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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4791/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Caiazzo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Vincenzo Caiazzo presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27 settembre 2009 in Calvignasco (MI) (anno
2009 atto n. 1 parte I).
In comunione legale dei beni.
Con i seguenti figli:
- (C.F. ), nato a [...] il [...], cittadinanza Parte_3 C.F._3 italiana;
- (C.F. ), nata a [...] il [...], cittadinanza Parte_4 C.F._4 italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. la casa adibita ad abitazione familiare, giusto contratto di locazione in data 12 ottobre 2016, resterà alla ORa la quale provvederà a farsi carico del canone e delle Parte_1 spese mensili, pari oggi ad € 550,00;
2. i mobili che arredano detta abitazione rimarranno nella disponibilità della ORa Parte_1
[...]
3. i figli, e , sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la Pt_3 Parte_4 madre, ORa Parte_1
4. il padre, OR , fatte salve altre diverse modalità che saranno Parte_2 concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, potrà vedere gli stessi come segue:
◆ un fine settimana ogni due – alternato con la madre – dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica sera alle ore 20.30 con accompagnamento presso la casa materna dopo cena;
◆ un giorno alla settimana, il mercoledì, dall'uscita dei figli e dalla Pt_3 Parte_4 scuola fino alle ore 20.30 con accompagnamento presso la casa materna dopo cena;
nella settimana in cui il week end i figli e saranno con la madre, Pt_3 Parte_4 il padre potrà tenere con sé gli stessi per il pernottamento, provvedendo all'accompagnamento dei figli a scuola la mattina seguente (giovedì). All'uscita gli stessi saranno presi dalla madre;
◆ metà periodo delle vacanze scolastiche natalizie (dal 23.12 al 30.12. o dal 31.12. al 06.01), ad anni alterni con la madre;
◆ metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
◆ un periodo di almeno due settimane anche non consecutive nel mese di luglio e agosto, con relativa comunicazione alla madre entro il 31 di maggio o 30 aprile di ogni anno.
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni volta che gli sarà possibile, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici dei figli, previo accordo telefonico con la madre.
Quanto sopra, salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori. pagina 2 di 4 5. il OR , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla Parte_2
ORa un assegno mensile di € 250,00 per il figlio ed un assegno Parte_1 Pt_3 mensile di € 250,00 per la figlia rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Detti assegni Pt_4 saranno versati entro il 5 di ciascun mese e la rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione aprile
2026);
6. per le spese extra assegno di mantenimento, i ORi e Parte_1 Parte_2
si atterranno a quanto previsto dalle Linee Guida di codesto Tribunale. Quindi
[...] approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.;
7. i ORi e dichiarano di rinunciare alla Parte_1 Parte_2 corresponsione di qualsivoglia assegno periodico di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
8. i ORi e esprimo reciproco assenso al rilascio o al Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 4 rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Calvignasco (MI) il 27 settembre 2009;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvignasco (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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