla notifica degli avvisi e delle cartelle ed alle modalità della notifica risultando gli atti ritualmente ricevuti dal destinatario ed essendo stati effettuati anche regolari atti interruttivi con i solleciti di pagamento e risultando una serie di rilievi inammissibili in ragione della carenza di interesse eccepito preliminarmente.
7. La ha richiamato il contenuto della sentenza impugnata Controparte_1 e le difese svolte in primo grado, rimarcando che, vertendo la controversia su questioni attinenti il merito degli avvisi di addebito opposti e di competenza unicamente all'Ente
, sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_5 CP_2 L'agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo e dunque non può (e non deve) pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore.
8. L'appello è inammissibile.
9. Assume carattere preliminare, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione ed ostativa ad una pronuncia di merito, la eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 3 bis d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR 602/73, introducendo la previsione di cui al comma 4 bis, secondo cui l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non è impugnabile ad eccezione dei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In termini Cass 8842/2023, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c., ha stabilito che “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la sentenza d'appello va confermata, mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere CP_ dall è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di ruolo”. Di recente Cass S.U. 12459/2024, confermando il precedente orientamento, ha così ribadito: “” questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di
5 perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021)….. Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato ragioni che giustificassero l'esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursi che mancava l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, tanto più che la cartella di pagamento, di cui è stata negata la conoscenza per l'irritualità della notifica, allo stato non risulta neppure posta a fondamento di una qualunque attività esecutiva nei confronti di……Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio.””
10. Riportando al caso di specie il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio e le ragioni ad esso sottese, gli avvisi di addebito e le cartelle di cui l'appellante lamenta l'omessa notifica attraverso la opposizione all'estratto di ruolo non sono immediatamente impugnabili, non avendo detta parte dedotto (neppure nel giudizio di appello) che dalla asserita omessa notifica delle stesse derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli (in termini Corte Appello Venezia sent. 488/2023, 842/2023, 30/2024) con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
11. Risulta, altresì fondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta dalla in ragione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Controparte_1 Sezione Unite, con la sentenza 7514/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c.,, che ha affermato la legittimazione a contraddire nel giudizio diretto a far valere nel merito la inesistenza del credito portato dalle cartelle (e nella fattispecie erano stati fatti valere unicamente vizi relativi agli atti impositivi dell' ) al solo ente CP_2 impositore. La evocazione in giudizio della risulta, pertanto, inammissibile per Controparte_1 difetto di legittimazione .
12. Le altre questioni restano assorbite.
13. Il quadro normativo intervenuto nell'anno 2021 e le sopravvenute decisioni di legittimità nel corso del processo ed i principi ivi affermati, sia avuto riguardo alla legittimazione passiva dell' che all'interesse ad agire ad opporre Controparte_1 l'estratto di ruolo, comportano la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile e per l'effetto conferma per quanto in motivazione la sentenza appellata;
2) dichiara la carenza di legittimazione passiva della;
Controparte_1
6 3) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7