Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01771/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2024, proposto dalla signora GE Gori, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mensi e Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, n. 197 del 6 ottobre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l’amministrazione scolastica e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.802,49 a titolo di retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in sentenza, con l’aggiunta della maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 3.09.2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 6.10.2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, ma non ha formulato deduzioni sul merito delle pretese di parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, la domanda di ottemperanza del capo della sentenza recante condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.802,49 a titolo di retribuzione professionale docenti relativo alla retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo, è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Pertanto, in accoglimento, nei sensi sopra indicati, del ricorso per ottemperanza, deve essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierpaolo Grauso, Presidente FF
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Pierpaolo Grauso |
IL SEGRETARIO