TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2861/2025 R.G., avente ad oggetto: valutazione del servizio civile svolto non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie di I e II fascia per il conferimento delle supplenze;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti MUNAFO' LUIGI , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
COD FISC. , Controparte_1 P.IVA_1 con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;
CONTROINTERESSATI - CONTUMACI
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, invero, per come dichiarato dal proprio difensore, “in data 2 settembre
2025 è stata assunta a tempo indeterminato dal , Controparte_1
– Controparte_2 Controparte_3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
TOIC879004 …. Per tali motivi la stessa non ha più interesse a coltivare il presente procedimento ed intende rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese”.
Se pur il non abbia esplicitato se intenda aderire alla richiesta di rinunzia agli CP_1
atti, la circostanza dell'assunzione della parte attrice determina comunque un venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, che giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'odierno ricorso, invero, era volto al riconoscimento del punteggio per il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, per le graduatorie GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2024/2026, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, e l'assunzione della ricorrente, quale docente a tempo indeterminato, esclude ogni possibile interesse al chiesto accertamento.
Va dunque rigettata la richiesta di rinvio del difensore della parte ricorrente, formulata a seguito della mancata accettazione da parte del ministero, posto che, a prescindere dall'impossibilità di estinguere il giudizio per rinunzia agli atti, lo stesso non ha ragione di persistere nel merito, difettando, per fatto sopravvenuto, l'interesse ad agire.
Quanto alle spese processuali, ritiene questo decidente che queste possano essere compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali nella materia (si veda, con riguardo al personale ATA, peraltro, Cass. 8 agosto 2024, n. 22432).
Tale statuizione è peraltro coerente con quanto auspicato dalla parte ricorrente in sede di richiesta di rinunzia agli atti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, in Catania, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2861/2025 R.G., avente ad oggetto: valutazione del servizio civile svolto non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie di I e II fascia per il conferimento delle supplenze;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti MUNAFO' LUIGI , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
COD FISC. , Controparte_1 P.IVA_1 con il Patrocinio dell'Avv.to RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato come in atti;
CONTROINTERESSATI - CONTUMACI
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, invero, per come dichiarato dal proprio difensore, “in data 2 settembre
2025 è stata assunta a tempo indeterminato dal , Controparte_1
– Controparte_2 Controparte_3 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
TOIC879004 …. Per tali motivi la stessa non ha più interesse a coltivare il presente procedimento ed intende rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione integrale delle spese”.
Se pur il non abbia esplicitato se intenda aderire alla richiesta di rinunzia agli CP_1
atti, la circostanza dell'assunzione della parte attrice determina comunque un venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, che giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'odierno ricorso, invero, era volto al riconoscimento del punteggio per il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, per le graduatorie GPS e nelle GI, pubblicate dall'ATP di Catania e valide per il biennio 2024/2026, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, e l'assunzione della ricorrente, quale docente a tempo indeterminato, esclude ogni possibile interesse al chiesto accertamento.
Va dunque rigettata la richiesta di rinvio del difensore della parte ricorrente, formulata a seguito della mancata accettazione da parte del ministero, posto che, a prescindere dall'impossibilità di estinguere il giudizio per rinunzia agli atti, lo stesso non ha ragione di persistere nel merito, difettando, per fatto sopravvenuto, l'interesse ad agire.
Quanto alle spese processuali, ritiene questo decidente che queste possano essere compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali nella materia (si veda, con riguardo al personale ATA, peraltro, Cass. 8 agosto 2024, n. 22432).
Tale statuizione è peraltro coerente con quanto auspicato dalla parte ricorrente in sede di richiesta di rinunzia agli atti.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, in Catania, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
Pagina 2