Decreto cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 7 settembre 2024
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2024, proposto da
Istituto I. Aleandri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Mozzoni, Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del decreto di revoca della parità scolastica AOODRMA 0000615 del 23/05/2024, PROT. 615, notificato in data 27/05/2024 dal Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale Ufficio I, con tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti e/o connessi, richiamati e posti a motivazione dell’atto impugnato, compreso il decreto di avvio del procedimento di revoca AOODRMA prot. n. 468 del 23 aprile 2024 e la relazione sulla visita ispettiva del 13/05/2024 AOODRMA n 13259 del 15.05.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istituto ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca totale dello status di scuola paritaria a partire dall’anno 2024-2025 degli atti di riconoscimento della parità scolastica Il provvedimento è stato impugnato con cinque articolati motivi.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 173 del 2024 è stata accolta l’istanza cautelare, con la seguente motivazione; “Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in relazione alla mancata concessione a parte ricorrente del termine di cui all’art. 5 comma 4 del DM n. 83/2008;
Rilevato infatti che l’intimata Amministrazione non ha assegnato alla ricorrente un termine per rimuovere le irregolarità accertate in sede ispettiva:
Ritenuta, al contrario, l’utilità del temine suddetto in relazione alle irregolarità contestate, dato che la concessione dello stesso permette l’adeguata valutazione di quanto riscontrato nel corso delle visite ispettive (anche se ripetute nel tempo come nel caso in esame), alla luce delle eventuali misure prese dall’Istituto Paritario per rimediare ai rilievi. Inoltre, la concessione del predetto termine può comunque consentire una più adeguata valutazione della effettiva consistenza dell’assenteismo nel corso dell’intero anno scolastico e della sua incidenza in termini di profitto nonché sugli altri indici valutabili per il mantenimento della parità scolastica, secondo quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza (in particolare Cons. Stato VII 3 marzo 2022 n. 1540)…”
L’ordinanza non è stata appellata e le parti, successivamente, non hanno depositato memorie o segnalato ulteriori sviluppi procedimentali
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo, già segnalato in cautelare, della mancata concessione del termine di cui del termine di cui all’art. 5 comma 4 del DM n. 83/2008. Del resto, questo tribunale ha già censurato la prassi seguita dall’Ufficio Scolastico Regionale della mancata concessione del termine di regolarizzazione nei procedimenti di revoca della parità in altre decisioni (Tar Marche ord. nn. 203 e 2024 del 2023, 237 del 2024).
1.2 Quanto sopra vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la revoca è disposta principalmente per il tasso di assenteismo delle classi riscontrato durante le visite ispettive. Come osservato dalla recente giurisprudenza, sulla scorta degli artt. 1, legge n. 62 del 2000, e 1-bis e 5, decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, il tasso di assenteismo può costituire motivo di revoca della parità scolastica solo all’esito di accurati accertamenti ispettivi. Nella specie sono presenti tre visite effettuate dagli ispettori, una a novembre, una a dicembre e una in aprile (più una supplementare in maggio). in ogni caso, i dati accertati devono essere corretti con i rilievi svolti dall’Istituto scolastico. Inoltre, sul piano sostanzialistico, detti dati vanno comparati con i risultati ottenuti dagli studenti, in modo che le anomalie di funzionamento accertate dagli ispettori siano di gravità tale da giustificare una misura così afflittiva, tale da rappresentare, nel sistema nazionale di istruzione della scuola ad iniziativa privata, l’extrema ratio (giurisprudenza ormai costante, si veda di recente Cons. Stato VII 13 novembre 2024 n. 9127 e la giurisprudenza ivi citata).
1.3 Per quanto sopra, non può essere condivisa la tesi dell’amministrazione per cui l’assenteismo degli alunni costituisca una grave irregolarità di funzionamento che “non è suscettibile di essere rimossa ora per allora non potendosi in alcun modo porre rimedio alla mancata frequenza e che pertanto determini la revoca della parità scolastica”.
1.4 Ciò appunto perché la concessione del termine per la per la regolarizzazione può consentire all’amministrazione una migliore valutazione delle misure poste in atto dall’istituto per valutare, l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati (si veda Cons. Stato VII ord. 28 novembre 2024 n. 4500). Del resto, persino in casi dove le irregolarità sono state successivamente ritenute insanabili o comunque non sanate, si è comunque rimarcata la necessità che venga effettivamente formulato, almeno in maniera sostanziale, l’invito alla regolarizzazione, che può essere ritenuto valido anche se contestuale all’avvio del procedimento (si veda Tar Sicilia Catania 24 ottobre 2024 n. 3464). Nel caso in esame, non viene invece rispettato l’iter procedimentale definito dei DM 267/2007 e 83/2008 (art. 5 comma 4) dato che la comunicazione di avvio del procedimento del 23 aprile 2024 non contiene inviti alla regolarizzazione e che il provvedimento di revoca oggetto di impugnazione è una sostanziale replica di tale comunicazione, corredata con il sintetico respingimento delle osservazioni di parte ricorrente. La pur apprezzabile scelta di effettuare una nuova ispezione il 13 maggio 2024, a seguito delle controdeduzioni al ricorrente, non può essere considerata parte di una sia pur informale applicazione del procedimento di regolarizzazione. Difatti, la comunicazione di avvio del procedimento del 23 aprile 2024 è del tutto esplicita senso contrario, riportando, nella parte dispositiva, che “Le gravi violazioni del funzionamento amministrativo indicate nella parte narrativa del presente atto non sono ritenute suscettibili di sanatoria e pertanto in relazione ad esse, salvo che all’esito dell’esame delle osservazioni difensive fatte pervenire nel corso del procedimento dall’istituzione scolastica paritaria nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, l’amministrazione non si determini diversamente, si procederà per esse alla revoca dell’attribuita parità”. Risulta quindi evidente la scelta dell’amministrazione di non consentire la regolarizzazione delle irregolarità contestate e di limitarsi alla valutazione delle controdeduzioni relative a quanto riscontrato nelle visite ispettive.
1.5 Al contrario, come condivisibilmente riportato in giurisprudenza, la concessione del beneficio della regolarizzazione: (i) risponde alla necessità di evitare che vengano meno realtà scolastiche su cui comunque l'amministrazione ha già in precedenza esercitato funzioni amministrative concedendo l'accreditamento; (li) applica i principi di proporzionalità, di libertà di insegnamento (articolo 33 Cost.) e di libera iniziativa economica (articolo 41 Cost.); (iii) consente di rispondere alla domanda di istruzione che viene dalla società e che non sempre trova riscontro nelle esistente strutture pubbliche o private. Sotto tale profilo l'interruzione drastica del percorso di istruzione degli studenti è una circostanza che, nella misura del ragionevole, occorre evitare, bilanciando l'interesse alla continuità didattica con quello inerente all'osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della medesima comunità scolastica. In questo senso la pertinente normativa prevede la necessaria previa diffida a regolarizzare, in applicazione avanzata del "principio della fiducia" e del "principio del risultato", precipitati dei superiori paradigmi costituzionali in precedenza citati (Tar Lazio, Roma, 27 giugno 2023, n. 10825). Tale “rafforzamento” del contraddittorio procedimentale deve trovare evidenza nel provvedimento finale dell’Ufficio Scolastico Regionale, in quanto deve dare atto di aver preso in debita considerazione le controdeduzioni formulate dall’istituto scolastico interessato, provvedendo anche ad accertare in concreto – sul piano documentale ovvero a seguito di necessaria ispezione - la mancata cessazione della situazione di irregolarità o della sopravvenuta carenza dei requisiti (Tar Campania Salerno 10 ottobre 2024 n. 8133). In tutta evidenza tale scansione procedimentale non è stata rispettata dall’Amministrazione resistente.
2 Per quanto sopra, in considerazione della fondatezza del primo motivo, di carattere assorbente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnato decreto di revoca AOODRMA 0000615 del 23 maggio 2024.
2.1 La complessità della normativa applicabile la presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto di decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO