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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 15 dicembre 2025 alle ore 10.20, innanzi al dott. NA UM, sono comparsi:
l'avv. Anna Maria Mineo in sostituzione dell'avv. D'AMICO MARIA TERESA per Controparte_1
, l'avv. TROVATO CLAUDIO per il .
[...] Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive autorizzate già depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NA UM
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa NA UM, all'udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2734 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa D' Amico per Controparte_1 mandato in atti;
attrice
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ilardo e Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 17 agosto 2019.
Esponeva l'attrice che quel giorno, intorno alle ore 23:30 circa, in mentre CP_2 percorreva la via Mattarella, giunta all'altezza del negozio “Tutto a 5 €”, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca/avvallamento del manto stradale adiacente al marciapiede, non visibile e non segnalata.
2 A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata mediante ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove i sanitari le riscontravano un trauma distorsivo della caviglia destra, con ROM articolare limitato, e un concomitante trauma distorsivo della caviglia sinistra.
Concludeva, quindi, chiedendo al la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni patiti, quantificati nella misura di € 8.992,09 oltre interessi legali;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 30.01.2023, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 12.06.2023.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, e CP_3
(cfr. verbale di udienza del 22.01.2024) e l'espletamento di c.t.u. medico legale CP_4
(cfr. ordinanza del 6.03.2024).
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 6.11.2024 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., prevedendo il pagamento, da parte del in favore dell'attrice , della somma di € 2.000,00 a Controparte_2 Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva anche delle spese mediche documentate, con compensazione integrale delle spese di lite, e avvertendo le parti delle conseguenze processuali derivanti dall'eventuale ingiustificata mancata adesione alla proposta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 10 marzo 2025 per verificare il raggiungimento dell'accordo, udienza poi rinviata al 7.04.2025.
All'udienza del 7.04.2025, parte attrice dichiarava di non accettare la proposta conciliativa, contestando le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio e chiedendo la rinnovazione delle operazioni peritali;
parte convenuta, di contro, manifestava la propria adesione alla proposta così come formulata dal Giudice.
Con ordinanza del 30.04.2025, ritenuta non necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e reputando la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., 3 assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_2 compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle CP_2 strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
4 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis,
Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass. n. 11016/2011; Cass. n.
25243/2006).
In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all'articolo 2051 del c.c. secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”
Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode di potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode.
Quanto, infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
5 In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Ora, nel caso di specie, alla luce delle norme e delle argomentazioni sin qui svolte, il
Tribunale ritiene che il fatto storico posto a fondamento della domanda sia rimasto del tutto privo di prova, ancor prima del relativo nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato.
Dalle allegazioni di parte e dalle risultanze istruttorie non emerge, invero, alcun elemento certo che consenta di ritenere effettivamente verificatasi la caduta dell'attrice in data
17.08.2019.
Nell'atto introduttivo, parte attrice colloca il sinistro alle ore 23:30 del 17.08.2019, ricostruzione che trova un apparente riscontro nelle dichiarazioni dei testi e CP_3
, i quali hanno confermato i capitoli di prova nn.
1-3 di cui alla memoria ex art. CP_4
183, comma 6, n. 2, dell'attrice, ribadendo la dinamica del sinistro così come allegata (cfr. verbale di udienza del 22 gennaio 2024).
Tuttavia, dall'esame della relazione del c.t.u. dott. e in particolare Persona_1 della documentazione sanitaria acquisita, emerge una significativa incongruenza rispetto alla ricostruzione fornita in giudizio.
Invero, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo, avvenuto il
18.08.2019 alle ore 20:06 - dunque oltre venti ore dopo il presunto sinistro - Controparte_1 dichiarava: “Riferita caduta accidentale circa due ore fa con trauma caviglia destra causa buca non
[...] segnalata …” (cfr. referto pronto soccorso – Policlinico di PA – 18/08/2019 ore 20:06; relazione del C.T.U. depositata il 22.06.2024). Per_1
L'evidente discordanza temporale tra la dinamica prospettata in giudizio e quella riferita in sede sanitaria incide in modo decisivo sulla credibilità della versione attorea, pur reiterata in sede testimoniale, compromettendo irrimediabilmente la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della domanda.
In tale contesto, rileva il disposto dell'art. 2697 c.c., che pone a carico della parte obbligata al relativo onere le conseguenze della mancata prova: pertanto, qualora all'esito dell'istruttoria permanga un insanabile contrasto tra le risultanze acquisite in ordine ai fatti costitutivi della 6 domanda, l'insufficienza probatoria ricade su chi quei fatti avrebbe dovuto dimostrare, comportando il rigetto della domanda (Cass. n. 4773/2015).
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del le quali, calcolate ai sensi del Controparte_2
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, sono liquidate nella misura di € 2.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione anticipata e provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, giusta decreto del COA di Termini Imerese del 29.09.2022.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 CP_2
liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come
[...] per legge;
pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, a carico dell'Erario.
Così deciso in Termini Imerese, 15 dicembre 2025
Il Giudice
NA UM
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 15 dicembre 2025 alle ore 10.20, innanzi al dott. NA UM, sono comparsi:
l'avv. Anna Maria Mineo in sostituzione dell'avv. D'AMICO MARIA TERESA per Controparte_1
, l'avv. TROVATO CLAUDIO per il .
[...] Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive autorizzate già depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NA UM
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa NA UM, all'udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2734 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa D' Amico per Controparte_1 mandato in atti;
attrice
e
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ilardo e Claudio Trovato per mandato in atti;
convenuto
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Controparte_1 chiedendone la condanna, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei Controparte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro occorsole in data 17 agosto 2019.
Esponeva l'attrice che quel giorno, intorno alle ore 23:30 circa, in mentre CP_2 percorreva la via Mattarella, giunta all'altezza del negozio “Tutto a 5 €”, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca/avvallamento del manto stradale adiacente al marciapiede, non visibile e non segnalata.
2 A seguito della caduta, l'attrice veniva trasportata mediante ambulanza del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove i sanitari le riscontravano un trauma distorsivo della caviglia destra, con ROM articolare limitato, e un concomitante trauma distorsivo della caviglia sinistra.
Concludeva, quindi, chiedendo al la condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni patiti, quantificati nella misura di € 8.992,09 oltre interessi legali;
con vittoria di spese e competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità esclusiva o concorrente della attrice ex art. 1227 c. c. nella causazione del sinistro;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 30.01.2023, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 12.06.2023.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice, e CP_3
(cfr. verbale di udienza del 22.01.2024) e l'espletamento di c.t.u. medico legale CP_4
(cfr. ordinanza del 6.03.2024).
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 6.11.2024 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., prevedendo il pagamento, da parte del in favore dell'attrice , della somma di € 2.000,00 a Controparte_2 Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva anche delle spese mediche documentate, con compensazione integrale delle spese di lite, e avvertendo le parti delle conseguenze processuali derivanti dall'eventuale ingiustificata mancata adesione alla proposta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 10 marzo 2025 per verificare il raggiungimento dell'accordo, udienza poi rinviata al 7.04.2025.
All'udienza del 7.04.2025, parte attrice dichiarava di non accettare la proposta conciliativa, contestando le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio e chiedendo la rinnovazione delle operazioni peritali;
parte convenuta, di contro, manifestava la propria adesione alla proposta così come formulata dal Giudice.
Con ordinanza del 30.04.2025, ritenuta non necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e reputando la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava la causa all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., 3 assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dal convenuto, che deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali, il ha il CP_2 compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Sulla base di tale presupposto, si è affermato che dalla proprietà pubblica del sulle CP_2 strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051, ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti (cfr. Cass. n. 16770/2006).
Ne consegue che, l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto non può trovare alcun accoglimento.
3. Il merito della lite
Quale generale premessa è bene rammentare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è da intendersi come una forma di responsabilità oggettiva;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all'allocazione del danno (cfr. Cass. n. 26682/2023).
Il tenore della norma in esame, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.
4 Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno.” (ex multis,
Cass. n. 4051/2023; Cass. Sez. Unite n. 20943/2022, Cass. n. 11016/2011; Cass. n.
25243/2006).
In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all'articolo 2051 del c.c. secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”
Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode di potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode.
Quanto, infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendosi dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
5 In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Ora, nel caso di specie, alla luce delle norme e delle argomentazioni sin qui svolte, il
Tribunale ritiene che il fatto storico posto a fondamento della domanda sia rimasto del tutto privo di prova, ancor prima del relativo nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato.
Dalle allegazioni di parte e dalle risultanze istruttorie non emerge, invero, alcun elemento certo che consenta di ritenere effettivamente verificatasi la caduta dell'attrice in data
17.08.2019.
Nell'atto introduttivo, parte attrice colloca il sinistro alle ore 23:30 del 17.08.2019, ricostruzione che trova un apparente riscontro nelle dichiarazioni dei testi e CP_3
, i quali hanno confermato i capitoli di prova nn.
1-3 di cui alla memoria ex art. CP_4
183, comma 6, n. 2, dell'attrice, ribadendo la dinamica del sinistro così come allegata (cfr. verbale di udienza del 22 gennaio 2024).
Tuttavia, dall'esame della relazione del c.t.u. dott. e in particolare Persona_1 della documentazione sanitaria acquisita, emerge una significativa incongruenza rispetto alla ricostruzione fornita in giudizio.
Invero, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo, avvenuto il
18.08.2019 alle ore 20:06 - dunque oltre venti ore dopo il presunto sinistro - Controparte_1 dichiarava: “Riferita caduta accidentale circa due ore fa con trauma caviglia destra causa buca non
[...] segnalata …” (cfr. referto pronto soccorso – Policlinico di PA – 18/08/2019 ore 20:06; relazione del C.T.U. depositata il 22.06.2024). Per_1
L'evidente discordanza temporale tra la dinamica prospettata in giudizio e quella riferita in sede sanitaria incide in modo decisivo sulla credibilità della versione attorea, pur reiterata in sede testimoniale, compromettendo irrimediabilmente la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della domanda.
In tale contesto, rileva il disposto dell'art. 2697 c.c., che pone a carico della parte obbligata al relativo onere le conseguenze della mancata prova: pertanto, qualora all'esito dell'istruttoria permanga un insanabile contrasto tra le risultanze acquisite in ordine ai fatti costitutivi della 6 domanda, l'insufficienza probatoria ricade su chi quei fatti avrebbe dovuto dimostrare, comportando il rigetto della domanda (Cass. n. 4773/2015).
Conseguentemente la domanda proposta deve essere rigettata.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del le quali, calcolate ai sensi del Controparte_2
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, sono liquidate nella misura di € 2.500,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell'Erario, tenuto conto dell'ammissione anticipata e provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, giusta decreto del COA di Termini Imerese del 29.09.2022.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 CP_2
liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come
[...] per legge;
pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, a carico dell'Erario.
Così deciso in Termini Imerese, 15 dicembre 2025
Il Giudice
NA UM
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