CA
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2103/2021 promossa da:
- C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via dell'Osservanza n. 29 in Bologna (BO), rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Paolo Biavati (pec e Diletta Giunchedi (pec Email_1
), elettivamente domiciliata nel loro studio,in Piazza Galileo Email_2
n. 5 in Bologna (BO)
APPELLANTE
Contro
- C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] in Bologna (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Anita Barisi
(pec ) ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via Rizzoli Email_3
n. 4 in Bologna (BO)
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Castiglione n. 8 in Bologna, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Bovina (pec
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in via Oberdan n. 26 in Email_4
Bologna (BO)
APPELLATI
pagina 1 di 22 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2265/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 19868/2018, emessa in data 29.9.2021 e pubblicata in data 5.10.2021
Assegnata a decisione all'udienza del 14.1.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno precisato come in atti. E così
Per Parte_1
Come da note scritte del 30 maggio 2023:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza gravata,
A. disporre lo scioglimento della comunione inter partes, relativa a:
A.
1. compendio immobiliare per cui è causa, così come identificato nella sentenza appellata, ai punti
1) e 3) del dispositivo, ossia la , con annessi parco e piscina, situato in Via Parte_2 dell'Osservanza n. 27, catastalmente individuato nella CT dell'arch. come segue: Persona_1
Villa con parco composta da piano terreno, piano primo, piano secondo e sottotetto.
Identificativi catastali:
NCEU Comune di Bologna: (civ. 27) fog. 229 mapp. 88, sub 7 , Cat. A/8, Cl. 2, Consistenza 34 vani, Sup. catast. Totale 1377 mq, escluso aree scoperte 1367 mq, Rendita €. 8.252,98; fog. 229 mapp. 88, sub. 2, Zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 70 mq., Rendita 339,83;
Catasto terreni: fog. 229, mapp. 88, Ente urbano, superficie mq. 2.104,00 fog. 229, mapp. 185, Cl. 1, , superficie mq. 3.480,00 Parte_3
fog. 229, mapp. 192, Cl. U, , superficie mq. 3.504,00 Parte_4
fog. 229, mapp. 194, Cl. Seminativo, Cl. 3, superficie mq. 6.640,00 fog. 229, mapp. 201, Cl. SC , Cl. 1, superficie mq. 756,00 Pt_3
fog. 229, mapp. 203, Cl.3, Seminativo, superficie mq. 848,00 fog. 229, mapp. 391, Cl.4 , superficie mq. 425,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 524, Cl. 1, SC ceduo, superficie mq. 8.196,00
Per una superficie catastale totale di mq. 25.953;
pagina 2 di 22 A.
2. compendio mobiliare costituito dai beni mobili di arredo e artistici della Villa Regazzoni in numero complessivo di 342 pezzi, così come individuati analiticamente nei documenti di inventario allegati alla CT sub doc. nn. 23-32;
B. operare detto scioglimento, mediante assegnazione alla Prof.ssa Parte_1
B.
1. dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, così come identificato nella sentenza appellata, ai punti 1) e 3) del dispositivo, ossia la , con annessi parco e piscina, Parte_2 situato in Via dell'Osservanza n. 27, catastalmente individuato nella CT dell'arch. Persona_1
come segue:
Villa con parco composta da piano terreno, piano primo, piano secondo e sottotetto.
Identificativi catastali:
NCEU Comune di Bologna: (civ. 27) fog. 229 mapp. 88, sub 7, Cat. A/8, Cl. 2, Consistenza 34 vani, Sup. catast. Totale 1377 mq, escluso aree scoperte 1367 mq, Rendita €. 8.252,98; fog. 229 mapp. 88, sub. 2, Zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 70 mq., Rendita 339,83;
Catasto terreni: fog. 229, mapp. 88, Ente urbano, superficie mq. 2.104,00 fog. 229, mapp. 185, Cl. 1, , superficie mq. 3.480,00 Parte_3
fog. 229, mapp. 192, Cl. U, , superficie mq. 3.504,00 Parte_4
fog. 229, mapp. 194, Cl. , Cl. 3, superficie mq. 6.640,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 201, Cl. SC , Cl. 1, superficie mq. 756,00 Pt_3
fog. 229, mapp. 203, Cl.3, Seminativo, superficie mq. 848,00 fog. 229, mapp. 391, Cl.4 , superficie mq. 425,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 524, Cl. 1, SC ceduo, superficie mq. 8.196,00
Per una superficie catastale totale di mq. 25.953; previo pagamento alla Signora ovvero al suo avente causa, Dott. Controparte_1 CP_2
a titolo di conguaglio, delle somme indicate nella stima del CT arch.
[...] Persona_1
B.
2. nonché dell'intero compendio mobiliare costituito dai beni mobili di arredo e artistici della Villa
Regazzoni in numero complessivo di 342 pezzi, così come individuati analiticamente nei documenti di inventario allegati alla CT sub doc. nn. 23-32, previo pagamento alla Signora CP_1 [...]
a titolo di conguaglio, delle somme indicate nella stima del CT arch. CP_1 Persona_2
C. Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrizione della sentenza.
D. Con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
pagina 3 di 22 Come da note scritte del 29 maggio 2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
RIGETTARE l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza n. 2265/2021 del Tribunale di Bologna in ogni sua parte, segnatamente per quanto riguarda i beni mobili e la dichiarazione di non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, disponendo l'assegnazione dei beni immobili al sig. ovvero – in denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale ultima Controparte_2
domanda – confermando integralmente la sentenza di primo grado. VINTE le spese del grado, ivi incluse quelle relative al procedimento di inibitoria R.G. n. 2103/2021-1”.
Per Controparte_2
Come da note scritte del 29 maggio 2023:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata:
1) rigettare, per quanto di interesse del Dott. e, quindi, per quanto concerne le Controparte_2
domande relative al compendio immobiliare del quale il Dott. è Parte_2 CP_2 comproprietario, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bologna n. 2265/2021 pubblicata il 5.10.2021;
2) confermare il capo 1) della sentenza impugnata, con cui l'Ill.mo Tribunale di Bologna ha dichiarato la non comoda divisibilità del compendio immobiliare denominato (nella sentenza Parte_2 impugnata “ ”) situato in via dell'Osservanza n. 27 a Bologna;
Controparte_3
3) dato, occorrendo, atto, che con atto di vendita in data 25.1.2022 a ministero Notaio Dr. Per_3
(Rep. n. 72574 – Raccolta 47062) la Sig.ra ha venduto al Dott.
[...] Controparte_1
i diritti indivisi pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà del compendio Controparte_2
immobiliare denominato (nella sentenza impugnata Villa Regazzoni e ), e, Parte_2 CP_3
comunque sugli immobili oggetto del predetto atto e che detti immobili sono, quindi, oggi, in comunione, in ragione del 50% ciascuno, tra il Dott. e la Sig.ra Controparte_2 CP_1
comunque disporre lo scioglimento della comunione su detto compendio immobiliare,
[...] confermando, quanto alla mera pronuncia di scioglimento, il capo 2) dell'impugnata sentenza;
4) quanto alle mere modalità di scioglimento della comunione in via principale disporre che lo scioglimento della comunione medesimo avvenga mediante
A) attribuzione al Dott. dell'intero compendio immobiliare Controparte_2 Parte_2
come di seguito identificato: al NCEU del Comune di Bologna come segue:
pagina 4 di 22 ► fgl 229, particella 88, sub 7, via dell'Osservanza n. 27, piano T-1-2-3, cat. A/8, cl. 2, z.c. 2, vani 34, superficie catastale totale mq 1.377, totale escluse aree scoperte mq 1367, rendita euro 8.252,98 (già nei titoli, in Catasto Fabbricati, foglio 229, particella 88, subb. 5 e 6);
► fgl 229, particella 88, sub 2, via dell'Osservanza n. 27, piano T, cat C/6, cl 3, z.c. 2, mq 70, superficie catastale totale mq 70, rendita euro 339,83;
► fgl 229, particella 88, sub 3, via dell'Osservanza n. 27, piano S1-T-1-2,( b.c.n.c.);
► fgl 229, particella 88, sub 4, via dell'Osservanza n. 27, piano S1-T-1-2, (b.c.n.c.);
► fgl 229, particella 248, via dell'Osservanza, piano T, cat C/6, cl 4, z.c. 2, mq 21, superficie catastale totale mq 21, rendita euro 119,30; con la precisazione che tale ultimo immobile, benché ancora censito al Catasto Fabbricati e rappresentato da autonoma planimetria depositata al detto catasto, non risulta dalle mappe catastali;
- Area di terreno pertinenziale rappresentante il sedime e il parco della villa, di ha 2 (due), are 59
(cinquantanove), ca 53 (cinquantatre) al Catasto Terreni del predetto Comune come segue:
► fgl 229, particella 88 ente urbano di mq. 2.104;
► fgl 229, particella 185 ettari 0, are 34, ca 80, qualità bosco ceduo, cl 1, reddito dominicale euro
5,39, reddito agrario euro 1,08;
► fgl 229, particella 192 ettari 0, are 35, ca 04, qualità bosco alto, cl. U, reddito dominicale euro
8,14, reddito agrario euro 0,90;
► fgl 229, particella 194, ettari 0, are 66, ca 40, qualità seminativo, cl. 3, reddito dominicale euro
60,01, reddito agrario euro 37,72;
► fgl 229, particella 201, ettari 0, are 07, ca 56, qualità bosco ceduo, cl. 1, reddito dominicale euro
1,17, reddito agrario euro 0,23;
► fgl 229, particella 203, ettari 0, are 08, ca 48, qualità seminativo, cl. 3, reddito dominicale euro
7,66, reddito agrario euro 4,82;
► fgl 229, particella 391, ettari 0, are 04, ca 25, qualità seminativo, cl. 4, reddito dominicale euro
2,30, reddito agrario euro 1,98;
► fgl 229, particella 524 ettari 0, are 81, ca 96, qualità bosco ceduo, cl. 1, reddito dominicale euro
12,70, reddito agrario euro 2,54 (già nei titoli, in Catasto Terreni, foglio 229, particella 200, Ha
0.82.10).
B) disposizione di un conguaglio a carico del Dott. e a favore della Sig.ra Controparte_2 [...]
di importo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore del compendio immobiliare Parte_1
medesimo, come stimato dal CT nel giudizio di primo grado, pari, detto 50% (cinquanta per cento) ad € 2.538.123,00, o della minore somma ritenuta di giustizia;
pagina 5 di 22 in via del tutto subordinata, per la sola denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di attribuzione formulata dal Dott. CP_2
con riserva di impugnazione,
[...] disporre che lo scioglimento della comunione medesimo avvenga mediante l'alienazione degli immobili che compongono il compendio immobiliare in questione, come identificati al precedente punto n. 4) A), ex art. 788 c.p.c., provvedendo alla ripartizione del ricavato tra gli odierni comproprietari in ragione del 50% ciascuno;
5) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Bologna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 15.12.2018 a convenuto in Controparte_1
giudizio la sorella domandando lo scioglimento della comunione esistente Parte_1 sul compendio immobiliare denominato ” per quote di un mezzo ciascuna e dei Parte_2
beni mobili ivi collocati, deducendo che, essendo il compendio sottoposto a vincoli conseguenti alla sua qualificazione di bene di interesse storico – culturale, non potesse essere comodamente diviso in due unità. Ha dunque domandato, in caso di contestazione, di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla divisione dei suddetti beni mobili ed immobili di cui era comproprietaria pro – indiviso, nella misura del 50%, con la sorella e di dichiarare la divisione giudiziale ex art. 720 c.c., Parte_1
previa determinazione del loro valore, con attribuzione in favore dell'attrice dei beni immobili indivisi e versamento a controparte del conguaglio in denaro che risultasse dovuto. In via alternativa, laddove l'attrice non avesse ritenuto di proprio interesse ottenere l'attribuzione della quota della comproprietaria, ordinare l'alienazione degli immobili ex art. 788 c.p.c., con ripartizione della somma ricavata in proporzione alle proprie quote e, in ogni caso, ordinare l'alienazione dei beni mobili ex art. 787 c.p.c., provvedendo alla ripartizione del ricavato tra le comproprietarie nella misura del 50% ciascuna.
1.1 – In data 28.3.2019 si è costituita la quale non si è opposta allo Parte_1
scioglimento della comunione, ma ha sostenuto la comoda divisibilità del compendio immobiliare in due parti, secondo quanto indicato nel progetto di modifiche interne a firma dell'ing. Per_4
come approvato dalla Soprintendenza con protocollo n. 20751 del 7.12.1999. Quanto ai beni
[...] mobili, ha rappresentato l'esistenza di un prelegato disposto con testamento datato 1.7.2001 n. 98 del repertorio degli atti di ultima volontà a rogito notaio dalla madre delle comproprietarie Persona_5
in forza del quale gli stessi sarebbero stati lasciati alla OT . Ha dunque Controparte_4
pagina 6 di 22 formulato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il compendio immobiliare per cui è causa è divisibile in conformità a quanto indicato nel progetto dell'ing. prodotto sub doc. 2) Persona_4
e/o comunque secondo quanto risulterà dalla assumenda CT;
2) per l'effetto, disporre la richiesta divisione del compendio immobiliare per cui è causa, con assegnazione a ciascuna condividente rispettivamente della porzione materiale da individuarsi previo accordo delle parti ovvero, in mancanza, secondo quanto disporrà il Giudice;
3) in subordine, qualora il compendio immobiliare venga ritenuto non comodamente divisibile e in caso di mancato accordo sull'attribuzione dell'intero ad una delle parti, riconoscere ad entrambe eguale diritto ad ottenere l'attribuzione dell'intero compendio;
4) previa descrizione e stima di tutti i beni mobili da parte del nominando CT, previa
l'esecuzione del prelegato sopra menzionato e previa attribuzione a ciascuna delle parti e a loro scelta degli oggetti avente valore affettivo con pagamento del valore degli oggetti medesimi, disporre la divisione dei beni mobili in due lotti e assegnare a ciascuna condividente il lotto da individuarsi in conformità all'accordo delle parti o, in mancanza, secondo quanto disporrà il Giudice. 5) in caso di mancata disponibilità da parte dell'attrice, dichiarare che l'attrice è obbligata a dare esecuzione al prelegato di cui al punto precedente, con obbligo, in caso di inadempimento, di manleva nei confronti della convenuta da tutti i danni e gli esborsi che dovesse subire in conseguenza di esso;
6) con vittoria di spese, compenso professionale, oltre al rimborso forfettario, CNA e IVA in misura di legge”.
1.2 – La causa è stata istruita con l'espletamento di una CT estimativa e finalizzata altresì alla descrizione e all'individuazione della comoda divisibilità in natura dell'immobile affidata all'arch.
il quale ha depositato il proprio elaborato in data 2.11.2020. Persona_1
1.3 – Le parti hanno precisato le conclusioni per come rassegnate nei rispettivi fogli depositati in data
17.3.2021 e, all'udienza del 18 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.4 – Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2265/2021, emessa in data 29.9.2021 e pubblicata in data
5.10.2021, ha ritenuto la non comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare e ha disposto lo scioglimento della comunione;
rilevando poi che nessuna delle parti aveva chiesto l'assegnazione a sé dell'intero, ne ha disposto la vendita, delegando le operazioni di vendita, con separata ordinanza, al prezzo base di euro 5.076.246,00 come stimato dal CT;
ha inoltre disposto lo scioglimento della comunione sul compendio mobiliare e ne ha disposto la vendita all'incanto in lotto unico al prezzo base complessivo di euro 589.365,00. Da ultimo, ha condannato parte convenuta a Parte_1
rifondere a le spese di lite, ponendo a carico di entrambe le parti in via solidale Controparte_1
il compenso liquidato al CT.
*
pagina 7 di 22 2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 11.11.2021, affidando l'impugnazione a tre motivi.
Con il primo motivo di appello ha eccepito l'erronea valutazione del Tribunale circa la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, di contro evidenziando le risultanze della CT che deponevano a favore della divisibilità.
Quanto al secondo motivo di appello ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la vendita giudiziale dei beni mobili in un unico lotto – oltretutto in alcun modo motivata – deducendo che, in caso di riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accertamento della comoda divisibilità del compendio immobiliare, gli stessi, anziché essere venduti a terzi, potrebbero essere divisi in due lotti ed assegnati alle parti in conformità all'attribuzione della rispettiva unità immobiliare.
Con il terzo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese richiamando la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese dovrebbero essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote. In conclusione, ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ed ha insistito per la richiesta di assegnazione dell'Unità B, come individuata dal CT, nonché dei mobili che l'arredano.
2.1 – Con provvedimento in data 18.1.2022 la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'istanza di sospensiva, evidenziando come l'unico capo di condanna fosse quello concernente le spese legali, in relazione al quale l'appellante non aveva formulato l'istanza di sospensiva.
2.2 – In data 21.2.2022 si è costituita in giudizio la quale ha resistito Controparte_1 all'impugnazione chiedendone il rigetto ed invocato la conferma della sentenza impugnata.
2.3 – All'esito dell'udienza di prima comparizione per il merito del 1.3.2022, tenuta con modalità cartolare, il Collegio ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023.
2.4 – In data 20.5.2023 è intervenuto in giudizio rappresentando di aver Controparte_2
acquistato da la quota indivisa di proprietà pari ad 1/2 di Controparte_1 Pt_2 Parte_2
con atto di vendita Rep. n. 72574 – Raccolta 47062 in data 25.1.2022, a rogito Notaio Dr. Per_3
ad esclusione di una particella identificata al Catasto Terreni - la n. 559, già 204, foglio 229 e
[...]
dei beni mobili che corredano il compendio immobiliare. Ha aggiunto che, in ragione del vincolo del
Ministero dei Beni Culturali e ambientali gravante sulla , il predetto atto di vendita era Pt_2
sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione da parte del Controparte_5
della regione o altro ente pubblico territoriale competente, così come previsto dagli
[...]
artt. 60 ss. d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), ma che la prelazione non era stata esercitata dagli aventi diritti per cui e avevano Controparte_2 Controparte_1
pagina 8 di 22 sottoscritto successivamente atto di accertamento di avveramento di condizione sospensiva, anch'esso a ministero Notaio Dr. Richiamando i vani i tentativi fatti per addivenire ad uno Persona_3
scioglimento della comunione in via stragiudiziale ha, pertanto, spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso facendo proprie tutte le difese dell'appellata e chiedendo la conferma del capo 1) della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha dichiarato la non comoda divisibilità del compendio, la conferma del capo 2) quanto alla mera pronuncia di scioglimento della comunione e, quanto alle modalità di scioglimento, di disporne l'attribuzione a sé, con corresponsione alla comproprietaria del conguaglio pari al 50% del valore stimato dal CT. In via subordinata ha chiesto disporre l'alienazione giudiziale del compendio, con ripartizione del ricavato tra gli odierni comproprietari in ragione del 50% ciascuno.
2.5- A seguito di ciò, alla luce delle richieste delle parti, è stata disposta la comparizione delle parti in presenza e all'udienza del 19 settembre 2023, alla quale sono comparse anche le parti di persona
( in persona del procuratore generale nominato), il difensore dell'appellante, con Controparte_1
la parte personalmente, ha precisato di abbandonare la domanda di divisione in natura, dichiarando la disponibilità della medesima a corrispondere “ove risulti assegnataria dell'intero compendio mobiliare e immobiliare, a corrispondere la somma di € 3.000.000,00 per l'immobile, il valore stimato dal CT per i beni mobili e da rifondere le spese di lite supportate dalle altre parti, il tutto con pagamento entro
3 mesi dall'eventuale accettazione”, contestando la costituzione dell'intervenuto e quest'ultimo ha riservato di riflettere su tale proposta, riservandone una propria.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14 gennaio 2025 l'avv.
Bovina ha dichiarato che il suo assistito nell'ipotesi in cui venisse assegnato a lui il Controparte_2
compendio immobiliare si è reso disponibile a versare la somma di euro 3 milioni e 50 mila, oltre le spese. Le parti hanno poi precisato le conclusioni riportandosi a quelle già precisate con gli scritti difensivi e sopra trascritte, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente va dato atto della rinuncia dell'appellante al primo motivo di appello col quale ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa.
Segnatamente, nelle note depositate il 30 maggio 2023, come pure specificamente all'udienza del 30 maggi 2023, ha dedotto che l'alienazione al estraneo alla famiglia Parte_1 CP_2
del 50% del compendio immobiliare, ha fatto venire meno il suo interesse ad ottenerne la Parte_1
divisione in natura, ferma la volontà di ottenere lo scioglimento della comunione e ha chiesto quindi, in pagina 9 di 22 modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, l'attribuzione a sé dell'intero compendio immobiliare e mobiliare, con corresponsione ai rispettivi comproprietari del conguaglio calcolato in ragione della perizia del CT. All'udienza del 19.9.2023 parte appellante ha confermato l'abbandono della domanda di divisione in natura e negli scritti conclusivi ha confermato che il thema decidendum è stato limitato alle sole modalità di scioglimento della comunione, di talché in relazione a tale motivo questa Corte dichiara non luogo a provvedere.
4 – A fronte delle eccezioni sollevate, e premesso che alla fattispecie deve essere in primo luogo ora esaminata la questione dell'ammissibilità o meno in questa sede della domanda di attribuzione del cespite immobiliare comune non divisibile in natura, avendo entrambi gli odierni comproprietari della villa hanno formulato domanda in tal senso.
A tal proposito - premesso che la valutazione di indivisibilità dell'immobile, ora non più contestata da alcuno, appare pienamente condivisibile a questa Corte in ragione della peculiare natura dell'immobile per le ragioni ampiamente espresse dal Tribunale - va preliminarmente affermata l'ammissibilità della domanda di attribuzione proposta dall'appellante, atteso che nel solco di una giurisprudenza costante di legittimità, condivisa da questo Collegio, “nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c., costituisce una sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado di appello (Cass. 24174/2021;
Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008)”.
Come pure si è detto, Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello (Cass. Sez. 2 -, Ord n. 24174 dell'8 /09/2021).
Le parti hanno fin dal principio concordato in ordine allo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare, disquisendo solo sul quomodo dello scioglimento stesso. Non si tratta, dunque, di una domanda nuova rispetto a quelle originariamente formulata dall'odierna appellante. non si era opposta alla divisione richiesta dall'attrice, ma ne aveva sostenuto, Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado, la comoda divisibilità in natura (peraltro sulla base delle risultanze della CT, per quanto non condivise dal giudice di prime cure) con conseguente richiesta di divisione in natura e assegnazione di una porzione dello stesso.
pagina 10 di 22 Pertanto, le precedenti richieste formulate da relative al quomodo dello Parte_1
scioglimento non possono essere preclusive di quelle espresse nelle conclusioni da ultimo prese in questa sede.
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla Corte di Cassazione, “il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste
e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello
(nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione” (Cass. n. 15926 del 13/6/2019; in tal senso già anche
Cass. n. 10856/2016).
Con tale orientamento appare compatibile la posizione dell'appellante, la quale ha fra l'altro dedotto nei propri atti di non avere più interesse all'assegnazione di una porzione della villa dopo che la quota della sorella era stata alienata ad un soggetto estraneo alla famiglia (e a maggior ragione poichè quest'ultimo ha fatto richiesta di assegnazione a sé di tutto l'immobile), e ha chiesto l'assegnazione dell'intero.
5- Logica conseguenza di tale principi, che valorizzano alla stregua di vera e propria domanda unicamente quella finalizzata allo scioglimento della comunione (cosicchè non potrebbe esserci giudicato sulla disposizione di assegnazione ovvero di vendita, v Cass. 3497/2019), parrebbe essere che anche la richiesta di vendita costituisce mera specificazione della richiesta di scioglimento, anch'essa dunque modificabile.
Così ragionando, gli stessi argomenti che convincono circa l'ammissibilità della mutata richiesta di assegnazione per l'intero da parte di giustificherebbero l'ammissibilità dell'analoga Parte_1 domanda svolta dall'intervenuto il quale ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. nel Controparte_2 presente grado in ragione dell'acquisito del 50% del compendio immobiliare, giusto atto di vendita datato 25.1.2022 a rogito Notaio e ha domandato la conferma del capo della sentenza Per_3
riguardante la non comoda divisibilità, oltre che la conferma dello scioglimento della comunione sul compendio immobiliare acquisito e, quanto alle modalità di scioglimento, ne ha domandato l'attribuzione per intero.
Vero è infatti che è succeduto nel presente giudizio a ai sensi dell'art. CP_2 Controparte_1
111 c.p.c., nella medesima posizione processuale e con le stesse facoltà della sua dante causa: ma è
pagina 11 di 22 proprio il fatto che anch'ella (così come ha fatto la sorella)avrebbe potuto richiedere in questa sede di appello l'assegnazione dell'intero, in luogo della vendita - secondo la giurisprudenza sopra richiamata
– che consente di escludere la tardività e inammissibilità della domanda di assegnazione del CP_2
Deve peraltro darsi atto di un orientamento del Supremo Collegio secondo il quale, nel diverso caso in cui la parte che in precedenza abbia avanzato istanza di attribuzione, abbia poi formulato domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice non potrebbe procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza (Cass.
24728/2011). Non può omettersi di rilevare che tale pronuncia (la cui massima è richiamata e riportata nella successiva 26944/2018) riguarda invero la peculiare ipotesi relativa all'assegnazione dell'immobile in un caso in cui tutte le parti avevano chiesto nelle conclusioni la vendita del cespite, mentre una di esse aveva nuovamente argomentato in tal senso in comparsa conclusionale. La Corte ha in proposito affermato la Corte che in tal caso il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza di vendita;
né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte.
Postulando l'inammissibilità della riviviscenza della facoltà di chiedere l'attribuzione dell'intero immobile una volta domandata la vendita, dovrebbe ritenersi allora inammissibile la domanda di appunto subentrato nella posizione di (la quale solo nella fase iniziale CP_2 Controparte_1
del giudizio di primo grado aveva prospettato l'opzione dell'assegnazione, mentre nelle conclusioni finali, e perfino nella costituzione in questo grado di appello, ha insistito per la vendita).
Va peraltro evidenziato che successivamente, con ordinanza n. 3497/2019, la Corte di legittimità ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto tardiva la istanza del ricorrente - formulata solo in sede di impugnazione - di procedersi alla vendita dell'unico bene indivisibile, dopo avere chiesto in primo grado l'assegnazione dell'intero, e – ribadendo la natura di semplice istanza della richiesta di assegnazione - ha affermato non può esserci giudicato sulla (disposizione) di assegnazione ovvero di vendita, concludendo che, se la richiesta di assegnazione viene proposta in primo grado, è chiaro che l'unica questione definita è la indivisibilità del bene, con tutto ciò che ne consegue.
6- In ogni caso, anche ritenendo ammissibile la richiesta di di assegnazione dell'intero CP_2
immobile, in forza di un'applicazione estensiva dei principi generali in materia sopra riportati, tale istanza non può essere accolta, ritenendo questa Corte che la scelta fra i due condividenti interessati pagina 12 di 22 all'attribuzione debba ricadere sull'odierna appellante, non potendosi neppure accogliere l'istanza subordinata di vendita.
Al riguardo va premesso che non può dubitarsi del fatto che si debbano applicare in ogni caso al presente giudizio le disposizioni contenute nell'art. 720 c.c. pur essendo l'immobile pervenuto alle sorelle a seguito di complesse vicende (e comunque da ultimo a seguito della successione materna): in ogni caso anche qualora la comunione sia in parte ereditaria e in parte comune, in ogni caso si applicano anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ.. (Cass. civ. 12758/2001).
Tanto premesso, va inoltre preliminarmente osservato che la giurisprudenza condivide il convincimento che l'ordinamento consideri la vendita come l'extrema ratio, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi dell'attribuzione dell'intero (principio dal quale discende quello per cui la domanda attribuzione dell'intero non soggiace a termini preclusivi, in quanto proprio volta a prevenire la vendita).
In tal senso si è espressa da tempo la Suprema Corte, affermando che anche quando non sovviene il criterio preferenziale legale di cui all'art. 720 c.c. (in quanto i condividenti sono titolari di quote identiche, per ½ ciascuno) in presenza di una situazione di conflitto tra più aspiranti e identità di quote la decisione è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza.
“L'art. 720 cod. civ. prevede la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei coeredi voglia avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza. Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato dall'art. 720 cod. civ., il quale non impedisce peraltro l'esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all'assegnazione, anche quando le quote dei condividenti siano eguali” (Cass,
Sez. 2, Sentenza n. 2335 del 1° marzo 1995)
Inoltre Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (Cass. 11641/2010; v anche 14165/2000; e molteplici pagina 13 di 22 precedenti ivi richiamati, tutti nel senso che la vendita ha carattere residuale e va disposta unicamente allorquando nessuno dei condividenti richieda l'assegnazione)
In altri casi (riguardanti fattispecie diversa da quella in esame) è giunta ad affermare (Cass.
24053/2008) che nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio, indicato nell'art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.
Più di recente ha ribadito che Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione,
occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art.
720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove
l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art.
720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019)
In definitiva, costituisce principio acquisito che allorquando vi siano richieste di assegnazione dell'intero è a tale soluzione che deve essere data assoluta preferenza, e ciò anche in presenza di una pluralità di richieste, essendo potere e dovere del giudice adito giustificare adeguatamente la scelta del soggetto assegnatario.
7- Ritiene questa Corte che nel caso di specie, considerata l'intera materia del contendere (che pure riguarda i mobili, costituenti l'arredo della villa, anch'essi di significativo valore), sussistano valide ragioni per assegnare l'intero immobile, come pure i mobili all'appellante, per le ragioni e con le precisazioni di cui appresso.
Il presente giudizio riguarda allo stato la concomitante divisione del compendio immobiliare costituito da villa e parco, come identificato nella decisione impugnata, in proprietà al 50% ciascuno fra
[...]
e del compendo immobiliare costituito dai beni descritti e valutati Parte_1 Controparte_2
pagina 14 di 22 dall'ausiliario del CT, esperto del settore, arch (all. 22 alla CT) in comproprietà Persona_2
al 50 % fra e Parte_1 Controparte_1
8 - E' bene sottolineare che, quanto al compendio immobiliare, il perimetro del presente giudizio deve senz'altro ormai ritenersi limitato alla divisione della villa e del parco, dal quale le Parte_2
parti, in corso di causa, hanno espressamente inteso escludere la particella di cui al mapp 204 (ora 599), che non solo non è stata acquistata da come dallo stesso puntualizzato all'atto della Controparte_2
sua costituzione (e come si evince dal rogito) ma non parrebbe di proprietà delle sole sorelle e Pt_1
Controparte_1
Si legge infatti a pag 42 della relazione del CT depositata il 2 novembre 2020 1 che per concorde richiesta dei consulenti di parte tale mappale è stato ritenuto estraneo al parco della villa e non oggetto dell'odierna divisione e valutazione (e d'altra parte, diversamente, per quanto pure emerge dalla CT, si sarebbe dovuto verosimilmente integrare il contraddittorio nei confronti di una terza comproprietaria della nuda proprietà). Di ciò si ha conferma nel fatto che nelle conclusioni delle parti e neppure nella sentenza impugnata la particella in questione, pur menzionata nell'atto di citazione introduttivo di non è stato indicato (né l'appellante ha lamentato il suo mancato inserimento Controparte_1 nell'atto di citazione dell'odierna impugnazione, come degli atti successivi al deposito della CT;
al contrario la particella in questione non è indicata neppure nelle conclusioni dell'atto di appello). Ne consegue che il mappale 509 (già 204) non può essere oggetto della presente sentenza essendo rimasto estraneo alla decisione di primo grado per comune volontà delle parti (e del resto non è stato neppure pagina 15 di 22 valutato), rimanendo nello stato di comunione in cui si trovava.2 Ciò vanifica l'assunto contenuto a pag 17 della comparsa conclusionale per cui l'assegnazione dell'intero a Parte_1
risolverebbe il problema della particella non acquistata da ma oggetto di causa. CP_2
Ciò non toglie che l'interesse dell'attrice possa essere ritenuto particolarmente significativo e meritevole comunque di essere valorizzato, in primo luogo trattandosi di un bene di proprietà della famiglia, al quale la stessa ha mostrato di essere estremamente legata, avendo da sempre sempre richiesto l'assegnazione in natura, quanto meno pro quota, pur non vivendo attualmente nella villa, risultando verosimile la sua allegazione che ciò sia dovuto proprio anche dal contrasto in essere con la condividente.
Occorre piuttosto osservare che l'interesse di all'assegnazione dell'intero immobile Parte_1 manifestato dall'appellante non può aver minore (e neppure uguale) rilevanza di quello di
[...]
il quale, pur dichiarando di essere interessato all'acquisizione dell'intera villa per porvi la CP_2
propria abitazione, certamente non solo non vi abita, ma non ha ancora nell'immobile alcun radicamento: vero è che egli ha acquistato pro indiviso la quota di ma ciò ha Controparte_1
fatto nella consapevolezza dello stato del processo e dell'interesse della condividente, che sicuramente non ignorava né ignora, avendo egli stesso lamentato in atti la condotta dell'appellante di caparbio rifiuto a vendere a prezzi ragionevoli.
In definitiva nessuno dei due condividenti abita nella villa, ma l'appellante ne è comproprietaria da tempo e ha con essa un legame familiare e affettivo che intende preservare. In tal senso non pare che quanto rimproverato all'appellante in ordine alle sue condotte ostative (e che verosimilmente ha reso difficoltoso in concreto lo scioglimento della comunione) confligga con la volontà di mantenere la villa di famiglia.
Le doglianze dell'appellata e dell'intervenuto circa il fatto che non ha aderito all'ottima Pt_1 valutazione di Sostheby's del 2014 (di cui al doc 7 di primo grado) dalla quale la difesa fa CP_2
discendere che ella era in realtà intenzionata a vendere (e della quale peraltro si evince soltanto che effettivamente la nota agenzia aveva effettuato un sopralluogo e una valutazione, proponendo di porre in vendita l'immobile per il prezzo indicato), dimostrano semmai la ritrosia dell'odierna appellante, confermata dalla mancata accettazione della proposta dell'odierno intervenuto (doc 8 in primo CP_2 2 D'altra parte non può escludersi che l'indicazione nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del mappale in questione fra quelli di cui si è chiesto lo scioglimento della comunione sia stata dovuta ad un refuso, se si considera che nella nota 3 a pag 5 del predetto atto di citazione si afferma che la divisione del compendio immobiliare viene chiesta “ad eccezione ...del sub 204, relativo ad un'area- ove attualmente si trova una vigna – che costituisce il prolungamento del giardino che circonda la palazzina in cui risiedono l'attrice e la sorella.” In proposito non si traggono elementi di segno contrario nella comparsa della convenuta pagina 16 di 22 grado . Non si pare risultare dagli atti che abbia offerto alla sorella Controparte_1 CP_1 di vendere la propria quota al prezzo poi pagato dal e in ogni caso è pacifico che l'intento di CP_2
fosse quello di dividere in due parti la villa e di averne in natura la metà di spettanza: soluzione Pt_1
questa, in concreto non condivisibile (come già detto, per le ragioni illustrate dal Tribunale nella sentenza impugnata), ma non peregrina, se è vero che il CT l'ha ritenuta percorribile, esistendo oltretutto un progetto già approvato tempo addietro dalla Soprintendenza ai beni culturali e artistici.
Solo successivamente, anche all'esito dell'intervento del è pervenuta al CP_2 Parte_1 convincimento di acquistare l'intero compendio immobiliare, per il quale si è dichiarata pronta a pagare il conguaglio all'odierno condividente indicato nella CT, non contraddicendo così la propria precedente condotta sempre finalizzata al mantenimento della proprietà di famiglia.
E' appena il caso di precisare che al fine di individuare il condividente cui assegnare l'immobile va escluso che possano rilevare le offerte “al rialzo” effettuate dai singoli condividenti (quella di
3.000.000 di euro avanzata da all'udienza del 19.9.2023) e quella di Parte_1 [...]
di 3.050.000 euro formulata all'udienza del 14.1.2025), peraltro ormai venute meno in CP_2
mancanza di accordo.
Come già ricordato, la Suprema Corte in proposito ha sottolineato che l'individuazione del condividente assegnatario del bene non può dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (Cass. 7869/2019).
Da ultimo, ad abundantiam, neppure può darsi rilievo dirimente alle ottime condizioni economiche vantate da (delle quali peraltro non si dubita) e la sua più giovane età, dal momento Controparte_2
che – se da un lato questa Corte non è tenuta ad indagare sulla effettiva solvibilità di Parte_1
(la quale peraltro a sua volta afferma di avere ampie disponibilità economiche) – nessuno ha contestato che ella sia nelle condizioni di corrispondere le consistenti somme previste a titolo di conguaglio sulla base della CT espletata in primo grado e recepite dalla sentenza (in punto di quantum non contestata).
Tanto premesso ritiene la Corte di non poter omettere di considerare che pur trattandosi nella fattispecie di due distinte comunioni (quella immobiliare fra e Parte_1 Controparte_2
quella fra le due sorelle sui beni mobili) - sicchè non potrebbe dirsi che è quotista Parte_1
di maggioranza in una comunione unitaria - l'attribuzione dell'intero all'appellante in entrambi i casi si rivela la soluzione complessivamente più opportuna ed economicamente conveniente.
9 - Quanto ai mobili va osservato – esaminando la censura di cui al secondo motivo d'appello, che lamenta la mancata motivazione della decisione di disporre la vendita in un unico lotto degli stessi – che il Tribunale ha disposto la vendita in blocco di tutti i mobili di arredo e artistici della Pt_2
pagina 17 di 22 come individuati nella CT, non già senza in difetto di motivazione, ma perché “nessuna Parte_1
delle comproprietarie ha formulato espressa ed inequivoca comanda di attribuzione a sé del lotto dei beni mobili, con pagamento alla controparte del relativo conguaglio”.
E' vero invece che non è stata esplicata la ragione per la quale i beni mobili sono stati unitariamente considerati in un unico lotto e non singolarmente o in due lotti e che ha sempre chiesto Pt_1
l'attribuzione in natura della propria metà.
In particolare non si è detto che i 342 mobili di cui trattasi non costituiscono un insieme unitario e indivisibile (neppure quale collezione o universalità), che può ravvisarsi soltanto qualora li si intenda destinati alla villa di cui fino ad ora hanno costituito arredo e ad essa connessi e, se svincolati dall'immobile, in sé considerati, andrebbero pertanto divisi in due lotti, essendo la divisione in natura il criterio primario ex art. 727 c.c., allorquando si tratti appunto di beni divisibili. Ciò avrebbe comportato e comporterebbe la necessità di procedere all'assegnazione a ciascuna delle condividenti con la formazione di due lotti omogenei, anche in contrasto con la volontà della stessa la quale CP_1
ha dichiarato di non essere interessata.
La vendita di tutti i beni mobili si pone invece in contrasto con la richiesta di che in primo Pt_1 grado ha chiesto l'assegnazione della propria quota di mobili e nel presente grado ha ribadito il proprio interesse ad avere i mobili, alcuni dei quali di particolare valore affettivo.
Sta di fatto che l'appellante ha attualmente chiesto, oltre all'assegnazione dell'intero immobile, anche l' assegnazione a sé di tutti gli immobili, verso pagamento dell'importo di cui alla valutazione operata dal CT in corso di causa supera tali circostanze, tanto più che non vi è analoga domanda dell'appellata, la quale ha anzi affermato di non essere interessata neppure all'attribuzione in natura della propria metà.
Si osserva d'altra parte che dall'inventario redatto dall'Arch. ausiliare del nominato CT Per_2
risultano 342 beni mobili che attestando che il patrimonio mobiliare è anch'esso di pregio Per_1
artistico, oltre che funzionale al corredo della villa e la valorizza, tanto che scorrendo gli elenchi fotografici allegati alla CT si evince che molti dei mobili e pezzi artistici si inseriscono nel contesto architettonico formando un insieme armonico che è corretto preservare.
L'assetto proposto dall'appellante pare dunque il più idoneo a realizzare, da un lato, la soluzione preferita dall'ordinamento, ossia il mantenimento dell'unità dell'immobile indivisibile e degli arredi ad esso destinati (ex artt. 720 c.c. e 727 c.c.), oltretutto con continuità nell'ambito familiare.
Vale la pena allora di osservare che se è intuitivo che la domanda di attribuzione dei beni mobili spiegata dall'appellante muove proprio dalla circostanza per cui gli stessi costituiscono l'arredo e l'abbellimento della di cui ha domandato per intero l'attribuzione e trova giustificazione nel suo Pt_2
pagina 18 di 22 interesse ad ottenere l'assegnazione per intero dell'immobile (tant'è che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello la stessa aveva chiesto l'attribuzione in natura dei beni mobili conformemente all'attribuzione delle unità immobiliare A e B, a seconda che i beni mobili fossero collocati nell'una o nell'altra unità), d'altra parte ciò appare conforme ai principi che nell'ordinamento regolano le divisioni, come sopra illustrati, e in particolare a quello per così dire “conservativo”, che considera lo strumento della vendita come meramente residuale, praticabile soltanto qualora non sia effettivamente possibile un'assegnazione in natura. La norma dell'art. 720 c.p.c., benchè dettata espressamente in materia di divisione immobiliare, è predicabile, infatti, anche per la divisione di beni mobili per i quali la legge nulla dispone (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/12/1991, n.13036)
La soluzione è del tutto conforme all'interesse di la quale ha ribadito di essere Controparte_1
disinteressata all'assegnazione in natura dei mobili, anche per la sua quota.
Da un punto di vista dell'economia processuale, poi, è evidente che l'assegnazione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare all'appellante comporta la definizione del giudizio, senza necessità di supplementi istruttori (finalizzate in ipotesi all'individuazione di diversi lotti mobiliari) e di ulteriori fasi attuative, con la relativa vendita e la successiva distribuzione del ricavato,
*
10- Deve, dunque, concludersi che, sussistendo le descritte ragioni di opportunità e convenienza sopra descritta, sia in relazione alla “Villa Marescalchi”, che degli arredi e mobili artistici, l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione dell'intero alla prima.
Le già indicate considerazioni inducono ad accogliere l'appello con riforma della sentenza impugnata.
Ne discende che l'appellante sarà tenuta al pagamento a favore dell'appellato comproprietario a CP_2
titolo di conguaglio, della somma di euro 2.538.123,00 pari alla metà della stima di villa, parco ed affreschi effettuata dal nominato CT (complessivi euro 5.076.246,00). Non rileva in questa Per_1
sede l'importo offerto dall'appellante nel corso del presente giudizio di appello (come non rileverebbe, per quanto già detto, quello prospettato dal , trattandosi di offerte effettuate in vista di una CP_2
definizione non accettata.
In relazione alla divisione dei beni mobili, tenuto conto che l'appellante, a seguito della compravendita avvenuta in corso di causa in favore del ha modificato le proprie conclusioni, note sostitutive di CP_2
udienza del 30.5.2023, domandando l'attribuzione anche dell'intero compendio mobiliare e che, di contro, l'appellata ha insistito nella conferma della sentenza con riguardo ai Controparte_1
beni mobili e, dunque, nella conferma della vendita all'incanto in lotto unico al prezzo base di euro
589.365,00, deve provvedersi all'attribuzione degli stessi in favore dell'appellante la quale sarà tenuta al pagamento a favore dell'appellata comproprietaria a titolo di conguaglio Controparte_1
pagina 19 di 22 della somma di euro 294.682,50 pari alla metà del valore mediano di stima effettuato dal CT (euro
589.365,00, valore questo già recepito dal giudice di prime cure)
11 – L'esito della presente fase assorbe il terzo motivo d'appello, stante la necessità di provvedere secondo il principio per cui la riforma della sentenza di primo grado impone la nuova disciplina delle spese sulla base dell'esito globale della lite.
Costituisce principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 22903/2013) che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass.
n. 3083/2006) come più recentemente ribadito, fra le altre da Cass. 1635/2020.
L'appellante riconosce che di norma le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico di tutti i condividenti, in quanto effettuate nel comune interesse degli stessi, mentre le controparti censurano la condotta contraddittoria e ostativa di Parte_1
Al riguardo si osserva, richiamando quanto già sopra argomentato, che pur dovendosi dare atto che la condotta stragiudiziale e giudiziale dell'odierna appellante ha prolungato e reso più difficoltoso lo scioglimento della comunione (al quale peraltro non si è opposta), avendo la stessa da un lato propugnato una valutazione eccessiva dell'immobile e dall'altro insistito per la divisione in natura dello stesso (soluzione ritenuta praticabile dallo stesso CT), d'altra parte è innegabile che l'accoglimento delle conclusioni dell'appellante e la riforma della sentenza impugnata nel senso dalla stessa richiesto preclude la sua condanna alle spese.
In ogni caso, per quanto riguarda la “soccombenza” in punto di comoda divisibilità o meno dell'immobile e di prolungamento del giudizio (e dunque all'impossibilità di recepire la richiesta di divisione in natura sulla quale ha insistito), è vero che la stessa è stata la questione Parte_1
fondamentale dibattuta nel giudizio di primo grado, ma è evidente che proprio la CT ha concluso per la divisibilità in natura dell'immobile e in ogni caso si è rivelata incombente necessario a fornire quegli elementi dai quali il giudice di prime cure ha tratto il convincimento della non comoda divisibilità, per di più andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Tali circostanze, nonché - d'altra parte -il fatto che la richiesta di assegnazione è stata avanzata solo in questa sede di appello inducono a ritenere senz'altro giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, anche per la fase dell'inibitoria, la cui decisione è stata necessariamente in rito.
pagina 20 di 22 Da ciò discende che dovrà provvedere alla restituzione delle spese di lite a suo Controparte_1 favore versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di consulenza espletata nel giudizio di primo grado restano a carico solidale di entrambe le sorelle perché svolta nell'interesse di entrambe le parti che hanno chiesto lo scioglimento Parte_1
della comunione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
2265/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 19868/2018, emessa in data 29.9.2021 e pubblicata in data 5.10.2021, così dispone:
1) Ferma la declaratoria di non comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di causa, conferma lo scioglimento della comunione inter partes (ora e Parte_1
relativa al compendio immobiliare per cui è causa, così come identificato Controparte_2 nella sentenza appellata, ai punti 1) e 3) del dispositivo, ossia la ”, con Parte_2 annessi parco e piscina, situato in Via dell'Osservanza n. 27, catastalmente individuato nella
CT dell'arch. come segue: Persona_1
Villa con parco composta da piano terreno, piano primo, piano secondo e sottotetto:
NCEU Comune di Bologna: (civ. 27) fog. 229 mapp. 88, sub 7, Cat. A/8, Cl. 2, Consistenza 34 vani, Sup. catast. Totale 1377 mq, escluso aree scoperte 1367 mq, Rendita €. 8.252,98; fog. 229 mapp. 88, sub. 2, Zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 70 mq., Rendita 339,83;
Catasto terreni: fog. 229, mapp. 88, Ente urbano, superficie mq. 2.104,00 fog. 229, mapp. 185, Cl. 1, , superficie mq. 3.480,00 Parte_3
fog. 229, mapp. 192, Cl. U, , superficie mq. 3.504,00 Parte_4
fog. 229, mapp. 194, Cl. , Cl. 3, superficie mq. 6.640,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 201, Cl. SC , Cl. 1, superficie mq. 756,00 Pt_3
fog. 229, mapp. 203, Cl.3, Seminativo, superficie mq. 848,00 fog. 229, mapp. 391, Cl.4 , superficie mq. 425,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 524, Cl. 1, SC ceduo, superficie mq. 8.196,00
Per una superficie catastale totale di mq. 25.953; precisando che lo scioglimento non ha riguardato la particella di cui al fog. 229, mapp. 204 ora
599;
pagina 21 di 22 2) assegna per intero i beni oggetto di divisione di cui al punto 1) a verso Parte_1
conguaglio in favore di di euro 2.538.123,00; Controparte_2
3) conferma lo scioglimento della comunione fra e dei Parte_1 Controparte_1
beni mobili di arredo e artistici della Villa Regazzoni in numero complessivo di 342 pezzi, così come individuati analiticamente nei documenti di inventario allegati alla CT sub doc. nn. 23-
32, disponendone l'assegnazione per intero a verso il pagamento in favore Parte_1
di , l'importo di euro 294.682,50 ; Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di CT come disposta in primo grado;
5) visto l'art. 336 c.p.c. ordina a la restituzione di quanto a suo favore Controparte_1
eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
6) ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quanto riguarda la puntualizzazione richiesta dall'avv. Jacchia in merito alle verifiche catastali e le differenze tra l'atto di citazione e le visure operate dal CT e riportate negli allegati 18, 19 e 20 della relazione preliminare il sottoscritto
CT per quanto rilevato dalle visure catastali conferma che il citato mappale 204 (ora 599) appartenga come nuda proprietà per ½ a e per usufrutto alla madre Prof. daniela La metà restante è di Persona_6 Parte_1 proprietà di Per tale ragione, anche in considerazione della perimetrazione del parco considerato Controparte_1 nella divisione, alla luce di quanto emerso in contraddittorio nelle riunioni con il CTP, tale mappale era stato escluso e risulta a margine dei mappali 203, 194 e 524. CP_ Si osserva che il perimetro del per operare la divisione è stato definito in contraddittorio con i CTP nella riunione del
2.10.2020 sulla scorta del disegno allegato alla notifica di tutela della Soprintendenza al prot. 21527 del 21.11.1997, allegato al citato accertamento di compatibilità al prot. 13993 del 07.09.2012. (Art. 10 e 11 D.Lgs. 42/04) veniva riferito ai mappali 185-192-194-201-203-391-524, non rinvenendo il mappale 248 come segnato nell'atto di citazione dell'avv.
Barisi.(All.9). Il mappale 599, ex 204, era stato escluso, perché nonostante ricadesse nell'area di tutela della
Soprintendenza, proprio per la nuda proprietà per ½ della sig.ra si riteneva destinato Persona_7 alla proprietà confinante. Si rettifica infine la perimetrazione del mappale 202 perché anch'essa ricadente nella comproprietà della stessa, come il caso precedente, stralciando quindi tale mappale per una riduzione di mq. 157 e si forniscono i relativi elaborati schematici corretti per la possibile divisione del Parco agli allegati 39 e 40, in sostituzione degli allegati della relazione preliminare ai nn. 15 e 16.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2103/2021 promossa da:
- C.F. , nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via dell'Osservanza n. 29 in Bologna (BO), rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Paolo Biavati (pec e Diletta Giunchedi (pec Email_1
), elettivamente domiciliata nel loro studio,in Piazza Galileo Email_2
n. 5 in Bologna (BO)
APPELLANTE
Contro
- C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] in Bologna (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Anita Barisi
(pec ) ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in Via Rizzoli Email_3
n. 4 in Bologna (BO)
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._3
Castiglione n. 8 in Bologna, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Bovina (pec
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio, in via Oberdan n. 26 in Email_4
Bologna (BO)
APPELLATI
pagina 1 di 22 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2265/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 19868/2018, emessa in data 29.9.2021 e pubblicata in data 5.10.2021
Assegnata a decisione all'udienza del 14.1.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti hanno precisato come in atti. E così
Per Parte_1
Come da note scritte del 30 maggio 2023:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza gravata,
A. disporre lo scioglimento della comunione inter partes, relativa a:
A.
1. compendio immobiliare per cui è causa, così come identificato nella sentenza appellata, ai punti
1) e 3) del dispositivo, ossia la , con annessi parco e piscina, situato in Via Parte_2 dell'Osservanza n. 27, catastalmente individuato nella CT dell'arch. come segue: Persona_1
Villa con parco composta da piano terreno, piano primo, piano secondo e sottotetto.
Identificativi catastali:
NCEU Comune di Bologna: (civ. 27) fog. 229 mapp. 88, sub 7 , Cat. A/8, Cl. 2, Consistenza 34 vani, Sup. catast. Totale 1377 mq, escluso aree scoperte 1367 mq, Rendita €. 8.252,98; fog. 229 mapp. 88, sub. 2, Zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 70 mq., Rendita 339,83;
Catasto terreni: fog. 229, mapp. 88, Ente urbano, superficie mq. 2.104,00 fog. 229, mapp. 185, Cl. 1, , superficie mq. 3.480,00 Parte_3
fog. 229, mapp. 192, Cl. U, , superficie mq. 3.504,00 Parte_4
fog. 229, mapp. 194, Cl. Seminativo, Cl. 3, superficie mq. 6.640,00 fog. 229, mapp. 201, Cl. SC , Cl. 1, superficie mq. 756,00 Pt_3
fog. 229, mapp. 203, Cl.3, Seminativo, superficie mq. 848,00 fog. 229, mapp. 391, Cl.4 , superficie mq. 425,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 524, Cl. 1, SC ceduo, superficie mq. 8.196,00
Per una superficie catastale totale di mq. 25.953;
pagina 2 di 22 A.
2. compendio mobiliare costituito dai beni mobili di arredo e artistici della Villa Regazzoni in numero complessivo di 342 pezzi, così come individuati analiticamente nei documenti di inventario allegati alla CT sub doc. nn. 23-32;
B. operare detto scioglimento, mediante assegnazione alla Prof.ssa Parte_1
B.
1. dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, così come identificato nella sentenza appellata, ai punti 1) e 3) del dispositivo, ossia la , con annessi parco e piscina, Parte_2 situato in Via dell'Osservanza n. 27, catastalmente individuato nella CT dell'arch. Persona_1
come segue:
Villa con parco composta da piano terreno, piano primo, piano secondo e sottotetto.
Identificativi catastali:
NCEU Comune di Bologna: (civ. 27) fog. 229 mapp. 88, sub 7, Cat. A/8, Cl. 2, Consistenza 34 vani, Sup. catast. Totale 1377 mq, escluso aree scoperte 1367 mq, Rendita €. 8.252,98; fog. 229 mapp. 88, sub. 2, Zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 70 mq., Rendita 339,83;
Catasto terreni: fog. 229, mapp. 88, Ente urbano, superficie mq. 2.104,00 fog. 229, mapp. 185, Cl. 1, , superficie mq. 3.480,00 Parte_3
fog. 229, mapp. 192, Cl. U, , superficie mq. 3.504,00 Parte_4
fog. 229, mapp. 194, Cl. , Cl. 3, superficie mq. 6.640,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 201, Cl. SC , Cl. 1, superficie mq. 756,00 Pt_3
fog. 229, mapp. 203, Cl.3, Seminativo, superficie mq. 848,00 fog. 229, mapp. 391, Cl.4 , superficie mq. 425,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 524, Cl. 1, SC ceduo, superficie mq. 8.196,00
Per una superficie catastale totale di mq. 25.953; previo pagamento alla Signora ovvero al suo avente causa, Dott. Controparte_1 CP_2
a titolo di conguaglio, delle somme indicate nella stima del CT arch.
[...] Persona_1
B.
2. nonché dell'intero compendio mobiliare costituito dai beni mobili di arredo e artistici della Villa
Regazzoni in numero complessivo di 342 pezzi, così come individuati analiticamente nei documenti di inventario allegati alla CT sub doc. nn. 23-32, previo pagamento alla Signora CP_1 [...]
a titolo di conguaglio, delle somme indicate nella stima del CT arch. CP_1 Persona_2
C. Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di trascrizione della sentenza.
D. Con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
pagina 3 di 22 Come da note scritte del 29 maggio 2023:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
RIGETTARE l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza n. 2265/2021 del Tribunale di Bologna in ogni sua parte, segnatamente per quanto riguarda i beni mobili e la dichiarazione di non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, disponendo l'assegnazione dei beni immobili al sig. ovvero – in denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale ultima Controparte_2
domanda – confermando integralmente la sentenza di primo grado. VINTE le spese del grado, ivi incluse quelle relative al procedimento di inibitoria R.G. n. 2103/2021-1”.
Per Controparte_2
Come da note scritte del 29 maggio 2023:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata:
1) rigettare, per quanto di interesse del Dott. e, quindi, per quanto concerne le Controparte_2
domande relative al compendio immobiliare del quale il Dott. è Parte_2 CP_2 comproprietario, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bologna n. 2265/2021 pubblicata il 5.10.2021;
2) confermare il capo 1) della sentenza impugnata, con cui l'Ill.mo Tribunale di Bologna ha dichiarato la non comoda divisibilità del compendio immobiliare denominato (nella sentenza Parte_2 impugnata “ ”) situato in via dell'Osservanza n. 27 a Bologna;
Controparte_3
3) dato, occorrendo, atto, che con atto di vendita in data 25.1.2022 a ministero Notaio Dr. Per_3
(Rep. n. 72574 – Raccolta 47062) la Sig.ra ha venduto al Dott.
[...] Controparte_1
i diritti indivisi pari ad 1/2 (un mezzo) di piena proprietà del compendio Controparte_2
immobiliare denominato (nella sentenza impugnata Villa Regazzoni e ), e, Parte_2 CP_3
comunque sugli immobili oggetto del predetto atto e che detti immobili sono, quindi, oggi, in comunione, in ragione del 50% ciascuno, tra il Dott. e la Sig.ra Controparte_2 CP_1
comunque disporre lo scioglimento della comunione su detto compendio immobiliare,
[...] confermando, quanto alla mera pronuncia di scioglimento, il capo 2) dell'impugnata sentenza;
4) quanto alle mere modalità di scioglimento della comunione in via principale disporre che lo scioglimento della comunione medesimo avvenga mediante
A) attribuzione al Dott. dell'intero compendio immobiliare Controparte_2 Parte_2
come di seguito identificato: al NCEU del Comune di Bologna come segue:
pagina 4 di 22 ► fgl 229, particella 88, sub 7, via dell'Osservanza n. 27, piano T-1-2-3, cat. A/8, cl. 2, z.c. 2, vani 34, superficie catastale totale mq 1.377, totale escluse aree scoperte mq 1367, rendita euro 8.252,98 (già nei titoli, in Catasto Fabbricati, foglio 229, particella 88, subb. 5 e 6);
► fgl 229, particella 88, sub 2, via dell'Osservanza n. 27, piano T, cat C/6, cl 3, z.c. 2, mq 70, superficie catastale totale mq 70, rendita euro 339,83;
► fgl 229, particella 88, sub 3, via dell'Osservanza n. 27, piano S1-T-1-2,( b.c.n.c.);
► fgl 229, particella 88, sub 4, via dell'Osservanza n. 27, piano S1-T-1-2, (b.c.n.c.);
► fgl 229, particella 248, via dell'Osservanza, piano T, cat C/6, cl 4, z.c. 2, mq 21, superficie catastale totale mq 21, rendita euro 119,30; con la precisazione che tale ultimo immobile, benché ancora censito al Catasto Fabbricati e rappresentato da autonoma planimetria depositata al detto catasto, non risulta dalle mappe catastali;
- Area di terreno pertinenziale rappresentante il sedime e il parco della villa, di ha 2 (due), are 59
(cinquantanove), ca 53 (cinquantatre) al Catasto Terreni del predetto Comune come segue:
► fgl 229, particella 88 ente urbano di mq. 2.104;
► fgl 229, particella 185 ettari 0, are 34, ca 80, qualità bosco ceduo, cl 1, reddito dominicale euro
5,39, reddito agrario euro 1,08;
► fgl 229, particella 192 ettari 0, are 35, ca 04, qualità bosco alto, cl. U, reddito dominicale euro
8,14, reddito agrario euro 0,90;
► fgl 229, particella 194, ettari 0, are 66, ca 40, qualità seminativo, cl. 3, reddito dominicale euro
60,01, reddito agrario euro 37,72;
► fgl 229, particella 201, ettari 0, are 07, ca 56, qualità bosco ceduo, cl. 1, reddito dominicale euro
1,17, reddito agrario euro 0,23;
► fgl 229, particella 203, ettari 0, are 08, ca 48, qualità seminativo, cl. 3, reddito dominicale euro
7,66, reddito agrario euro 4,82;
► fgl 229, particella 391, ettari 0, are 04, ca 25, qualità seminativo, cl. 4, reddito dominicale euro
2,30, reddito agrario euro 1,98;
► fgl 229, particella 524 ettari 0, are 81, ca 96, qualità bosco ceduo, cl. 1, reddito dominicale euro
12,70, reddito agrario euro 2,54 (già nei titoli, in Catasto Terreni, foglio 229, particella 200, Ha
0.82.10).
B) disposizione di un conguaglio a carico del Dott. e a favore della Sig.ra Controparte_2 [...]
di importo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore del compendio immobiliare Parte_1
medesimo, come stimato dal CT nel giudizio di primo grado, pari, detto 50% (cinquanta per cento) ad € 2.538.123,00, o della minore somma ritenuta di giustizia;
pagina 5 di 22 in via del tutto subordinata, per la sola denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di attribuzione formulata dal Dott. CP_2
con riserva di impugnazione,
[...] disporre che lo scioglimento della comunione medesimo avvenga mediante l'alienazione degli immobili che compongono il compendio immobiliare in questione, come identificati al precedente punto n. 4) A), ex art. 788 c.p.c., provvedendo alla ripartizione del ricavato tra gli odierni comproprietari in ragione del 50% ciascuno;
5) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Bologna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 15.12.2018 a convenuto in Controparte_1
giudizio la sorella domandando lo scioglimento della comunione esistente Parte_1 sul compendio immobiliare denominato ” per quote di un mezzo ciascuna e dei Parte_2
beni mobili ivi collocati, deducendo che, essendo il compendio sottoposto a vincoli conseguenti alla sua qualificazione di bene di interesse storico – culturale, non potesse essere comodamente diviso in due unità. Ha dunque domandato, in caso di contestazione, di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla divisione dei suddetti beni mobili ed immobili di cui era comproprietaria pro – indiviso, nella misura del 50%, con la sorella e di dichiarare la divisione giudiziale ex art. 720 c.c., Parte_1
previa determinazione del loro valore, con attribuzione in favore dell'attrice dei beni immobili indivisi e versamento a controparte del conguaglio in denaro che risultasse dovuto. In via alternativa, laddove l'attrice non avesse ritenuto di proprio interesse ottenere l'attribuzione della quota della comproprietaria, ordinare l'alienazione degli immobili ex art. 788 c.p.c., con ripartizione della somma ricavata in proporzione alle proprie quote e, in ogni caso, ordinare l'alienazione dei beni mobili ex art. 787 c.p.c., provvedendo alla ripartizione del ricavato tra le comproprietarie nella misura del 50% ciascuna.
1.1 – In data 28.3.2019 si è costituita la quale non si è opposta allo Parte_1
scioglimento della comunione, ma ha sostenuto la comoda divisibilità del compendio immobiliare in due parti, secondo quanto indicato nel progetto di modifiche interne a firma dell'ing. Per_4
come approvato dalla Soprintendenza con protocollo n. 20751 del 7.12.1999. Quanto ai beni
[...] mobili, ha rappresentato l'esistenza di un prelegato disposto con testamento datato 1.7.2001 n. 98 del repertorio degli atti di ultima volontà a rogito notaio dalla madre delle comproprietarie Persona_5
in forza del quale gli stessi sarebbero stati lasciati alla OT . Ha dunque Controparte_4
pagina 6 di 22 formulato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il compendio immobiliare per cui è causa è divisibile in conformità a quanto indicato nel progetto dell'ing. prodotto sub doc. 2) Persona_4
e/o comunque secondo quanto risulterà dalla assumenda CT;
2) per l'effetto, disporre la richiesta divisione del compendio immobiliare per cui è causa, con assegnazione a ciascuna condividente rispettivamente della porzione materiale da individuarsi previo accordo delle parti ovvero, in mancanza, secondo quanto disporrà il Giudice;
3) in subordine, qualora il compendio immobiliare venga ritenuto non comodamente divisibile e in caso di mancato accordo sull'attribuzione dell'intero ad una delle parti, riconoscere ad entrambe eguale diritto ad ottenere l'attribuzione dell'intero compendio;
4) previa descrizione e stima di tutti i beni mobili da parte del nominando CT, previa
l'esecuzione del prelegato sopra menzionato e previa attribuzione a ciascuna delle parti e a loro scelta degli oggetti avente valore affettivo con pagamento del valore degli oggetti medesimi, disporre la divisione dei beni mobili in due lotti e assegnare a ciascuna condividente il lotto da individuarsi in conformità all'accordo delle parti o, in mancanza, secondo quanto disporrà il Giudice. 5) in caso di mancata disponibilità da parte dell'attrice, dichiarare che l'attrice è obbligata a dare esecuzione al prelegato di cui al punto precedente, con obbligo, in caso di inadempimento, di manleva nei confronti della convenuta da tutti i danni e gli esborsi che dovesse subire in conseguenza di esso;
6) con vittoria di spese, compenso professionale, oltre al rimborso forfettario, CNA e IVA in misura di legge”.
1.2 – La causa è stata istruita con l'espletamento di una CT estimativa e finalizzata altresì alla descrizione e all'individuazione della comoda divisibilità in natura dell'immobile affidata all'arch.
il quale ha depositato il proprio elaborato in data 2.11.2020. Persona_1
1.3 – Le parti hanno precisato le conclusioni per come rassegnate nei rispettivi fogli depositati in data
17.3.2021 e, all'udienza del 18 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.4 – Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2265/2021, emessa in data 29.9.2021 e pubblicata in data
5.10.2021, ha ritenuto la non comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare e ha disposto lo scioglimento della comunione;
rilevando poi che nessuna delle parti aveva chiesto l'assegnazione a sé dell'intero, ne ha disposto la vendita, delegando le operazioni di vendita, con separata ordinanza, al prezzo base di euro 5.076.246,00 come stimato dal CT;
ha inoltre disposto lo scioglimento della comunione sul compendio mobiliare e ne ha disposto la vendita all'incanto in lotto unico al prezzo base complessivo di euro 589.365,00. Da ultimo, ha condannato parte convenuta a Parte_1
rifondere a le spese di lite, ponendo a carico di entrambe le parti in via solidale Controparte_1
il compenso liquidato al CT.
*
pagina 7 di 22 2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 11.11.2021, affidando l'impugnazione a tre motivi.
Con il primo motivo di appello ha eccepito l'erronea valutazione del Tribunale circa la non comoda divisibilità del compendio immobiliare, di contro evidenziando le risultanze della CT che deponevano a favore della divisibilità.
Quanto al secondo motivo di appello ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la vendita giudiziale dei beni mobili in un unico lotto – oltretutto in alcun modo motivata – deducendo che, in caso di riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accertamento della comoda divisibilità del compendio immobiliare, gli stessi, anziché essere venduti a terzi, potrebbero essere divisi in due lotti ed assegnati alle parti in conformità all'attribuzione della rispettiva unità immobiliare.
Con il terzo motivo di appello ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese richiamando la giurisprudenza di legittimità in forza della quale, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese dovrebbero essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote. In conclusione, ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ed ha insistito per la richiesta di assegnazione dell'Unità B, come individuata dal CT, nonché dei mobili che l'arredano.
2.1 – Con provvedimento in data 18.1.2022 la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'istanza di sospensiva, evidenziando come l'unico capo di condanna fosse quello concernente le spese legali, in relazione al quale l'appellante non aveva formulato l'istanza di sospensiva.
2.2 – In data 21.2.2022 si è costituita in giudizio la quale ha resistito Controparte_1 all'impugnazione chiedendone il rigetto ed invocato la conferma della sentenza impugnata.
2.3 – All'esito dell'udienza di prima comparizione per il merito del 1.3.2022, tenuta con modalità cartolare, il Collegio ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023.
2.4 – In data 20.5.2023 è intervenuto in giudizio rappresentando di aver Controparte_2
acquistato da la quota indivisa di proprietà pari ad 1/2 di Controparte_1 Pt_2 Parte_2
con atto di vendita Rep. n. 72574 – Raccolta 47062 in data 25.1.2022, a rogito Notaio Dr. Per_3
ad esclusione di una particella identificata al Catasto Terreni - la n. 559, già 204, foglio 229 e
[...]
dei beni mobili che corredano il compendio immobiliare. Ha aggiunto che, in ragione del vincolo del
Ministero dei Beni Culturali e ambientali gravante sulla , il predetto atto di vendita era Pt_2
sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione da parte del Controparte_5
della regione o altro ente pubblico territoriale competente, così come previsto dagli
[...]
artt. 60 ss. d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), ma che la prelazione non era stata esercitata dagli aventi diritti per cui e avevano Controparte_2 Controparte_1
pagina 8 di 22 sottoscritto successivamente atto di accertamento di avveramento di condizione sospensiva, anch'esso a ministero Notaio Dr. Richiamando i vani i tentativi fatti per addivenire ad uno Persona_3
scioglimento della comunione in via stragiudiziale ha, pertanto, spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso facendo proprie tutte le difese dell'appellata e chiedendo la conferma del capo 1) della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha dichiarato la non comoda divisibilità del compendio, la conferma del capo 2) quanto alla mera pronuncia di scioglimento della comunione e, quanto alle modalità di scioglimento, di disporne l'attribuzione a sé, con corresponsione alla comproprietaria del conguaglio pari al 50% del valore stimato dal CT. In via subordinata ha chiesto disporre l'alienazione giudiziale del compendio, con ripartizione del ricavato tra gli odierni comproprietari in ragione del 50% ciascuno.
2.5- A seguito di ciò, alla luce delle richieste delle parti, è stata disposta la comparizione delle parti in presenza e all'udienza del 19 settembre 2023, alla quale sono comparse anche le parti di persona
( in persona del procuratore generale nominato), il difensore dell'appellante, con Controparte_1
la parte personalmente, ha precisato di abbandonare la domanda di divisione in natura, dichiarando la disponibilità della medesima a corrispondere “ove risulti assegnataria dell'intero compendio mobiliare e immobiliare, a corrispondere la somma di € 3.000.000,00 per l'immobile, il valore stimato dal CT per i beni mobili e da rifondere le spese di lite supportate dalle altre parti, il tutto con pagamento entro
3 mesi dall'eventuale accettazione”, contestando la costituzione dell'intervenuto e quest'ultimo ha riservato di riflettere su tale proposta, riservandone una propria.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14 gennaio 2025 l'avv.
Bovina ha dichiarato che il suo assistito nell'ipotesi in cui venisse assegnato a lui il Controparte_2
compendio immobiliare si è reso disponibile a versare la somma di euro 3 milioni e 50 mila, oltre le spese. Le parti hanno poi precisato le conclusioni riportandosi a quelle già precisate con gli scritti difensivi e sopra trascritte, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – Preliminarmente va dato atto della rinuncia dell'appellante al primo motivo di appello col quale ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa.
Segnatamente, nelle note depositate il 30 maggio 2023, come pure specificamente all'udienza del 30 maggi 2023, ha dedotto che l'alienazione al estraneo alla famiglia Parte_1 CP_2
del 50% del compendio immobiliare, ha fatto venire meno il suo interesse ad ottenerne la Parte_1
divisione in natura, ferma la volontà di ottenere lo scioglimento della comunione e ha chiesto quindi, in pagina 9 di 22 modifica delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, l'attribuzione a sé dell'intero compendio immobiliare e mobiliare, con corresponsione ai rispettivi comproprietari del conguaglio calcolato in ragione della perizia del CT. All'udienza del 19.9.2023 parte appellante ha confermato l'abbandono della domanda di divisione in natura e negli scritti conclusivi ha confermato che il thema decidendum è stato limitato alle sole modalità di scioglimento della comunione, di talché in relazione a tale motivo questa Corte dichiara non luogo a provvedere.
4 – A fronte delle eccezioni sollevate, e premesso che alla fattispecie deve essere in primo luogo ora esaminata la questione dell'ammissibilità o meno in questa sede della domanda di attribuzione del cespite immobiliare comune non divisibile in natura, avendo entrambi gli odierni comproprietari della villa hanno formulato domanda in tal senso.
A tal proposito - premesso che la valutazione di indivisibilità dell'immobile, ora non più contestata da alcuno, appare pienamente condivisibile a questa Corte in ragione della peculiare natura dell'immobile per le ragioni ampiamente espresse dal Tribunale - va preliminarmente affermata l'ammissibilità della domanda di attribuzione proposta dall'appellante, atteso che nel solco di una giurisprudenza costante di legittimità, condivisa da questo Collegio, “nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c., costituisce una sollecitazione dell'interessato in ordine alle modalità attuative della divisione: integra, quindi, una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, che può essere formulata anche in grado di appello (Cass. 24174/2021;
Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008)”.
Come pure si è detto, Nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello (Cass. Sez. 2 -, Ord n. 24174 dell'8 /09/2021).
Le parti hanno fin dal principio concordato in ordine allo scioglimento della comunione sul compendio immobiliare, disquisendo solo sul quomodo dello scioglimento stesso. Non si tratta, dunque, di una domanda nuova rispetto a quelle originariamente formulata dall'odierna appellante. non si era opposta alla divisione richiesta dall'attrice, ma ne aveva sostenuto, Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado, la comoda divisibilità in natura (peraltro sulla base delle risultanze della CT, per quanto non condivise dal giudice di prime cure) con conseguente richiesta di divisione in natura e assegnazione di una porzione dello stesso.
pagina 10 di 22 Pertanto, le precedenti richieste formulate da relative al quomodo dello Parte_1
scioglimento non possono essere preclusive di quelle espresse nelle conclusioni da ultimo prese in questa sede.
A ciò si aggiunga che, come precisato dalla Corte di Cassazione, “il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste
e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote;
ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello
(nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione” (Cass. n. 15926 del 13/6/2019; in tal senso già anche
Cass. n. 10856/2016).
Con tale orientamento appare compatibile la posizione dell'appellante, la quale ha fra l'altro dedotto nei propri atti di non avere più interesse all'assegnazione di una porzione della villa dopo che la quota della sorella era stata alienata ad un soggetto estraneo alla famiglia (e a maggior ragione poichè quest'ultimo ha fatto richiesta di assegnazione a sé di tutto l'immobile), e ha chiesto l'assegnazione dell'intero.
5- Logica conseguenza di tale principi, che valorizzano alla stregua di vera e propria domanda unicamente quella finalizzata allo scioglimento della comunione (cosicchè non potrebbe esserci giudicato sulla disposizione di assegnazione ovvero di vendita, v Cass. 3497/2019), parrebbe essere che anche la richiesta di vendita costituisce mera specificazione della richiesta di scioglimento, anch'essa dunque modificabile.
Così ragionando, gli stessi argomenti che convincono circa l'ammissibilità della mutata richiesta di assegnazione per l'intero da parte di giustificherebbero l'ammissibilità dell'analoga Parte_1 domanda svolta dall'intervenuto il quale ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. nel Controparte_2 presente grado in ragione dell'acquisito del 50% del compendio immobiliare, giusto atto di vendita datato 25.1.2022 a rogito Notaio e ha domandato la conferma del capo della sentenza Per_3
riguardante la non comoda divisibilità, oltre che la conferma dello scioglimento della comunione sul compendio immobiliare acquisito e, quanto alle modalità di scioglimento, ne ha domandato l'attribuzione per intero.
Vero è infatti che è succeduto nel presente giudizio a ai sensi dell'art. CP_2 Controparte_1
111 c.p.c., nella medesima posizione processuale e con le stesse facoltà della sua dante causa: ma è
pagina 11 di 22 proprio il fatto che anch'ella (così come ha fatto la sorella)avrebbe potuto richiedere in questa sede di appello l'assegnazione dell'intero, in luogo della vendita - secondo la giurisprudenza sopra richiamata
– che consente di escludere la tardività e inammissibilità della domanda di assegnazione del CP_2
Deve peraltro darsi atto di un orientamento del Supremo Collegio secondo il quale, nel diverso caso in cui la parte che in precedenza abbia avanzato istanza di attribuzione, abbia poi formulato domanda di vendita in sede di precisazione delle conclusioni, il giudice non potrebbe procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza (Cass.
24728/2011). Non può omettersi di rilevare che tale pronuncia (la cui massima è richiamata e riportata nella successiva 26944/2018) riguarda invero la peculiare ipotesi relativa all'assegnazione dell'immobile in un caso in cui tutte le parti avevano chiesto nelle conclusioni la vendita del cespite, mentre una di esse aveva nuovamente argomentato in tal senso in comparsa conclusionale. La Corte ha in proposito affermato la Corte che in tal caso il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza di vendita;
né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte.
Postulando l'inammissibilità della riviviscenza della facoltà di chiedere l'attribuzione dell'intero immobile una volta domandata la vendita, dovrebbe ritenersi allora inammissibile la domanda di appunto subentrato nella posizione di (la quale solo nella fase iniziale CP_2 Controparte_1
del giudizio di primo grado aveva prospettato l'opzione dell'assegnazione, mentre nelle conclusioni finali, e perfino nella costituzione in questo grado di appello, ha insistito per la vendita).
Va peraltro evidenziato che successivamente, con ordinanza n. 3497/2019, la Corte di legittimità ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto tardiva la istanza del ricorrente - formulata solo in sede di impugnazione - di procedersi alla vendita dell'unico bene indivisibile, dopo avere chiesto in primo grado l'assegnazione dell'intero, e – ribadendo la natura di semplice istanza della richiesta di assegnazione - ha affermato non può esserci giudicato sulla (disposizione) di assegnazione ovvero di vendita, concludendo che, se la richiesta di assegnazione viene proposta in primo grado, è chiaro che l'unica questione definita è la indivisibilità del bene, con tutto ciò che ne consegue.
6- In ogni caso, anche ritenendo ammissibile la richiesta di di assegnazione dell'intero CP_2
immobile, in forza di un'applicazione estensiva dei principi generali in materia sopra riportati, tale istanza non può essere accolta, ritenendo questa Corte che la scelta fra i due condividenti interessati pagina 12 di 22 all'attribuzione debba ricadere sull'odierna appellante, non potendosi neppure accogliere l'istanza subordinata di vendita.
Al riguardo va premesso che non può dubitarsi del fatto che si debbano applicare in ogni caso al presente giudizio le disposizioni contenute nell'art. 720 c.c. pur essendo l'immobile pervenuto alle sorelle a seguito di complesse vicende (e comunque da ultimo a seguito della successione materna): in ogni caso anche qualora la comunione sia in parte ereditaria e in parte comune, in ogni caso si applicano anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ.. (Cass. civ. 12758/2001).
Tanto premesso, va inoltre preliminarmente osservato che la giurisprudenza condivide il convincimento che l'ordinamento consideri la vendita come l'extrema ratio, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi dell'attribuzione dell'intero (principio dal quale discende quello per cui la domanda attribuzione dell'intero non soggiace a termini preclusivi, in quanto proprio volta a prevenire la vendita).
In tal senso si è espressa da tempo la Suprema Corte, affermando che anche quando non sovviene il criterio preferenziale legale di cui all'art. 720 c.c. (in quanto i condividenti sono titolari di quote identiche, per ½ ciascuno) in presenza di una situazione di conflitto tra più aspiranti e identità di quote la decisione è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza.
“L'art. 720 cod. civ. prevede la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei coeredi voglia avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza. Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato dall'art. 720 cod. civ., il quale non impedisce peraltro l'esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all'assegnazione, anche quando le quote dei condividenti siano eguali” (Cass,
Sez. 2, Sentenza n. 2335 del 1° marzo 1995)
Inoltre Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato (Cass. 11641/2010; v anche 14165/2000; e molteplici pagina 13 di 22 precedenti ivi richiamati, tutti nel senso che la vendita ha carattere residuale e va disposta unicamente allorquando nessuno dei condividenti richieda l'assegnazione)
In altri casi (riguardanti fattispecie diversa da quella in esame) è giunta ad affermare (Cass.
24053/2008) che nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio, indicato nell'art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.
Più di recente ha ribadito che Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione,
occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art.
720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove
l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art.
720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019)
In definitiva, costituisce principio acquisito che allorquando vi siano richieste di assegnazione dell'intero è a tale soluzione che deve essere data assoluta preferenza, e ciò anche in presenza di una pluralità di richieste, essendo potere e dovere del giudice adito giustificare adeguatamente la scelta del soggetto assegnatario.
7- Ritiene questa Corte che nel caso di specie, considerata l'intera materia del contendere (che pure riguarda i mobili, costituenti l'arredo della villa, anch'essi di significativo valore), sussistano valide ragioni per assegnare l'intero immobile, come pure i mobili all'appellante, per le ragioni e con le precisazioni di cui appresso.
Il presente giudizio riguarda allo stato la concomitante divisione del compendio immobiliare costituito da villa e parco, come identificato nella decisione impugnata, in proprietà al 50% ciascuno fra
[...]
e del compendo immobiliare costituito dai beni descritti e valutati Parte_1 Controparte_2
pagina 14 di 22 dall'ausiliario del CT, esperto del settore, arch (all. 22 alla CT) in comproprietà Persona_2
al 50 % fra e Parte_1 Controparte_1
8 - E' bene sottolineare che, quanto al compendio immobiliare, il perimetro del presente giudizio deve senz'altro ormai ritenersi limitato alla divisione della villa e del parco, dal quale le Parte_2
parti, in corso di causa, hanno espressamente inteso escludere la particella di cui al mapp 204 (ora 599), che non solo non è stata acquistata da come dallo stesso puntualizzato all'atto della Controparte_2
sua costituzione (e come si evince dal rogito) ma non parrebbe di proprietà delle sole sorelle e Pt_1
Controparte_1
Si legge infatti a pag 42 della relazione del CT depositata il 2 novembre 2020 1 che per concorde richiesta dei consulenti di parte tale mappale è stato ritenuto estraneo al parco della villa e non oggetto dell'odierna divisione e valutazione (e d'altra parte, diversamente, per quanto pure emerge dalla CT, si sarebbe dovuto verosimilmente integrare il contraddittorio nei confronti di una terza comproprietaria della nuda proprietà). Di ciò si ha conferma nel fatto che nelle conclusioni delle parti e neppure nella sentenza impugnata la particella in questione, pur menzionata nell'atto di citazione introduttivo di non è stato indicato (né l'appellante ha lamentato il suo mancato inserimento Controparte_1 nell'atto di citazione dell'odierna impugnazione, come degli atti successivi al deposito della CT;
al contrario la particella in questione non è indicata neppure nelle conclusioni dell'atto di appello). Ne consegue che il mappale 509 (già 204) non può essere oggetto della presente sentenza essendo rimasto estraneo alla decisione di primo grado per comune volontà delle parti (e del resto non è stato neppure pagina 15 di 22 valutato), rimanendo nello stato di comunione in cui si trovava.2 Ciò vanifica l'assunto contenuto a pag 17 della comparsa conclusionale per cui l'assegnazione dell'intero a Parte_1
risolverebbe il problema della particella non acquistata da ma oggetto di causa. CP_2
Ciò non toglie che l'interesse dell'attrice possa essere ritenuto particolarmente significativo e meritevole comunque di essere valorizzato, in primo luogo trattandosi di un bene di proprietà della famiglia, al quale la stessa ha mostrato di essere estremamente legata, avendo da sempre sempre richiesto l'assegnazione in natura, quanto meno pro quota, pur non vivendo attualmente nella villa, risultando verosimile la sua allegazione che ciò sia dovuto proprio anche dal contrasto in essere con la condividente.
Occorre piuttosto osservare che l'interesse di all'assegnazione dell'intero immobile Parte_1 manifestato dall'appellante non può aver minore (e neppure uguale) rilevanza di quello di
[...]
il quale, pur dichiarando di essere interessato all'acquisizione dell'intera villa per porvi la CP_2
propria abitazione, certamente non solo non vi abita, ma non ha ancora nell'immobile alcun radicamento: vero è che egli ha acquistato pro indiviso la quota di ma ciò ha Controparte_1
fatto nella consapevolezza dello stato del processo e dell'interesse della condividente, che sicuramente non ignorava né ignora, avendo egli stesso lamentato in atti la condotta dell'appellante di caparbio rifiuto a vendere a prezzi ragionevoli.
In definitiva nessuno dei due condividenti abita nella villa, ma l'appellante ne è comproprietaria da tempo e ha con essa un legame familiare e affettivo che intende preservare. In tal senso non pare che quanto rimproverato all'appellante in ordine alle sue condotte ostative (e che verosimilmente ha reso difficoltoso in concreto lo scioglimento della comunione) confligga con la volontà di mantenere la villa di famiglia.
Le doglianze dell'appellata e dell'intervenuto circa il fatto che non ha aderito all'ottima Pt_1 valutazione di Sostheby's del 2014 (di cui al doc 7 di primo grado) dalla quale la difesa fa CP_2
discendere che ella era in realtà intenzionata a vendere (e della quale peraltro si evince soltanto che effettivamente la nota agenzia aveva effettuato un sopralluogo e una valutazione, proponendo di porre in vendita l'immobile per il prezzo indicato), dimostrano semmai la ritrosia dell'odierna appellante, confermata dalla mancata accettazione della proposta dell'odierno intervenuto (doc 8 in primo CP_2 2 D'altra parte non può escludersi che l'indicazione nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del mappale in questione fra quelli di cui si è chiesto lo scioglimento della comunione sia stata dovuta ad un refuso, se si considera che nella nota 3 a pag 5 del predetto atto di citazione si afferma che la divisione del compendio immobiliare viene chiesta “ad eccezione ...del sub 204, relativo ad un'area- ove attualmente si trova una vigna – che costituisce il prolungamento del giardino che circonda la palazzina in cui risiedono l'attrice e la sorella.” In proposito non si traggono elementi di segno contrario nella comparsa della convenuta pagina 16 di 22 grado . Non si pare risultare dagli atti che abbia offerto alla sorella Controparte_1 CP_1 di vendere la propria quota al prezzo poi pagato dal e in ogni caso è pacifico che l'intento di CP_2
fosse quello di dividere in due parti la villa e di averne in natura la metà di spettanza: soluzione Pt_1
questa, in concreto non condivisibile (come già detto, per le ragioni illustrate dal Tribunale nella sentenza impugnata), ma non peregrina, se è vero che il CT l'ha ritenuta percorribile, esistendo oltretutto un progetto già approvato tempo addietro dalla Soprintendenza ai beni culturali e artistici.
Solo successivamente, anche all'esito dell'intervento del è pervenuta al CP_2 Parte_1 convincimento di acquistare l'intero compendio immobiliare, per il quale si è dichiarata pronta a pagare il conguaglio all'odierno condividente indicato nella CT, non contraddicendo così la propria precedente condotta sempre finalizzata al mantenimento della proprietà di famiglia.
E' appena il caso di precisare che al fine di individuare il condividente cui assegnare l'immobile va escluso che possano rilevare le offerte “al rialzo” effettuate dai singoli condividenti (quella di
3.000.000 di euro avanzata da all'udienza del 19.9.2023) e quella di Parte_1 [...]
di 3.050.000 euro formulata all'udienza del 14.1.2025), peraltro ormai venute meno in CP_2
mancanza di accordo.
Come già ricordato, la Suprema Corte in proposito ha sottolineato che l'individuazione del condividente assegnatario del bene non può dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (Cass. 7869/2019).
Da ultimo, ad abundantiam, neppure può darsi rilievo dirimente alle ottime condizioni economiche vantate da (delle quali peraltro non si dubita) e la sua più giovane età, dal momento Controparte_2
che – se da un lato questa Corte non è tenuta ad indagare sulla effettiva solvibilità di Parte_1
(la quale peraltro a sua volta afferma di avere ampie disponibilità economiche) – nessuno ha contestato che ella sia nelle condizioni di corrispondere le consistenti somme previste a titolo di conguaglio sulla base della CT espletata in primo grado e recepite dalla sentenza (in punto di quantum non contestata).
Tanto premesso ritiene la Corte di non poter omettere di considerare che pur trattandosi nella fattispecie di due distinte comunioni (quella immobiliare fra e Parte_1 Controparte_2
quella fra le due sorelle sui beni mobili) - sicchè non potrebbe dirsi che è quotista Parte_1
di maggioranza in una comunione unitaria - l'attribuzione dell'intero all'appellante in entrambi i casi si rivela la soluzione complessivamente più opportuna ed economicamente conveniente.
9 - Quanto ai mobili va osservato – esaminando la censura di cui al secondo motivo d'appello, che lamenta la mancata motivazione della decisione di disporre la vendita in un unico lotto degli stessi – che il Tribunale ha disposto la vendita in blocco di tutti i mobili di arredo e artistici della Pt_2
pagina 17 di 22 come individuati nella CT, non già senza in difetto di motivazione, ma perché “nessuna Parte_1
delle comproprietarie ha formulato espressa ed inequivoca comanda di attribuzione a sé del lotto dei beni mobili, con pagamento alla controparte del relativo conguaglio”.
E' vero invece che non è stata esplicata la ragione per la quale i beni mobili sono stati unitariamente considerati in un unico lotto e non singolarmente o in due lotti e che ha sempre chiesto Pt_1
l'attribuzione in natura della propria metà.
In particolare non si è detto che i 342 mobili di cui trattasi non costituiscono un insieme unitario e indivisibile (neppure quale collezione o universalità), che può ravvisarsi soltanto qualora li si intenda destinati alla villa di cui fino ad ora hanno costituito arredo e ad essa connessi e, se svincolati dall'immobile, in sé considerati, andrebbero pertanto divisi in due lotti, essendo la divisione in natura il criterio primario ex art. 727 c.c., allorquando si tratti appunto di beni divisibili. Ciò avrebbe comportato e comporterebbe la necessità di procedere all'assegnazione a ciascuna delle condividenti con la formazione di due lotti omogenei, anche in contrasto con la volontà della stessa la quale CP_1
ha dichiarato di non essere interessata.
La vendita di tutti i beni mobili si pone invece in contrasto con la richiesta di che in primo Pt_1 grado ha chiesto l'assegnazione della propria quota di mobili e nel presente grado ha ribadito il proprio interesse ad avere i mobili, alcuni dei quali di particolare valore affettivo.
Sta di fatto che l'appellante ha attualmente chiesto, oltre all'assegnazione dell'intero immobile, anche l' assegnazione a sé di tutti gli immobili, verso pagamento dell'importo di cui alla valutazione operata dal CT in corso di causa supera tali circostanze, tanto più che non vi è analoga domanda dell'appellata, la quale ha anzi affermato di non essere interessata neppure all'attribuzione in natura della propria metà.
Si osserva d'altra parte che dall'inventario redatto dall'Arch. ausiliare del nominato CT Per_2
risultano 342 beni mobili che attestando che il patrimonio mobiliare è anch'esso di pregio Per_1
artistico, oltre che funzionale al corredo della villa e la valorizza, tanto che scorrendo gli elenchi fotografici allegati alla CT si evince che molti dei mobili e pezzi artistici si inseriscono nel contesto architettonico formando un insieme armonico che è corretto preservare.
L'assetto proposto dall'appellante pare dunque il più idoneo a realizzare, da un lato, la soluzione preferita dall'ordinamento, ossia il mantenimento dell'unità dell'immobile indivisibile e degli arredi ad esso destinati (ex artt. 720 c.c. e 727 c.c.), oltretutto con continuità nell'ambito familiare.
Vale la pena allora di osservare che se è intuitivo che la domanda di attribuzione dei beni mobili spiegata dall'appellante muove proprio dalla circostanza per cui gli stessi costituiscono l'arredo e l'abbellimento della di cui ha domandato per intero l'attribuzione e trova giustificazione nel suo Pt_2
pagina 18 di 22 interesse ad ottenere l'assegnazione per intero dell'immobile (tant'è che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello la stessa aveva chiesto l'attribuzione in natura dei beni mobili conformemente all'attribuzione delle unità immobiliare A e B, a seconda che i beni mobili fossero collocati nell'una o nell'altra unità), d'altra parte ciò appare conforme ai principi che nell'ordinamento regolano le divisioni, come sopra illustrati, e in particolare a quello per così dire “conservativo”, che considera lo strumento della vendita come meramente residuale, praticabile soltanto qualora non sia effettivamente possibile un'assegnazione in natura. La norma dell'art. 720 c.p.c., benchè dettata espressamente in materia di divisione immobiliare, è predicabile, infatti, anche per la divisione di beni mobili per i quali la legge nulla dispone (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/12/1991, n.13036)
La soluzione è del tutto conforme all'interesse di la quale ha ribadito di essere Controparte_1
disinteressata all'assegnazione in natura dei mobili, anche per la sua quota.
Da un punto di vista dell'economia processuale, poi, è evidente che l'assegnazione dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare all'appellante comporta la definizione del giudizio, senza necessità di supplementi istruttori (finalizzate in ipotesi all'individuazione di diversi lotti mobiliari) e di ulteriori fasi attuative, con la relativa vendita e la successiva distribuzione del ricavato,
*
10- Deve, dunque, concludersi che, sussistendo le descritte ragioni di opportunità e convenienza sopra descritta, sia in relazione alla “Villa Marescalchi”, che degli arredi e mobili artistici, l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione dell'intero alla prima.
Le già indicate considerazioni inducono ad accogliere l'appello con riforma della sentenza impugnata.
Ne discende che l'appellante sarà tenuta al pagamento a favore dell'appellato comproprietario a CP_2
titolo di conguaglio, della somma di euro 2.538.123,00 pari alla metà della stima di villa, parco ed affreschi effettuata dal nominato CT (complessivi euro 5.076.246,00). Non rileva in questa Per_1
sede l'importo offerto dall'appellante nel corso del presente giudizio di appello (come non rileverebbe, per quanto già detto, quello prospettato dal , trattandosi di offerte effettuate in vista di una CP_2
definizione non accettata.
In relazione alla divisione dei beni mobili, tenuto conto che l'appellante, a seguito della compravendita avvenuta in corso di causa in favore del ha modificato le proprie conclusioni, note sostitutive di CP_2
udienza del 30.5.2023, domandando l'attribuzione anche dell'intero compendio mobiliare e che, di contro, l'appellata ha insistito nella conferma della sentenza con riguardo ai Controparte_1
beni mobili e, dunque, nella conferma della vendita all'incanto in lotto unico al prezzo base di euro
589.365,00, deve provvedersi all'attribuzione degli stessi in favore dell'appellante la quale sarà tenuta al pagamento a favore dell'appellata comproprietaria a titolo di conguaglio Controparte_1
pagina 19 di 22 della somma di euro 294.682,50 pari alla metà del valore mediano di stima effettuato dal CT (euro
589.365,00, valore questo già recepito dal giudice di prime cure)
11 – L'esito della presente fase assorbe il terzo motivo d'appello, stante la necessità di provvedere secondo il principio per cui la riforma della sentenza di primo grado impone la nuova disciplina delle spese sulla base dell'esito globale della lite.
Costituisce principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 22903/2013) che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass.
n. 3083/2006) come più recentemente ribadito, fra le altre da Cass. 1635/2020.
L'appellante riconosce che di norma le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico di tutti i condividenti, in quanto effettuate nel comune interesse degli stessi, mentre le controparti censurano la condotta contraddittoria e ostativa di Parte_1
Al riguardo si osserva, richiamando quanto già sopra argomentato, che pur dovendosi dare atto che la condotta stragiudiziale e giudiziale dell'odierna appellante ha prolungato e reso più difficoltoso lo scioglimento della comunione (al quale peraltro non si è opposta), avendo la stessa da un lato propugnato una valutazione eccessiva dell'immobile e dall'altro insistito per la divisione in natura dello stesso (soluzione ritenuta praticabile dallo stesso CT), d'altra parte è innegabile che l'accoglimento delle conclusioni dell'appellante e la riforma della sentenza impugnata nel senso dalla stessa richiesto preclude la sua condanna alle spese.
In ogni caso, per quanto riguarda la “soccombenza” in punto di comoda divisibilità o meno dell'immobile e di prolungamento del giudizio (e dunque all'impossibilità di recepire la richiesta di divisione in natura sulla quale ha insistito), è vero che la stessa è stata la questione Parte_1
fondamentale dibattuta nel giudizio di primo grado, ma è evidente che proprio la CT ha concluso per la divisibilità in natura dell'immobile e in ogni caso si è rivelata incombente necessario a fornire quegli elementi dai quali il giudice di prime cure ha tratto il convincimento della non comoda divisibilità, per di più andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio.
Tali circostanze, nonché - d'altra parte -il fatto che la richiesta di assegnazione è stata avanzata solo in questa sede di appello inducono a ritenere senz'altro giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, anche per la fase dell'inibitoria, la cui decisione è stata necessariamente in rito.
pagina 20 di 22 Da ciò discende che dovrà provvedere alla restituzione delle spese di lite a suo Controparte_1 favore versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di consulenza espletata nel giudizio di primo grado restano a carico solidale di entrambe le sorelle perché svolta nell'interesse di entrambe le parti che hanno chiesto lo scioglimento Parte_1
della comunione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n.
2265/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 19868/2018, emessa in data 29.9.2021 e pubblicata in data 5.10.2021, così dispone:
1) Ferma la declaratoria di non comoda divisibilità in natura del compendio immobiliare oggetto di causa, conferma lo scioglimento della comunione inter partes (ora e Parte_1
relativa al compendio immobiliare per cui è causa, così come identificato Controparte_2 nella sentenza appellata, ai punti 1) e 3) del dispositivo, ossia la ”, con Parte_2 annessi parco e piscina, situato in Via dell'Osservanza n. 27, catastalmente individuato nella
CT dell'arch. come segue: Persona_1
Villa con parco composta da piano terreno, piano primo, piano secondo e sottotetto:
NCEU Comune di Bologna: (civ. 27) fog. 229 mapp. 88, sub 7, Cat. A/8, Cl. 2, Consistenza 34 vani, Sup. catast. Totale 1377 mq, escluso aree scoperte 1367 mq, Rendita €. 8.252,98; fog. 229 mapp. 88, sub. 2, Zona cens. 2, cat. C/6, Cl. 3, Consistenza 70 mq., Rendita 339,83;
Catasto terreni: fog. 229, mapp. 88, Ente urbano, superficie mq. 2.104,00 fog. 229, mapp. 185, Cl. 1, , superficie mq. 3.480,00 Parte_3
fog. 229, mapp. 192, Cl. U, , superficie mq. 3.504,00 Parte_4
fog. 229, mapp. 194, Cl. , Cl. 3, superficie mq. 6.640,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 201, Cl. SC , Cl. 1, superficie mq. 756,00 Pt_3
fog. 229, mapp. 203, Cl.3, Seminativo, superficie mq. 848,00 fog. 229, mapp. 391, Cl.4 , superficie mq. 425,00 Parte_5
fog. 229, mapp. 524, Cl. 1, SC ceduo, superficie mq. 8.196,00
Per una superficie catastale totale di mq. 25.953; precisando che lo scioglimento non ha riguardato la particella di cui al fog. 229, mapp. 204 ora
599;
pagina 21 di 22 2) assegna per intero i beni oggetto di divisione di cui al punto 1) a verso Parte_1
conguaglio in favore di di euro 2.538.123,00; Controparte_2
3) conferma lo scioglimento della comunione fra e dei Parte_1 Controparte_1
beni mobili di arredo e artistici della Villa Regazzoni in numero complessivo di 342 pezzi, così come individuati analiticamente nei documenti di inventario allegati alla CT sub doc. nn. 23-
32, disponendone l'assegnazione per intero a verso il pagamento in favore Parte_1
di , l'importo di euro 294.682,50 ; Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di CT come disposta in primo grado;
5) visto l'art. 336 c.p.c. ordina a la restituzione di quanto a suo favore Controparte_1
eventualmente pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
6) ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Per quanto riguarda la puntualizzazione richiesta dall'avv. Jacchia in merito alle verifiche catastali e le differenze tra l'atto di citazione e le visure operate dal CT e riportate negli allegati 18, 19 e 20 della relazione preliminare il sottoscritto
CT per quanto rilevato dalle visure catastali conferma che il citato mappale 204 (ora 599) appartenga come nuda proprietà per ½ a e per usufrutto alla madre Prof. daniela La metà restante è di Persona_6 Parte_1 proprietà di Per tale ragione, anche in considerazione della perimetrazione del parco considerato Controparte_1 nella divisione, alla luce di quanto emerso in contraddittorio nelle riunioni con il CTP, tale mappale era stato escluso e risulta a margine dei mappali 203, 194 e 524. CP_ Si osserva che il perimetro del per operare la divisione è stato definito in contraddittorio con i CTP nella riunione del
2.10.2020 sulla scorta del disegno allegato alla notifica di tutela della Soprintendenza al prot. 21527 del 21.11.1997, allegato al citato accertamento di compatibilità al prot. 13993 del 07.09.2012. (Art. 10 e 11 D.Lgs. 42/04) veniva riferito ai mappali 185-192-194-201-203-391-524, non rinvenendo il mappale 248 come segnato nell'atto di citazione dell'avv.
Barisi.(All.9). Il mappale 599, ex 204, era stato escluso, perché nonostante ricadesse nell'area di tutela della
Soprintendenza, proprio per la nuda proprietà per ½ della sig.ra si riteneva destinato Persona_7 alla proprietà confinante. Si rettifica infine la perimetrazione del mappale 202 perché anch'essa ricadente nella comproprietà della stessa, come il caso precedente, stralciando quindi tale mappale per una riduzione di mq. 157 e si forniscono i relativi elaborati schematici corretti per la possibile divisione del Parco agli allegati 39 e 40, in sostituzione degli allegati della relazione preliminare ai nn. 15 e 16.”