Art. 11.
Le sanzioni che la Commissione puo' infliggere sono le seguenti:
1) la censura;
2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;
3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;
4) la radiazione dall'elenco autorizzato.
Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale e' inquadrato l'esercente.
I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attivita'.
Per il provvedimento di cui al n. 1) e' in facolta' della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.
Le sanzioni che la Commissione puo' infliggere sono le seguenti:
1) la censura;
2) pagamento di una somma fino a un massimo di L. 10.000, da destinarsi alle Opere assistenziali della provincia dove trovasi la sede dell'azienda;
3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a sei mesi;
4) la radiazione dall'elenco autorizzato.
Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale e' inquadrato l'esercente.
I provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), quando siano divenuti definitivi, sono pubblicati, a spese dell'iscritto colpito, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, nella quale l'iscritto svolge la propria attivita'.
Per il provvedimento di cui al n. 1) e' in facolta' della Commissione stabilire se debba addivenirsi alla pubblicazione.