Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5300 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023 , udienza di discussione del , vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ROSANNA ASCIERTO e CP_1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
che lo rappresenta e C.F._1 difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_2
REGALDO PATRIZIA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 1 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/12/2023 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver lavorato per gli anni CP_2
2015, 2019, 2020 e 2021 come bracciante agricolo (OTD) presso la ditta individuale “OR AR;
che in data 02.03.2023 gli veniva notificato il rigetto delle domande di disoccupazione N.016698507489 relativa all'anno 2015, N. 2020851400660 relativa all'anno 2019, N. 2021884905922 relativa all'anno 2020 e N. 2022920606864 relativa all'anno 2021, con la medesima motivazione ovvero la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, con indicazione di un indebito pari a
€1.122,74 per l'anno 2015, €1.575,58 + €234,02 per l'anno 2019,
1
che in data 17.04.2023 gli venivano notificati i provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali;
che in data 26.04.2023 presentava ricorso alla Commissione Provinciale CISOA, che in data 31.08.2023 lo annullava perché doveva essere presentato per la materia trattata alla Commissione CISOA;
che la vicenda traeva origine dal disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ma, nel caso di specie, ricorrevano tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale bracciante agricolo a tempo determinato alle dipendenze della ditta individuale “OR AR per gli anni 2015, 2019, 2020 e 2021. di accertare e dichiarare il diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015 avendo lavorato solo per un numero complessivo di 160 giornate
2019 avendo lavorato solo per un numero complessivo di 102 giornate
2020 avendo lavorato solo per un numero complessivo di 102 giornate
2021 avendo lavorato solo per un numero complessivo di 102 giornate di dichiarare l'illegittimità delle trattenute già operate sull'indennità di disoccupazione agricola per GLI anni 2015 2019 2020 2021 di annullare il provvedimento di cancellazione dagli elenchi e nel contempo di condannare l' a riscriverlo negli elenchi previsti CP_2 dalla legge e alla restituzione delle somme trattenute”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne CP_2 chiedeva il rigetto con condanna alle spese. Rilevava che il disconoscimento del rapporto di lavoro aveva avuto origine dall' accertamento ispettivo n. 2022004612/DDL del 12.1.23 svolto dagli Ispettori dell'ITL / che erano pervenuti alla conclusione, sulla CP_2 scorta della documentazione esaminata e delle dichiarazioni raccolte (in particolare quelle del estremamente generiche e inesatte Pt_1 in quanto pur sostenendo di aver lavorato per dieci anni per il medesimo datore OR MA non sapeva indicare l'estensione dei fondi e lo indicava come suo unico datore di lavoro), della non veridicità e reale sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati dalla “ ” per il periodo Parte_3
17.3.2015 – 31.12.2021.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa veniva decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Ciò premesso, siamo in presenza di un provvedimento di cancellazione disposto a seguito di verbale di accertamento ispettivo n. 2022004612/DDL del 12.1.23 che perveniva alla conclusione circa l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato in forza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, generiche e imprecise oltre che discordanti dalla documentazione aziendale.
Preliminarmente, con riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova. Ciò premesso per costante orientamente della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (fra tante, Cass. n. 9632 del 2016).
Tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra tante, Cass. n. 11934 del 2019, da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 07-02-2022, n. 3762).
Nella specie dal verbale ispettivo emerge, innanzi tutto, che OR MA è stato titolare di posizione contributiva presso la competente Gestione Coltivatori Diretti dell' con posizione 00065963 fino al CP_2
02/02/2016 e, poi, di nuovo reiscritto con posizione 00991921 dal 25/02/2019 al 31/12/2021, con indicazione della coltivazione fondi al 100% di proprietà e di un numero di lavoratori pari a 2 per l'annualità 2015 , ad uno per le annualità 2019\2020 e ancora ad uno per l'annualità 2021. Dal verbale si evince, altresì, che, per gli anni d'interesse, ST AR trasmetteva Comunicazioni di inizio rapporto di lavoro. Dette evidenze documentali apparivano parzialmente confliggenti con le dichiarazioni rese dal ST il quale affermava di non aver avuto dipendenti per l'anno 2021, in presenza di comunicazioni di assunzione relative al e a per Pt_1 Persona_1 tale anno e la mancata indicazione del numero di giornate lavorative Venivano raccolte anche le dichiarazioni del il quale Pt_1 affermava di aver sempre lavorato per ST AR negli
3 ultimi dieci anni ed anche nel 2022, di essere stato pagato, anche nel mese di giugno 2022, con assegno del ST AR di circa
€300,00, di non ricordare la retribuzione per gli altri mesi né il numero di giornate di lavoro, di lavorare con il nipote del ST,
e che vi era stato un passaggio dal ST a CP_3 quest'ultimo che era il nuovo capo, di non conoscere l'estensione dei fondi, di aver lavorato per tutti i dieci anni precedenti con
, di una ventina di anni, e CP_3 [...]
. Per_1
Detta dichiarazione, a parere degli ispettori, risultava contraddittoria e generica, e tanto in quanto in realtà il aveva lavorato non Pt_1 dicei anni per il ST ma solo nell'anno 2015 e negli anni dal 2019 al 2021 mentre per gli anni 2016, 2017 e 2018 per Pt_4
e, per l'anno 2022, per Ulteriore
[...] CP_3 contraddizione con riferimento al periodo di lavoro 2021, formalmente denunziato da marzo 2021 a dicembre 2021, ma che, secondo il non vi sarrebbe stato in agosto ma solo nel Pt_1 periodo della vendemmia per un numero di giorni imprecisato (“non ricordo nemmeno approssimativamente se era 1 settimana o 1 mese”); ancora contraddittoria quanto ai periodi di lavoro laddove dichiara di essere stato assunto in genere a febbraio\marzo, mentre le comunicazioni di assunzione sono relative ad aprile, e di “aver potato le viti nei mesi di gennaio/febbraio/marzo”, mesi nei quali non risultava mai assunto. La dichiarazione risultava, poi, generica perché il non Pt_1 aveva saputo indicare l'estensione di fondi sui quali aveva lavorato per dieci anni e dichiarava di aver lavorato per dieci anni con il che, avendo vent'anni all'attualità, nei dieci anni CP_3 precedenti sarebbe stato troppo giovane per svolgere detta attività lavorativa.
Ciò posto ed a fronte di tali evidenze probatorie che inducevano l'ente a disconoscere il rapporto di lavoro, il ricorrente ha inteso dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro subordinato mediante prova testimoniale.
E' stato escusso , il quale ha Testimone_1 confermato di essere stato portato dal nonno sulla terra fin da piccolo e di aver visto il negli anni 2015, 2019, 2020 e 2021, che si Pt_1 occupava della potatura delle viti e degli olivi, della raccolta dell'uva e delle olive, dello spietramento, del taglio dell'erba, della lavorazione della terra, durante tutto l'anno per più di 100 giorni all'anno, utilizzando trattori, forbici e pale di proprietà del ST;
che aveva lavorato anche per e, da ultimo, per lui. Parte_4
4 E' stato escusso l'ispettore verbalizzante la Testimone_2 quale ha confermato il verbale, rilevando che, mentre la dichiarazione resa dalla ra risultata congrua, quella resa dal Per_1 Pt_1 presentava incogruenze e inesattezze. ST AR ha confermato il lavoro del , che si Pt_1 occupava di raccogliere le olive e coltivava anche il suo fondo, che lavorava in modo discontinuo, alcuni mesi niente, altri mesi al massimo 15 giorni, tanto per 4\5 anni.
, ha confermato di aver lavorato con Persona_1
alle dipendenze di , OR Parte_1 Parte_4
MA e , per complessivamente 7\8 anni;
che Testimone_1 il si occupava della potatura, legatura, sfogliettatura, Pt_1 vendemmia della vigna, raccolta delle olive. Da gennaio a marzo la legatura e potatura, si lavorava nei giorni in cui non pioveva e non faceva troppo freddo. Da fine aprile\inizio maggio e fino a metà maggio, ci occupavamento della potatura verde ovvero di togliere i rami che non portavano uva. Nei mesi estivi facevamo la sfogliettatura, quasi tutti i giorni, per 15\20 giorni al mese, dalle 5.00 alle 12.00. Da metà settembre cominciavamo con la vendemmia che richiedeva anche un mese, per 10\11 giorni a volte anche 16, per otto ore giornaliere. A novembre iniziavamo la raccolta delle olive che poteva durare, a seconda del tempo, anche fino a dicembre per sette ore\sette ore e mezzo giornaliere;
che , OR MA Parte_4
e , indicavano quali lavori svolgere nei campi. Testimone_1
Ciò premesso, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
La prova testimoniale raccolta ha confermato la sussistenza di tutti i suddetti elementi, atteso il fatto che il lavorava come Pt_1 bracciante nella potatura, legatura, sfogliettatura, vendemmia della vigna, raccolta delle olive ( , utilizzando strumenti Per_2 forniti dal datore, osservando un orario di lavoro e direttive impartite dal datore.
Effettivamente le dichiarazioni rese in sede dispettiva appaiono generiche e contradittorie ma, alla luce delle prove raccolte e del fatto che analogo rapporto dell'altra bracciante, , Persona_1
5 non veniva disconosciuto in presenza di dichiarazioni congrue e coerenti, appare verosimile ritenere che dette incongruenze siano state frutto di un comprensibile stato di confusione, dovuto ad una particolare emotività, al grado d'istruzione ed alla lunga durata del rapporto che portava il a confondere i diversi periodi Pt_1 lavorativi negli anni.
Quanto all'indicazione di ST AR come unico datore di lavoro nell'arco dei dieci anni, appare facilmente spiegabile tenuto conto del fatto che l'attività lavorativa veniva svolta per altri componenti del medesimo nucleo familiare;
del resto, quanto al
, il parla, sia pure in modo estremamente CP_3 Pt_1 atecnico, di una successione nel rapporto.
Giustificata anche la genericità della dichiarazione con riferimento all'estensione del fondo, verosimilmente da attribuire ai medesimi fattori.
Ne consegue che, deve ritenersi assolto l'onere della prova del rapporto di subordinazione che gravava sul , e confutate le Pt_1 risultanze del verbale ispettivo. Pertanto, in accoglimento della domanda, deve disporsi la iscrizione negli elenchi del rapporto di lavoro per gli anni 2015, 2019, 2020 e 2021 e la spettanza dell'indennità di disoccupazione erogata per tali annualità e la restituzione delle somme trattenute a titolo di indebito con riferimento a tale prestazione. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite, atteso il fatto che il disconoscimento aveva origine dalle dichiarazioni rese dal , che inducevano l'Ente a ritenere non Pt_1 veritiero il rapporto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_2 disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, fa ordine all' di CP_2 iscrivere negli elenchi braccianti Parte_1 agricoli per gli anni 2015, 2019, 2020 e 2021;
2) Accerta e dichiara la debenza dell'indennità di disoccupazione per tali annualità e condanna l' alla restituzione delle CP_2 somme trattenute a titolo di indebito con riferimento a tali prestazioni;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite Benevento 26.02.2025
6 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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