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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 145/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott. Enrico Capanna Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 145/2025 su istanza di:
, , ; Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
, ;
[...] C.F._3 CP_4 C.F._4 Controparte_5
; ; C.F._5 Controparte_6 C.F._6 Parte_1
; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FIESOLI CATERINA, presso il cui C.F._7 studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI nei confronti di
, CF/P.IVA: , in persona del Liquidatore Controparte_7 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Calenzano (FI), via delle Calandre n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. CARPANESI FEDERICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 OGGETTO: “Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37 co. 2 C.C.I.I., depositato in data 14/10/2025, i ricorrenti hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (cod. fisc. Controparte_7
, deducendo di essere titolari di crediti derivanti dal rapporto di lavoro alle P.IVA_1 dipendenze della società resistente, come da relativi ricorsi per decreto ingiuntivo e conseguenti atti di precetto, in atti.
Attivato il contraddittorio, si è costituita la società resistente Controparte_7
, limitandosi a costituirsi formalmente e depositare copia dei bilanci 2022-2023-
[...]
2024, nonché una situazione patrimoniale economica e finanziaria relativamente all'annualità
2025.
Sono state svolte e acquisite agli atti le indagini patirmoniale disposte dall'Ufficio.
All'esito dell'udienza 25/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio.
**********
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, nonché quelli la documentazione acquisita nel corso del procedimento, ad opera di entrambe le parti, costituite in giudizio;
ritenuto che sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Calenzano (provincia di Firenze, circondario di Prato) e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
ritenuto che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII, poiché, prima della messa in liquidazione volontaria, esercitava principalmente attività di impresa commerciale (cfr. visura CCIAA: oggetto sociale in ambito di commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di pelletteria, pellicceria e altro);
pagina 2 di 9 ritenuto che non risultino elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
valutato, infatti, che, nel costituirsi in giudizio, la parte resistente non ha minimamente allegato né provato (onere della prova che incombe sulla parte resistente per orientamento giurisprudenziale granitico) di essere soggetto c.d. sotto-soglia; che, anzi, al contrario, dai bilanci depositati emerge il superamento delle soglie ex art. 2 CCII;
considerato che sussiste il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a € 30.000,00 (a ciò bastando il credito complessivo dei lavoratori dipendenti ricorrenti, per € 95.376,12, già cristallizzato in titoli giudiziali);
ritenuto, pertanto, che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
osservato, in particolare, in relazione alla fattispecie, ove la società debitrice è ad oggi inattiva, già posta in stato di liquidazione volontaria, che la Suprema Corte ha sul punto, anche di recente ribadito i criteri per la valutazione dello stato d'insolvenza in caso di impresa non più attiva, con il relativo onere di allegazione e prova: “Questa valutazione è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass.
25167/2016; cfr. nello stesso senso, ex multis, Cass. 24660/2020 e Cass. 19414/2017). E' necessario poi ribadire – come già ha opportunamente fatto la Corte di merito – che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in
pagina 3 di 9 raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (si veda, in questi termini, Cass. 25167/2016, § 4). Il che significa che la società in liquidazione non solo è obbligata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, ma anche a rappresentare e dimostrare l'esatta entità del passivo da soddisfare ed il valore di pronta liquidazione dell'attivo (cfr. Cass. 28193/2020) in termini oggettivamente idonei
a soddisfare integralmente la massa creditoria.” – cfr. in parte motiva, Cass. civ. n. 20191/2025;
ritenuto che nella fattispecie la parte resistente, pur essendosi costituita ed avendo depositato la documentazione prevista, nulla abbia neppure dedotto in ordine all'eventuale sufficienza dell'attivo eventualmente ancora disponibile a soddisfare idoneamente i debiti a tutt'oggi sussistenti;
che, latro, la società resistente risulta in liquidazione da oltre un anno (dal 16/09/2024
– cfr. visura CCIAA), senza che vi sia stata ancora soddisfazione dei creditori agenti;
valutato, peraltro, che la società resistente, nel costituirsi, neppure si è opposta all'apertura della
L.G. nei suoi confronti;
ritenuto, infatti, che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto che ricorrano quindi i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un Curatore, tenendo conto in tale nomina dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F.: ), con sede legale Controparte_7 P.IVA_1 in VIA DELLE CALANDRE 30, CALENZANO (FI);
NOMINA
pagina 4 di 9 Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;
NOMINA
Curatore il dott. professionista che risulta iscritta al n. 12997 dell'apposito Persona_1
Albo nazionale;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al Pubblico
Ministro;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
INVITA
il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 C.C.I.I. o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA
il curatore con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 5 di 9 AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, C.C.I.I., entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2,
C.C.I.I.;
ORDINA
- al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per
i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758
c.p.c.;
- al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
pagina 6 di 9 - al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
pagina 7 di 9 FISSA
la data del 16/04/2026 ore 10.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma
3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
pagina 8 di 9 e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al Curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott. Enrico Capanna Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 145/2025 su istanza di:
, , ; Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
, ;
[...] C.F._3 CP_4 C.F._4 Controparte_5
; ; C.F._5 Controparte_6 C.F._6 Parte_1
; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FIESOLI CATERINA, presso il cui C.F._7 studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI nei confronti di
, CF/P.IVA: , in persona del Liquidatore Controparte_7 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Calenzano (FI), via delle Calandre n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. CARPANESI FEDERICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 9 OGGETTO: “Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 37 co. 2 C.C.I.I., depositato in data 14/10/2025, i ricorrenti hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (cod. fisc. Controparte_7
, deducendo di essere titolari di crediti derivanti dal rapporto di lavoro alle P.IVA_1 dipendenze della società resistente, come da relativi ricorsi per decreto ingiuntivo e conseguenti atti di precetto, in atti.
Attivato il contraddittorio, si è costituita la società resistente Controparte_7
, limitandosi a costituirsi formalmente e depositare copia dei bilanci 2022-2023-
[...]
2024, nonché una situazione patrimoniale economica e finanziaria relativamente all'annualità
2025.
Sono state svolte e acquisite agli atti le indagini patirmoniale disposte dall'Ufficio.
All'esito dell'udienza 25/11/2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio.
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Esaminati gli atti e i documenti prodotti, nonché quelli la documentazione acquisita nel corso del procedimento, ad opera di entrambe le parti, costituite in giudizio;
ritenuto che sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Calenzano (provincia di Firenze, circondario di Prato) e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
ritenuto che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCII, poiché, prima della messa in liquidazione volontaria, esercitava principalmente attività di impresa commerciale (cfr. visura CCIAA: oggetto sociale in ambito di commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli di pelletteria, pellicceria e altro);
pagina 2 di 9 ritenuto che non risultino elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
valutato, infatti, che, nel costituirsi in giudizio, la parte resistente non ha minimamente allegato né provato (onere della prova che incombe sulla parte resistente per orientamento giurisprudenziale granitico) di essere soggetto c.d. sotto-soglia; che, anzi, al contrario, dai bilanci depositati emerge il superamento delle soglie ex art. 2 CCII;
considerato che sussiste il requisito di cui all'art. 49, comma 5, CCII dal momento che la società resistente ha debito scaduti e non pagati superiori a € 30.000,00 (a ciò bastando il credito complessivo dei lavoratori dipendenti ricorrenti, per € 95.376,12, già cristallizzato in titoli giudiziali);
ritenuto, pertanto, che la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
osservato, in particolare, in relazione alla fattispecie, ove la società debitrice è ad oggi inattiva, già posta in stato di liquidazione volontaria, che la Suprema Corte ha sul punto, anche di recente ribadito i criteri per la valutazione dello stato d'insolvenza in caso di impresa non più attiva, con il relativo onere di allegazione e prova: “Questa valutazione è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass.
25167/2016; cfr. nello stesso senso, ex multis, Cass. 24660/2020 e Cass. 19414/2017). E' necessario poi ribadire – come già ha opportunamente fatto la Corte di merito – che “anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in
pagina 3 di 9 raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso” (si veda, in questi termini, Cass. 25167/2016, § 4). Il che significa che la società in liquidazione non solo è obbligata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. a depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, ma anche a rappresentare e dimostrare l'esatta entità del passivo da soddisfare ed il valore di pronta liquidazione dell'attivo (cfr. Cass. 28193/2020) in termini oggettivamente idonei
a soddisfare integralmente la massa creditoria.” – cfr. in parte motiva, Cass. civ. n. 20191/2025;
ritenuto che nella fattispecie la parte resistente, pur essendosi costituita ed avendo depositato la documentazione prevista, nulla abbia neppure dedotto in ordine all'eventuale sufficienza dell'attivo eventualmente ancora disponibile a soddisfare idoneamente i debiti a tutt'oggi sussistenti;
che, latro, la società resistente risulta in liquidazione da oltre un anno (dal 16/09/2024
– cfr. visura CCIAA), senza che vi sia stata ancora soddisfazione dei creditori agenti;
valutato, peraltro, che la società resistente, nel costituirsi, neppure si è opposta all'apertura della
L.G. nei suoi confronti;
ritenuto, infatti, che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto che ricorrano quindi i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato un Curatore, tenendo conto in tale nomina dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F.: ), con sede legale Controparte_7 P.IVA_1 in VIA DELLE CALANDRE 30, CALENZANO (FI);
NOMINA
pagina 4 di 9 Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;
NOMINA
Curatore il dott. professionista che risulta iscritta al n. 12997 dell'apposito Persona_1
Albo nazionale;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al Pubblico
Ministro;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.;
INVITA
il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 C.C.I.I. o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni;
AUTORIZZA
il curatore con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
pagina 5 di 9 AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, C.C.I.I., entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
invita la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2,
C.C.I.I.;
ORDINA
- al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per
i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758
c.p.c.;
- al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
pagina 6 di 9 - al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia
- al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
pagina 7 di 9 FISSA
la data del 16/04/2026 ore 10.00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma
3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
pagina 8 di 9 e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al Curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Lucia Schiaretti
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