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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22769/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nelle cause riunite civili di I Grado iscritte al n.ri. r.g. 22769/2021 e 43282/2021 promosse da:
on sede in Telgate (BG), via del Lavoro n. 9, P.IV in Parte_1 P.IV_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Cappellini Parte_2
(C.F. , Domenico Capra (C.F. ) e C.F._1 C.F._2
Valentina Malerba (CF ), anche disgiuntamente fra loro, ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Domenico Capra, ossia Email_1
opponente contro
CF P.IV , con sede in via A. Volta CP_1 P.IV_2 P.IV_3
16, Cologno M.se (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa assistita e rappresentata dall'avv. Simone Brambilla (C.F. Controparte_2 ) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in via Sant'Andrea 7 Milano
Opposta
Oggetto: contratto di appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa, accertato l'esatto adempimento di al contratto dichiarare non dovute le Pt_1 Pt_3 somme di cui alle fatture azionate nella procedura monitoria;
accertato e dichiarato il grave inadempimento di come esposto in narrativa, dichiarare CP_1 legittimo ex art. 1460 c.c. il rifiuto di pagamento dell'esponente delle fatture azionate nella procedura monitoria;
pronunciare ex art. 1453 c.c. la risoluzione dei contratti MM 167/19 e MM 1026/19, nonché di tutti i contratti ad essi collegati inclusi i contratti di licenza;
condannare alla restituzione di tutti gli importi percepiti sulla base dei contratti MM CP_1 167/19 e MM 1026/19, nonché di tutti i contratti ad essi collegati, inclusi i contratti di licenza e di manutenzione, per un importo totale di euro 553.015,73 (o della minore o maggiore somma che sarà determinata da questo Ill.mo Tribunale), con riserva di ulteriori precisazioni nei termini processuali, il tutto con interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria;
ritenuta responsabile dei danni tutti arrecati alla per gli eventi ed i fatti CP_1 Parte_1 di cui è causa, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da in conseguenza dei fatti per cui è causa;
danni da Pt_1 liquidarsi nella misura che risulterà acclarata ad esito dell'istruttoria, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e specificamente del danno emergente e del lucro cessante, anche mediante liquidazione di una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, ovvero, infine, anche in via di equità, ed in ogni caso al pagamento degli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
con eventuale compensazione dei reciproci rapporti di dare ed avere;
condannare ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. nei termini ritenuti di giustizia, CP_1 considerato quanto esposto in narrativa;
condannare alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, compensi ed CP_1 accessori di legge inclusi.
In via istruttoria occorrendo,
pag. 2 di 20 ammetter prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, con i testimoni e sui capitoli che ci si riserva di indicare nei termini stabiliti dalla legge;
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento e la conferma dei fatti affermati e provati in narrativa;
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile diretta a determinare il danno emergente ed il lucro cessante per l'esponente.
Per la convenuta: voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito:
- in via principale, accertato il diritto di credito di nei confronti di per le CP_1 Pt_1 ragioni di cui ai contratti MM167/19 del 08/02/2019
[...]
Parte_4
per il credito di € 178.059,00 oltre interessi al tasso delle
[...] transazioni commerciali da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, in forza del Dlgs 9/10/2002 n° 231 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249) e MM1026/19 del 23/09/2019 “PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI CUSTOMIZZAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DI MIGRAZIONE A MS
[...]
AND OPERATIONS”, per il credito di € 105.652,00 oltre interessi al Parte_4 tasso delle transazioni commerciali da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, in forza del Dlgs 9/10/2002 n° 231 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249) per l'effetto condannare a pagare la somma complessiva di cui ai due predetti Pt_1 contratti di € 283.711,00 oltre interessi al tasso delle transazioni commerciali da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, in forza del Dlgs 9/10/2002 n° 231 (in
Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249), o altra somma maggiore o minore per come risulterà accertata in corso di causa;
- in subordine, accertato l'adempimento di per i fatti di cui al presente Giudizio ed CP_1 il conseguente diritto di credito, per l'effetto condannare al pagamento di altra Pt_1 somma maggiore o minore per come risulterà accertata in corso di causa;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e / o diritto con vittoria di spese, diritti, onorari.
- in via istruttoria, si indicano come testi, anche a prova contraria sulle circostanze di cui ai punti in narrativa i Sigg.ri Parte_5 Tes_1 Tes_2 Tes_3
Testimone_4
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05/05/2021, (di seguito anche Parte_1 solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5641/2021, Pt_1
pag. 3 di 20 emesso dal Tribunale di Milano il 26/03/2021 e notificato a controparte nella medesima data, con cui all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare l'importo capitale di € 178.059,00 (oltre ad interessi e spese) in favore della creditrice istante
(di seguito anche solo ) a titolo di corrispettivo per CP_1 CP_1
l'esecuzione del contratto , avente a oggetto un progetto di migrazione Pt_3
dall'applicativo in uso al programma Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations.
Nel proprio atto di opposizione deducendo l'inadempimento di alle Pt_1 CP_1
obbligazioni contrattuali, ha chiesto di disporre la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione dei contratti in essere tra le parti nonchè, in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione degli importi da essa percepiti sulla base di tali CP_1
contratti e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'inadempimento.
Contestualmente, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bergamo, ha Pt_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2021, emesso l'8/02/2021 dal Tribunale di Bergamo e notificato alla debitrice il 1/03/2021, con il quale tale
Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente di pagare l'importo capitale di
€105.652,00 (oltre ad interessi e spese) in favore di a titolo di corrispettivo CP_1 per l'esecuzione del contratto “MM 1026/19” in essere tra le parti, avente ad oggetto la customizzazione del software Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations.
Con l'atto di opposizione, ha chiesto al Tribunale di Bergamo in via Pt_1
preliminare di dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Milano quale foro convenzionale e, in via subordinata, di disporre la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione dei contratti in essere tra le parti nonchè, in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione degli importi CP_1
pag. 4 di 20 da essa percepiti sulla base di tali contratti e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'inadempimento.
2. Con sentenza n. 1714/2021 del 29/09/2021, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo n. 343/2021 per essere competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di termine alle parti per riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Milano entro il 30/11/2021.
Con comparsa di riassunzione notificata in data 25/10/2021, ha riassunto la causa CP_1
avanti all'intestato Tribunale, così instaurandosi il giudizio RG 43282/2021, chiedendo in via pregiudiziale la riunione al già instaurato giudizio RG 22769/2021.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande svolte CP_1 dall'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per la somma di euro
178.059,00, oltre alla somma di € 105.652,00 risultante dal decreto ingiuntivo n.
343/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo, per un totale complessivo di €
283.711,00, ovvero alla maggior o minor somma da accertarsi in corso di causa.
3. Tenutasi la prima udienza (nella causa 22769/2021) il 2/12/2021, la giudice allora procedente ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc con decorrenza differita dall' 1/3/2022 - al fine di consentire l'eventuale riunione delle cause - e ha rinviato all'udienza del 25/5/2022 per l'ammissione dei mezzi di prova, invitando le parti a formulare la richiesta di riunione al Giudice designato per il procedimento n. rg.
43282/2021.
Successivamente la giudice ha fissato l'udienza del 24/2/2022 al fine di disporre la riunione al presente procedimento di quello di più recente iscrizione.
A tale udienza, disposta la riunione, la giudice ha confermato i provvedimenti assunti all'udienza del 2/12/2021, fissando l'udienza del 25/5/2022 per l'eventuale ammissione delle prove.
All'esito di tale udienza è stata disposta c.t.u. tecnico contabile, con nomina dell'ing.
e formulazione del quesito. Per_1
pag. 5 di 20 Tenutasi in data 29.11.2023 l'udienza per esame perizia, la giudice ha fissato l'udienza del 17.4.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al 19/6/2024 per esigenze organizzative e vista la necessità di definire cause ereditate dal ruolo di colleghi trasferiti ad altro ufficio e iscritte precedentemente.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26/03/2024, con ordinanza del 28/06/2024 ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La vertenza di cui è causa origina dalla stipula tra le parti di due contratti,
“MM167/19” (stipulato l'8/02/2019) e “MM1026/19” (stipulato il 23/09/2019), aventi a oggetto rispettivamente la collaborazione di al progetto di CP_1
implementazione del software Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations presso e la customizzazione dello stesso software ad opera di Pt_1 CP_1
In relazione al contratto “MM167/19” ha azionato in fase monitoria tre CP_1
fatture (FV20-3016 del 31/8/2020, FV20-3055 del 31/8/2020 e FV20-4712 del
21/12/2020) lamentando una esposizione debitoria residua di pari ad € Pt_1
178.059,00.
A tal riguardo l'opponente deduce che il corrispettivo totale concordato per tale contratto era pari ad € 267.000,00, importo già interamente pagato da e che Pt_1
l'ulteriore importo azionato non corrisponde a prestazioni contrattualmente pattuite.
Quanto al contenuto del contratto MM167/19, evidenzia le diverse fasi Pt_1
previste: (i) Assessment di dettaglio;
(ii) Configurazione del sistema;
(iii) Sviluppo personalizzazioni essenziali;
(iv) Validazione processi;
(v) Migrazione dati;
(vi)
Pt_ Eventuale sviluppo personalizzazioni aggiuntive;
(vii) Go precisando che il contratto non includeva personalizzazioni ulteriori, che avrebbero potuto essere aggiunte in un momento successivo con pattuizione del relativo corrispettivo. Da ciò
l'opponente desume che il successivo contratto “MM1026/19” costituirebbe un pag. 6 di 20 accordo integrativo del contratto principale, avendo a oggetto lo sviluppo di tali personalizzazioni, non previste nel primo contratto.
5. Relativamente al contratto “MM1026/19” ha azionato in fase monitoria due CP_1
fatture (FV20-490 del 19/2/2020 e FV20-4712 del 21/12/2020) lamentando una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 105.652,00 a tale titolo.
A tal riguardo l'opponente deduce che del corrispettivo di detto contratto, pattuito in
€ 100.000,00, €80.000,00 risultavano già interamente pagati da l'unico Pt_1
importo scaturente dal contratto sarebbe quindi quello di cui alla fattura FV20-490, pari ad € 20.000, mentre gli ulteriori importi richiesti da in fase monitoria si CP_1
riferiscono ad asserite “personalizzazioni extra” - per un totale di € 66.000,00 oltre
IV – non riconducibili a quanto pattuito contrattualmente.
Quanto a tali importi ulteriori lamenta l'opponente che: a) le customizzazioni extra devono essere adeguatamente provate dalla controparte, b) il corrispettivo previsto a contratto era “a corpo”, c) gli importi di cui alle fatture così azionate (e le attività alla base di queste) erano già stati contestati da nel corso del rapporto. Pt_1
L'opponente deduce inoltre che si è resa inadempiente alle proprie CP_1
obbligazioni contrattuali - scaturenti sia dal contratto MM167/19 che dal contratto
MM1026/19 - evidenziando come già nel corso del rapporto contrattuale Pt_1
avesse più volte esposto alla controparte l'insoddisfazione per i malfunzionamenti riscontrati (riconducibili a mancate o errate implementazioni di funzioni necessarie e alla mancata importazione dei dati dal precedente al nuovo gestionale aziendale), contestando altresì le fatture emesse da CP_1
Al fine di dare evidenza a tali vizi, produce la relazione del consulente tecnico Pt_1 dalla quale emergono le problematiche riscontrate dall'opponente in Testimone_5
D365.
Con riguardo all'inadempimento, specifica che lo stesso si è verificato sia nella Pt_1
preliminare fase di consulenza da parte di che in quella di effettiva CP_1
pag. 7 di 20 migrazione del software; con riguardo alla prima, deduce che il software proposto dall'opposta non era adatto alle esigenze di e l'assenza di diligenza Pt_1 nell'operato di emergerebbe anche dalla circostanza per cui l'opposta CP_1
conosceva nel dettaglio la realtà aziendale di - per via del rapporto di lunga Pt_1
durata esistente tra le parti – il che le avrebbe consentito di percepire l'inadeguatezza del software alle esigenze della cliente. deduce inoltre di essere stata costretta, in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1
a cambiare il proprio gestionale sottoscrivendo con una diversa società CP_1
informatica un contratto avente a oggetto l'implementazione del diverso software
365 Business Central”, maggiormente consono rispetto alle Parte_4
esigenze della propria impresa, e a sopportare un ulteriore e ingente esborso economico a tal fine.
A fronte del contestato inadempimento, assume: a) la legittimità del rifiuto di Pt_1
adempiere alle proprie obbligazioni ex art. 1460 c.c.; b) la pretesa alla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti MM167/19 e MM1026/19, nonché di tutti i contratti ad essi collegati;
c) il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti e di tutti quelli ad essi collegati (quali i canoni di licenza dei software necessari per l'implementazione del gestionale, i corrispettivi pagati per le attività di assessment preliminare e gli importi pagati per attività di assistenza) per un importo complessivo di €553.015,73; d) il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento.
Con riguardo in particolare alla quantificazione del danno subito, annovera tra Pt_1 le voci di danno: a) i costi di consulenza originati dall'attività processuale;
b) i costi affrontati da quale corrispettivo dell'attività di consulenza ed implementazione Pt_1
del nuovo software gestionale sostenuti a causa delle problematiche esistenti causate da c) le ore di lavoro impiegate dai soci e dai dipendenti di per CP_1 Pt_1
pag. 8 di 20 risolvere le problematiche esistenti nel gestionale;
d) i danni derivanti dai rallentamenti impressi sull'ordinaria gestione aziendale (anche e soprattutto nel rapporto con i clienti).
6. La creditrice opposta ha dedotto a sua difesa che la scelta di migrazione a Parte_4
365 non può qualificarsi come
[...] Parte_4
inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali, in quanto essa è CP_1
derivata, da un lato, dal fatto che aveva comunicato che avrebbe terminato Parte_4
di lì a breve il rilascio degli aggiornamenti del software in uso a (Microsoft Pt_1
Dynamics AX 2009) e, dall'altro, dal fatto che la stessa aveva comunicato Parte_4
che avrebbe scontato del 40% il costo della licenza per il nuovo software. Chiarisce inoltre che il nuovo software costituisce l'evoluzione di quello precedentemente usato da e che, in quel momento, non vi era l'opzione del software Business Central Pt_1
- adottata da in seguito alla stipula del contratto con un diverso operatore Pt_1
informatico - in quanto tale opzione si è resa disponibile a partire da ottobre 2019 (a fronte di un primo contratto tra le parti stipulato l'8/02/2019).
Al fine di argomentare l'assenza di un proprio inadempimento deduce altresì che: a) la soluzione è andata in live come richiesto da ed è stata da essa utilizzata fino Pt_1
a luglio 2021; b) i dati di non corretta importazione non possono considerarsi inadempimenti in quanto sono da ricondurre alle modalità adottate da nel Pt_1
salvataggio degli stessi;
b) la funzionalità Intrastat è una funzionalità Standard della nuova soluzione software Dynamics 365 e quindi è coperta da manutenzione di
Microsoft; d) la relazione resa dal consulente di parte di non può avere alcun Pt_1 valore probatorio aggiuntivo rispetto alla narrativa contenuta nell'atto di citazione in opposizione.
Quanto alle problematiche riscontrate da nell'utilizzo del software, l'opposta Pt_1
ne afferma la riconducibilità alla mancata adozione da parte della committente di una adeguata gestione del cambiamento, necessaria ad adeguare i propri processi interni pag. 9 di 20 agli standard del nuovo software;
il mancato raggiungimento di un risultato satisfattivo sarebbe quindi imputabile solo all'odierna opponente.
Deduce inoltre di aver previamente predisposto - a ottobre 2018 - un “assessment preliminare” che permettesse alla controparte di comprendere la portata del progetto e del cambiamento richiesto, i processi al tempo esistenti e le migliorie apportabili tramite mutamento del software.
7. Quanto al contratto MM1026/19, deduce l'opposta che lo stesso deve considerarsi autonomo e distinto dal precedente, avendo a oggetto specifiche personalizzazioni per singole aree di processo.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita da nella propria comparsa di CP_1
risposta, il sistema risultante a seguito delle customizzazioni è entrato in funzione l'1/02/2020 ma già dalle prime settimane gli utenti finali di hanno lamentato: Pt_1
l'assenza di alcuni dati migrati in D365 e di personalizzazioni presenti nel vecchio sistema.
Conseguentemente sono state richieste da ulteriori customizzazioni rispetto a Pt_1
quelle pattuite contrattualmente, nonostante la cliente avesse confermato con mail del
2/03/2020 di lavorare correttamente con la chiusura del primo intero mese di esercizio con tutti i processi aziendali, inclusa la fatturazione attiva ai propri clienti.
Relativamente alle fatture emesse, specifica che tutte le attività per gli CP_1
sviluppi ulteriori a quelli espressamente pattuiti contrattualmente sono state eseguite su richiesta di Pt_1
Con riguardo alla quantificazione della remunerazione per le attività aggiuntive specifica che essa è stata svolta in aderenza ai prezzi orari concordati contrattualmente e che, sebbene il contratto fosse previsto “a corpo”, tutto ciò che non era in esso ricompreso è stato erogato “a consumo”.
8. La vicenda di cui è causa verte attorno all'accertamento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti, alle modalità di autorizzazione e determinazione pag. 10 di 20 del corrispettivo per attività ulteriori e all'adempimento o meno da parte di a CP_1
tali obblighi.
Al fine di ottenere i necessari elementi tecnici di valutazione, è stata disposta CTU nel corso del giudizio, volta ad accertare: a) se il software fornito corrispondesse a quanto previsto nel contratto inter partes, tenuto conto anche della funzionalità dell'opus fornito rispetto alle esigenze manifestate dalla committente e pattuite in contratto;
b) se sussistessero eventuali vizi nell'erogazione delle funzionalità previste in contratto e in ordine alle quali veniva utilizzato il predetto software; c) infine, se l'eventuale inadempimento abbia causato un danno e per quale ammontare, sia in termini di minor valore del software sia in considerazione delle spese nelle quali sia eventualmente incorsa per ovviare al lamentato malfunzionamento. Pt_1
Il consulente ha svolto un'ampia e meticolosa attività di accertamento, previa condivisione con le parti della metodologia poi utilizzata.
La sintetica risposta al quesito è il compendio dei numerosi incontri ed accertamenti svolti.
Il CTU ha appurato che il contratto MM167-19 prevedeva di avviare un percorso di rinnovamento del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) “Microsoft Dynamics
AX 2009” in uso a e che la soluzione applicativa adottata aveva a oggetto il Pt_1
software Microsoft Dynamics 365 FOnelle potenzialità standard.
Il successivo contratto aveva a oggetto un elenco di personalizzazioni Parte_7
da realizzare per le aree Trade & Logistics e Operation, dettagliatamente Pt_4
elencate, per un corrispettivo complessivo di € 100.000,00 da corrispondere a tranches di € 20.000 ciascuna.
L'analisi dei contratti ha permesso di identificare il perimetro di intervento di CP_1
in relazione al rinnovamento del sistema ERP e, quindi, di affermare che il software sviluppato da rispettava le specifiche dichiarate nei contratti, nonostante il CP_1
pag. 11 di 20 comportamento del software fosse “difforme”, per alcune funzionalità, rispetto a quanto presente nel vecchio sistema “Microsoft Dynamics AX 2009”.
A tal riguardo, il Ctu ha evidenziato che - in qualità di fornitore esperto della CP_1
tecnologia e vista la conoscenza sia del comportamento del vecchio sistema
“Microsoft Dynamics AX 2009” sia delle esigenze della cliente - avrebbe dovuto avvisare in merito al “possibile disallineamento fra le pattuizioni sottoscritte e Pt_1
i desiderata della stessa”.
Quanto all'accertamento sulla sussistenza di vizi nell'erogazione delle funzionalità previste in contratto, nonché alla sussistenza e all'ammontare dell'eventuale danno ad essi conseguenti (di cui ai quesiti b) e c) formulati dalla giudice), dalla CTU è emerso che le problematiche principali non hanno riguardato il software “Microsoft
Dynamics D365 Finance and Operations”, ma l'attività di migrazione dati dal software precedente, che non è stata eseguita correttamente e ha quindi generato una serie di problematiche.
Ha precisato il CTU che una pianificazione e una gestione oculata di tale processo, nonché l'esecuzione di test approfonditi e l'implementazione di misure di controllo di qualità, sarebbero stati fondamentali per la corretta esecuzione di tale attività, attività peraltro non espressamente prevista come prestazione contrattualmente dovuta da
CP_1
Il CTU ha dato inoltre evidenza di alcune difformità dell'opera, in ogni caso non gravi da precludere l'utilizzabilità del software da parte di per la risoluzione di Pt_1
tali anomalie è stata prospettata dal CTU una spesa compresa tra € 27.000,00 e €
33.000,00 (come da tabella di dettaglio a pag. 13).
Quanto al quesito riferito alla quantificazione dei danni, il CTU ha rilevato l'assenza di elementi di stretta causalità dei danni allegati da con gli inadempimenti Pt_1
accertati.
pag. 12 di 20 9. Ritiene il Tribunale che sia preferibile analizzare separatamente le obbligazioni nascenti dai due contratti, in aderenza alla scelta della creditrice di ricorrere in sede monitoria separatamente per i crediti nascenti dai due contratti.
Quanto al primo contratto MM167/19 (doc. 3 , si rileva che lo stesso deve CP_1
giuridicamente qualificarsi come contratto di appalto, in adesione alla giurisprudenza consolidata che distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura sulla base della prevalenza, nel primo, del lavoro svolto e, nel secondo, del bene consegnato.
Nel caso di specie, il contratto non aveva a oggetto la mera fornitura del software, quanto l'attività da parte di di rinnovamento del sistema ERP al tempo in uso CP_1
a rispetto al quale il software Microsoft Dynamics 365 FO rappresentava Pt_1
unicamente la modalità di adempimento.
Si richiama a tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cassa. 5935/18).
Tenendo quindi presenti i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore, può affermarsi, sulla base di quanto appurato dal CTU nel contraddittorio tecnico tra le parti, che il contratto MM167/19 sia stato adempiuto da in quanto, è stata CP_1
accertata la corrispondenza tra quanto pattuito contrattualmente e quanto adempiuto dall'odierna opposta.
L'accertamento dell'avvenuto adempimento è del resto evincibile anche dal fatto che il software è stato usato nel corso dell'anno 2020 da parte di potendosi Pt_1
pag. 13 di 20 qualificare tale circostanza quale accettazione tacita dell'opera ex art. 1665 c.c. come da insegnamento del Supremo Collegio secondo cui: “in tema di appalto, l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica”
(Cass.10452/20).
Depone in tal senso lo scambio di mail tra le parti in data 1-2 marzo 2020 (doc. 79
con cui comunica l'avvio delle funzionalità del software mediante CP_1 CP_1
l'avvenuto inserimento di tutte le fatture del mese di febbraio 2020, con una richiesta di incontro per chiudere la fase e valutare ulteriori migliorie ed interventi di assistenza, in base alle esigenze della cliente.
A tale mail risponde senza contestazione alcuna. Pt_1
I primi problemi sorgono nei mesi successivi (doc. 13 e sono relativi, come Pt_1
confermato dal CTU, principalmente a errata metodologia nella procedura di migrazione dei dati “che ha generato una serie di problematiche, tra le quali, perdita di dati, dati corrotti, inconsistenze, riduzione delle prestazioni, impatto sull'affidabilità” (pag. 14 elaborato peritale).
Il ctu ha eseguito una analitica disamina delle funzionalità del software, mediante verifica diretta del software, in base agli asseriti vizi della fornitura denunciati da
Pt_1
I vizi riscontrati dal CTU sono stati classificati in una scala di gravità su tre livelli
(cosmetico medio e critico) con stima dei tempi e costi di risoluzione.
Non ritiene il Tribunale che la natura e entità di tali vizi sia tale configurare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contrato come pag. 14 di 20 richiesto da con conseguente infondatezza della domanda di restituzione degli Pt_1
importi versati in esecuzione dei contratti e di risarcimento del danno (peraltro relativo a voci non collegate causalmente a condotte di . CP_1
La domanda di risoluzione appare del resto incompatibile con l'avvenuta accettazione dell'opera, confermata dall'integrale pagamento del corrispettivo contrattuale da parte di Pt_1
Come è noto, con l'accettazione l'appaltatore si libera dalla responsabilità per vizi palesi dell'opera; è stato osservato che, dopo l'accettazione, l'interesse del committente all'ottenimento dell'opera realizzata a regola d'arte viene ad essere contemperato con l'affidamento dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che, dopo l'ultimazione dell'opera, l'adempimento/inadempimento è da valutare secondo le regole ordinarie;
quando l'opera è accettata vi è da verificare l'adempimento secondo le regole speciali indicate dall'art 1668 e 1667 c.c..
Sotto tale profilo, è stata accertata in giudizio l'esistenza di vizi imputabili all'appaltatore, dettagliatamente descritti dal consulente e ciò consente di accogliere la domanda risarcitoria formulata da nei limiti di € 30.000,00 (valore mediano Pt_1
nella “forbice indicata dal CTU), pari all'importo necessario per porre rimedi ai malfunzionamenti tenuto conto della “forbice”).
Quanto agli importi azionati in sede monitoria in relazione al contratto MM2167/19 ha precisato nella propria memoria n. 1 di aver azionato tre fatture: CP_1
- FV20-3016 del 31/08/2020 (doc. 87) per € 20.000,00 oltre IV (e quindi
€24.400,00) che rappresenta il primo pagamento delle attività extra asseritamente sviluppate per in base al contratto MM167/2019 (in Pt_1
particolare con riferimento alle attività extra e/o Change request di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto), suddivise in fatture da 20.000,00 come concordato tra il dott. di e il dott. di in Parte_2 Pt_1 Tes_2 CP_1
un incontro tenutosi il 10.6.2020 sulla base della rendicontazione delle attività
pag. 15 di 20 extra trasmesse a in data 5.3.2020. Assume in proposito che le Pt_1 CP_1
prestazioni di cui al contratto potevano ritenersi eseguite in data 1.2.2020, al momento della “messa in live” della soluzione software con la conseguenza che ogni ulteriore richiesta di doveva considerarsi extra, oggetto di Pt_1
separata fatturazione;
- FV20-3055 del 31/08/2020 per € 5.850 oltre IV e quindi € 7.137,00 (doc.
88) avente ad oggetto le attività relative al supporto “Finance” effettuato da nei mesi di giugno e luglio 2020. CP_1
A sostegno della domanda ha prodotto il rapportino allegato alla CP_1
fattura con evidenza delle 78 ore erogate nei mesi di giugno e luglio dal tecnico dott. (doc. 88.01); CP_1 Persona_2
- FV20-4712 del 21/12/2020 per € 186.700,00 oltre IV (di cui solo le voci nn.
1, 2, 4 e 5 hanno come riferimento il contratto MM 167/19, e quindi per la parziale somma di € 120.100,00 oltre IV, pari ad € 146.522,00. Tale fattura ha ad oggetto il saldo delle attività extra del progetto (successive alla prima fattura doc. 87), per come dettagliate e descritte nei documenti scambiati tra le parti il 5/03/2020. ha contestato la debenza di tali importi (pagg. 5 e ss. atto di opposizione R.G. Pt_1
22769/21) allegando, quanto alla fattura FV20-3016 che non vi è alcuna prova che l'importo (né ancor prima l'attività a monte) sia stato concordato con Pt_1
Peraltro l'importo di cui alla fattura FV20-3016 risulta sottratto dall'importo totale della fattura FV20-4712 (essendo il monte ore alla base della fattura FV20-3016 in parte inserito nel totale conteggiato quale prima voce della seguente fattura FV20-
4712.
Quanto alla fattura FV20-3055, manca secondo nella fattura ogni riferimento al Pt_1
contratto MM167/19, in assenza di indicazione su quali sarebbero state le 'attività di supporto' cui fa riferimento il documento contabile;
pag. 16 di 20 Quanto infine alla fattura FV20-4712, la stessa fa riferimento a rendiconti comunicati con mail del 5 marzo 2020 e 9 giugno 2020. indica come da tali documenti emerge come le giornate lavoro conteggiate Pt_1
nella fattura in questione derivino da un rilevante scostamento tra le ore preventivate in contratto e le ore che assume di aver prestato nell'ambito delle attività di CP_1
cui al contratto o quali successive “attività di assistenza”. Pt_3
A tal riguardo, con mail del 9/6/2020, comunicava a un prospetto delle CP_1 Pt_1
attività di assistenza svolte nei mesi di marzo-maggio: su un totale così conteggiato di
84gg, decide di “assorbirne una parte consistente”, lasciando a carico di CP_1
52gg di intervento. Pt_1
Non ritiene il Tribunale che abbia assolto all'onere probatorio sulla CP_1
medesima gravante quale creditrice opposta-attrice in senso sostanziale.
Analizzando il contratto MM167/19 (come anche il contratto MM1026/19 di cui si dirà oltre) si rileva che il corrispettivo era previsto “a corpo”, vale a dire in modo forfettario, fisso e invariabile al momento della stipula del contratto, indipendentemente dalle quantità effettive di lavoro o materiale necessari per eseguire e completare l'opera. A tal riguardo la giurisprudenza ammette una variazione del corrispettivo dovuto solo in ipotesi di “evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina
l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti” (Cass. 22268/17).
Non può ritenersi che tale circostanza si sia verificata nel caso di specie, nel quale le attività ulteriori hanno riguardato l'implementazione e l'adattamento alle esigenze specifiche del cliente dello stesso software fornito, attività da ritenersi comprese tra quelle oggetto del contratto, non limitato, come si è visto ad una mera vendita ed installazione del software.
pag. 17 di 20 che le attività aggiuntive sarebbero state richieste da ma di tali Parte_8 Pt_1
richieste non vi è riscontro in atti e lo scambio di mail del 2 marzo 2020 evidenzia piuttosto una redazione di consuntivo unilateralmente predisposta da in CP_1
assenza di interlocuzioni precedenti da cui dedurre richieste di intervento extra contratto.
D'altro canto tale ricostruzione di mal si concilia con la circostanza che le CP_1
parti abbiano successivamente, nel settembre 2019, stipulato il contratto MM1026/19 ove viene concordata l'esecuzione di attività riconducibili a prestazioni aggiuntive e non preventivate nel primo contratto.
Non si ritiene pertanto provato il diritto di a percepire importi ulteriori CP_1
rispetto a quelli pattuiti nel contratto gravando sull'appaltatore, nei Pt_3 contratti “a corpo”, il rischio della erronea e insufficiente programmazione delle attività necessarie all'esecuzione dell'opera.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 5641/21.
10. Passando al credito azionato da EB in forza del contratto avente ad Parte_7
oggetto le customizzazioni sul software, si dà atto che la creditrice ha azionato i crediti esposti nelle seguenti fatture:
- FV20-490 del 19/02/2020 (doc. 87) per € 20.000,00 oltre IV e quindi €
24.400,00: il contratto prevedeva per le attività in esso contenuto, un prezzo complessivo di € 100.000,00 (oltre IV) con fatturazione suddivisa in 5 pagamenti a cadenza mensile ciascuno da € 20.000,00 oltre IV (e quindi €
24.400,00). procedeva al pagamento delle prime quattro fatture omettendo Pt_1 il pagamento dell'ultima nonostante l'avvenuto rilascio di tutte le funzionalità
richieste ed elencate in contratto prima dell'avvio del progetto in live;
pag. 18 di 20 - FV20-4712 del 21/12/2020 (doc. 88) per € 186.700,00 oltre IV e quindi €
227.774,00, limitatamente alla voce n. 3 riferita al contratto “MM 1026/19” e quindi azionata per la parziale somma di € 66.600,00 oltre IV (e così
€81.252,00). A sostegno della domanda ha depositato elenco delle attività CP_1
erogate e dettagliate in apposita tabella (docc. da 52 a 77 di cui alla comparsa in riassunzione). Si tratta di sviluppi extra eseguiti a seguito di messa in live della soluzione software. Anche per queste attività, come per quelle erogate con riferimento al contratto MM167/19, il contratto MM1026/19 prevedeva per le personalizzazioni richieste un prezzo “a corpo” : “Le eventuali attività di supporto/sviluppo eccedenti quelle sopra saranno concordate ed eseguite previa autorizzazione da parte dei rispettivi responsabili di progetto. Tali attività saranno valorizzate a consuntivo alle tariffe in essere, in considerazione delle effettive ore o giorni lavorati dalle diverse figure professionali fornite”. Ritiene il Tribunale che il credito portato nelle due fatture (limitatamente all'importo di € 66.000,00 oltre IV per la seconda fattura) possa ritenersi dimostrato. La creditrice ha infatti dato dettagliata elencazione delle prestazioni ulteriori eseguite, raffrontabili con l'elenco ugualmente dettagliato contenuto nel contratto, in assenza di specifica contestazione delle singole voci e dei costi esposti. In conseguenza dell'accertato adempimento di alle obbligazioni derivanti dal contratto CP_1
MM1026/19, si reputa quindi dovuto l'importo a saldo del corrispettivo pattuito ( e di cui alla prima fattura) nonché l'importo ulteriore dovuto a seguito di ulteriori modifiche ed interventi migliorativi eseguiti da su CP_1
richiesta di (si veda, a tal proposito la mail 20.5.2019 di . Pt_1 Pt_1
11. Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese devono ritenersi tra esse compensate. Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti in via solidale, stante l'utilità dell'accertamento per entrambe le parti.
pag. 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5641/2021, emesso dal Tribunale di Milano il
26/03/2021;
- condanna al pagamento in favore di di € 86.000,00 Parte_1 CP_1
oltre I.V.A. a saldo delle fatture FV-490 del 19.2.2020 e FV20-4712 del
21/12/2020 emesse in forza del contratto 1026/19;
- condanna al pagamento dell'importo di € 30.000 in favore di CP_1
a titolo di risarcimento del danno per vizi accertati in base al Parte_1
contratto MM167/19;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di CTU.
Così deciso in Milano, il 17.3.2025
La Giudice
Licinia Petrella
pag. 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nelle cause riunite civili di I Grado iscritte al n.ri. r.g. 22769/2021 e 43282/2021 promosse da:
on sede in Telgate (BG), via del Lavoro n. 9, P.IV in Parte_1 P.IV_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Cappellini Parte_2
(C.F. , Domenico Capra (C.F. ) e C.F._1 C.F._2
Valentina Malerba (CF ), anche disgiuntamente fra loro, ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Domenico Capra, ossia Email_1
opponente contro
CF P.IV , con sede in via A. Volta CP_1 P.IV_2 P.IV_3
16, Cologno M.se (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa assistita e rappresentata dall'avv. Simone Brambilla (C.F. Controparte_2 ) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio in via Sant'Andrea 7 Milano
Opposta
Oggetto: contratto di appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa, accertato l'esatto adempimento di al contratto dichiarare non dovute le Pt_1 Pt_3 somme di cui alle fatture azionate nella procedura monitoria;
accertato e dichiarato il grave inadempimento di come esposto in narrativa, dichiarare CP_1 legittimo ex art. 1460 c.c. il rifiuto di pagamento dell'esponente delle fatture azionate nella procedura monitoria;
pronunciare ex art. 1453 c.c. la risoluzione dei contratti MM 167/19 e MM 1026/19, nonché di tutti i contratti ad essi collegati inclusi i contratti di licenza;
condannare alla restituzione di tutti gli importi percepiti sulla base dei contratti MM CP_1 167/19 e MM 1026/19, nonché di tutti i contratti ad essi collegati, inclusi i contratti di licenza e di manutenzione, per un importo totale di euro 553.015,73 (o della minore o maggiore somma che sarà determinata da questo Ill.mo Tribunale), con riserva di ulteriori precisazioni nei termini processuali, il tutto con interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria;
ritenuta responsabile dei danni tutti arrecati alla per gli eventi ed i fatti CP_1 Parte_1 di cui è causa, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da in conseguenza dei fatti per cui è causa;
danni da Pt_1 liquidarsi nella misura che risulterà acclarata ad esito dell'istruttoria, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti e specificamente del danno emergente e del lucro cessante, anche mediante liquidazione di una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano, ovvero, infine, anche in via di equità, ed in ogni caso al pagamento degli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
con eventuale compensazione dei reciproci rapporti di dare ed avere;
condannare ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. nei termini ritenuti di giustizia, CP_1 considerato quanto esposto in narrativa;
condannare alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, compensi ed CP_1 accessori di legge inclusi.
In via istruttoria occorrendo,
pag. 2 di 20 ammetter prova per testi sulle circostanze indicate in narrativa, con i testimoni e sui capitoli che ci si riserva di indicare nei termini stabiliti dalla legge;
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento e la conferma dei fatti affermati e provati in narrativa;
disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile diretta a determinare il danno emergente ed il lucro cessante per l'esponente.
Per la convenuta: voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito:
- in via principale, accertato il diritto di credito di nei confronti di per le CP_1 Pt_1 ragioni di cui ai contratti MM167/19 del 08/02/2019
[...]
Parte_4
per il credito di € 178.059,00 oltre interessi al tasso delle
[...] transazioni commerciali da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, in forza del Dlgs 9/10/2002 n° 231 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249) e MM1026/19 del 23/09/2019 “PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI CUSTOMIZZAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DI MIGRAZIONE A MS
[...]
AND OPERATIONS”, per il credito di € 105.652,00 oltre interessi al Parte_4 tasso delle transazioni commerciali da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, in forza del Dlgs 9/10/2002 n° 231 (in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249) per l'effetto condannare a pagare la somma complessiva di cui ai due predetti Pt_1 contratti di € 283.711,00 oltre interessi al tasso delle transazioni commerciali da calcolarsi dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo, in forza del Dlgs 9/10/2002 n° 231 (in
Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249), o altra somma maggiore o minore per come risulterà accertata in corso di causa;
- in subordine, accertato l'adempimento di per i fatti di cui al presente Giudizio ed CP_1 il conseguente diritto di credito, per l'effetto condannare al pagamento di altra Pt_1 somma maggiore o minore per come risulterà accertata in corso di causa;
- in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e / o diritto con vittoria di spese, diritti, onorari.
- in via istruttoria, si indicano come testi, anche a prova contraria sulle circostanze di cui ai punti in narrativa i Sigg.ri Parte_5 Tes_1 Tes_2 Tes_3
Testimone_4
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 05/05/2021, (di seguito anche Parte_1 solo ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5641/2021, Pt_1
pag. 3 di 20 emesso dal Tribunale di Milano il 26/03/2021 e notificato a controparte nella medesima data, con cui all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare l'importo capitale di € 178.059,00 (oltre ad interessi e spese) in favore della creditrice istante
(di seguito anche solo ) a titolo di corrispettivo per CP_1 CP_1
l'esecuzione del contratto , avente a oggetto un progetto di migrazione Pt_3
dall'applicativo in uso al programma Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations.
Nel proprio atto di opposizione deducendo l'inadempimento di alle Pt_1 CP_1
obbligazioni contrattuali, ha chiesto di disporre la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione dei contratti in essere tra le parti nonchè, in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione degli importi da essa percepiti sulla base di tali CP_1
contratti e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'inadempimento.
Contestualmente, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bergamo, ha Pt_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2021, emesso l'8/02/2021 dal Tribunale di Bergamo e notificato alla debitrice il 1/03/2021, con il quale tale
Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente di pagare l'importo capitale di
€105.652,00 (oltre ad interessi e spese) in favore di a titolo di corrispettivo CP_1 per l'esecuzione del contratto “MM 1026/19” in essere tra le parti, avente ad oggetto la customizzazione del software Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations.
Con l'atto di opposizione, ha chiesto al Tribunale di Bergamo in via Pt_1
preliminare di dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Milano quale foro convenzionale e, in via subordinata, di disporre la revoca del decreto ingiuntivo e la risoluzione dei contratti in essere tra le parti nonchè, in via riconvenzionale, la condanna di alla restituzione degli importi CP_1
pag. 4 di 20 da essa percepiti sulla base di tali contratti e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'inadempimento.
2. Con sentenza n. 1714/2021 del 29/09/2021, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo n. 343/2021 per essere competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con concessione di termine alle parti per riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Milano entro il 30/11/2021.
Con comparsa di riassunzione notificata in data 25/10/2021, ha riassunto la causa CP_1
avanti all'intestato Tribunale, così instaurandosi il giudizio RG 43282/2021, chiedendo in via pregiudiziale la riunione al già instaurato giudizio RG 22769/2021.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande svolte CP_1 dall'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per la somma di euro
178.059,00, oltre alla somma di € 105.652,00 risultante dal decreto ingiuntivo n.
343/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo, per un totale complessivo di €
283.711,00, ovvero alla maggior o minor somma da accertarsi in corso di causa.
3. Tenutasi la prima udienza (nella causa 22769/2021) il 2/12/2021, la giudice allora procedente ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc con decorrenza differita dall' 1/3/2022 - al fine di consentire l'eventuale riunione delle cause - e ha rinviato all'udienza del 25/5/2022 per l'ammissione dei mezzi di prova, invitando le parti a formulare la richiesta di riunione al Giudice designato per il procedimento n. rg.
43282/2021.
Successivamente la giudice ha fissato l'udienza del 24/2/2022 al fine di disporre la riunione al presente procedimento di quello di più recente iscrizione.
A tale udienza, disposta la riunione, la giudice ha confermato i provvedimenti assunti all'udienza del 2/12/2021, fissando l'udienza del 25/5/2022 per l'eventuale ammissione delle prove.
All'esito di tale udienza è stata disposta c.t.u. tecnico contabile, con nomina dell'ing.
e formulazione del quesito. Per_1
pag. 5 di 20 Tenutasi in data 29.11.2023 l'udienza per esame perizia, la giudice ha fissato l'udienza del 17.4.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al 19/6/2024 per esigenze organizzative e vista la necessità di definire cause ereditate dal ruolo di colleghi trasferiti ad altro ufficio e iscritte precedentemente.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26/03/2024, con ordinanza del 28/06/2024 ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La vertenza di cui è causa origina dalla stipula tra le parti di due contratti,
“MM167/19” (stipulato l'8/02/2019) e “MM1026/19” (stipulato il 23/09/2019), aventi a oggetto rispettivamente la collaborazione di al progetto di CP_1
implementazione del software Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations presso e la customizzazione dello stesso software ad opera di Pt_1 CP_1
In relazione al contratto “MM167/19” ha azionato in fase monitoria tre CP_1
fatture (FV20-3016 del 31/8/2020, FV20-3055 del 31/8/2020 e FV20-4712 del
21/12/2020) lamentando una esposizione debitoria residua di pari ad € Pt_1
178.059,00.
A tal riguardo l'opponente deduce che il corrispettivo totale concordato per tale contratto era pari ad € 267.000,00, importo già interamente pagato da e che Pt_1
l'ulteriore importo azionato non corrisponde a prestazioni contrattualmente pattuite.
Quanto al contenuto del contratto MM167/19, evidenzia le diverse fasi Pt_1
previste: (i) Assessment di dettaglio;
(ii) Configurazione del sistema;
(iii) Sviluppo personalizzazioni essenziali;
(iv) Validazione processi;
(v) Migrazione dati;
(vi)
Pt_ Eventuale sviluppo personalizzazioni aggiuntive;
(vii) Go precisando che il contratto non includeva personalizzazioni ulteriori, che avrebbero potuto essere aggiunte in un momento successivo con pattuizione del relativo corrispettivo. Da ciò
l'opponente desume che il successivo contratto “MM1026/19” costituirebbe un pag. 6 di 20 accordo integrativo del contratto principale, avendo a oggetto lo sviluppo di tali personalizzazioni, non previste nel primo contratto.
5. Relativamente al contratto “MM1026/19” ha azionato in fase monitoria due CP_1
fatture (FV20-490 del 19/2/2020 e FV20-4712 del 21/12/2020) lamentando una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 105.652,00 a tale titolo.
A tal riguardo l'opponente deduce che del corrispettivo di detto contratto, pattuito in
€ 100.000,00, €80.000,00 risultavano già interamente pagati da l'unico Pt_1
importo scaturente dal contratto sarebbe quindi quello di cui alla fattura FV20-490, pari ad € 20.000, mentre gli ulteriori importi richiesti da in fase monitoria si CP_1
riferiscono ad asserite “personalizzazioni extra” - per un totale di € 66.000,00 oltre
IV – non riconducibili a quanto pattuito contrattualmente.
Quanto a tali importi ulteriori lamenta l'opponente che: a) le customizzazioni extra devono essere adeguatamente provate dalla controparte, b) il corrispettivo previsto a contratto era “a corpo”, c) gli importi di cui alle fatture così azionate (e le attività alla base di queste) erano già stati contestati da nel corso del rapporto. Pt_1
L'opponente deduce inoltre che si è resa inadempiente alle proprie CP_1
obbligazioni contrattuali - scaturenti sia dal contratto MM167/19 che dal contratto
MM1026/19 - evidenziando come già nel corso del rapporto contrattuale Pt_1
avesse più volte esposto alla controparte l'insoddisfazione per i malfunzionamenti riscontrati (riconducibili a mancate o errate implementazioni di funzioni necessarie e alla mancata importazione dei dati dal precedente al nuovo gestionale aziendale), contestando altresì le fatture emesse da CP_1
Al fine di dare evidenza a tali vizi, produce la relazione del consulente tecnico Pt_1 dalla quale emergono le problematiche riscontrate dall'opponente in Testimone_5
D365.
Con riguardo all'inadempimento, specifica che lo stesso si è verificato sia nella Pt_1
preliminare fase di consulenza da parte di che in quella di effettiva CP_1
pag. 7 di 20 migrazione del software; con riguardo alla prima, deduce che il software proposto dall'opposta non era adatto alle esigenze di e l'assenza di diligenza Pt_1 nell'operato di emergerebbe anche dalla circostanza per cui l'opposta CP_1
conosceva nel dettaglio la realtà aziendale di - per via del rapporto di lunga Pt_1
durata esistente tra le parti – il che le avrebbe consentito di percepire l'inadeguatezza del software alle esigenze della cliente. deduce inoltre di essere stata costretta, in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1
a cambiare il proprio gestionale sottoscrivendo con una diversa società CP_1
informatica un contratto avente a oggetto l'implementazione del diverso software
365 Business Central”, maggiormente consono rispetto alle Parte_4
esigenze della propria impresa, e a sopportare un ulteriore e ingente esborso economico a tal fine.
A fronte del contestato inadempimento, assume: a) la legittimità del rifiuto di Pt_1
adempiere alle proprie obbligazioni ex art. 1460 c.c.; b) la pretesa alla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti MM167/19 e MM1026/19, nonché di tutti i contratti ad essi collegati;
c) il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti e di tutti quelli ad essi collegati (quali i canoni di licenza dei software necessari per l'implementazione del gestionale, i corrispettivi pagati per le attività di assessment preliminare e gli importi pagati per attività di assistenza) per un importo complessivo di €553.015,73; d) il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento.
Con riguardo in particolare alla quantificazione del danno subito, annovera tra Pt_1 le voci di danno: a) i costi di consulenza originati dall'attività processuale;
b) i costi affrontati da quale corrispettivo dell'attività di consulenza ed implementazione Pt_1
del nuovo software gestionale sostenuti a causa delle problematiche esistenti causate da c) le ore di lavoro impiegate dai soci e dai dipendenti di per CP_1 Pt_1
pag. 8 di 20 risolvere le problematiche esistenti nel gestionale;
d) i danni derivanti dai rallentamenti impressi sull'ordinaria gestione aziendale (anche e soprattutto nel rapporto con i clienti).
6. La creditrice opposta ha dedotto a sua difesa che la scelta di migrazione a Parte_4
365 non può qualificarsi come
[...] Parte_4
inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali, in quanto essa è CP_1
derivata, da un lato, dal fatto che aveva comunicato che avrebbe terminato Parte_4
di lì a breve il rilascio degli aggiornamenti del software in uso a (Microsoft Pt_1
Dynamics AX 2009) e, dall'altro, dal fatto che la stessa aveva comunicato Parte_4
che avrebbe scontato del 40% il costo della licenza per il nuovo software. Chiarisce inoltre che il nuovo software costituisce l'evoluzione di quello precedentemente usato da e che, in quel momento, non vi era l'opzione del software Business Central Pt_1
- adottata da in seguito alla stipula del contratto con un diverso operatore Pt_1
informatico - in quanto tale opzione si è resa disponibile a partire da ottobre 2019 (a fronte di un primo contratto tra le parti stipulato l'8/02/2019).
Al fine di argomentare l'assenza di un proprio inadempimento deduce altresì che: a) la soluzione è andata in live come richiesto da ed è stata da essa utilizzata fino Pt_1
a luglio 2021; b) i dati di non corretta importazione non possono considerarsi inadempimenti in quanto sono da ricondurre alle modalità adottate da nel Pt_1
salvataggio degli stessi;
b) la funzionalità Intrastat è una funzionalità Standard della nuova soluzione software Dynamics 365 e quindi è coperta da manutenzione di
Microsoft; d) la relazione resa dal consulente di parte di non può avere alcun Pt_1 valore probatorio aggiuntivo rispetto alla narrativa contenuta nell'atto di citazione in opposizione.
Quanto alle problematiche riscontrate da nell'utilizzo del software, l'opposta Pt_1
ne afferma la riconducibilità alla mancata adozione da parte della committente di una adeguata gestione del cambiamento, necessaria ad adeguare i propri processi interni pag. 9 di 20 agli standard del nuovo software;
il mancato raggiungimento di un risultato satisfattivo sarebbe quindi imputabile solo all'odierna opponente.
Deduce inoltre di aver previamente predisposto - a ottobre 2018 - un “assessment preliminare” che permettesse alla controparte di comprendere la portata del progetto e del cambiamento richiesto, i processi al tempo esistenti e le migliorie apportabili tramite mutamento del software.
7. Quanto al contratto MM1026/19, deduce l'opposta che lo stesso deve considerarsi autonomo e distinto dal precedente, avendo a oggetto specifiche personalizzazioni per singole aree di processo.
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita da nella propria comparsa di CP_1
risposta, il sistema risultante a seguito delle customizzazioni è entrato in funzione l'1/02/2020 ma già dalle prime settimane gli utenti finali di hanno lamentato: Pt_1
l'assenza di alcuni dati migrati in D365 e di personalizzazioni presenti nel vecchio sistema.
Conseguentemente sono state richieste da ulteriori customizzazioni rispetto a Pt_1
quelle pattuite contrattualmente, nonostante la cliente avesse confermato con mail del
2/03/2020 di lavorare correttamente con la chiusura del primo intero mese di esercizio con tutti i processi aziendali, inclusa la fatturazione attiva ai propri clienti.
Relativamente alle fatture emesse, specifica che tutte le attività per gli CP_1
sviluppi ulteriori a quelli espressamente pattuiti contrattualmente sono state eseguite su richiesta di Pt_1
Con riguardo alla quantificazione della remunerazione per le attività aggiuntive specifica che essa è stata svolta in aderenza ai prezzi orari concordati contrattualmente e che, sebbene il contratto fosse previsto “a corpo”, tutto ciò che non era in esso ricompreso è stato erogato “a consumo”.
8. La vicenda di cui è causa verte attorno all'accertamento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti, alle modalità di autorizzazione e determinazione pag. 10 di 20 del corrispettivo per attività ulteriori e all'adempimento o meno da parte di a CP_1
tali obblighi.
Al fine di ottenere i necessari elementi tecnici di valutazione, è stata disposta CTU nel corso del giudizio, volta ad accertare: a) se il software fornito corrispondesse a quanto previsto nel contratto inter partes, tenuto conto anche della funzionalità dell'opus fornito rispetto alle esigenze manifestate dalla committente e pattuite in contratto;
b) se sussistessero eventuali vizi nell'erogazione delle funzionalità previste in contratto e in ordine alle quali veniva utilizzato il predetto software; c) infine, se l'eventuale inadempimento abbia causato un danno e per quale ammontare, sia in termini di minor valore del software sia in considerazione delle spese nelle quali sia eventualmente incorsa per ovviare al lamentato malfunzionamento. Pt_1
Il consulente ha svolto un'ampia e meticolosa attività di accertamento, previa condivisione con le parti della metodologia poi utilizzata.
La sintetica risposta al quesito è il compendio dei numerosi incontri ed accertamenti svolti.
Il CTU ha appurato che il contratto MM167-19 prevedeva di avviare un percorso di rinnovamento del sistema ERP (Enterprise Resource Planning) “Microsoft Dynamics
AX 2009” in uso a e che la soluzione applicativa adottata aveva a oggetto il Pt_1
software Microsoft Dynamics 365 FOnelle potenzialità standard.
Il successivo contratto aveva a oggetto un elenco di personalizzazioni Parte_7
da realizzare per le aree Trade & Logistics e Operation, dettagliatamente Pt_4
elencate, per un corrispettivo complessivo di € 100.000,00 da corrispondere a tranches di € 20.000 ciascuna.
L'analisi dei contratti ha permesso di identificare il perimetro di intervento di CP_1
in relazione al rinnovamento del sistema ERP e, quindi, di affermare che il software sviluppato da rispettava le specifiche dichiarate nei contratti, nonostante il CP_1
pag. 11 di 20 comportamento del software fosse “difforme”, per alcune funzionalità, rispetto a quanto presente nel vecchio sistema “Microsoft Dynamics AX 2009”.
A tal riguardo, il Ctu ha evidenziato che - in qualità di fornitore esperto della CP_1
tecnologia e vista la conoscenza sia del comportamento del vecchio sistema
“Microsoft Dynamics AX 2009” sia delle esigenze della cliente - avrebbe dovuto avvisare in merito al “possibile disallineamento fra le pattuizioni sottoscritte e Pt_1
i desiderata della stessa”.
Quanto all'accertamento sulla sussistenza di vizi nell'erogazione delle funzionalità previste in contratto, nonché alla sussistenza e all'ammontare dell'eventuale danno ad essi conseguenti (di cui ai quesiti b) e c) formulati dalla giudice), dalla CTU è emerso che le problematiche principali non hanno riguardato il software “Microsoft
Dynamics D365 Finance and Operations”, ma l'attività di migrazione dati dal software precedente, che non è stata eseguita correttamente e ha quindi generato una serie di problematiche.
Ha precisato il CTU che una pianificazione e una gestione oculata di tale processo, nonché l'esecuzione di test approfonditi e l'implementazione di misure di controllo di qualità, sarebbero stati fondamentali per la corretta esecuzione di tale attività, attività peraltro non espressamente prevista come prestazione contrattualmente dovuta da
CP_1
Il CTU ha dato inoltre evidenza di alcune difformità dell'opera, in ogni caso non gravi da precludere l'utilizzabilità del software da parte di per la risoluzione di Pt_1
tali anomalie è stata prospettata dal CTU una spesa compresa tra € 27.000,00 e €
33.000,00 (come da tabella di dettaglio a pag. 13).
Quanto al quesito riferito alla quantificazione dei danni, il CTU ha rilevato l'assenza di elementi di stretta causalità dei danni allegati da con gli inadempimenti Pt_1
accertati.
pag. 12 di 20 9. Ritiene il Tribunale che sia preferibile analizzare separatamente le obbligazioni nascenti dai due contratti, in aderenza alla scelta della creditrice di ricorrere in sede monitoria separatamente per i crediti nascenti dai due contratti.
Quanto al primo contratto MM167/19 (doc. 3 , si rileva che lo stesso deve CP_1
giuridicamente qualificarsi come contratto di appalto, in adesione alla giurisprudenza consolidata che distingue l'appalto dalla vendita di cosa futura sulla base della prevalenza, nel primo, del lavoro svolto e, nel secondo, del bene consegnato.
Nel caso di specie, il contratto non aveva a oggetto la mera fornitura del software, quanto l'attività da parte di di rinnovamento del sistema ERP al tempo in uso CP_1
a rispetto al quale il software Microsoft Dynamics 365 FO rappresentava Pt_1
unicamente la modalità di adempimento.
Si richiama a tal proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cassa. 5935/18).
Tenendo quindi presenti i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore, può affermarsi, sulla base di quanto appurato dal CTU nel contraddittorio tecnico tra le parti, che il contratto MM167/19 sia stato adempiuto da in quanto, è stata CP_1
accertata la corrispondenza tra quanto pattuito contrattualmente e quanto adempiuto dall'odierna opposta.
L'accertamento dell'avvenuto adempimento è del resto evincibile anche dal fatto che il software è stato usato nel corso dell'anno 2020 da parte di potendosi Pt_1
pag. 13 di 20 qualificare tale circostanza quale accettazione tacita dell'opera ex art. 1665 c.c. come da insegnamento del Supremo Collegio secondo cui: “in tema di appalto, l'art. 1665
c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica”
(Cass.10452/20).
Depone in tal senso lo scambio di mail tra le parti in data 1-2 marzo 2020 (doc. 79
con cui comunica l'avvio delle funzionalità del software mediante CP_1 CP_1
l'avvenuto inserimento di tutte le fatture del mese di febbraio 2020, con una richiesta di incontro per chiudere la fase e valutare ulteriori migliorie ed interventi di assistenza, in base alle esigenze della cliente.
A tale mail risponde senza contestazione alcuna. Pt_1
I primi problemi sorgono nei mesi successivi (doc. 13 e sono relativi, come Pt_1
confermato dal CTU, principalmente a errata metodologia nella procedura di migrazione dei dati “che ha generato una serie di problematiche, tra le quali, perdita di dati, dati corrotti, inconsistenze, riduzione delle prestazioni, impatto sull'affidabilità” (pag. 14 elaborato peritale).
Il ctu ha eseguito una analitica disamina delle funzionalità del software, mediante verifica diretta del software, in base agli asseriti vizi della fornitura denunciati da
Pt_1
I vizi riscontrati dal CTU sono stati classificati in una scala di gravità su tre livelli
(cosmetico medio e critico) con stima dei tempi e costi di risoluzione.
Non ritiene il Tribunale che la natura e entità di tali vizi sia tale configurare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contrato come pag. 14 di 20 richiesto da con conseguente infondatezza della domanda di restituzione degli Pt_1
importi versati in esecuzione dei contratti e di risarcimento del danno (peraltro relativo a voci non collegate causalmente a condotte di . CP_1
La domanda di risoluzione appare del resto incompatibile con l'avvenuta accettazione dell'opera, confermata dall'integrale pagamento del corrispettivo contrattuale da parte di Pt_1
Come è noto, con l'accettazione l'appaltatore si libera dalla responsabilità per vizi palesi dell'opera; è stato osservato che, dopo l'accettazione, l'interesse del committente all'ottenimento dell'opera realizzata a regola d'arte viene ad essere contemperato con l'affidamento dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo.
Ne consegue che, dopo l'ultimazione dell'opera, l'adempimento/inadempimento è da valutare secondo le regole ordinarie;
quando l'opera è accettata vi è da verificare l'adempimento secondo le regole speciali indicate dall'art 1668 e 1667 c.c..
Sotto tale profilo, è stata accertata in giudizio l'esistenza di vizi imputabili all'appaltatore, dettagliatamente descritti dal consulente e ciò consente di accogliere la domanda risarcitoria formulata da nei limiti di € 30.000,00 (valore mediano Pt_1
nella “forbice indicata dal CTU), pari all'importo necessario per porre rimedi ai malfunzionamenti tenuto conto della “forbice”).
Quanto agli importi azionati in sede monitoria in relazione al contratto MM2167/19 ha precisato nella propria memoria n. 1 di aver azionato tre fatture: CP_1
- FV20-3016 del 31/08/2020 (doc. 87) per € 20.000,00 oltre IV (e quindi
€24.400,00) che rappresenta il primo pagamento delle attività extra asseritamente sviluppate per in base al contratto MM167/2019 (in Pt_1
particolare con riferimento alle attività extra e/o Change request di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto), suddivise in fatture da 20.000,00 come concordato tra il dott. di e il dott. di in Parte_2 Pt_1 Tes_2 CP_1
un incontro tenutosi il 10.6.2020 sulla base della rendicontazione delle attività
pag. 15 di 20 extra trasmesse a in data 5.3.2020. Assume in proposito che le Pt_1 CP_1
prestazioni di cui al contratto potevano ritenersi eseguite in data 1.2.2020, al momento della “messa in live” della soluzione software con la conseguenza che ogni ulteriore richiesta di doveva considerarsi extra, oggetto di Pt_1
separata fatturazione;
- FV20-3055 del 31/08/2020 per € 5.850 oltre IV e quindi € 7.137,00 (doc.
88) avente ad oggetto le attività relative al supporto “Finance” effettuato da nei mesi di giugno e luglio 2020. CP_1
A sostegno della domanda ha prodotto il rapportino allegato alla CP_1
fattura con evidenza delle 78 ore erogate nei mesi di giugno e luglio dal tecnico dott. (doc. 88.01); CP_1 Persona_2
- FV20-4712 del 21/12/2020 per € 186.700,00 oltre IV (di cui solo le voci nn.
1, 2, 4 e 5 hanno come riferimento il contratto MM 167/19, e quindi per la parziale somma di € 120.100,00 oltre IV, pari ad € 146.522,00. Tale fattura ha ad oggetto il saldo delle attività extra del progetto (successive alla prima fattura doc. 87), per come dettagliate e descritte nei documenti scambiati tra le parti il 5/03/2020. ha contestato la debenza di tali importi (pagg. 5 e ss. atto di opposizione R.G. Pt_1
22769/21) allegando, quanto alla fattura FV20-3016 che non vi è alcuna prova che l'importo (né ancor prima l'attività a monte) sia stato concordato con Pt_1
Peraltro l'importo di cui alla fattura FV20-3016 risulta sottratto dall'importo totale della fattura FV20-4712 (essendo il monte ore alla base della fattura FV20-3016 in parte inserito nel totale conteggiato quale prima voce della seguente fattura FV20-
4712.
Quanto alla fattura FV20-3055, manca secondo nella fattura ogni riferimento al Pt_1
contratto MM167/19, in assenza di indicazione su quali sarebbero state le 'attività di supporto' cui fa riferimento il documento contabile;
pag. 16 di 20 Quanto infine alla fattura FV20-4712, la stessa fa riferimento a rendiconti comunicati con mail del 5 marzo 2020 e 9 giugno 2020. indica come da tali documenti emerge come le giornate lavoro conteggiate Pt_1
nella fattura in questione derivino da un rilevante scostamento tra le ore preventivate in contratto e le ore che assume di aver prestato nell'ambito delle attività di CP_1
cui al contratto o quali successive “attività di assistenza”. Pt_3
A tal riguardo, con mail del 9/6/2020, comunicava a un prospetto delle CP_1 Pt_1
attività di assistenza svolte nei mesi di marzo-maggio: su un totale così conteggiato di
84gg, decide di “assorbirne una parte consistente”, lasciando a carico di CP_1
52gg di intervento. Pt_1
Non ritiene il Tribunale che abbia assolto all'onere probatorio sulla CP_1
medesima gravante quale creditrice opposta-attrice in senso sostanziale.
Analizzando il contratto MM167/19 (come anche il contratto MM1026/19 di cui si dirà oltre) si rileva che il corrispettivo era previsto “a corpo”, vale a dire in modo forfettario, fisso e invariabile al momento della stipula del contratto, indipendentemente dalle quantità effettive di lavoro o materiale necessari per eseguire e completare l'opera. A tal riguardo la giurisprudenza ammette una variazione del corrispettivo dovuto solo in ipotesi di “evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina
l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti” (Cass. 22268/17).
Non può ritenersi che tale circostanza si sia verificata nel caso di specie, nel quale le attività ulteriori hanno riguardato l'implementazione e l'adattamento alle esigenze specifiche del cliente dello stesso software fornito, attività da ritenersi comprese tra quelle oggetto del contratto, non limitato, come si è visto ad una mera vendita ed installazione del software.
pag. 17 di 20 che le attività aggiuntive sarebbero state richieste da ma di tali Parte_8 Pt_1
richieste non vi è riscontro in atti e lo scambio di mail del 2 marzo 2020 evidenzia piuttosto una redazione di consuntivo unilateralmente predisposta da in CP_1
assenza di interlocuzioni precedenti da cui dedurre richieste di intervento extra contratto.
D'altro canto tale ricostruzione di mal si concilia con la circostanza che le CP_1
parti abbiano successivamente, nel settembre 2019, stipulato il contratto MM1026/19 ove viene concordata l'esecuzione di attività riconducibili a prestazioni aggiuntive e non preventivate nel primo contratto.
Non si ritiene pertanto provato il diritto di a percepire importi ulteriori CP_1
rispetto a quelli pattuiti nel contratto gravando sull'appaltatore, nei Pt_3 contratti “a corpo”, il rischio della erronea e insufficiente programmazione delle attività necessarie all'esecuzione dell'opera.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 5641/21.
10. Passando al credito azionato da EB in forza del contratto avente ad Parte_7
oggetto le customizzazioni sul software, si dà atto che la creditrice ha azionato i crediti esposti nelle seguenti fatture:
- FV20-490 del 19/02/2020 (doc. 87) per € 20.000,00 oltre IV e quindi €
24.400,00: il contratto prevedeva per le attività in esso contenuto, un prezzo complessivo di € 100.000,00 (oltre IV) con fatturazione suddivisa in 5 pagamenti a cadenza mensile ciascuno da € 20.000,00 oltre IV (e quindi €
24.400,00). procedeva al pagamento delle prime quattro fatture omettendo Pt_1 il pagamento dell'ultima nonostante l'avvenuto rilascio di tutte le funzionalità
richieste ed elencate in contratto prima dell'avvio del progetto in live;
pag. 18 di 20 - FV20-4712 del 21/12/2020 (doc. 88) per € 186.700,00 oltre IV e quindi €
227.774,00, limitatamente alla voce n. 3 riferita al contratto “MM 1026/19” e quindi azionata per la parziale somma di € 66.600,00 oltre IV (e così
€81.252,00). A sostegno della domanda ha depositato elenco delle attività CP_1
erogate e dettagliate in apposita tabella (docc. da 52 a 77 di cui alla comparsa in riassunzione). Si tratta di sviluppi extra eseguiti a seguito di messa in live della soluzione software. Anche per queste attività, come per quelle erogate con riferimento al contratto MM167/19, il contratto MM1026/19 prevedeva per le personalizzazioni richieste un prezzo “a corpo” : “Le eventuali attività di supporto/sviluppo eccedenti quelle sopra saranno concordate ed eseguite previa autorizzazione da parte dei rispettivi responsabili di progetto. Tali attività saranno valorizzate a consuntivo alle tariffe in essere, in considerazione delle effettive ore o giorni lavorati dalle diverse figure professionali fornite”. Ritiene il Tribunale che il credito portato nelle due fatture (limitatamente all'importo di € 66.000,00 oltre IV per la seconda fattura) possa ritenersi dimostrato. La creditrice ha infatti dato dettagliata elencazione delle prestazioni ulteriori eseguite, raffrontabili con l'elenco ugualmente dettagliato contenuto nel contratto, in assenza di specifica contestazione delle singole voci e dei costi esposti. In conseguenza dell'accertato adempimento di alle obbligazioni derivanti dal contratto CP_1
MM1026/19, si reputa quindi dovuto l'importo a saldo del corrispettivo pattuito ( e di cui alla prima fattura) nonché l'importo ulteriore dovuto a seguito di ulteriori modifiche ed interventi migliorativi eseguiti da su CP_1
richiesta di (si veda, a tal proposito la mail 20.5.2019 di . Pt_1 Pt_1
11. Considerata la reciproca soccombenza delle parti, le spese devono ritenersi tra esse compensate. Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti in via solidale, stante l'utilità dell'accertamento per entrambe le parti.
pag. 19 di 20
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5641/2021, emesso dal Tribunale di Milano il
26/03/2021;
- condanna al pagamento in favore di di € 86.000,00 Parte_1 CP_1
oltre I.V.A. a saldo delle fatture FV-490 del 19.2.2020 e FV20-4712 del
21/12/2020 emesse in forza del contratto 1026/19;
- condanna al pagamento dell'importo di € 30.000 in favore di CP_1
a titolo di risarcimento del danno per vizi accertati in base al Parte_1
contratto MM167/19;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di CTU.
Così deciso in Milano, il 17.3.2025
La Giudice
Licinia Petrella
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