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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 963/2023 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Ancona via Rismondo n. 8, presso lo studio dell'avv. Mario P.IVA_1
Luca Casoni, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello;
- appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Stefano Francia, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1317 del 16/10/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado (n. 5049/2019 R.G. Tribunale di Ancona), disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza impugnata e per tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello:
In via principale:
1) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della Sig.ra dalla società CP_1 [...]
con efficacia dal 01.09.2018; Parte_2
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra agli obblighi di legge e di contratto CP_1
(atto costitutivo della società e sue modifiche ed integrazioni) Parte_2
dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al risarcimento del danno stesso, CP_1
per un importo pari ad Euro 80.794,40, o quella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'espletata istruttoria o che sarà ritenuta equa o di giustizia, salvo gravame, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo come per legge;
3) accertato che nulla spetta alla Sig.ra a titolo di liquidazione della quota sociale, CP_1
accertare ai sensi dell'art. 2289, comma terzo del Codice civile l'ammontare delle perdite inerenti alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso (01.09.2018) esercitato dalla Sig.ra CP_1
ed accertare, altresì, l'ammontare di tali perdite imputabile pro quota alla socia receduta, per un importo pari ad Euro 454.367,35 (o quella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'espletata istruttoria o che sarà ritenuta equa o di giustizia, salvo gravame); per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in favore della società di Euro CP_1 Parte_2
454.367,35 (o quella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'espletata istruttoria o che sarà
ritenuta equa o di giustizia, salvo gravame), oltre interessi dal dovuto al saldo come per legge;
In via subordinata alla domanda formulata in via principale al punto n. 3):
pagina 2 di 9 4) accertato che nulla spetta alla Sig.ra a titolo di liquidazione della quota sociale, CP_1
accertare ai sensi dell'art. 2289, comma terzo del Codice civile l'ammontare delle perdite inerenti alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso (01.09.2018) esercitato dalla Sig.ra CP_1
ed accertare, altresì, l'ammontare di tali perdite imputabile pro quota alla socia receduta, per un importo pari ad Euro 399.785,42 (o quella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'espletata istruttoria o che sarà ritenuta equa o di giustizia, salvo gravame); per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in favore della società di Euro CP_1 Parte_2
399.785,42 (o quella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'espletata istruttoria o che sarà
ritenuta equa o di giustizia, salvo gravame), oltre interessi dal dovuto al saldo come per legge;
5) In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle domande riconvenzionali per quanto
esposto ed in ogni caso rigettarle siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che carenti dei presupposti, anche in ragione della dedotta carenza di legittimazione passiva in capo alla Società attrice delle domande ad essa rivolte;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, nonché IVA e CAP come per legge nonché rimborso della CTU.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge.
Per l'appellata: Si chiede che Codesta Ill.ma Corte Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale: rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1317/2023
pubblicata il 16 ottobre 2023, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, compensi ed accessori come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande proposte dalla Parte_2
contro tese ad accertare l'intervenuto recesso della convenuta socia
[...] CP_1
comunicato in data 28/2/2018 e alla conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'art. 9 dell'atto costitutivo della società (che prevede l'obbligo dei soci di pagina 3 di 9 prestare la propria attività personale nell'ambito della società) dal marzo 2017 fino alla data di effettivo recesso (da individuarsi ai sensi dell'art. 4 dello statuto nel 1/9/2018), nonché alla condanna della stessa al pagamento pro quota delle perdite societarie ai sensi del terzo comma dell'art. 2289 c.c..
Parimenti, con motivazione di fatto sovrapponibile, il Tribunale ha rigettato tutte le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta nei confronti della società attrice, tese all'accertamento del proprio diritto a percepire l'avviamento, ad ottenere la liquidazione della quota sociale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche in via equitativa) per la ritardata liquidazione della propria quota e, infine, alla restituzione del finanziamento soci effettuato con il provento della vendita in data 14/12/2015 dell'immobile di cui era proprietaria unitamente al fratello . CP_2
La ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di Parte_2
sentenza che rigettato la domanda risarcitoria, per avere il primo giudice frainteso la causa petendi e irragionevolmente escluso l'esistenza di un nesso causale tra la condotta tenuta dalla convenuta e il lamentato danno;
2) erroneità del capo di sentenza che ha escluso il diritto di essa società al pagamento pro quota delle perdite per le operazioni in corso. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, dichiarando che non intendeva proporre appello incidentale CP_1
avverso i capi di sentenza che avevano rigettato le domande riconvenzionali da ella proposte in primo grado. Ha quindi concluso come in epigrafe.
In via preliminare occorre dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata in ordine al rigetto di tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta odierna appellata così
come sopra sinteticamente riportate.
Sempre in via preliminare occorre dichiarare che a norma dell'art. 4 dell'atto costitutivo della
[...]
(a tenore del quale “ciascun socio potrà recedere dalla società anche prima della Parte_2
scadenza con preavviso da darsi con almeno sei mesi di anticipo, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno”- cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione di primo grado) il recesso operato da pagina 4 di 9 con raccomandata del 28/2/208 (cfr. doc. 9 ibidem) è divenuto efficace con decorrenza CP_1
dal 1/9/2018.
Nel merito il primo motivo di impugnazione, con il quale si reitera la domanda di condanna della appellata al risarcimento dei danni per la mancata prestazione della propria attività dal marzo 2017 alla data di efficacia del recesso, appare meritevole di accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
Non può revocarsi in dubbio l'evidente erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda in esame, ritenendo che, essendo stato il recesso esercitato legittimamente, questo
“di per sé non può dirsi che abbia apportato danni”, atteso che la causa petendi posta a base della domanda non attiene alla condotta tenuta dalla socia receduta in relazione all'esercizio del diritto di recesso, bensì al periodo antecedente addirittura alla comunicazione del recesso medesimo.
A riguardo il Collegio rileva che a norma dell'art. 9 del richiamato atto costitutivo, come modificato in data 22/7/1999 (cfr. doc. 3 ibidem) “i soci si obbligano a prestare la loro opera personale a favore
della società in quel luogo e modo e in quelle mansioni che saranno più convenienti per il
conseguimento dello scopo sociale”. Nella specie è pacifico che l'appellata sin dal marzo 2017 non ha prestato l'attività, cui si era obbligata, e la circostanza risulta altresì documentata dalla Parte_2
mediante produzione sub doc. 20 della missiva manoscritta dalla appellata (e da questa non disconosciuta) con la quale preannunciava al fratello che sarebbe partita CP_1 CP_2
all'inizio di marzo (2017 ndr) per la Sicilia per aiutare il proprio figlio nell'attività commerciale di prossima apertura, nell'ambito della quale aveva assunto la qualità di socia. Il nuovo impegno lavorativo assunto dalla appellata risulta altresì provato dalla società appellante mediante la produzione
(cfr. doc. 21 ibidem) della visura CCIAA di White Land S.r.l.s., in cui a pag. 5 viene CP_1
indicata come socio lavorante con decorrenza dal 1/4/2017.
Il dedotto inadempimento deve ritenersi quindi accertato senza che nella specie possa darsi rilievo all'inciso contenuto della ricordata missiva che fa riferimento a non meglio precisati “gravi motivi di
pagina 5 di 9 salute”, dei quali l'appellata, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova, necessariamente documentale.
Parimenti errata appare l'ulteriore ragione posta a base della decisione che esclude l'esistenza di un nesso causale tra il danno e la condotta della socia receduta in considerazione della esistenza del “forte
comprovato dissidio” esistente tra i soci.
Orbene, a prescindere dal fatto che la circostanza della esistenza di aspri contrasti tra i soci non risulta accertabile sulla base del compendio istruttorio acquisito agli atti (e nessuna delle parti ha instato per l'ammissione delle ulteriori prove articolate nel giudizio di primo grado e rigettate dal Tribunale), la circostanza non consentiva alla socia receduta di venir meno alle obbligazioni contrattualmente assunte, ma al più (in mancanza di espressa previsione statutaria) di esercitare il proprio recesso per giusta causa (per estromissione dall'attività di gestione) ai sensi del secondo comma dell'art. 2285 c.c.
senza il rispetto del termine statutario di efficacia. Scelta quest'ultima non operata dalla CP_1
L'appellata socia receduta deve pertanto essere condannata al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni in esame.
In punto di quantificazione, non risulta in primo luogo contestata da parte dell'appellata la circostanza che la società abbia dovuto procedere alla assunzione di personale esterno che attendesse alle operazioni di vendita, così come incontestato è rimasto l'esborso di € 5.975,00 effettuato a tale titolo
(provato altresì in via documentale mediante deposito sub doc. 18 delle buste paga emesse in favore del personale tempo per tempo assunto).
Quanto, invece, alla dedotta significativa diminuzione di ricavi registrata nel periodo marzo 2017–
agosto 2018, quantificata in euro 74.819,40, il Collegio ritiene che le acquisizioni documentali e in particolare il registro dei corrispettivi (prodotto dalla società appellante sub doc. 19) non consentano di ricondurre il calo di fatturato (in tutto o in parte) all'inadempimento della appellata, atteso che è la stessa società ad allegare (cfr. pag. 11 dell'atto di appello) che già prima dell'abbandono di fatto della prestazione lavorativa da parte della socia la era “già fortemente provata da anni di crisi Parte_2
pagina 6 di 9 economica”, circostanza questa confermata dalla relazione di CTU che nell'esaminare il magazzino delle rimanenze ha evidenziato che lo stesso era composto al 66% da merce acquistata oltre il quinquennio, che le rimanenze dell'anno prima erano quasi raddoppiate rispetto a quelle degli anni precedenti (risultando pari al 12% a fronte del 7% degli anni precedenti) e che i valori contabili delle rimanenze erano superiori al volume degli acquisti e delle vendite. Inoltre, come dedotto dall'appellata la circostanza che il personale assunto in sua sostituzione fosse privo di esperienza ben poteva essere fronteggiato dai restanti soci assumendo ciascuno la gestione di uno dei punti vendita posti a brevissima distanza l'uno dall'altro (come dedotto dalla medesima appellante correnti in Jesi corso
Matteotti rispettivamente al n. 40/B e al n. 46).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello deve essere condannata al CP_1
pagamento in favore della società appellante della complessiva somma di € 5.975,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1/9/2018 al saldo (in tal senso cfr. Cass. ord. n. 37798 del 27/2/2022).
Non meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo di impugnazione, con il quale la società appellante censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda di condanna della Pt_3
receduta al pagamento perdite generatesi da tre specifiche “operazioni” e cioè un mutuo immobiliare,
finanziamenti concessi da terzi e il saldo negativo del contratto di conto corrente.
In particolare, l'appellante assume che la socia receduta è tenuta al pagamento del 40% delle predette esposizioni debitorie a norma del terzo comma dell'art. 2289 c.c..
L'assunto non è condivisibile.
In punto di diritto occorre rilevare che costituisce giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr.
per tutte Cass. sent. n. 6293 del 19/03/2014) quella per cui “Nella società in nome collettivo, così come
in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a
tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei
confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non
pagina 7 di 9 può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile
solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui”.
La società, quindi, non ha titolo per ottenere il pagamento in suo favore, sia pure pro quota, dei debiti portati dai titoli specificamente dedotti in giudizio.
Né un simile diritto può desumersi dall'invocata disposizione. Questa, infatti, è dettata dal legislatore al fine di disciplinare la liquidazione della quota sociale (come si desume dalla stessa rubrica dell'art. 2289 c.c.) e nel caso di specie i rapporti individuati dall'appellante sono stati tutti puntualmente considerati dal CTU nominato in primo grado al fine di determinare il valore della quota di partecipazione dell'appellata, contribuendo ciascuno di essi a determinare le perdite societarie poste a base della stima nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di
liquidazione della quota del socio receduto da società di persone (nella ispecie, società in nome
collettivo), l'art. 2289, terzo comma, cod. civ., nel porre a favore e a carico di detto socio
rispettivamente gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce
alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data”
(cfr. Cass. sent. 8233 del 11/3/2016; ord. 26501 del 8/9/22).
In senso contrario non appaiono invocabili gli arresti giurisprudenziale richiamati dall'appellante di cui alle sentenze della Suprema Corte n. 6966 del 1/8/1996 e n. 12731 del 13/5/2021.
La fattispecie di fatto all'esame della prima sentenza riguardava la controversia tra due soci di una
S.n.c., entrambi costituitisi fideiussori per il rimborso del mutuo concesso alla società, che, a seguito del recesso di uno di essi dal rapporto sociale, hanno tra loro concluso un accordo volto a disciplinare il pagamento dei debiti. Ebbene, la decisione in esame ha richiamato il terzo comma dell'art. 2289 c.c. al fine di accertare se il pagamento di una rata del mutuo, scaduta in data successiva a detto accordo, fosse o meno ricompresa in esso, affermando che “le rate di mutuo possono considerarsi operazione in corso
perché, pur non essendo in atto al momento dello scioglimento del vincolo, costituiscono tuttavia una
conseguenza inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti” e accertando quindi che “il socio che ha
pagina 8 di 9 effettuato il recesso (escusso dalla banca in qualità di fideiussore) deve rispondere del debito, in
proporzione della sua quota, e non per l'intero”.
In relazione alla seconda pronuncia il Collegio si limita a rilevare che questa ha riguardo alla impugnazione di un lodo, in relazione al quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte
di Appello di Brescia, che escludeva l'eccepita nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.,
affermando che “l'iter motivazionale si manifesta, come ha correttamente rilevato la Corte bresciana,
del tutto chiaro in sé stesso: l'arbitro ha accertato che la società era in passivo al momento del recesso
e ha applicato la norma dell'art. 2289 cod. civ., che nel suo comma 3 stabilisce che il socio partecipa
agli utili ed alle perdite che derivino da passività già presenti nel patrimonio sociale, nonché la norma
dell'art. 2290 cod. civ., secondo cui di tale passività il socio receduto risponde fino al giorno del
recesso”.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda qui in esame.
Tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda e della condotta processuale tenuta in questa sede dall'appellata le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1317 del 16/10/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna al pagamento in favore della della CP_1 Parte_2
complessiva somma di € 5.975,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1/9/2018 al saldo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 5/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 9 di 9