Articolo 2 della Legge 25 giugno 1956, n. 714
Articolo 1
Versione
8 agosto 1956
Art. 2.
L'onere di lire 500.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio, destinato alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 agosto 1956